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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 93/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 55/2022 emessa dal Tribunale di Gela in data 2.02.2022
PROPOSTO DA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Graziano presso il cui studio in Caltagirone,
Viale Mario Milazzo n. 198, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
in persona del suo Sindaco p.t. (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Caristia presso lo studio del quale, in via Vacirca n. 131, è elettivamente domiciliato;
CP_1
Appellato
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere
l'appello per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
55/2022 emessa dal Tribunale di Gela, Sezione civile, G. I. Dott.ssa F. Strazzanti in data 2.02.22 nel giudizio n. 1519/2016: 1) Dire e ritenere il in Controparte_1 persona del suo Sindaco p.t. responsabile, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., in via esclusiva del sinistro occorso a in data 2.8.2015 e, per l'effetto, Parte_1 condannarlo al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite per complessive
€.400.000,00 o, in subordine nella diversa misura ritenuta, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 2.8.2015 alla data di effettivo e completo pagamento sulla sorte capitale, comprensivo di danno biologico non patrimoniale, danno da invalidità temporanea e permanente, assoluta e relativa, ovvero al pagamento della diversa somma, sia essa maggiore o minore da codesta Corte determinata, oltre la rivalutazione monetaria ed interesse legali sul capitale via via rivalutato dalla data dell'occorso a quella dell'effettivo e completo pagamento. 2) In via subordinata, ove riscontri colpa nel comportamento tenuto dall'appellante, escludere il caso fortuito del danneggiato e nella misura minima eventualmente ravvisabile nel comportamento del minore, ritenere la ricorrenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e condannare il al risarcimento del danno nella misura ritenuta di spettanza. Controparte_1
3) Condannare il convenuto alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e alle spese di
c.t.u.. In via istruttoria ove la ecc.ma Corte lo ritenga opportuno ammettere la c.t.u. tecnica con i quesiti già formulati e sopra descritti che qui si intendono riportati.”
Conclusioni dell'appellato Controparte_1
“Voglia l'on.le Corte d'Appello, contrariis rejectiis, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dal signor Parte_1 confermando la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte. In subordine dichiarare che il concorre minimamente nella causazione Controparte_1 dell'evento lesivo il quale era addebitare alla condotta del signor e, Parte_1 per l'effetto, ricondurre la domanda di parte appellante al dovuto e provato.
Condannare alle spese e compensi del giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2016 e Giudice Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti da potestà sul figlio minore Pt_3 [...] nato a [...] [...]), convenivano in giudizio, avanti al Tribunale Pt_1 CP_1 di Gela, il al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti Controparte_1 i danni subiti dal loro figlio minore in seguito ad un sinistro occorso la sera del 2 agosto 2015 intorno alle ore 21,00, danni che quantificavano in complessive €.
400,000,00.
A sostegno della domanda deducevano che il ragazzo, mentre passeggiava con un amico nel centro abitato del Comune di tra via Verdi e via Canale, in un CP_1 tratto del tutto sprovvisto di illuminazione, a causa della impellente necessità di urinare, entrava in un'area di proprietà comunale immediatamente adiacente il marciapiede priva di recinzione e sprovvista di segnali di pericolo per poi precipitare nel vuoto per circa 11 metri.
Allertate le forze dell'ordine (Vigili del fuoco, Ambulanza del 118 e Polizia di Stato)
veniva estratto dal dirupo e trasportato prima all'Ospedale di Parte_1
e subito dopo, in elisoccorso, all'ospedale civico Di Cristina - Benfratelli di CP_1
Palermo dove i sanitari di turno repertavano: “grave trauma cranio encefalico con fratture multiple della teca cranica ed ematoma subdurale. Frattura disassiata dell'epistrofeo. Frattura del quinto metatarso del piede destro con postumi permanenti di grado elevato consistenti in artrodesi C1 - C2 con rigidità e parestesie, esiti cicatriziali, sindrome algodisfunzionale al piede destro in esito a pregressa fattura;
Sindrome del post traumatizzato cranio in trattamento psicoterapico”.
Si costituiva il che contestava la domanda attorea chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto e, in via subordinata, che il fosse ritenuto responsabile CP_1 solo in minima parte nella cauzione dell'evento; Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria Compagnia di assicurazione e la CP_2 che aveva eseguito i lavori in quel tratto di strada al fine di essere da questi ultimi manlevato in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata – cui il non ottemperava - il giudizio veniva istruito CP_1 mediante produzione documentale e consulenza tecnica medico legale e, dopo la costituzione volontaria di , nelle more divenuto maggiorenne, Parte_1 precisate le conclusioni, all'udienza del 17 novembre 2021 la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha rigettato la domanda proposta dall'attore compensando, tra le parti, le spese di lite e di c.t.u.. Parte_1 Il Tribunale di Gela ha ritenuto che nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c., potesse attribuirsi al quale proprietario del tratto di strada e Controparte_1 del cantiere ove era avvenuto il sinistro.
Il Giudice di prime cure, richiamando i rilievi effettuati dalle autorità intervenute sia nell'immediatezza (Vigili del Fuoco) che il giorno successivo ai fatti di causa
(Polizia di Stato) – ha evidenziato in sentenza come il tratto di strada oggetto del sinistro risultava delimitato da recinzione precaria alta circa un metro e ottanta, costituita da tondini di ferro e rete in metallo zincato.
Il Tribunale ha dato atto, altresì, della sussistenza di un piccolo varco ricavato mediante arrotondamento della rete metallica verso l'altro, varco però ostruito mediante rete plastificata e nastro delimitatore, ragione per la quale l'accesso del nella suddetta area ove si trovava il dislivello dal quale era Parte_1 precipitato, era da attribuire a sua esclusiva responsabilità, avendo egli ignorato il segnare di pericolo e superato l'ostacolo frapposto così da perdere l'equilibrio precipitando nel vuoto da un'altezza di circa 8 metri.
In definitiva il Giudice di prime cure ha ritenuto che la caduta dell'attore non fosse dipesa dallo stato dei luoghi ma dalla condotta del giovane, talmente imprevista ed imprevedibile tale da configurare il “caso fortuito” ed elidere il nesso causale tra la cosa ed il danno patito.
A supporto della decisione il Tribunale ha, inoltre, chiarito come in mancanza di specificazione da parte dell'attore non era stato possibile accertare a chi era imputabile l'apertura del piccolo varco utilizzato dal giovane (né quando esso fosse stato praticato) per accedere all'area recintata così da considerare anche la materiale impossibilità per l'Amministrazione di intervenire su eventi estemporanei non conoscibili con immediatezza.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame Parte_1
Sostituita l'udienza del 28 Novembre 2024 con il deposito di note ex artt.li 127 e
127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c. nonché erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, del riparto e dell'assolvimento dell'onere probatorio, nonché, ancora, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
A sostegno del motivo deduce come, sebbene il Tribunale avesse inquadrato correttamente la fattispecie nell'ipotesi prevista dall'articolo 2051 c.c., erroneamente ha poi rigettato la domanda attorea ritenendo che l'evento per cui è causa fosse da addebitare alla condotta del danneggiato così da configurare, nell'errata ricostruzione del Decidente, un caso fortuito.
In particolare, il Tribunale di Gela avrebbe erroneamente interpretato e valutato le risultanze istruttorie, ignorando alcuni dati essenziali evincibili dalla documentazione allegata ovvero: 1) che l'area non era interamente delimitata da rete metallica essendo, nel tratto in questione, esistente esclusivamente un reticolo di plastica anch'esso divelto ed aperto quindi inidoneo a costituire una barriera;
2)
Non era presente nell'area alcun segnale di pericolo;
3) Il varco aperto sulla rete lungo il marciapiede era a ridosso di uno strapiombo di circa 11 metri lasciato incustodito dal in pieno centro abitato;
4) La strada e l'area in questione CP_1 erano del tutto privi di illuminazione.
Osserva l'appellante che, ove il Tribunale avesse valutato tali risultanze istruttorie
- dalle quali emerge con chiarezza come la causa dell'evento dannoso occorso al giovane debba essere attribuito alla inadeguata manutenzione dell'area e Pt_1 delle sue condizioni generali, - la decisione avrebbe assunto una direzione diversa.
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Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nel ritenere che il convenuto avesse fornito prova del caso fortuito, omettendo CP_1 di considerare la oggettiva negligenza del cristallizzata nelle Controparte_1 omissioni sopra evidenziate che sono state le uniche cause che hanno determinato il grave danno patito dall'attore. Il Tribunale, continua l'appellante, avrebbe dovuto considerare come la giovane età del (appena tredicenne all'epoca dei fatti) Pt_1
e, dunque la sua limitata capacità di discernimento, nonché la oggettiva e non contestata precarietà della rete metallica che delimitava il varco e l'assenza di segnali di pericolo, abbiano costituito la vera causa della caduta del giovane in quanto, ove la strada fosse stata illuminata e il precipizio ben recintato il minore si sarebbe avvenuto del pericolo evitando di accedere a quell'area.
In definitiva nel comportamento del danneggiato non può ravvisarsi il caso fortuito posto che era prevedibile ed evitabile che un qualunque utente della strada – e tanto più un ragazzino, - non si avvedesse dell'insidia posta ai margini della via pubblica, proprio a ridosso del marciapiede.
Ciò, perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il sistema di prevenzione attuato dal non era per nulla idoneo ad evitare il rischio posto CP_1 che l'accesso al cantiere non era impedito tanto che era agevolmente avvenuto.
Ne deriva, secondo l'appellante, la erroneità delle conclusioni raggiunte in sentenza dal primo Giudice secondo le quali la condotta del danneggiato “…ha vanificato le contromisure assunte dal . Erronea poi, secondo l'appellante, è la sentenza CP_1 anche nella parte in cui, il Giudice di prime cure, ha ritenuto non dimostrato
“quando fosse stata realizzata e a chi attribuire” il varco dal quale il piccolo Pt_1 aveva avuto accesso all'area di cantiere così da giustificare, anche sotto tale profilo, il comportamento dell' Ente che non avrebbe potuto far fronte ad eventi estemporanei e non immediatamente controllabili.
Si deduce, in proposito, come la responsabilità ex articolo 2051 c.c. resti esclusa solo nelle ipotesi in cui il custode dimostri che il fatto sia conseguenza di un evento imprevisto ed imprevedibile oltre che inevitabile, tale da elidere il nesso di casualità tra la condotta e l'evento, prova che, nel caso specie, non era stata fornita.
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Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce la erronea qualificazione della condotta del danneggiato e del danneggiante con esclusione del concorso di colpa di cui all'art. 1227 comma 2 c.c..
Si osserva come il costituendosi in giudizio, aveva eccepito Controparte_1 genericamente la mancanza di responsabilità in capo all'Ente ed in subordine, aveva chiesto che il Tribunale valutasse la condotta colposa del danneggiato ex articolo 1227 c.c. decurtando dal danno la percentuale riconducibile al comportamento colposo dell'attore.
Tale prospettazione, però, secondo l'appellante non può trovare accoglimento atteso che da quanto sopra esposto ricorrono i presupposti per la pronuncia della responsabilità piena in capo al convenuto e che nessuna forma di CP_1 corresponsabilità, al contrario, può individuarsi nella condotta del minore.
In proposito si evidenzia come, se solo in estremo subordine dovesse individuarsi nella condotta del giovane una sua responsabilità nella causazione Pt_1 dell'evento essa dovrebbe valutarsi non come idonea ad integrare il caso fortuito
(quindi ad elidere il nesso causale tra condotta ed evento) ma semmai, ad incidere solo sul quantum risarcitorio.
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Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, infine, l'appellante deduce la violazione dell'articolo 183 VI comma c.p.c. per non avere, il Tribunale, dichiarato la decadenza dal deposito delle memorie istruttorie, nonché per contraddittorietà tra la sentenza e l'ordinanza resa in data 15.06.2018 ed omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e mancata ammissione delle prove richieste.
A sostegno di tale ultimo motivo di censura si evidenzia come, ove il Giudice di prime cure avesse valutato opportunamente le prove documentali allegate e le foto descrittive del luogo dell'incidente ed ancora i rilievi tecnici nonché la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco e del Commissariato di PS di vrebbe dovuto CP_1 senz'altro ammettere le ulteriori istanze istruttorie ed in particolare la c.t.u. tecnica con la quale si chiedeva di poter dimostrare e descrivere lo stato dei luoghi prima dell'incidente ed in particolare “se in quel tratto di strada è presente l' illuminazione, la segnaletica stradale e la segnaletica di pericolo e se, ancora la rete di plastica di colore arancione aveva caratteristiche strutturali tali da poter essere impiegata sostituendo la rete metallica”.
La sentenza inoltre non ha tenuto conto di tutte le circostanze non contestate dal convenuto, come ribadito nelle memorie 183 c.p.c. ed inoltre, conclude CP_1
l'appellante, la sentenza è viziata per essersi basata anche sulle eccezioni tardive formulate dal convenuto, già dichiarato decaduto dal poterle formulare nell'ordinanza del 15 giugno 2018. ******
Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art 348 bis c.p.c. dedotta dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.
Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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I motivi di gravame, che, stante la loro evidente connessione, possono trattarsi congiuntamente, sono infondati.
In tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. la giurisprudenza insegna che “…la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode
- come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa ( Cass. n. 4035/2021).
Quanto alla condotta del danneggiato giova richiamare, altresì, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di
"negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.
Tuttavia, ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il caso fortuito - non possa rilevare ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056
c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Da ricordare che incombe sul custode, per andare esente da responsabilità, l'onere di provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ. 9 maggio
2017 n. 11225).
*****
Passando al caso concreto, emerge dall'istruttoria come la caduta di Parte_1 sia avvenuta, effettivamente e per come narrato in citazione, all'interno di
[...] un alto dirupo esistente a margine del marciapiede che costeggia la via Verdi di
CP_1
Le numerose foto allegate al fascicolo di primo grado, a corredo sia dei rilievi effettuati dalla Polizia di Stato il giorno successivo l'evento, sia dai Vigili del Fuoco intervenuti immediatamente, sia, infine alla c.t. di parte a firma dell'Ing. Per_1
rappresentano in modo chiaro il luogo teatro dell'evento lesivo.
[...] Ciò detto appare, però, proprio dalla visione delle suddette foto che il marciapiede della via Verdi risultava (almeno all'epoca dei fatti) recintato con una rete metallica sostenuta da tondini in ferro alta circa metri, 1,80 (vedasi relazione Polizia di Stato)
e solo nella parte terminale – ovvero al confine con un muro di tufo “è presente un piccolo varco ricavato con l'arrotolamento della rete metallica verso l'interno e verso
l'alto. Detto passaggio in atto si esamina protetto da rete plastificata per recinzione e nastro delimitatore. Varcata la recinzione attraverso l'apertura creata nella rete metallica si osserva un piano di calpestio di circa quattro metri e, subito dopo lo strapiombo. (pag. 1 relazione Polizia).
A ciò si aggiunga che i Vigili del Fuoco (verbale di intervento pag. 2) così descrivono quanto da riscontrato al momento del loro arrivo: “si provvedeva ad entrare dalla via Verdi, da una recinzione metallica di circa 20 metri e divelta per circa 50 centimetri nella parte in cui era collegata ad un muro di cinta. L'interno trattasi di u terreno non illuminato con sterpaglia.
Da quanto osservato e descritto dalle autorità intervenute possono trarsi le seguenti considerazioni:
a) Il marciapiede di via Verdi era delimitato da una rete metallica alta circa 1,80 metri;
b) Il varco esistente, largo appena 50 centimetri, era anch'esso delimitato da rete plastificata (di colore rosso nelle foto) e nastro di recinzione;
c) Dopo aver oltrepassato il varco bisognava addentrarsi per circa quattro metri prima di trovarsi sul bordo dello strapiombo;
d) La parte interna rispetto alla recinzione era caratterizzata dalla presenza di sterpaglie (foto n. 1);
e) I luoghi non erano illuminati.
Emerge, pertanto, che i luoghi teatro della caduta di , benché privi Parte_1 di illuminazione (sul punto non vi è contestazione), erano adeguatamente delimitati da una recinzione in metallo e – nel tratto ove la stessa era stata divelta mediate arrotolamento verso l'alto della rete – era stata apposta una rete plastificata di colore rosso e del nastro di recinzione - strumenti idonei a rappresentare l'esistenza di un pericolo, proprio perché la recinzione, non dotata di alcun varco appositamente destinato all'accesso, è per definizione destinata ad inibire il transito. Vi è poi da aggiungere che la caduta dell'odierno appellante, non è avvenuta immediatamente dopo che lo stesso, abbassandosi e oltrepassando il piccolo varco esistente, si era addentrato nella zona piena di sterpaglie poiché, prima di precipitare nel vuoto, egli ha dovuto percorrere oltre quattro metri in direzione interna.
Si deve convenire quindi col Tribunale (pag. 6 sentenza) sul fatto che il CP_1 avesse apprestato un sistema di cautele idoneo a preservare l'utente della
[...] strada – mediamente accorto – da cadute nel vuoto, e che la improvvida condotta del giovane volontariamente introdottosi in una zona cui l'accesso era Pt_1 visibilmente interdetto e che, proprio perché non illuminata, si palesava pericolosa, sia stata causa esclusiva della caduta.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cassazione civile sez. III, 07/09/2023, n.26088).
Ed ancora: Cass. Civ. sez. VI, 24/03/2021, n.8216: “ Sebbene il caso fortuito possa essere integrato dal fatto colposo dello stesso danneggiato, è tuttavia necessario che risulti anche escluso - con onere probatorio a carico del custode - qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa e l'evento dannoso, sì da individuarne la causa esclusiva nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno;
a tal fine però non è la prevedibilità, da parte del custode, dell'uso anomalo della cosa che può assumere rilievo, bensì la circostanza che l'evento dannoso si sia verificato all'interno di una situazione di macroscopica insidiosità della cosa.
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Da quanto sopra richiamato appare evidente che, a fronte di un obbligo gravante in capo al custode e diretto ad una adeguata indicazione della sussistenza di condizioni di pericolo si sia realizzata, da parte dell'utente, una condotta impropria e tale da poter integrare il c.d. “caso fortuito” in quanto idonea, da sola, a determinare l'evento.
Può poi, condividersi con quanto indicato dal Tribunale in sentenza (pag. 6) ove si evidenzia, come dato da valutare ai fini dell'attribuzione della responsabilità,
l'impossibilità dell'Amministrazione – in presenza del piccolo varco aperto nella rete metallica – ad intervenire con tempestività atteso che non è dato poter comprendere quando e da chi quel varco era stato praticato.
I motivi di censura sul punto devono, pertanto, rigettarsi.
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Quanto al quarto motivo di gravame che investe la violazione dell'art. 183 comma
VI c.p.c. per non avere, il Tribunale, dichiarato il decaduto dal deposito CP_1 delle memorie istruttorie si osserva:
Con Ordinanza del 15 giugno 2018 il Giudice di prime cure rilevò che “ le valutazioni contenute nelle suddette memorie devono considerarsi non rispondenti al dettato normativo e pertanto non saranno considerate ai fini della presente decisione né della pronuncia finale di merito”.
Il riferimento del Tribunale investiva quanto dedotto dalle parti nelle memorie rese ex art. 183 comma VI c.p.c. – comunque depositate nei termini di legge.
Con riferimento alle memorie 183 Comma VI n. 2 del del Controparte_1
22.11.2017 si rileva che con le stesse, per come bene sottolineato in sentenza, l' CP_3 convenuto, non ha allegato “fatti nuovi” o indicato “nuovi mezzi di prova” limitandosi a disquisire sui principi (oggettivi e soggettivi) che regolano la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. indicando e richiamando solo una lunga serie di massime giurisprudenziali in materia. Non vi è, pertanto, alcuna violazione e/o omissione da parte del Tribunale che, per come anticipato nella Ordinanza citata, non ha posto a fondamento della decisione nessuna allegazione prospettata dal nelle richiamate note ex art. 183 CP_1
c.p.c..
Anche tale motivo di censura deve, pertanto, rigettarsi.
*****
La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
55/2022 resa dal Tribunale di Gela in data 2 febbraio 2022 ed appellata da
[...]
Pt_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del Controparte_1 presente grado del giudizio che liquida in €. 5.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002
Caltanissetta, 27 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico