Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1177/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.PINTO GIANSERAFINO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 29.1.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto del ricorrente alla pensione d'invalidità e all'indennità di accompagnamento, benefici già negati in sede amministrativa;
chiedeva il riconoscimento dei benefici.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Nella disposta ctu, che qui integralmente si richiama, il consulente, ha specificatamente dedotto in merito al riconoscimento del beneficio sulla base sia
Il ctu ha accertato a carico dell'istante un complesso quadro patologico, che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, determina il diritto alla pensione d'invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali in assenza di puntuali contestazioni mosse da parte resistente.
Non va invece riconosciuta lo stato invalidante per l'indennità di accompagnamento in quanto il ctu ha dato atto della deambulazione autonoma della ricorrente e non ha indicato l'impossibilità dello svolgimento in autonomia degli atti ordinari.
Per tutto quanto detto, si deve accogliere l'opposizione proposta con riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità sin dalla domanda amministrativa.
Le spese, tenuto conto della data di riconoscimento del diritto seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
le spese di ctu, comprese quelle dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AZ , nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_2
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla pensione d'invalidità con decorrenza dalla domanda
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
€5.400,00 per compensi oltre accessori.
3. Spese di ctu, comprese quelle della fase di a.t.p. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari,25/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi