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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2024, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 299/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 10/05/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 06/02/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. ALFIERI DANILO, e da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SANTORO CATERINA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in SESSA AURUNCA in data 19/05/2018; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia: (05.01 2021); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, obbligandosi a comunicare eventuali variazioni di residenza.
2) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento congiunto, con collocazione prevalente presso la dimora della madre, per cui i coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Essi si impegnano a garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra figlia e l'altro genitore, prestando cura, educazione ed istruzione e favorendo SInificativi rapporti con gli ascendenti e i parenti rispettivi.
3) il SI. avrà facoltà di vedere e tenere con sé la minore almeno due volte a settimana, sempre di Parte_2 pomeriggio dalle ore 14.30 (all'uscita dalla scuola dell'infanzia) fino alle ore 2'1, con un eventuale pernotto a fine settimana alterni ovvero infrasettimanale, in tal caso il padre provvederà ad accompagnare la minore presso la scuola dell'infanzia, avendo come unico obbligo quello di concordare il tutto con la madre, dandone avviso almeno il giorno prima. 2
Nelle settimane in cui il SI. svolgerà il turno pomeridiano o notturno potrà tenere con sé la bambina sempre due Pt_2 volte a settimana ma il sabato e la domenica consecutivamente.
Per il periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre 10 giorni consecutivi, da comunicare all'altro coniuge entro il mese di giugno di ciascun anno. ln caso di mancato accordo, la minore trascorrerà con il padre gli ultimi 10 giorni di luglio, dalle ore 10,00 del giorno l6 ruglio alle ore 20,00 del giorno 26 luglio e con la madre il restante periodo estivo. per le vacanze natalizie la figlia trascorrerà con il padre almeno tre giorni consecutivi, alternando, per un anno, dalle ore '10,00 del 24 dicembre alle ore 20,00 del 26 dicembre e, per l'anno successivo, dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 20,oo del
2 gennaio. per il periodo pasquale il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, 3 giorni consecutivi, a partire dalle ore
10,00 del Giovedì Santo al e ore 2r0,00 del sabato santo;
per I 'anno successivo, dalle ore 10,00 della domenica di
Pasqua alle ore 20,00 del martedì in Albis. Le predette modalità di permanenza della minore con il padre non sono da considerarsi tassative, potendo il padre tenere con sé la minore anche in giorni e per periodi diversi, compatibilmente con le eSIenze, anche di salute, della figlia, man mano che crescerà, nonché con le eSIenze lavorative di entrambi i genitori. 4)
Per la casa coniugale, le parti si accordano come segue. La casa coniugale resterà nella disponibilità del SI. Pt_2
, in quanto solo ed esclusivo proprietario della medesima, il quale continuerà a farsi pieno carico, sino
[...] all'estinzione, del mutuo fondiario ipotecario del 16.5.2018 per atto AR Dr. (rep. n.9571 - racc. Persona_2
n. 6247) stipulato con ancora in essere, ottenuto per l'acquisto della casa coniugale, provvedendo Org_1 all'uopo al pagamento della rata mensile di circa € 680,00=, atteso che la stessa è stata acquistata prima di contrarre matrimonio. Nelle more, la IG.ra , al fine di attuare lo stato di separazione, trasferirà la propria Parte_1 residenza e dimora, presso l'abitazione della famiglia di origine, ovvero presso la madre sita in Carano di Sessa Aurunca
Via Capo n. 35 portando con sé i suoi effetti personali ancora allocati nella casa coniugale. Si precisa che I 'arredamento, gli elettrodomestici ed i conforts essenziali presenti all'interno della casa coniugale, ivi rimarranno, ad eccezione dei seguenti beni mobili, che verranno prelevati dalla SI.ra quali. scarpiera di colore bianco, settimino del bagno, Parte_1 cassapanca, oggettistica Thun, pentolame, tappeto grande del salone, corredo matrimoniale e tutti gli oggetti di esclusiva proprietà della moglie che si trovano ancora nella casa coniugale. I coniugi convengono che per il periodo di almeno un anno dall'omologa della separazione consensuale, nulla verrà corrisposto dal IG. a titolo di contribuzione per Parte_2 le eSIenze abitative della minore e/o per le spese dell'alloggio sostitutivo della casa. Sempre e comunque almeno dopo un anno dall'omologa della separazione consensuale, il SI. verserà in favore della moglie, con le medesime Parte_2 modalità e tempi dell'assegno di mantenimento per la minore, l'importo integrativo dell'assegno di mantenimento (pattuito cli seguito) di € 200,00=, a titolo di contributo al mantenimento connesso alle eSIenze abitative della minore. Tale importo verrà corrisposto prima dell'anno qualora il riuscisse a riequilibrare la propria situazione patrimoniale e Pt_2 finanziaria estinguendo alcune delle esposizioni debitorie contratte durante il matrimonio di cui, nel frattempo, si farà pieno ed esclusivo carico, accollandosi il finanziamento per l'acquisto della vettura Stelvio intestato alla moglie e provvedendo al pagamento di tutte le rate mensili di rimborso, ovvero ancora qualora riuscisse a vendere degli immobili di sua proprietà. Le parti convengono che qualora in futuro la SI.ra andrà a convivere con altro uomo in Parte_1 3
altro immobile e/o avrà un aumento reddituale in busta paga pari ad almeno l'importo pattuito per il contributo locativo, verrà meno l'obbligo del SI. di corrispondere alla moglie il contributo integrativo per la locazione dì € 200,00. Pt_2
5) Per le questioni economiche, attinenti ai veicoli di famiglia, i coniugi hanno deciso concordemente che la vettura Alfa
Romeo Stelvio, di proprietà di , resterà in uso al SI. , il quale si impegna a ricercare Parte_1 Parte_2 un acquirente per la vendita della stessa ed estinguere il finanziamento acceso per il relativo acquisto, e nelle more provvederà al pagamento delle rate mensili pari ad € 541,00. La vettura Fiat Panda, pure di proprietà della SI.ra
, resterà in uso alla medesima sino a quando il marito riuscirà a vendere la , allorquando la Parte_1 Pt_3 proprietà ed il possesso della fiat Panda saranno trasferite a titolo gratuito in capo al SI. . Nel caso in Parte_2 cui si decidesse di non vendere più la , ugualmente la proprietà ed il possesso della Alfa Romeo Stelvio saranno Pt_3 trasferite a titolo gratuito in capo al SI. e la Fiat panda resterà in proprietà ed in uso alla SI.ra Parte_2
. Resta inteso che il SI. manleverà e garantirà la proprietaria da ogni responsabilità verso terzi ovvero Pt_1 Pt_2 sanzioni amministrative o somme da pagare conseguenti alla circolazione dei veicoli in suo uso esclusivo. 6) Per quanto attiene al mantenimento, ciascuno dei coniugi, rinuncia sin da ora allo stesso in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
7) Per quanto riguarda il mantenimento della figlia minore, il SI. verserà alla moglie, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento di la somma mensile di € 300,00= (trecento/00), oltre rivalutazione secondo Persona_3 gli indici ISTAT, entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:
[...].
8) Con le medesime modalità il padre verserà alla moglie il 50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia, sia per quelle indifferibili, individuabili, come da protocollo della maggioranza dei Tribunali italiani, in quelle sanitarie e mediche urgenti, per libri scolastici, per acquisto di farmaci prescritti, spese di interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche ed oculistiche effettuate tramite SSN, etc., previa esibizione delle ricevute di spesa. Ogni altra spesa straordinaria e indifferibile occorrente, individuata nelle spese scolastiche generiche (iscrizioni e rette, doposcuola, mensa, trasporto, etc.), sportive, ludiche e medico-sanitarie differibili (interventi chirurgici, odontoiatrici, oculistici effettuati senza SSN), dovrà essere determinata di comune accordo tra i coniugi e previa concertazione.
9) L'assegno unico, universale erogato dall' per il periodo iniziale o al massimo per il periodo necessario CP_1 all'estinzione delle posizioni debitorie contratte in costanza di matrimonio e/o in ogni caso per il periodo massimo di un anno dall'omologa della separazione consensuale, verrà ripartito, nella misura di legge al 50% tra i coniugi e, per comodità, verrà ancora integralmente percepito dal SI. il quale provvederà a rimettere sempre tramite Parte_2 bonifico bancario, alla moglie la metà dell'importo ricevuto decurtato della somma di € 40,00=, pari all'importo da lui sostenuto per la rata di finanziamento per acquisto del telefonino della SI.ra , sino alla relativa estinzione del Pt_1 prestito. Nel momento in cui il SI. riuscirà ad estinguere le proprie pendenze debitorie già in precedenza descritte Pt_2
e/o in ogni caso decorso l'anno dall'omologa della separazione consensuale, questi rinuncerà all'assegno unico universale in favore esclusivo della SI.ra , quale collocataria prevalente della minore, che lo percepirà direttamente ed Pt_1 integralmente. 4
10) I coniugi dichiarano di avere un conto corrente cointestato dal quale, qualora l'istituto di credito acconsentisse, la SI.ra recederà con il consenso del marito cointestatario. ln subordine, il conto corrente congiunto sul quale viene Parte_1 addebitata la rata di rimborso del finanziamento per l'acquisto della vettura Fiat Stelvio sarà estinto al momento dell'estinzione del predetto finanziamento. Per il resto, i coniugi dichiarano di non avere altri beni mobili, somme in denaro ovvero somme depositate su libretto di risparmio e/o in conto corrente o a diverso altro titolo da dover suddividere, pendenze reciproche o morosità pregresse comuni, per cui dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
11) I coniugi si prestano reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o documento equipollente, prestandosi sin da ora assenso per l'eventuale espatrio esclusivamente temporaneo, per fini turistici o istruttivi, con i figli.
Posto che all'udienza del 10.05.2024, personalmente comparse, le parti hanno dichiarato: “il padre vede la minore secondo il calendario fissato e pernotta anche dal padre. La dicitura “eventuale pernotto” è dovuta al fatto che il padre è un turnista, con turni anche di notte. Il padre versa alla madre la metà dell'Assegno unico che è pari a circa 120€ mensili”. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza del 10.05.2024; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Pt_2
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESSA AURUNCA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2018);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 10/05/2024
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 299/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 10/05/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 06/02/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. ALFIERI DANILO, e da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SANTORO CATERINA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in SESSA AURUNCA in data 19/05/2018; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia: (05.01 2021); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, obbligandosi a comunicare eventuali variazioni di residenza.
2) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento congiunto, con collocazione prevalente presso la dimora della madre, per cui i coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Essi si impegnano a garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra figlia e l'altro genitore, prestando cura, educazione ed istruzione e favorendo SInificativi rapporti con gli ascendenti e i parenti rispettivi.
3) il SI. avrà facoltà di vedere e tenere con sé la minore almeno due volte a settimana, sempre di Parte_2 pomeriggio dalle ore 14.30 (all'uscita dalla scuola dell'infanzia) fino alle ore 2'1, con un eventuale pernotto a fine settimana alterni ovvero infrasettimanale, in tal caso il padre provvederà ad accompagnare la minore presso la scuola dell'infanzia, avendo come unico obbligo quello di concordare il tutto con la madre, dandone avviso almeno il giorno prima. 2
Nelle settimane in cui il SI. svolgerà il turno pomeridiano o notturno potrà tenere con sé la bambina sempre due Pt_2 volte a settimana ma il sabato e la domenica consecutivamente.
Per il periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre 10 giorni consecutivi, da comunicare all'altro coniuge entro il mese di giugno di ciascun anno. ln caso di mancato accordo, la minore trascorrerà con il padre gli ultimi 10 giorni di luglio, dalle ore 10,00 del giorno l6 ruglio alle ore 20,00 del giorno 26 luglio e con la madre il restante periodo estivo. per le vacanze natalizie la figlia trascorrerà con il padre almeno tre giorni consecutivi, alternando, per un anno, dalle ore '10,00 del 24 dicembre alle ore 20,00 del 26 dicembre e, per l'anno successivo, dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 20,oo del
2 gennaio. per il periodo pasquale il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, 3 giorni consecutivi, a partire dalle ore
10,00 del Giovedì Santo al e ore 2r0,00 del sabato santo;
per I 'anno successivo, dalle ore 10,00 della domenica di
Pasqua alle ore 20,00 del martedì in Albis. Le predette modalità di permanenza della minore con il padre non sono da considerarsi tassative, potendo il padre tenere con sé la minore anche in giorni e per periodi diversi, compatibilmente con le eSIenze, anche di salute, della figlia, man mano che crescerà, nonché con le eSIenze lavorative di entrambi i genitori. 4)
Per la casa coniugale, le parti si accordano come segue. La casa coniugale resterà nella disponibilità del SI. Pt_2
, in quanto solo ed esclusivo proprietario della medesima, il quale continuerà a farsi pieno carico, sino
[...] all'estinzione, del mutuo fondiario ipotecario del 16.5.2018 per atto AR Dr. (rep. n.9571 - racc. Persona_2
n. 6247) stipulato con ancora in essere, ottenuto per l'acquisto della casa coniugale, provvedendo Org_1 all'uopo al pagamento della rata mensile di circa € 680,00=, atteso che la stessa è stata acquistata prima di contrarre matrimonio. Nelle more, la IG.ra , al fine di attuare lo stato di separazione, trasferirà la propria Parte_1 residenza e dimora, presso l'abitazione della famiglia di origine, ovvero presso la madre sita in Carano di Sessa Aurunca
Via Capo n. 35 portando con sé i suoi effetti personali ancora allocati nella casa coniugale. Si precisa che I 'arredamento, gli elettrodomestici ed i conforts essenziali presenti all'interno della casa coniugale, ivi rimarranno, ad eccezione dei seguenti beni mobili, che verranno prelevati dalla SI.ra quali. scarpiera di colore bianco, settimino del bagno, Parte_1 cassapanca, oggettistica Thun, pentolame, tappeto grande del salone, corredo matrimoniale e tutti gli oggetti di esclusiva proprietà della moglie che si trovano ancora nella casa coniugale. I coniugi convengono che per il periodo di almeno un anno dall'omologa della separazione consensuale, nulla verrà corrisposto dal IG. a titolo di contribuzione per Parte_2 le eSIenze abitative della minore e/o per le spese dell'alloggio sostitutivo della casa. Sempre e comunque almeno dopo un anno dall'omologa della separazione consensuale, il SI. verserà in favore della moglie, con le medesime Parte_2 modalità e tempi dell'assegno di mantenimento per la minore, l'importo integrativo dell'assegno di mantenimento (pattuito cli seguito) di € 200,00=, a titolo di contributo al mantenimento connesso alle eSIenze abitative della minore. Tale importo verrà corrisposto prima dell'anno qualora il riuscisse a riequilibrare la propria situazione patrimoniale e Pt_2 finanziaria estinguendo alcune delle esposizioni debitorie contratte durante il matrimonio di cui, nel frattempo, si farà pieno ed esclusivo carico, accollandosi il finanziamento per l'acquisto della vettura Stelvio intestato alla moglie e provvedendo al pagamento di tutte le rate mensili di rimborso, ovvero ancora qualora riuscisse a vendere degli immobili di sua proprietà. Le parti convengono che qualora in futuro la SI.ra andrà a convivere con altro uomo in Parte_1 3
altro immobile e/o avrà un aumento reddituale in busta paga pari ad almeno l'importo pattuito per il contributo locativo, verrà meno l'obbligo del SI. di corrispondere alla moglie il contributo integrativo per la locazione dì € 200,00. Pt_2
5) Per le questioni economiche, attinenti ai veicoli di famiglia, i coniugi hanno deciso concordemente che la vettura Alfa
Romeo Stelvio, di proprietà di , resterà in uso al SI. , il quale si impegna a ricercare Parte_1 Parte_2 un acquirente per la vendita della stessa ed estinguere il finanziamento acceso per il relativo acquisto, e nelle more provvederà al pagamento delle rate mensili pari ad € 541,00. La vettura Fiat Panda, pure di proprietà della SI.ra
, resterà in uso alla medesima sino a quando il marito riuscirà a vendere la , allorquando la Parte_1 Pt_3 proprietà ed il possesso della fiat Panda saranno trasferite a titolo gratuito in capo al SI. . Nel caso in Parte_2 cui si decidesse di non vendere più la , ugualmente la proprietà ed il possesso della Alfa Romeo Stelvio saranno Pt_3 trasferite a titolo gratuito in capo al SI. e la Fiat panda resterà in proprietà ed in uso alla SI.ra Parte_2
. Resta inteso che il SI. manleverà e garantirà la proprietaria da ogni responsabilità verso terzi ovvero Pt_1 Pt_2 sanzioni amministrative o somme da pagare conseguenti alla circolazione dei veicoli in suo uso esclusivo. 6) Per quanto attiene al mantenimento, ciascuno dei coniugi, rinuncia sin da ora allo stesso in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
7) Per quanto riguarda il mantenimento della figlia minore, il SI. verserà alla moglie, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento di la somma mensile di € 300,00= (trecento/00), oltre rivalutazione secondo Persona_3 gli indici ISTAT, entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:
[...].
8) Con le medesime modalità il padre verserà alla moglie il 50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia, sia per quelle indifferibili, individuabili, come da protocollo della maggioranza dei Tribunali italiani, in quelle sanitarie e mediche urgenti, per libri scolastici, per acquisto di farmaci prescritti, spese di interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche ed oculistiche effettuate tramite SSN, etc., previa esibizione delle ricevute di spesa. Ogni altra spesa straordinaria e indifferibile occorrente, individuata nelle spese scolastiche generiche (iscrizioni e rette, doposcuola, mensa, trasporto, etc.), sportive, ludiche e medico-sanitarie differibili (interventi chirurgici, odontoiatrici, oculistici effettuati senza SSN), dovrà essere determinata di comune accordo tra i coniugi e previa concertazione.
9) L'assegno unico, universale erogato dall' per il periodo iniziale o al massimo per il periodo necessario CP_1 all'estinzione delle posizioni debitorie contratte in costanza di matrimonio e/o in ogni caso per il periodo massimo di un anno dall'omologa della separazione consensuale, verrà ripartito, nella misura di legge al 50% tra i coniugi e, per comodità, verrà ancora integralmente percepito dal SI. il quale provvederà a rimettere sempre tramite Parte_2 bonifico bancario, alla moglie la metà dell'importo ricevuto decurtato della somma di € 40,00=, pari all'importo da lui sostenuto per la rata di finanziamento per acquisto del telefonino della SI.ra , sino alla relativa estinzione del Pt_1 prestito. Nel momento in cui il SI. riuscirà ad estinguere le proprie pendenze debitorie già in precedenza descritte Pt_2
e/o in ogni caso decorso l'anno dall'omologa della separazione consensuale, questi rinuncerà all'assegno unico universale in favore esclusivo della SI.ra , quale collocataria prevalente della minore, che lo percepirà direttamente ed Pt_1 integralmente. 4
10) I coniugi dichiarano di avere un conto corrente cointestato dal quale, qualora l'istituto di credito acconsentisse, la SI.ra recederà con il consenso del marito cointestatario. ln subordine, il conto corrente congiunto sul quale viene Parte_1 addebitata la rata di rimborso del finanziamento per l'acquisto della vettura Fiat Stelvio sarà estinto al momento dell'estinzione del predetto finanziamento. Per il resto, i coniugi dichiarano di non avere altri beni mobili, somme in denaro ovvero somme depositate su libretto di risparmio e/o in conto corrente o a diverso altro titolo da dover suddividere, pendenze reciproche o morosità pregresse comuni, per cui dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
11) I coniugi si prestano reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o documento equipollente, prestandosi sin da ora assenso per l'eventuale espatrio esclusivamente temporaneo, per fini turistici o istruttivi, con i figli.
Posto che all'udienza del 10.05.2024, personalmente comparse, le parti hanno dichiarato: “il padre vede la minore secondo il calendario fissato e pernotta anche dal padre. La dicitura “eventuale pernotto” è dovuta al fatto che il padre è un turnista, con turni anche di notte. Il padre versa alla madre la metà dell'Assegno unico che è pari a circa 120€ mensili”. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza del 10.05.2024; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Pt_2
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESSA AURUNCA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2018);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 10/05/2024
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese