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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1378/2022 R.G. posta in deliberazione alla pubblica udienza del 23.9.2025
TRA
, Parte_1
Avv. Diego D'Alessandro
-Appellante-
E
e Controparte_1 CP_2 appellati - contumaci
Controparte_3
Avv. Stefania Di Biagio
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 40/2022 del Tribunale di
Latina pubblicata il 18.1.2022
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato
a tempo pieno ex art. 2094 c.c. per l'intero periodo delineato nel ricorso;
- accertare e dichiarare il corretto inquadramento al III livello retributivo CCNL metalmeccanici artigianato del Sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare la responsabilità personale ex art. 2331 c.c. del
Dott. nonché del Sig. per l'attività CP_2 Controparte_3 lavorativa svolta dal Sig. in favore della costituenda Parte_1
Società “ prima della formale CP_4 Controparte_1 iscrizione della stessa presso il registro delle imprese;
- per l'effetto, con sentenza immediatamente esecutiva, condannare in solido:
1. la in persona del legale CP_5 Controparte_6 rappresentante p.t. con sede legale in Roma in Via Laurentina 185 CAP
00142 P.I. , P.IVA_1
2. il Sig. nato a [...] il [...] C.F. CP_2 domiciliato in Nettuno (RM) in Via Montepulciano C.F._1
1-A CAP 00048 e
3. il Sig. nato a [...] il [...] C.F. Controparte_3
, a pagare in favore del ricorrente la somma di C.F._2 euro 29.612,20 per differenze retributive, tredicesima mensilità, ferie retribuite, permessi e TFR come da conteggi prodotti, o in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. e in applicazione dell'art. 2099 c.c. e 36
Costituzione;
- con vittoria di spese, onorari, spese generali, IVA e CPA del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
2 - con condanna degli appellati in solido al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore del Sig. per tutti i motivi esposti Parte_1 in narrativa”.
Per l'appellato : Controparte_3
“- dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello, per tutti i motivi sopra rappresentati;
- nel merito, rigettare le domande così come riproposte dall'appellante perché destituite di fondamento sia in punto di fatto che di diritto e non provate e pertanto rigettare il gravame con conferma della impugnata sentenza n. 40/2022 emessa dal Tribunale di Latina Sezione Lavoro;
- in ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge, con distrazione”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15 maggio 2017, ha convenuto Parte_1 in giudizio e Controparte_6 Controparte_3
dinanzi al Tribunale di Latina deducendo: CP_2
- di aver lavorato dal 1.10.2011 al 14.2.2014 per la costituenda
[...]
(costituita solo in data 22.5.2013), occupandosi Controparte_1 di “manutenzione, meccanica e carrozzeria sugli elicotteri prodotti e gestiti dall'impresa stessa”;
- di aver sempre prestato attività lavorativa presso la sede di Via delle
Valli 44 in Aprilia, da lunedì al venerdì con una media di 8 ore giornaliere;
di essere stato sottoposto al potere direttivo ed organizzativo di e CP_2 Controparte_3
- che in data 10.1.2014 il rapporto di lavoro con la è stato CP_4 regolarizzato tramite assunzione da parte della Società Orione
Trasporti Soc. Coop. A.r.l. e il ricorrente inquadrato nel livello professionale 6 junior previsto dal CCNL, come operaio, con qualifica di facchino;
3 - che il rapporto di lavoro con la Società Orione Trasporti Soc. Coop.
A.r.l. è cessato il mese successivo per licenziamento orale da parte del
CP_3
2. Il lavoratore ha quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare:
l'esistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. per l'intero periodo indicato nel ricorso;
l'inquadramento al III livello retributivo del CCNL metalmeccanici;
la responsabilità, ex art.2231 c.c., di e CP_2 per l'attività lavorativa svolta dal in Controparte_3 Parte_1 favore della Società prima della Controparte_6 formale iscrizione della stessa presso il registro delle imprese, con condanna in solido di , Controparte_6 CP_2
e al pagamento della somma di euro 29.612,20
[...] Controparte_3 per differenze retributive, tredicesima mensilità, ferie retribuite, permessi e TFR come da conteggi prodotti, o in quella minore ritenuta di giustizia.
3. Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_2
, contestando in fatto ed in diritto le domande
[...] Controparte_3
e concludendo per il rigetto delle avverse domande.
4. All'esito dell'istruttoria documentale e orale, il Tribunale ha respinto il ricorso compensando integralmente le spese di lite.
5. Avverso la pronuncia ha interposto appello con ricorso Parte_1 depositato in data 30.5.2022, per i seguenti motivi:
I) Erronea valutazione dei mezzi istruttori in quanto il primo giudice non ha valutato correttamente quanto emerso dallo svolgimento dell'istruttoria.
II) Violazione dell'art. 2094 c.c. in quanto il giudice di primo grado non ha ritenuto integrati gli indici della subordinazione.
4 6. Ha resistito al gravame che ha concluso per il rigetto Controparte_3 dell'impugnazione e la conferma della sentenza.
7. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
8. L'appello è infondato.
Il ricorrente ha sostenuto si aver lavorato con le modalità del lavoro subordinato, in assenza di regolarizzazione, presso i locali industriali della società dal 1.10.2011, svolgendo la propria attività, sebbene con un certo grad di autonomia, con assoggettamento al potere direttivo e gerarchico di e di che agivano per Controparte_3 CP_2 conto della costituenda società “ ” Controparte_1
, osservando rigidamente l'orario di 8 ore giornaliere su 5 giorni CP_4
a settimana, a fronte di una retribuzione di € 1.150,00 corrisposti in contanti. Ha dedotto, inoltre, che solo in data 10.1.2014 il rapporto di lavoro è stato regolarizzato con la società Controparte_7
fino al 14.2.2014, data dell'ingiustificato licenziamento orale del
[...] ricorrente, a seguito di un diverbio intercorso con i CP_3
9. Il Giudice di primo grado ha ritenuto le risultanze istruttorie orali insufficienti a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro in lite dedotto.
10. Vanno premesso che, sulla base dei medesimi principi richiamati con la sentenza impugnata, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli 5 altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali.
11. La Corte condivide le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado secondo le quali, pur essendo risultato lo svolgimento di attività lavorativa del ricorrente, non può ritenersi raggiunta la prova della subordinazione.
12. I dati emersi con certezza riguardano la riconducibilità della gestione economica dell'attività al e di quella organizzativa al la CP_2 CP_3 presenza del ricorrente nei locali dell'impresa e l'esistenza dell'attività imprenditoriale già in epoca precedente alla costituzione della società.
13. Tuttavia, sugli elementi caratterizzanti la subordinazione – soggezione al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del titolare del datore di lavoro – non vi è prova convincente.
14. Esaminando le deposizioni dei due testi escussi emerge quanto segue.
Il teste il quale aveva iniziato un percorso con il e il Tes_1 CP_3
Cont
per la costituzione della società, riferisce che il progetto della CP_2 era iniziato nel 2010 e dopo qualche mese il gli fece chiamare il CP_3 ricorrente e dunque non è contestabile il coinvolgimento del Pt_1 nell'attività lavorativa. Quanto all'esercizio del potere direttivo sul ricorrente, tuttavia, il teste cade in contraddizione;
afferma, dapprima, che “Il dava indicazioni al ricorrente sul lavoro da svolgere”, per CP_3 poi specificare: “Posso dire che in generale il dava indicazioni a CP_3
6 tutti sull'attività da svolgere, in concreto non ho mai visto il dare CP_3 indicazioni al ricorrente”.
15. In virtù di tale ultima precisazione, deve desumersi che l'affermazione precedente sia frutto di deduzione derivante dal fatto che dava CP_3 indicazioni a tutti, ma quel che vale, ai fini probatori, è la conoscenza diretta del fatto riferito dal teste che in tale caso è del tutto carente.
16. Analogamente, il teste si contraddice riguardo all'orario di lavoro, affermando in un primo momento “Non so dire che orario di lavoro osservava il ricorrente. Penso che l'orario fosse determinato dal dottor
perché era lui che dava la disponibilità dei locali. Io ero presente CP_2 cinque giorni a settimana, questo fino sino al 2011 inoltrato. La mattina arrivavo verso le 7,30/8,00, poi si staccava verso le 16,30/17,00.” Poi soggiunge: “Anche il ricorrente osservava l'orario che ho detto per cinque giorni a settimana. Lo vedevo perché c'è un open space e mi capitava di vederlo passare che andava a parlare con il . CP_3
17. Orbene, a prescindere dal fatto l'affermazione circa la coincidenza del ricorrente con l'orario di lavoro del teste confligge insanabilmente con quanto dichiarato proco prima di non conoscere l'orario di lavoro del deve rilevarsi che il periodo di lavoro in lite dedotto è compreso Pt_1 tra il 1.10.2011 e il 14.2.2014, mentre il teste ha precisato di aver osservato l'orario indicato “sin al 2011 inoltrato” non precisando il mese ma comunque per un lasso di tempo molto limitato rispetto all'intero periodo considerato.
18. Né soccorre a fondamento dell'assunto attoreo la deposizione del teste il quale ricorda che, prima del 2012, aveva fornito al Tes_2 ricorrente, quando lavorava ad Aprilia, materiale per l'officina
“attrezzature e minuterie”, ma non sa dire se questo materiale fosse per la chiarisce: “…ho continuato a fornire questi materiali al CP_4 ricorrente con la mia impresa. Io venivo chiamato in quanto persona di
7 fiducia del che poi mi metteva in contatto con il responsabile di Pt_1 cui non ricordo il nome…non ricordo il nome di mi ricordo che CP_4 fatturavo un'altra società.”
19. Dunque, il teste non rammenta neppure il nome della società di cui si tratta, né dei titolari che identifica con “questa persona calva” e un altro “con i baffetti”, “visto due o tre volte” -, nulla sa dire di preciso sull'orario di lavoro se non che “venivo chiamato telefonicamente anche nel pomeriggio e poi facevo consegna la mattina e magari lo trovavo,
e alle volte passavo anche di lì. È capitato di vedere il signor Pt_1 anche il sabato qualche volta”.
20. Sulla base di tali risultanze, generiche, insufficienti e contraddittorie, non pare che possano assumere valore determinante, ai fini probatori, le mancate risposte all'interrogatorio formale del , dal momento CP_2 che l'art. 232 c.p.c. non ricollega alle mancate risposte automaticamente l'effetto confessorio, ma prevede una presunzione semplice che consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatori formale “valutato ogni elemento di prova”, indizi che nel quadro probatorio in esame appaiono poco significativi.
21. Conclusivamente, non risultando elementi probatori sufficienti a dimostrare la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro e neppure – sen caso si dovesse accedere a tale ipotesi – lo svolgimento di un orario lavorativo tale da ritenere insufficienti gli importi corrisposti in favore del ricorrente per l'attività lavorativa prestata, l'appello deve essere respinto.
22. Deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione in lite dedotta.
23. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario di Controparte_3
8 24. Nulla va disposto in ordine alle spese quanto alle altre parti appellate rimaste contumaci.
25. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore di Controparte_3 delle spese del grado che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 23/9/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1378/2022 R.G. posta in deliberazione alla pubblica udienza del 23.9.2025
TRA
, Parte_1
Avv. Diego D'Alessandro
-Appellante-
E
e Controparte_1 CP_2 appellati - contumaci
Controparte_3
Avv. Stefania Di Biagio
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 40/2022 del Tribunale di
Latina pubblicata il 18.1.2022
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato
a tempo pieno ex art. 2094 c.c. per l'intero periodo delineato nel ricorso;
- accertare e dichiarare il corretto inquadramento al III livello retributivo CCNL metalmeccanici artigianato del Sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare la responsabilità personale ex art. 2331 c.c. del
Dott. nonché del Sig. per l'attività CP_2 Controparte_3 lavorativa svolta dal Sig. in favore della costituenda Parte_1
Società “ prima della formale CP_4 Controparte_1 iscrizione della stessa presso il registro delle imprese;
- per l'effetto, con sentenza immediatamente esecutiva, condannare in solido:
1. la in persona del legale CP_5 Controparte_6 rappresentante p.t. con sede legale in Roma in Via Laurentina 185 CAP
00142 P.I. , P.IVA_1
2. il Sig. nato a [...] il [...] C.F. CP_2 domiciliato in Nettuno (RM) in Via Montepulciano C.F._1
1-A CAP 00048 e
3. il Sig. nato a [...] il [...] C.F. Controparte_3
, a pagare in favore del ricorrente la somma di C.F._2 euro 29.612,20 per differenze retributive, tredicesima mensilità, ferie retribuite, permessi e TFR come da conteggi prodotti, o in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. e in applicazione dell'art. 2099 c.c. e 36
Costituzione;
- con vittoria di spese, onorari, spese generali, IVA e CPA del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
2 - con condanna degli appellati in solido al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore del Sig. per tutti i motivi esposti Parte_1 in narrativa”.
Per l'appellato : Controparte_3
“- dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello, per tutti i motivi sopra rappresentati;
- nel merito, rigettare le domande così come riproposte dall'appellante perché destituite di fondamento sia in punto di fatto che di diritto e non provate e pertanto rigettare il gravame con conferma della impugnata sentenza n. 40/2022 emessa dal Tribunale di Latina Sezione Lavoro;
- in ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge, con distrazione”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15 maggio 2017, ha convenuto Parte_1 in giudizio e Controparte_6 Controparte_3
dinanzi al Tribunale di Latina deducendo: CP_2
- di aver lavorato dal 1.10.2011 al 14.2.2014 per la costituenda
[...]
(costituita solo in data 22.5.2013), occupandosi Controparte_1 di “manutenzione, meccanica e carrozzeria sugli elicotteri prodotti e gestiti dall'impresa stessa”;
- di aver sempre prestato attività lavorativa presso la sede di Via delle
Valli 44 in Aprilia, da lunedì al venerdì con una media di 8 ore giornaliere;
di essere stato sottoposto al potere direttivo ed organizzativo di e CP_2 Controparte_3
- che in data 10.1.2014 il rapporto di lavoro con la è stato CP_4 regolarizzato tramite assunzione da parte della Società Orione
Trasporti Soc. Coop. A.r.l. e il ricorrente inquadrato nel livello professionale 6 junior previsto dal CCNL, come operaio, con qualifica di facchino;
3 - che il rapporto di lavoro con la Società Orione Trasporti Soc. Coop.
A.r.l. è cessato il mese successivo per licenziamento orale da parte del
CP_3
2. Il lavoratore ha quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare:
l'esistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. per l'intero periodo indicato nel ricorso;
l'inquadramento al III livello retributivo del CCNL metalmeccanici;
la responsabilità, ex art.2231 c.c., di e CP_2 per l'attività lavorativa svolta dal in Controparte_3 Parte_1 favore della Società prima della Controparte_6 formale iscrizione della stessa presso il registro delle imprese, con condanna in solido di , Controparte_6 CP_2
e al pagamento della somma di euro 29.612,20
[...] Controparte_3 per differenze retributive, tredicesima mensilità, ferie retribuite, permessi e TFR come da conteggi prodotti, o in quella minore ritenuta di giustizia.
3. Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_2
, contestando in fatto ed in diritto le domande
[...] Controparte_3
e concludendo per il rigetto delle avverse domande.
4. All'esito dell'istruttoria documentale e orale, il Tribunale ha respinto il ricorso compensando integralmente le spese di lite.
5. Avverso la pronuncia ha interposto appello con ricorso Parte_1 depositato in data 30.5.2022, per i seguenti motivi:
I) Erronea valutazione dei mezzi istruttori in quanto il primo giudice non ha valutato correttamente quanto emerso dallo svolgimento dell'istruttoria.
II) Violazione dell'art. 2094 c.c. in quanto il giudice di primo grado non ha ritenuto integrati gli indici della subordinazione.
4 6. Ha resistito al gravame che ha concluso per il rigetto Controparte_3 dell'impugnazione e la conferma della sentenza.
7. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
8. L'appello è infondato.
Il ricorrente ha sostenuto si aver lavorato con le modalità del lavoro subordinato, in assenza di regolarizzazione, presso i locali industriali della società dal 1.10.2011, svolgendo la propria attività, sebbene con un certo grad di autonomia, con assoggettamento al potere direttivo e gerarchico di e di che agivano per Controparte_3 CP_2 conto della costituenda società “ ” Controparte_1
, osservando rigidamente l'orario di 8 ore giornaliere su 5 giorni CP_4
a settimana, a fronte di una retribuzione di € 1.150,00 corrisposti in contanti. Ha dedotto, inoltre, che solo in data 10.1.2014 il rapporto di lavoro è stato regolarizzato con la società Controparte_7
fino al 14.2.2014, data dell'ingiustificato licenziamento orale del
[...] ricorrente, a seguito di un diverbio intercorso con i CP_3
9. Il Giudice di primo grado ha ritenuto le risultanze istruttorie orali insufficienti a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro in lite dedotto.
10. Vanno premesso che, sulla base dei medesimi principi richiamati con la sentenza impugnata, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli 5 altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali.
11. La Corte condivide le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado secondo le quali, pur essendo risultato lo svolgimento di attività lavorativa del ricorrente, non può ritenersi raggiunta la prova della subordinazione.
12. I dati emersi con certezza riguardano la riconducibilità della gestione economica dell'attività al e di quella organizzativa al la CP_2 CP_3 presenza del ricorrente nei locali dell'impresa e l'esistenza dell'attività imprenditoriale già in epoca precedente alla costituzione della società.
13. Tuttavia, sugli elementi caratterizzanti la subordinazione – soggezione al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del titolare del datore di lavoro – non vi è prova convincente.
14. Esaminando le deposizioni dei due testi escussi emerge quanto segue.
Il teste il quale aveva iniziato un percorso con il e il Tes_1 CP_3
Cont
per la costituzione della società, riferisce che il progetto della CP_2 era iniziato nel 2010 e dopo qualche mese il gli fece chiamare il CP_3 ricorrente e dunque non è contestabile il coinvolgimento del Pt_1 nell'attività lavorativa. Quanto all'esercizio del potere direttivo sul ricorrente, tuttavia, il teste cade in contraddizione;
afferma, dapprima, che “Il dava indicazioni al ricorrente sul lavoro da svolgere”, per CP_3 poi specificare: “Posso dire che in generale il dava indicazioni a CP_3
6 tutti sull'attività da svolgere, in concreto non ho mai visto il dare CP_3 indicazioni al ricorrente”.
15. In virtù di tale ultima precisazione, deve desumersi che l'affermazione precedente sia frutto di deduzione derivante dal fatto che dava CP_3 indicazioni a tutti, ma quel che vale, ai fini probatori, è la conoscenza diretta del fatto riferito dal teste che in tale caso è del tutto carente.
16. Analogamente, il teste si contraddice riguardo all'orario di lavoro, affermando in un primo momento “Non so dire che orario di lavoro osservava il ricorrente. Penso che l'orario fosse determinato dal dottor
perché era lui che dava la disponibilità dei locali. Io ero presente CP_2 cinque giorni a settimana, questo fino sino al 2011 inoltrato. La mattina arrivavo verso le 7,30/8,00, poi si staccava verso le 16,30/17,00.” Poi soggiunge: “Anche il ricorrente osservava l'orario che ho detto per cinque giorni a settimana. Lo vedevo perché c'è un open space e mi capitava di vederlo passare che andava a parlare con il . CP_3
17. Orbene, a prescindere dal fatto l'affermazione circa la coincidenza del ricorrente con l'orario di lavoro del teste confligge insanabilmente con quanto dichiarato proco prima di non conoscere l'orario di lavoro del deve rilevarsi che il periodo di lavoro in lite dedotto è compreso Pt_1 tra il 1.10.2011 e il 14.2.2014, mentre il teste ha precisato di aver osservato l'orario indicato “sin al 2011 inoltrato” non precisando il mese ma comunque per un lasso di tempo molto limitato rispetto all'intero periodo considerato.
18. Né soccorre a fondamento dell'assunto attoreo la deposizione del teste il quale ricorda che, prima del 2012, aveva fornito al Tes_2 ricorrente, quando lavorava ad Aprilia, materiale per l'officina
“attrezzature e minuterie”, ma non sa dire se questo materiale fosse per la chiarisce: “…ho continuato a fornire questi materiali al CP_4 ricorrente con la mia impresa. Io venivo chiamato in quanto persona di
7 fiducia del che poi mi metteva in contatto con il responsabile di Pt_1 cui non ricordo il nome…non ricordo il nome di mi ricordo che CP_4 fatturavo un'altra società.”
19. Dunque, il teste non rammenta neppure il nome della società di cui si tratta, né dei titolari che identifica con “questa persona calva” e un altro “con i baffetti”, “visto due o tre volte” -, nulla sa dire di preciso sull'orario di lavoro se non che “venivo chiamato telefonicamente anche nel pomeriggio e poi facevo consegna la mattina e magari lo trovavo,
e alle volte passavo anche di lì. È capitato di vedere il signor Pt_1 anche il sabato qualche volta”.
20. Sulla base di tali risultanze, generiche, insufficienti e contraddittorie, non pare che possano assumere valore determinante, ai fini probatori, le mancate risposte all'interrogatorio formale del , dal momento CP_2 che l'art. 232 c.p.c. non ricollega alle mancate risposte automaticamente l'effetto confessorio, ma prevede una presunzione semplice che consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatori formale “valutato ogni elemento di prova”, indizi che nel quadro probatorio in esame appaiono poco significativi.
21. Conclusivamente, non risultando elementi probatori sufficienti a dimostrare la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro e neppure – sen caso si dovesse accedere a tale ipotesi – lo svolgimento di un orario lavorativo tale da ritenere insufficienti gli importi corrisposti in favore del ricorrente per l'attività lavorativa prestata, l'appello deve essere respinto.
22. Deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione in lite dedotta.
23. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario di Controparte_3
8 24. Nulla va disposto in ordine alle spese quanto alle altre parti appellate rimaste contumaci.
25. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore di Controparte_3 delle spese del grado che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 23/9/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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