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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/09/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1198/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1198/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con provvedimento del 10.9.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Floridia, Corso Di Vittorio n. 12, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giada Mazzarella, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], Corso Di Vittorio n. 12, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giulia Gavioli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 18/04/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 16/09/1992.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 16/09/1992 in Comune di
Siracusa;
- che dall'unione nasceva il figlio (il 22.1.1994); Persona_1
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 154/2024 del 18.7.2024 (v. documento in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in Floridia, Corso Di Vittorio n. 81, di proprietà di entrambi i ricorrenti nella misura del 50%, rimane assegnata alla stessa SI.ra , con Parte_1 tutti gli arredi, la quale si farà carico di tutte le spese ordinarie ivi inerenti;
2) Formalizzare e dare atto dell'avvenuto trasferimento del SI. nelle Parte_2 opportune sedi competenti, che in relazione alle eSIenze lavorative e personali, fisserà la propria residenza presso altro immobile, ove dimora abitualmente;
3) Con riferimento all'immobile sito in Floridia, C.so Di Vittorio n. 12 p.1, di proprietà nella misura del 50% delle parti, gestito da entrambi i ricorrenti di comune accordo, si specifica che dall'anno 2006 pende in capo alle parti mutuo a tasso variabile con Banca
Intesa San Paolo, che viene corrisposto a rate mensili con addebito diretto sul conto cointestato dei ricorrenti, rata corrisposta mensilmente dalla SI.ra per intero e Pt_1 rimborsata pro quota dal SI. , su semplice richiesta. Le parti intendono Parte_2 proseguire nel pagamento del detto mutuo, sino all'estinzione, con le superiori modalità, e dunque, le somme verranno mensilmente anticipate dalla SI.ra sul conto corrente Pt_1 bancario cointestato agli stessi ed entro il giorno 15 del mese il SI. dovrà Parte_2
pagina 2 di 4 rimborsare ½ della rata anticipata alla SI.ra , per il pagamento del predetto Pt_1 mutuo. Riguardo le spese ordinarie afferenti l'immobile in comproprietà queste saranno sostenute interamente dalla SI.ra , mentre quelle straordinarie andranno ripartite Pt_1 nella misura del 50% tra i SI.ri e , sempre su semplice richiesta e dietro Pt_1 Parte_2 esibizione dei giustificativi, salvo che trattasi di spese di entità superiore ad € 1.000,00.
Ed infatti in tale caso le parti dovranno preventivamente concordare l'esecuzione delle dette spese e approvare il relativo esborso, salvo casi di estrema necessità ed urgenza.
4) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
5) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a rispettarsi e a mantenere una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 10.9.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Siracusa il 16/09/1992 (Anno 1992 – n. 436 – Parte II- Serie A).
Il Collegio dà atto delle condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
pagina 3 di 4 Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
16/09/1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Siracusa dell'anno 1992 (Atto n. 436 - Parte II – Serie A); prende atto delle pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima sezione civile del
10/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1198/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con provvedimento del 10.9.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Floridia, Corso Di Vittorio n. 12, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giada Mazzarella, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], Corso Di Vittorio n. 12, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giulia Gavioli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 18/04/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 16/09/1992.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 16/09/1992 in Comune di
Siracusa;
- che dall'unione nasceva il figlio (il 22.1.1994); Persona_1
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 154/2024 del 18.7.2024 (v. documento in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in Floridia, Corso Di Vittorio n. 81, di proprietà di entrambi i ricorrenti nella misura del 50%, rimane assegnata alla stessa SI.ra , con Parte_1 tutti gli arredi, la quale si farà carico di tutte le spese ordinarie ivi inerenti;
2) Formalizzare e dare atto dell'avvenuto trasferimento del SI. nelle Parte_2 opportune sedi competenti, che in relazione alle eSIenze lavorative e personali, fisserà la propria residenza presso altro immobile, ove dimora abitualmente;
3) Con riferimento all'immobile sito in Floridia, C.so Di Vittorio n. 12 p.1, di proprietà nella misura del 50% delle parti, gestito da entrambi i ricorrenti di comune accordo, si specifica che dall'anno 2006 pende in capo alle parti mutuo a tasso variabile con Banca
Intesa San Paolo, che viene corrisposto a rate mensili con addebito diretto sul conto cointestato dei ricorrenti, rata corrisposta mensilmente dalla SI.ra per intero e Pt_1 rimborsata pro quota dal SI. , su semplice richiesta. Le parti intendono Parte_2 proseguire nel pagamento del detto mutuo, sino all'estinzione, con le superiori modalità, e dunque, le somme verranno mensilmente anticipate dalla SI.ra sul conto corrente Pt_1 bancario cointestato agli stessi ed entro il giorno 15 del mese il SI. dovrà Parte_2
pagina 2 di 4 rimborsare ½ della rata anticipata alla SI.ra , per il pagamento del predetto Pt_1 mutuo. Riguardo le spese ordinarie afferenti l'immobile in comproprietà queste saranno sostenute interamente dalla SI.ra , mentre quelle straordinarie andranno ripartite Pt_1 nella misura del 50% tra i SI.ri e , sempre su semplice richiesta e dietro Pt_1 Parte_2 esibizione dei giustificativi, salvo che trattasi di spese di entità superiore ad € 1.000,00.
Ed infatti in tale caso le parti dovranno preventivamente concordare l'esecuzione delle dette spese e approvare il relativo esborso, salvo casi di estrema necessità ed urgenza.
4) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
5) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a rispettarsi e a mantenere una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 10.9.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Siracusa il 16/09/1992 (Anno 1992 – n. 436 – Parte II- Serie A).
Il Collegio dà atto delle condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
pagina 3 di 4 Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
16/09/1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Siracusa dell'anno 1992 (Atto n. 436 - Parte II – Serie A); prende atto delle pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima sezione civile del
10/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4