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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 526/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 909/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600650000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29620200092600650000 (€ 242,65 – bollo auto 2017) sostenendo: Notifica PEC inesistente/nulla La cartella sarebbe stata notificata da PEC non presente nei registri pubblici (IPA/RegInde/INIPEC).
Mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto
Il contribuente sostiene che la cartella sia nulla poiché non preceduta da alcun avviso prodromico.
Prescrizione triennale del bollo auto
Essendo il bollo del 2017, il diritto sarebbe estinto in quanto non esercitato entro 3 anni.
Il ricorrente chiede annullamento della cartella, sospensione e spese.
2. Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)
AdER replica affermando:
La notifica PEC è valida. Gli indirizzi PEC utilizzati da AdER sono presenti in IPA.
Anche se diversi da quello “principale”, la giurisprudenza (Cass. 15979/2022; Cass. 982/2023) considera valida la notifica se raggiunge il suo scopo.
Nessun obbligo di notifica dell'avviso di accertamento per il bollo auto
In Sicilia (L.R. 16/2015, art.
2-bis) l'iscrizione a ruolo costituisce direttamente accertamento → non serve alcun avviso presupposto.
Prescrizione NON maturata
La prescrizione è stata interrotta con:
• notifica cartella il 07.11.2022
• sospensione ID (art. 68 DL 18/2020) che proroga i termini.
AdER chiede rigetto integrale del ricorso e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta nullità/inesistenza della notifica PEC
La cartella risulta notificata il 07.11.2022 tramite indirizzo PEC appartenente al dominio istituzionale agenziariscossione.gov.it.
La documentazione depositata da AdER, non contestata con prova contraria, attesta l'inserimento dell'indirizzo PEC utilizzato nel registro IPA.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione eventuali irregolarità dell'indirizzo PEC del mittente non determinano nullità qualora l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, come nel caso di specie, essendosi il contribuente tempestivamente difeso. L'eccezione è pertanto infondata.
2. Sulla mancata notifica di un avviso di accertamento presupposto
Per la tassa automobilistica in Sicilia, l'art.
2-bis L.R. 16/2015 prevede che l'iscrizione a ruolo costituisce direttamente accertamento, eliminando la fase di emissione e notifica dell'avviso prodromico. Ne consegue che nessun atto presupposto doveva essere notificato.
L'eccezione è quindi infondanta in diritto.
3. Sulla dedotta prescrizione del credito
Il credito si riferisce all'anno 2017. La cartella è stata notificata nel 2022, ma la notifica ha interrotto la prescrizione;
infatti i termini sono stati sospesi dalla normativa emergenziale ID (art. 68 DL 18/2020 e successive proroghe), che ha sospeso e prorogato i termini di decadenza e prescrizione. Pertanto, la prescrizione non risulta maturata.
Si compensano le spese per effetto della proroga dei termini (ID-19)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29620200092600650000.Compensa le spese
Palermo 29.10,.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 909/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600650000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29620200092600650000 (€ 242,65 – bollo auto 2017) sostenendo: Notifica PEC inesistente/nulla La cartella sarebbe stata notificata da PEC non presente nei registri pubblici (IPA/RegInde/INIPEC).
Mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto
Il contribuente sostiene che la cartella sia nulla poiché non preceduta da alcun avviso prodromico.
Prescrizione triennale del bollo auto
Essendo il bollo del 2017, il diritto sarebbe estinto in quanto non esercitato entro 3 anni.
Il ricorrente chiede annullamento della cartella, sospensione e spese.
2. Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)
AdER replica affermando:
La notifica PEC è valida. Gli indirizzi PEC utilizzati da AdER sono presenti in IPA.
Anche se diversi da quello “principale”, la giurisprudenza (Cass. 15979/2022; Cass. 982/2023) considera valida la notifica se raggiunge il suo scopo.
Nessun obbligo di notifica dell'avviso di accertamento per il bollo auto
In Sicilia (L.R. 16/2015, art.
2-bis) l'iscrizione a ruolo costituisce direttamente accertamento → non serve alcun avviso presupposto.
Prescrizione NON maturata
La prescrizione è stata interrotta con:
• notifica cartella il 07.11.2022
• sospensione ID (art. 68 DL 18/2020) che proroga i termini.
AdER chiede rigetto integrale del ricorso e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta nullità/inesistenza della notifica PEC
La cartella risulta notificata il 07.11.2022 tramite indirizzo PEC appartenente al dominio istituzionale agenziariscossione.gov.it.
La documentazione depositata da AdER, non contestata con prova contraria, attesta l'inserimento dell'indirizzo PEC utilizzato nel registro IPA.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione eventuali irregolarità dell'indirizzo PEC del mittente non determinano nullità qualora l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, come nel caso di specie, essendosi il contribuente tempestivamente difeso. L'eccezione è pertanto infondata.
2. Sulla mancata notifica di un avviso di accertamento presupposto
Per la tassa automobilistica in Sicilia, l'art.
2-bis L.R. 16/2015 prevede che l'iscrizione a ruolo costituisce direttamente accertamento, eliminando la fase di emissione e notifica dell'avviso prodromico. Ne consegue che nessun atto presupposto doveva essere notificato.
L'eccezione è quindi infondanta in diritto.
3. Sulla dedotta prescrizione del credito
Il credito si riferisce all'anno 2017. La cartella è stata notificata nel 2022, ma la notifica ha interrotto la prescrizione;
infatti i termini sono stati sospesi dalla normativa emergenziale ID (art. 68 DL 18/2020 e successive proroghe), che ha sospeso e prorogato i termini di decadenza e prescrizione. Pertanto, la prescrizione non risulta maturata.
Si compensano le spese per effetto della proroga dei termini (ID-19)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29620200092600650000.Compensa le spese
Palermo 29.10,.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE