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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8764 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2369/2024
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine perentorio fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.)
-vist o il provvedim ento con cui il Tribunal e ha fissat o, ex art . 127 t er c.p.c., t erm ine perentorio sino al 11.06.2025, per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza già fi ssata;
- vist e l e not e depos itat e da part e ri corrent e il 26.05.2025 e da parte resi st ente il
23.05.2025; pronunci a la seguent e sent enza, cont enent e il dispositivo e l a esposi zione del le ragioni di fat to e di diritt o dell a deci sione
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIA NO
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa UN AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2369 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1
pagina 1 di 8 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Pesaresi e Romina Galuzzi, entrambe le foro di Rimini, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato nel domicilio digitale dell'Avv. Romina Galuzzi all'indirizzo pec
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Catia Livio, dirigente, e dall'avv. Sara Mocavini funzionaria dell' Controparte_3 Controparte_4
, presso i cui uffici in Roma alla Via XX Settembre n. 97 sono entrambi domiciliati
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto sanzionatorio n. 403245/A del 07.12.2023, notificato in data
14.12.2023, emesso dal per violazione degli obblighi di Controparte_1
segnalazione di operazioni sospetta.
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 dlgs 150/2011, depositato in data 12.01.2024, si opponeva Parte_1
al decreto indicato in epigrafe, notificato in data 14.12.2023 con il quale era ingiunto di pagare la somma di euro 60.000,00 (oltre spese per 20,00), per l'omessa segnalazione di operazioni sospette, di cui all'art. 35 d.lgs. 231/2007 sanzionata dall'art. 58 d.lgs. n. 231/2007.
L'illecito per cui era irrogata la sanzione riguarda l'incarico professionale svolto dal ricorrente - quale
Notaio, professionista titolare dell'omonimo Studio professionale in Cadoneghe (PD), via Daniele Manin
n.
1 - in relazione alla redazione degli atti elencati ai punti dal n. 1 al n. 8 a p. 2 e 3 del decreto (doc. 1 allegato al fascicolo di parte ricorrente), ovvero:
1) repertorio n. 33308 del 10.11.2014 – atto di compravendita immobiliare – raccolta 10292 e afferenti a procure speciali rilasciate al nominato procuratore delle parti venditrici, . Persona_1
(parte acquirente); Persona_2
pagina 2 di 8 e (parte venditrice); Persona_3 Persona_4
- giusta procura speciale rep. n. 26887 del 17.10.2008 e rep. n. 26892 del 20.10.2008, autenticate nella firma dallo stesso notaio rogante - -; Parte_1
2) repertorio n. 33770 del 29.04.2015 - atto di compravendita immobiliare – raccolta 10603 e afferente alla procura speciale rilasciata al nominato procuratore delle parti venditrici:
, (parte acquirente); Persona_1 Persona_5
e (parte venditrice); Controparte_5 Persona_6
- giusta procura speciale rep. n. 32978 del 09.06.2014, autenticate nella firma dallo stesso notaio rogante
; Parte_1
3) repertorio n. 36659 del 17.01.2018 - atto costitutivo di società a denominazione "
[...]
- raccolta 12675 - (socio); (socio); CP_6 Controparte_7 Controparte_8
CH (socio nominato amministratore); (socio); Persona_1 CP_9 Controparte_5
(socio);
4) repertorio n. 36755 del 13.02.2018 - atto di compravendita immobiliare- raccolta 12739
(parte venditrice); (parte acquirente); Persona_7 Controparte_5
5) repertorio n. 37749 del 05.12.2018- atto di compravendita immobiliare – raccolta 13489 e afferente alla procura speciale rilasciata al nominato procuratore delle parti venditrici, . Persona_1
(parte acquirente); Persona_8
e parte venditrice); Persona_9 Persona_10
-giusta procura speciale rep. n. 32986 del 11 giugno 2014, autenticata nella firma dallo stesso notaio rogante - ; Parte_1
6) repertorio n. 38492 del 08.07.2019 - atto di cessione d'azienda- raccolta 14059; Controparte_8
(intervenuto quale titolare dell'impresa individuale TO
[...]
IMPO-EXPO DI IN HA HA); CH (intervenuto quale Persona_1 amministratore unico e legale rappresentante della società " ); Controparte_6 7) repertorio n. 38493 dell'08.07.2019 - Verbale di assemblea straordinaria - raccolta 14060
[...]
(intervenuto nell'atto quale amministratore unico e legale rappresentante della società " Per_1 [...]
); Controparte_6
8) repertorio n. 40126 del 23.10.2020 - atto di compravendita immobiliare raccolta 15296 e afferente procura speciale rilasciata al nominato procuratore delle parti venditrici, Persona_11
- e parti acquirenti);
[...] Persona_12 CP_10 e – (parti venditrici). Controparte_11 CP_12 Persona_13
- giusta procura speciale rep n. 38254 del 6 maggio 2019, autenticata nella firma dallo stesso notaio rogante – Parte_1
Parte opponente, deduceva quali motivi di opposizione: - 1. l'intervenuta decadenza e l'estinzione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del d.lgs. n. 231/2007; 2. la nullità e annullabilità del decreto per vizi “del Foglio di servizio di autorizzazione all'attività ispettiva” (ritenuto generico, in quanto non contenente indicazioni specifiche sullo scopo dell'attività ispettiva), e per intervenuta prescrizione,
pagina 3 di 8 essendo stata contestata al Notaio una condotta relativa ad atti prescritti ex art. 28 l. n. 689/1981; 3. la violazione del diritto di difesa e del principio di certezza del diritto, per avere contestato al Notaio omesse segnalazioni di operazioni sospette sul presupposto di un inesistente non corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica;
4. l'insussistenza dell'illecito, in mancanza nel caso concreto di qualsivoglia presupposto o indicatore di anomalia;
- 5. l'erronea determinazione della sanzione irrogata, in forza di una disciplina ritenuta affetta da vizi di legittimità costituzionale.
Chiedeva pertanto, previa sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento opposto,
l'annullamento del decreto sanzionatorio opposto e, in subordine, la sua modifica, con riduzione dell'entità della sanzione a quella base prevista per le violazioni semplici (pari ad euro 3.000, in applicazione dell'art. 58, comma 1 d.lvo. n. 231/2007 ratione temporis applicabile). Contr Si costituiva il (di seguito per brevità , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione. Contestava le argomentazioni della difesa dell'opponente e affermava la sussistenza Contr della violazione e la sua qualificazione che aveva portato il ad irrogare correttamente la sanzione indicata nel decreto opposto.
Con ordinanza del 16.10.2024, era sospesa l'efficacia esecutiva del decreto sanzionatorio opposto ed era rigettata la richiesta di prova orale formulata da parte ricorrente, ritenuta non rilevante per la decisione, perché vertente su circostanza riferita ad anni precedenti a quelli in contestazione. La causa era decisa, nulla opponendo le parti, all'esito della scadenza del termine perentorio fissato, in sostituzione dell'udienza, per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il primo motivo di opposizione è infondato. Alla luce del “foglio di servizio” (doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), gli operanti sono stati delegati ad operare un controllo antiriciclaggio presso lo studio del
Notaio ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 231/2007, su delega del Nucleo speciale Polizia Valutaria della
Guardia di Finanza di Roma, per il periodo dal 01.01.2014 all'attualità. La normativa antiriciclaggio non prevede che l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività ispettiva debba avere contenuti specifici riguardo allo scopo perseguito, essendo essa rivolta al perseguimento degli scopi di cui al comma 1 art. 9 cit. secondo cui “Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi
e priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva
pagina 4 di 8 generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza”.
Quanto all'eccepita prescrizione, parte ricorrente ha dedotto che il controllo ispettivo non poteva riguardare un periodo temporale esteso sin dal 01.01.2014, ricomprendendo tale periodo anche atti rispetto ai quali, nell'ipotesi di inosservanza degli obblighi antiriciclaggio, sarebbe maturata la prescrizione. In realtà nessuna norma vieta agli operanti di acquisire atti utili all'indagine svolta;
il limite imposto dalla legge riguarda l'irrogazione della sanzione che si estingue per prescrizione decorsi i cinque anni dalla commissione. Nel caso di specie la sanzione è stata irrogata per l'omessa segnalazione di atti redatti nel quinquennio antecedente all'accertamento (dal 2018 al 2020) e non per atti risalenti al 2014 e 2015 (atti Contr che, come condivisibilmente rilevato dalla difesa del potevano essere esaminati al fine di una completa valutazione del modus procedendi del Notaio in ordine all'attuazione degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio).
Riguardo al terzo motivo di opposizione, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa e del principio di certezza del diritto, nelle contestazioni mosse al Notaio, non essendo stata contestata alcuna violazione degli obblighi di verifica e di conservazione. Invero, gli operanti dopo avere verificato in linea generale gli adempimenti agli obblighi afferenti all'adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo nonché agli obblighi di registrazione/conservazione, hanno rilevato uno scorretto comportamento conseguente del Notaio che, nonostante l'adeguata verifica, al momento della redazione degli atti di competenza, non ha riposto adeguata attenzione a circostanze anomale oggettivamente idonee a far sorgere il sospetto di una attività antiriciclaggio.
Infatti, nel decreto opposto si evidenzia: “la presenza del nominativo in tutti gli atti Persona_1 ispezionati, anche in quelli ove lo stesso risultava soggetto estraneo, come nel caso dell'utilizzo del suo contatto mail, nell'atto di compravendita di cui al rep. n. 36755 (in tale atto, infatti, era espressamente previsto l'invio di tutta la documentazione afferente alla compravendita immobiliare all'indirizzo di posta elettronica personale del nonostante quest'ultimo non avesse avuto alcun ruolo Persona_1
pagina 5 di 8 nell'atto stesso), o l'appunto manoscritto rinvenuto nella documentazione esaminata di cui al rep. n.
40126 (appunto con indicato il cognome e il numero di un'utenza telefonica cellulare in uso allo Per_1 stesso che, anche in questo caso, non ricopriva alcun ruolo formale nell'atto). Il decreto Per_1 individuava altri comportamenti anomali di ovvero “….il pagamento della fattura della Per_1
prestazione notarile relativa all'atto di cui al rep. n. 33308, emessa nei confronti della parte acquirente
di importo pari ad euro 3.000,00, risultava saldata con assegno bancario di pari Persona_2
importo emesso e sottoscritto, come da un preliminare riscontro visivo della firma apposta, dal procuratore delle parti venditrici CH”. Si evidenziava nel decreto che “nella Persona_1
documentazione afferente al rep. n. 33770 era presente un appunto manoscritto "x accollo a , Per_1 che nell'atto era procuratore delle parti venditrici”, ciò appariva indicativo di una partecipazione del all'atto che travalicava i limiti della procura speciale conferitagli. Per_1
Nel decreto si evidenziava, altresì, che le procure speciali rilasciate al contenevano la clausola Per_1
“affinché “abbia a vendere a chi crederà, anche a sé stesso, e per il prezzo che riterrà opportuno” il bene meglio identificato nella procura”. Anche le tempistiche di utilizzo delle procure apparivano anomale, perché utilizzate anche dopo anni dal loro rilascio. Particolare rilevanza era poi attribuita alle “notizie negative emerse nei confronti del cliente CH, pubblicate da organi di stampa e fonti di Persona_1
informazione già dal giugno del 2018, relative al suo arresto in India con l'accusa di essere mandante di un tentativo di omicidio, nonché al suo coinvolgimento nel c.d. "caporalato" nel settore della logistica padovana, mediante lo sfruttamento di connazionali costretti, tra l'altro, a vivere in condizioni di disagio in immobili dello stesso siti in Campodarsego, Cadoneghe e Mestrino”. Per_1
Gli elementi descritti sono sintomatici di un ruolo attivo del sig. negli atti redatti dal Notaio e Per_1
portano a ritenere infondato anche il quarto motivo di opposizione.
Invero, le procure rilasciate al sig. consentivano la vendita a se stesso, gli attribuivano il potere di Per_1
determinare il prezzo, erano senza scadenza e sono state utilizzate per atti di compravendita stipulati a distanza di diversi anni dal conferimento delle procure. Si tratta di elementi che inducono certamente un forte sospetto in ordine al ruolo effettivamente rivestito nelle operazioni dal sig. Nonostante le Per_1
evidenti criticità (che imponevano una approfondita verifica del cliente), il Notaio si è limitato ad accettare pagina 6 di 8 supinamente il dichiarato ruolo di “mediatore culturale” del sig. mentre un minimo Per_1 approfondimento avrebbe facilmente consentito al professionista di apprendere (anche mediante l'utilizzo di un qualsiasi motore di ricerca o la lettura di notizie già pubblicate sulla stampa locale e riportate nello stesso decreto sanzionatorio) il suo coinvolgimento in vicende penali (l'arresto in India, quale mandante di un omicidio, e comunque il coinvolgimento “nel c.d. "caporalato" nel settore della logistica padovana, mediante lo sfruttamento di connazionali costretti, tra l'altro, a vivere in condizioni di disagio in immobili dello stesso siti in Campodarsego, Cadoneghe e Mestrino”, cfr. p.6 doc. 1 cit.). Per_1
Del resto, come evidenziato da parte resistente, il coinvolgimento del cliente in vicende penali è previsto come indice di anomalia dal decreto del Ministro della Giustizia del 16/4/2010 “5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro”.
In conclusione, il Tribunale ritiene di dovere condividere le valutazioni del Mef in ordine alla sussistenza dell'illecito e al carattere sospetto delle operazioni che richiedevano adeguate verifiche e comunque la segnalazione imposta dalla legge riguardo a ciascuna delle operazioni contestate e perfezionate mediante l'opera del Notaio preposto alla redazione degli atti.
Anche l'ultimo motivo di opposizione relativo all'incongruità della sanzione è infondato.
In primo luogo, non possono condividersi le argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzione dell'art, 5, comma 1 e 2 d.lvo n.23172007 nella parte in cui non consentirebbe l'individuazione della fattispecie sanzionatoria base. L'art. 58 citato è chiaro nell'indicare i criteri idonei a distinguere le due fattispecie, prevedendo la fattispecie aggravata nelle ipotesi in cui le violazioni sono gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime e indicando i parametri di riferimento da utilizzare per potere considerare grave la violazione. Rientra nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di pagina 7 di 8 scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, ciò che deve invece escludersi nel caso di specie (cfr. Corte Costituzionale, ordinanze n. 292, 169 e 45 del 2006); Contr La sanzione è stata irrogata dal (l'unico legittimato ad irrogarla), sulla base dei fatti accertati dagli operanti e a prescindere dalla misura da quest'ultimi proposta.
Ad avviso del Tribunale, la sanzione di euro 60.000,00 è congrua, in quanto il contesto in cui la violazione dell'obbligo di segnalazione è stata realizzata (in particolare in considerazione della evidenza dei motivi di sospetto e dell'omissione da parte dell'opponente di pure minimi approfondimenti), nonché la pluralità delle operazioni svolte in diversi periodi di tempo, non consentono di inquadrare la fattispecie contestata nella ipotesi base di cui all'art. 58 comma 1 del vigente dlvo 231/2007.
L'opposizione deve essere quindi rigettata con conferma della ingiunzione opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 65, comma 5, dlvo n. 231 del 2007 nella formulazione in vigore e art. 152 bis disposizioni di attuazione del cpc.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e conferma il provvedimento opposto;
condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'amministrazione resistente liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori come per legge.
Roma 12.06.2025
Il Giudice
UN AN
pagina 8 di 8
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine perentorio fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.)
-vist o il provvedim ento con cui il Tribunal e ha fissat o, ex art . 127 t er c.p.c., t erm ine perentorio sino al 11.06.2025, per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza già fi ssata;
- vist e l e not e depos itat e da part e ri corrent e il 26.05.2025 e da parte resi st ente il
23.05.2025; pronunci a la seguent e sent enza, cont enent e il dispositivo e l a esposi zione del le ragioni di fat to e di diritt o dell a deci sione
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIA NO
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa UN AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2369 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1
pagina 1 di 8 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Pesaresi e Romina Galuzzi, entrambe le foro di Rimini, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato nel domicilio digitale dell'Avv. Romina Galuzzi all'indirizzo pec
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Catia Livio, dirigente, e dall'avv. Sara Mocavini funzionaria dell' Controparte_3 Controparte_4
, presso i cui uffici in Roma alla Via XX Settembre n. 97 sono entrambi domiciliati
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto sanzionatorio n. 403245/A del 07.12.2023, notificato in data
14.12.2023, emesso dal per violazione degli obblighi di Controparte_1
segnalazione di operazioni sospetta.
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 dlgs 150/2011, depositato in data 12.01.2024, si opponeva Parte_1
al decreto indicato in epigrafe, notificato in data 14.12.2023 con il quale era ingiunto di pagare la somma di euro 60.000,00 (oltre spese per 20,00), per l'omessa segnalazione di operazioni sospette, di cui all'art. 35 d.lgs. 231/2007 sanzionata dall'art. 58 d.lgs. n. 231/2007.
L'illecito per cui era irrogata la sanzione riguarda l'incarico professionale svolto dal ricorrente - quale
Notaio, professionista titolare dell'omonimo Studio professionale in Cadoneghe (PD), via Daniele Manin
n.
1 - in relazione alla redazione degli atti elencati ai punti dal n. 1 al n. 8 a p. 2 e 3 del decreto (doc. 1 allegato al fascicolo di parte ricorrente), ovvero:
1) repertorio n. 33308 del 10.11.2014 – atto di compravendita immobiliare – raccolta 10292 e afferenti a procure speciali rilasciate al nominato procuratore delle parti venditrici, . Persona_1
(parte acquirente); Persona_2
pagina 2 di 8 e (parte venditrice); Persona_3 Persona_4
- giusta procura speciale rep. n. 26887 del 17.10.2008 e rep. n. 26892 del 20.10.2008, autenticate nella firma dallo stesso notaio rogante - -; Parte_1
2) repertorio n. 33770 del 29.04.2015 - atto di compravendita immobiliare – raccolta 10603 e afferente alla procura speciale rilasciata al nominato procuratore delle parti venditrici:
, (parte acquirente); Persona_1 Persona_5
e (parte venditrice); Controparte_5 Persona_6
- giusta procura speciale rep. n. 32978 del 09.06.2014, autenticate nella firma dallo stesso notaio rogante
; Parte_1
3) repertorio n. 36659 del 17.01.2018 - atto costitutivo di società a denominazione "
[...]
- raccolta 12675 - (socio); (socio); CP_6 Controparte_7 Controparte_8
CH (socio nominato amministratore); (socio); Persona_1 CP_9 Controparte_5
(socio);
4) repertorio n. 36755 del 13.02.2018 - atto di compravendita immobiliare- raccolta 12739
(parte venditrice); (parte acquirente); Persona_7 Controparte_5
5) repertorio n. 37749 del 05.12.2018- atto di compravendita immobiliare – raccolta 13489 e afferente alla procura speciale rilasciata al nominato procuratore delle parti venditrici, . Persona_1
(parte acquirente); Persona_8
e parte venditrice); Persona_9 Persona_10
-giusta procura speciale rep. n. 32986 del 11 giugno 2014, autenticata nella firma dallo stesso notaio rogante - ; Parte_1
6) repertorio n. 38492 del 08.07.2019 - atto di cessione d'azienda- raccolta 14059; Controparte_8
(intervenuto quale titolare dell'impresa individuale TO
[...]
IMPO-EXPO DI IN HA HA); CH (intervenuto quale Persona_1 amministratore unico e legale rappresentante della società " ); Controparte_6 7) repertorio n. 38493 dell'08.07.2019 - Verbale di assemblea straordinaria - raccolta 14060
[...]
(intervenuto nell'atto quale amministratore unico e legale rappresentante della società " Per_1 [...]
); Controparte_6
8) repertorio n. 40126 del 23.10.2020 - atto di compravendita immobiliare raccolta 15296 e afferente procura speciale rilasciata al nominato procuratore delle parti venditrici, Persona_11
- e parti acquirenti);
[...] Persona_12 CP_10 e – (parti venditrici). Controparte_11 CP_12 Persona_13
- giusta procura speciale rep n. 38254 del 6 maggio 2019, autenticata nella firma dallo stesso notaio rogante – Parte_1
Parte opponente, deduceva quali motivi di opposizione: - 1. l'intervenuta decadenza e l'estinzione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del d.lgs. n. 231/2007; 2. la nullità e annullabilità del decreto per vizi “del Foglio di servizio di autorizzazione all'attività ispettiva” (ritenuto generico, in quanto non contenente indicazioni specifiche sullo scopo dell'attività ispettiva), e per intervenuta prescrizione,
pagina 3 di 8 essendo stata contestata al Notaio una condotta relativa ad atti prescritti ex art. 28 l. n. 689/1981; 3. la violazione del diritto di difesa e del principio di certezza del diritto, per avere contestato al Notaio omesse segnalazioni di operazioni sospette sul presupposto di un inesistente non corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica;
4. l'insussistenza dell'illecito, in mancanza nel caso concreto di qualsivoglia presupposto o indicatore di anomalia;
- 5. l'erronea determinazione della sanzione irrogata, in forza di una disciplina ritenuta affetta da vizi di legittimità costituzionale.
Chiedeva pertanto, previa sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento opposto,
l'annullamento del decreto sanzionatorio opposto e, in subordine, la sua modifica, con riduzione dell'entità della sanzione a quella base prevista per le violazioni semplici (pari ad euro 3.000, in applicazione dell'art. 58, comma 1 d.lvo. n. 231/2007 ratione temporis applicabile). Contr Si costituiva il (di seguito per brevità , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione. Contestava le argomentazioni della difesa dell'opponente e affermava la sussistenza Contr della violazione e la sua qualificazione che aveva portato il ad irrogare correttamente la sanzione indicata nel decreto opposto.
Con ordinanza del 16.10.2024, era sospesa l'efficacia esecutiva del decreto sanzionatorio opposto ed era rigettata la richiesta di prova orale formulata da parte ricorrente, ritenuta non rilevante per la decisione, perché vertente su circostanza riferita ad anni precedenti a quelli in contestazione. La causa era decisa, nulla opponendo le parti, all'esito della scadenza del termine perentorio fissato, in sostituzione dell'udienza, per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il primo motivo di opposizione è infondato. Alla luce del “foglio di servizio” (doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), gli operanti sono stati delegati ad operare un controllo antiriciclaggio presso lo studio del
Notaio ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 231/2007, su delega del Nucleo speciale Polizia Valutaria della
Guardia di Finanza di Roma, per il periodo dal 01.01.2014 all'attualità. La normativa antiriciclaggio non prevede che l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività ispettiva debba avere contenuti specifici riguardo allo scopo perseguito, essendo essa rivolta al perseguimento degli scopi di cui al comma 1 art. 9 cit. secondo cui “Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi
e priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva
pagina 4 di 8 generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza”.
Quanto all'eccepita prescrizione, parte ricorrente ha dedotto che il controllo ispettivo non poteva riguardare un periodo temporale esteso sin dal 01.01.2014, ricomprendendo tale periodo anche atti rispetto ai quali, nell'ipotesi di inosservanza degli obblighi antiriciclaggio, sarebbe maturata la prescrizione. In realtà nessuna norma vieta agli operanti di acquisire atti utili all'indagine svolta;
il limite imposto dalla legge riguarda l'irrogazione della sanzione che si estingue per prescrizione decorsi i cinque anni dalla commissione. Nel caso di specie la sanzione è stata irrogata per l'omessa segnalazione di atti redatti nel quinquennio antecedente all'accertamento (dal 2018 al 2020) e non per atti risalenti al 2014 e 2015 (atti Contr che, come condivisibilmente rilevato dalla difesa del potevano essere esaminati al fine di una completa valutazione del modus procedendi del Notaio in ordine all'attuazione degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio).
Riguardo al terzo motivo di opposizione, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa e del principio di certezza del diritto, nelle contestazioni mosse al Notaio, non essendo stata contestata alcuna violazione degli obblighi di verifica e di conservazione. Invero, gli operanti dopo avere verificato in linea generale gli adempimenti agli obblighi afferenti all'adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo nonché agli obblighi di registrazione/conservazione, hanno rilevato uno scorretto comportamento conseguente del Notaio che, nonostante l'adeguata verifica, al momento della redazione degli atti di competenza, non ha riposto adeguata attenzione a circostanze anomale oggettivamente idonee a far sorgere il sospetto di una attività antiriciclaggio.
Infatti, nel decreto opposto si evidenzia: “la presenza del nominativo in tutti gli atti Persona_1 ispezionati, anche in quelli ove lo stesso risultava soggetto estraneo, come nel caso dell'utilizzo del suo contatto mail, nell'atto di compravendita di cui al rep. n. 36755 (in tale atto, infatti, era espressamente previsto l'invio di tutta la documentazione afferente alla compravendita immobiliare all'indirizzo di posta elettronica personale del nonostante quest'ultimo non avesse avuto alcun ruolo Persona_1
pagina 5 di 8 nell'atto stesso), o l'appunto manoscritto rinvenuto nella documentazione esaminata di cui al rep. n.
40126 (appunto con indicato il cognome e il numero di un'utenza telefonica cellulare in uso allo Per_1 stesso che, anche in questo caso, non ricopriva alcun ruolo formale nell'atto). Il decreto Per_1 individuava altri comportamenti anomali di ovvero “….il pagamento della fattura della Per_1
prestazione notarile relativa all'atto di cui al rep. n. 33308, emessa nei confronti della parte acquirente
di importo pari ad euro 3.000,00, risultava saldata con assegno bancario di pari Persona_2
importo emesso e sottoscritto, come da un preliminare riscontro visivo della firma apposta, dal procuratore delle parti venditrici CH”. Si evidenziava nel decreto che “nella Persona_1
documentazione afferente al rep. n. 33770 era presente un appunto manoscritto "x accollo a , Per_1 che nell'atto era procuratore delle parti venditrici”, ciò appariva indicativo di una partecipazione del all'atto che travalicava i limiti della procura speciale conferitagli. Per_1
Nel decreto si evidenziava, altresì, che le procure speciali rilasciate al contenevano la clausola Per_1
“affinché “abbia a vendere a chi crederà, anche a sé stesso, e per il prezzo che riterrà opportuno” il bene meglio identificato nella procura”. Anche le tempistiche di utilizzo delle procure apparivano anomale, perché utilizzate anche dopo anni dal loro rilascio. Particolare rilevanza era poi attribuita alle “notizie negative emerse nei confronti del cliente CH, pubblicate da organi di stampa e fonti di Persona_1
informazione già dal giugno del 2018, relative al suo arresto in India con l'accusa di essere mandante di un tentativo di omicidio, nonché al suo coinvolgimento nel c.d. "caporalato" nel settore della logistica padovana, mediante lo sfruttamento di connazionali costretti, tra l'altro, a vivere in condizioni di disagio in immobili dello stesso siti in Campodarsego, Cadoneghe e Mestrino”. Per_1
Gli elementi descritti sono sintomatici di un ruolo attivo del sig. negli atti redatti dal Notaio e Per_1
portano a ritenere infondato anche il quarto motivo di opposizione.
Invero, le procure rilasciate al sig. consentivano la vendita a se stesso, gli attribuivano il potere di Per_1
determinare il prezzo, erano senza scadenza e sono state utilizzate per atti di compravendita stipulati a distanza di diversi anni dal conferimento delle procure. Si tratta di elementi che inducono certamente un forte sospetto in ordine al ruolo effettivamente rivestito nelle operazioni dal sig. Nonostante le Per_1
evidenti criticità (che imponevano una approfondita verifica del cliente), il Notaio si è limitato ad accettare pagina 6 di 8 supinamente il dichiarato ruolo di “mediatore culturale” del sig. mentre un minimo Per_1 approfondimento avrebbe facilmente consentito al professionista di apprendere (anche mediante l'utilizzo di un qualsiasi motore di ricerca o la lettura di notizie già pubblicate sulla stampa locale e riportate nello stesso decreto sanzionatorio) il suo coinvolgimento in vicende penali (l'arresto in India, quale mandante di un omicidio, e comunque il coinvolgimento “nel c.d. "caporalato" nel settore della logistica padovana, mediante lo sfruttamento di connazionali costretti, tra l'altro, a vivere in condizioni di disagio in immobili dello stesso siti in Campodarsego, Cadoneghe e Mestrino”, cfr. p.6 doc. 1 cit.). Per_1
Del resto, come evidenziato da parte resistente, il coinvolgimento del cliente in vicende penali è previsto come indice di anomalia dal decreto del Ministro della Giustizia del 16/4/2010 “5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro”.
In conclusione, il Tribunale ritiene di dovere condividere le valutazioni del Mef in ordine alla sussistenza dell'illecito e al carattere sospetto delle operazioni che richiedevano adeguate verifiche e comunque la segnalazione imposta dalla legge riguardo a ciascuna delle operazioni contestate e perfezionate mediante l'opera del Notaio preposto alla redazione degli atti.
Anche l'ultimo motivo di opposizione relativo all'incongruità della sanzione è infondato.
In primo luogo, non possono condividersi le argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzione dell'art, 5, comma 1 e 2 d.lvo n.23172007 nella parte in cui non consentirebbe l'individuazione della fattispecie sanzionatoria base. L'art. 58 citato è chiaro nell'indicare i criteri idonei a distinguere le due fattispecie, prevedendo la fattispecie aggravata nelle ipotesi in cui le violazioni sono gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime e indicando i parametri di riferimento da utilizzare per potere considerare grave la violazione. Rientra nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di pagina 7 di 8 scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, ciò che deve invece escludersi nel caso di specie (cfr. Corte Costituzionale, ordinanze n. 292, 169 e 45 del 2006); Contr La sanzione è stata irrogata dal (l'unico legittimato ad irrogarla), sulla base dei fatti accertati dagli operanti e a prescindere dalla misura da quest'ultimi proposta.
Ad avviso del Tribunale, la sanzione di euro 60.000,00 è congrua, in quanto il contesto in cui la violazione dell'obbligo di segnalazione è stata realizzata (in particolare in considerazione della evidenza dei motivi di sospetto e dell'omissione da parte dell'opponente di pure minimi approfondimenti), nonché la pluralità delle operazioni svolte in diversi periodi di tempo, non consentono di inquadrare la fattispecie contestata nella ipotesi base di cui all'art. 58 comma 1 del vigente dlvo 231/2007.
L'opposizione deve essere quindi rigettata con conferma della ingiunzione opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 65, comma 5, dlvo n. 231 del 2007 nella formulazione in vigore e art. 152 bis disposizioni di attuazione del cpc.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e conferma il provvedimento opposto;
condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'amministrazione resistente liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori come per legge.
Roma 12.06.2025
Il Giudice
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