Articolo 2 della Legge 28 aprile 1949, n. 334
Articolo 1
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1 luglio 1949
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 settembre 1947 conformemente al punto 5 del Protocollo.

Entrata in vigore il 1 luglio 1949