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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/09/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1530/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis 51 c.p.c. congiuntamente presentato
da
, rappresentata e difesa dagli avv. BRAGA VERONICA e Parte_1
MAZZUCATO RENZO, presso gli stessi elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rispettivamente rappresentato e difeso dall'avv. TOGNON CRISTIANA, presso Parte_2
quest'ultimo elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con residenza prevalente fissata presso la madre, la quale provvederà al trasferimento proprio e dei figli non appena avrà trovato idonea abitazione (entro il 31.12.2025);
Pag. 1 di 7 2. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, riservando al previo accordo le decisioni di maggiore importanza e di significativa rilevanza per l'educazione dei minori;
3. La casa familiare sita in Campolongo Maggiore, Via 8 Marzo nr. 32 di proprietà esclusiva del SI.
, sarà allo stesso assegnata;
Pt_2
4. Il padre godrà di ampio diritto di visita. Nel periodo ottobre - febbraio potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdì e sino alle ore 21 della domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali da concordare con la madre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di e . Ciascun genitore trascorrerà con i minori metà delle vacanze natalizie, alternando Per_1 Per_2
annualmente il giorno di Natale e il Giorno di Capodanno. Nel periodo marzo – settembre, in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal SI. , e trascorreranno con il Pt_2 Per_1 Per_2
padre un giorno infrasettimanale (con esclusione di venerdì, sabato e domenica) da concordare settimanalmente tra i genitori;
ciascun genitore trascorrerà, inoltre, con i minori metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente la domenica di Pasqua e il Lunedì in Albis oltre a due settimane, anche non continuative, da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno durante le vacanze estive, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del SI. ; Pt_2
5. Il SI. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di euro 300,00 Pt_2
per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dall'effettivo trasferimento della SI.ra e dei figli nella nuova abitazione, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, Parte_1
oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia;
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano quali spese straordinarie rimborsabili senza il preventivo assenso dell'altro genitore previa esibizione della documentazione delle stesse (ove ciò sia possibile) le spese mediche costituite da: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate dal SSN in regime di convenzione, b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante, c) cure dentistiche nel limite di euro 500,00 annui complessivi da ripartire tra i genitori, d) trattamenti sanitari e urgenti non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e) ticket sanitari;
le spese scolastiche costituite da: a) tasse
Pag. 2 di 7 scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, b) libri di testo richiesti dalla scuola, c) gite scolastiche senza pernottamento;
le spese extrascolastiche costituite da un'attività sportiva e la relativa attrezzatura.
Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano quali spese straordinarie, rimborsabili previo accordo dei genitori, le spese mediche costituite da: a) cure dentistiche e ortodontiche che superino il costo di euro 500 annui, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operino in regime non convenzionato, d) farmaci di medicina non tradizionale;
le spese scolastiche costituite da: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione, c)
gite con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso le sedi universitarie;
le spese extrascolastiche costituite da: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre la prima), ricreative e ludiche e relative attrezzature, b) viaggi e vacanze c) spese di custodia, baby sitter.
Per tutte le spese straordinarie per il cui rimborso è previsto il preventivo accordo dei genitori gli stessi concordano che debba ritenersi raggiunto l'accordo qualora il genitore che ritiene di dover affrontare tali spese ne dia comunicazione scritta all'altro (anche via mail o messaggio telefonico) e quest'ultimo non esprima il proprio dissenso entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In ogni caso, i genitori dovranno concordare la scelta della scuola, pubblica o privata, alla quale verranno iscritti i figli, nonché gli sport che gli stessi minori potranno praticare;
6. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra , mentre le detrazioni Parte_1
fiscali saranno suddivise al 50% tra i genitori;
7. Le somme percepite da a titolo di pensione (attualmente pari ad euro 540,00 mensili) per la Per_2
patologia dalla quale è affetto continueranno ad essere versate sul c/c minori nr. 56179 acceso presso la banca filiale di Piove di Sacco – Centro Storico, a firma disgiunta dei genitori, i quali si CP_1
impegnano a non effettuare alcun tipo di prelievo su detto conto se non alla presenza di entrambi;
8. A regolamentazione definitiva di ogni rapporto di natura patrimoniale tra le parti, il SI. si Pt_2
obbliga a liberare la SI.ra dalla fidejussione prestata in garanzia del mutuo contratto per Parte_1
l'acquisto dell'immobile sito in Campolongo Maggiore di sua esclusiva proprietà e a lui assegnato;
a liberazione avvenuta la signora si obbliga a trasferire la proprietà dell'immobile sito Parte_1
Pag. 3 di 7 in Comune di Chioggia (VE) Via Sottomarina 649 al sig. che si obbliga ad acquistare e che Parte_2
a fronte della predetta cessione corrisponderà alla sig.ra l'importo di euro 20.000,00 Parte_1
(ventimila).
9. Con l'adempimento di quanto previsto al punto 8 le parti danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra.
10. I genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori e . Per_1 Per_2
11. Spese di causa interamente compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 02.04.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla quale nascevano due figli, di anni 8 (Chioggia, 12.03.2017) e Per_1
di anni 2 (Chioggia, 30.01.2023); che nel corso della convivenza l'abitazione familiare veniva Per_2
dapprima collocata in un immobile di proprietà del a Campolongo Maggiore (VE), e da ultimo Pt_2
sempre a Campolongo Maggiore in un immobile di proprietà dello stesso, acquistato in data 27.06.2024
contrendo mutuo ventennale.
Ciò premesso, i ricorrenti, rappresentato il venir meno i presupposti a fondamento della suddetta relazione,
proponevano domanda al fine di regolamentare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il
11.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 08.04.2025, il Giudice, dopo aver letto le note depositate dalle parti in data
05.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso,
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Pag. 4 di 7 La domanda, come formulata congiuntamente dai ricorrenti, merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, nonché risultino essere coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
- Ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], alle seguenti Per_1 Per_2
condizioni:
1. Affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2
residenza prevalente fissata presso la madre, la quale provvederà al trasferimento proprio e dei figli non appena avrà trovato idonea abitazione (entro il 31.12.2025);
2. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, riservando al previo accordo le decisioni di maggiore importanza e di significativa rilevanza per l'educazione dei minori;
3. La casa familiare sita in Campolongo Maggiore, Via 8 Marzo nr. 32 di proprietà esclusiva del SI.
, sarà allo stesso assegnata;
Pt_2
4. Il padre godrà di ampio diritto di visita. Nel periodo ottobre - febbraio potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdì e sino alle ore 21 della domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali da concordare con la madre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di e . Ciascun genitore trascorrerà con i minori metà delle vacanze natalizie, alternando Per_1 Per_2
annualmente il giorno di Natale e il Giorno di Capodanno. Nel periodo marzo – settembre, in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal SI. , e trascorreranno con il Pt_2 Per_1 Per_2
padre un giorno infrasettimanale (con esclusione di venerdì, sabato e domenica) da concordare settimanalmente tra i genitori;
ciascun genitore trascorrerà, inoltre, con i minori metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente la domenica di Pasqua e il Lunedì in Albis oltre a due settimane, anche
Pag. 5 di 7 non continuative, da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno durante le vacanze estive, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del SI. ; Pt_2
5. Il SI. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di euro 300,00 Pt_2
per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dall'effettivo trasferimento della SI.ra e dei figli nella nuova abitazione, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, Parte_1
oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia;
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano quali spese straordinarie rimborsabili senza il preventivo assenso dell'altro genitore previa esibizione della documentazione delle stesse (ove ciò sia possibile) le spese mediche costituite da: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate dal SSN in regime di convenzione, b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante, c) cure dentistiche nel limite di euro 500,00 annui complessivi da ripartire tra i genitori, d) trattamenti sanitari e urgenti non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e) ticket sanitari;
le spese scolastiche costituite da: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, b) libri di testo richiesti dalla scuola, c) gite scolastiche senza pernottamento;
le spese extrascolastiche costituite da un'attività sportiva e la relativa attrezzatura.
Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano quali spese straordinarie, rimborsabili previo accordo dei genitori, le spese mediche costituite da: a) cure dentistiche e ortodontiche che superino il costo di euro 500 annui, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operino in regime non convenzionato, d) farmaci di medicina non tradizionale;
le spese scolastiche costituite da: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione, c)
gite con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso le sedi universitarie;
le spese extrascolastiche costituite da: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre la prima), ricreative e ludiche e relative attrezzature, b) viaggi e vacanze c) spese di custodia, baby sitter.
Per tutte le spese straordinarie per il cui rimborso è previsto il preventivo accordo dei genitori gli stessi concordano che debba ritenersi raggiunto l'accordo qualora il genitore che ritiene di dover affrontare tali
Pag. 6 di 7 spese ne dia comunicazione scritta all'altro (anche via mail o messaggio telefonico) e quest'ultimo non esprima il proprio dissenso entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In ogni caso, i genitori dovranno concordare la scelta della scuola, pubblica o privata, alla quale verranno iscritti i figli, nonché gli sport che gli stessi minori potranno praticare;
6. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra , mentre le detrazioni Parte_1
fiscali saranno suddivise al 50% tra i genitori;
7. Le somme percepite da a titolo di pensione (attualmente pari ad euro 540,00 mensili) per la Per_2
patologia dalla quale è affetto continueranno ad essere versate sul c/c minori nr. 56179 acceso presso la banca filiale di Piove di Sacco – Centro Storico, a firma disgiunta dei genitori, i quali si CP_1
impegnano a non effettuare alcun tipo di prelievo su detto conto se non alla presenza di entrambi;
8. A regolamentazione definitiva di ogni rapporto di natura patrimoniale tra le parti, il SI. si Pt_2
obbliga a liberare la SI.ra dalla fidejussione prestata in garanzia del mutuo contratto per Parte_1
l'acquisto dell'immobile sito in Campolongo Maggiore di sua esclusiva proprietà e a lui assegnato;
a liberazione avvenuta la signora si obbliga a trasferire la proprietà dell'immobile sito Parte_1
in Comune di Chioggia (VE) Via Sottomarina 649 al sig. che si obbliga ad acquistare e che Parte_2
a fronte della predetta cessione corrisponderà alla sig.ra l'importo di euro 20.000,00 Parte_1
(ventimila).
9. Con l'adempimento di quanto previsto al punto 8 le parti danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra.
10. I genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori e . Per_1 Per_2
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 18.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis 51 c.p.c. congiuntamente presentato
da
, rappresentata e difesa dagli avv. BRAGA VERONICA e Parte_1
MAZZUCATO RENZO, presso gli stessi elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rispettivamente rappresentato e difeso dall'avv. TOGNON CRISTIANA, presso Parte_2
quest'ultimo elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con residenza prevalente fissata presso la madre, la quale provvederà al trasferimento proprio e dei figli non appena avrà trovato idonea abitazione (entro il 31.12.2025);
Pag. 1 di 7 2. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, riservando al previo accordo le decisioni di maggiore importanza e di significativa rilevanza per l'educazione dei minori;
3. La casa familiare sita in Campolongo Maggiore, Via 8 Marzo nr. 32 di proprietà esclusiva del SI.
, sarà allo stesso assegnata;
Pt_2
4. Il padre godrà di ampio diritto di visita. Nel periodo ottobre - febbraio potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdì e sino alle ore 21 della domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali da concordare con la madre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di e . Ciascun genitore trascorrerà con i minori metà delle vacanze natalizie, alternando Per_1 Per_2
annualmente il giorno di Natale e il Giorno di Capodanno. Nel periodo marzo – settembre, in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal SI. , e trascorreranno con il Pt_2 Per_1 Per_2
padre un giorno infrasettimanale (con esclusione di venerdì, sabato e domenica) da concordare settimanalmente tra i genitori;
ciascun genitore trascorrerà, inoltre, con i minori metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente la domenica di Pasqua e il Lunedì in Albis oltre a due settimane, anche non continuative, da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno durante le vacanze estive, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del SI. ; Pt_2
5. Il SI. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di euro 300,00 Pt_2
per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dall'effettivo trasferimento della SI.ra e dei figli nella nuova abitazione, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, Parte_1
oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia;
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano quali spese straordinarie rimborsabili senza il preventivo assenso dell'altro genitore previa esibizione della documentazione delle stesse (ove ciò sia possibile) le spese mediche costituite da: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate dal SSN in regime di convenzione, b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante, c) cure dentistiche nel limite di euro 500,00 annui complessivi da ripartire tra i genitori, d) trattamenti sanitari e urgenti non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e) ticket sanitari;
le spese scolastiche costituite da: a) tasse
Pag. 2 di 7 scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, b) libri di testo richiesti dalla scuola, c) gite scolastiche senza pernottamento;
le spese extrascolastiche costituite da un'attività sportiva e la relativa attrezzatura.
Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano quali spese straordinarie, rimborsabili previo accordo dei genitori, le spese mediche costituite da: a) cure dentistiche e ortodontiche che superino il costo di euro 500 annui, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operino in regime non convenzionato, d) farmaci di medicina non tradizionale;
le spese scolastiche costituite da: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione, c)
gite con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso le sedi universitarie;
le spese extrascolastiche costituite da: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre la prima), ricreative e ludiche e relative attrezzature, b) viaggi e vacanze c) spese di custodia, baby sitter.
Per tutte le spese straordinarie per il cui rimborso è previsto il preventivo accordo dei genitori gli stessi concordano che debba ritenersi raggiunto l'accordo qualora il genitore che ritiene di dover affrontare tali spese ne dia comunicazione scritta all'altro (anche via mail o messaggio telefonico) e quest'ultimo non esprima il proprio dissenso entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In ogni caso, i genitori dovranno concordare la scelta della scuola, pubblica o privata, alla quale verranno iscritti i figli, nonché gli sport che gli stessi minori potranno praticare;
6. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra , mentre le detrazioni Parte_1
fiscali saranno suddivise al 50% tra i genitori;
7. Le somme percepite da a titolo di pensione (attualmente pari ad euro 540,00 mensili) per la Per_2
patologia dalla quale è affetto continueranno ad essere versate sul c/c minori nr. 56179 acceso presso la banca filiale di Piove di Sacco – Centro Storico, a firma disgiunta dei genitori, i quali si CP_1
impegnano a non effettuare alcun tipo di prelievo su detto conto se non alla presenza di entrambi;
8. A regolamentazione definitiva di ogni rapporto di natura patrimoniale tra le parti, il SI. si Pt_2
obbliga a liberare la SI.ra dalla fidejussione prestata in garanzia del mutuo contratto per Parte_1
l'acquisto dell'immobile sito in Campolongo Maggiore di sua esclusiva proprietà e a lui assegnato;
a liberazione avvenuta la signora si obbliga a trasferire la proprietà dell'immobile sito Parte_1
Pag. 3 di 7 in Comune di Chioggia (VE) Via Sottomarina 649 al sig. che si obbliga ad acquistare e che Parte_2
a fronte della predetta cessione corrisponderà alla sig.ra l'importo di euro 20.000,00 Parte_1
(ventimila).
9. Con l'adempimento di quanto previsto al punto 8 le parti danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra.
10. I genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori e . Per_1 Per_2
11. Spese di causa interamente compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 02.04.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla quale nascevano due figli, di anni 8 (Chioggia, 12.03.2017) e Per_1
di anni 2 (Chioggia, 30.01.2023); che nel corso della convivenza l'abitazione familiare veniva Per_2
dapprima collocata in un immobile di proprietà del a Campolongo Maggiore (VE), e da ultimo Pt_2
sempre a Campolongo Maggiore in un immobile di proprietà dello stesso, acquistato in data 27.06.2024
contrendo mutuo ventennale.
Ciò premesso, i ricorrenti, rappresentato il venir meno i presupposti a fondamento della suddetta relazione,
proponevano domanda al fine di regolamentare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il
11.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 08.04.2025, il Giudice, dopo aver letto le note depositate dalle parti in data
05.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso,
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Pag. 4 di 7 La domanda, come formulata congiuntamente dai ricorrenti, merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, nonché risultino essere coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
- Ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], alle seguenti Per_1 Per_2
condizioni:
1. Affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2
residenza prevalente fissata presso la madre, la quale provvederà al trasferimento proprio e dei figli non appena avrà trovato idonea abitazione (entro il 31.12.2025);
2. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, riservando al previo accordo le decisioni di maggiore importanza e di significativa rilevanza per l'educazione dei minori;
3. La casa familiare sita in Campolongo Maggiore, Via 8 Marzo nr. 32 di proprietà esclusiva del SI.
, sarà allo stesso assegnata;
Pt_2
4. Il padre godrà di ampio diritto di visita. Nel periodo ottobre - febbraio potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdì e sino alle ore 21 della domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali da concordare con la madre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di e . Ciascun genitore trascorrerà con i minori metà delle vacanze natalizie, alternando Per_1 Per_2
annualmente il giorno di Natale e il Giorno di Capodanno. Nel periodo marzo – settembre, in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal SI. , e trascorreranno con il Pt_2 Per_1 Per_2
padre un giorno infrasettimanale (con esclusione di venerdì, sabato e domenica) da concordare settimanalmente tra i genitori;
ciascun genitore trascorrerà, inoltre, con i minori metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente la domenica di Pasqua e il Lunedì in Albis oltre a due settimane, anche
Pag. 5 di 7 non continuative, da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno durante le vacanze estive, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del SI. ; Pt_2
5. Il SI. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di euro 300,00 Pt_2
per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dall'effettivo trasferimento della SI.ra e dei figli nella nuova abitazione, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, Parte_1
oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia;
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano quali spese straordinarie rimborsabili senza il preventivo assenso dell'altro genitore previa esibizione della documentazione delle stesse (ove ciò sia possibile) le spese mediche costituite da: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate dal SSN in regime di convenzione, b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante, c) cure dentistiche nel limite di euro 500,00 annui complessivi da ripartire tra i genitori, d) trattamenti sanitari e urgenti non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e) ticket sanitari;
le spese scolastiche costituite da: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, b) libri di testo richiesti dalla scuola, c) gite scolastiche senza pernottamento;
le spese extrascolastiche costituite da un'attività sportiva e la relativa attrezzatura.
Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano quali spese straordinarie, rimborsabili previo accordo dei genitori, le spese mediche costituite da: a) cure dentistiche e ortodontiche che superino il costo di euro 500 annui, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operino in regime non convenzionato, d) farmaci di medicina non tradizionale;
le spese scolastiche costituite da: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione, c)
gite con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso le sedi universitarie;
le spese extrascolastiche costituite da: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre la prima), ricreative e ludiche e relative attrezzature, b) viaggi e vacanze c) spese di custodia, baby sitter.
Per tutte le spese straordinarie per il cui rimborso è previsto il preventivo accordo dei genitori gli stessi concordano che debba ritenersi raggiunto l'accordo qualora il genitore che ritiene di dover affrontare tali
Pag. 6 di 7 spese ne dia comunicazione scritta all'altro (anche via mail o messaggio telefonico) e quest'ultimo non esprima il proprio dissenso entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In ogni caso, i genitori dovranno concordare la scelta della scuola, pubblica o privata, alla quale verranno iscritti i figli, nonché gli sport che gli stessi minori potranno praticare;
6. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra , mentre le detrazioni Parte_1
fiscali saranno suddivise al 50% tra i genitori;
7. Le somme percepite da a titolo di pensione (attualmente pari ad euro 540,00 mensili) per la Per_2
patologia dalla quale è affetto continueranno ad essere versate sul c/c minori nr. 56179 acceso presso la banca filiale di Piove di Sacco – Centro Storico, a firma disgiunta dei genitori, i quali si CP_1
impegnano a non effettuare alcun tipo di prelievo su detto conto se non alla presenza di entrambi;
8. A regolamentazione definitiva di ogni rapporto di natura patrimoniale tra le parti, il SI. si Pt_2
obbliga a liberare la SI.ra dalla fidejussione prestata in garanzia del mutuo contratto per Parte_1
l'acquisto dell'immobile sito in Campolongo Maggiore di sua esclusiva proprietà e a lui assegnato;
a liberazione avvenuta la signora si obbliga a trasferire la proprietà dell'immobile sito Parte_1
in Comune di Chioggia (VE) Via Sottomarina 649 al sig. che si obbliga ad acquistare e che Parte_2
a fronte della predetta cessione corrisponderà alla sig.ra l'importo di euro 20.000,00 Parte_1
(ventimila).
9. Con l'adempimento di quanto previsto al punto 8 le parti danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra.
10. I genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori e . Per_1 Per_2
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 18.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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