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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 15812/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MONICA FRANZESE
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARCO FAZIO;
CP_1 P.IVA_1
resistente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv.to PAOLINA GENTILE
resistente non costituita. Controparte_3
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe con due distinti ricorsi impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200007331000, regolarmente notificata in data 05.11.2022, relativamente agli avvisi di addebito: n. 371/20120017111713/000,
notificato il 01.03.2013, n. 371/20130004470968/000 notificato il 29.04.2013; n.
371/20130010709551/000 notificato il 13.01.2014, n. 371/20140002705365/000
notificato il 04.06.2014, n. 371/20140009453226/000 notificato il 07.10.2014, n.
371/20140016557719/000 notificato il 15.01.2015, n. 371/20150008644311/000
notificato il 18.11.2015, n. 371/20160005928282/000 notificato il 13.05.2016, n.
371/20160016926748/000 notificato il 11.11.2016, n. 37120170000058147000,
notificato il 01.02.2017.
Eccepiva parte ricorrente principalmente la mancata notifica nonché la nullità e/o inesistenza degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché la prescrizione e la decadenza della pretesa creditoria, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si è costituita in giudizio tempestivamente l' . Nel Controparte_4
giudizio R.G. n. 15812/2022, l' si è costituito tempestivamente. Nel giudizio R.G. CP_1
n. 15813/2022, l' non è stato correttamente evocato in giudizio nei termini CP_1
assegnati, in quanto la notifica a mezzo PEC non è stata effettuata tempestivamente agli indirizzi delle sedi competenti, sicchè si ritiene opportuno rimettere in termini l' , CP_1
considerando l'Ente validamente costituito.
La non si è costituita, rimanendo contumace. CP_3
All'udienza del 19.01.2024 è stata disposta la riunione del fascicolo recante R.G. n.
15813/2022 al fascicolo recante R.G. n. 15812/2022, stante la connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi.
Pag. 2 di 8 Il presente procedimento, con decreto del 12.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza a trattazione scritta del 23.09.2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni
da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario
esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n.
23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte
Pag. 3 di 8 (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Innanzi tutto, va rilevato che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità,
ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Ebbene, si rileva che nel caso di specie l' ha provato la notifica degli avvisi di CP_1
addebito oggetto della comunicazione preventiva per cui è causa, ad eccezione degli avvisi di addebito n. 371/20160005928282/000 e n. 371/20160016926748/000, per i quali le notifiche non sono andate a buon fine.
Tuttavia, gli stessi avvisi di addebito sono stati oggetto della intimazione di pagamento n. 071 2022 9002991201 notificata il 6.4.2022, ma detto atto non è stato impugnato nei termini di legge, con conseguente definitività degli avvisi di addebito n.
371/20160005928282/000 e n. 371/20160016926748/000 ivi richiamati, per i quali le eccezioni di rito e di merito non sono stati fatti valere tempestivamente.
Inoltre, si rileva che l'intimazione di pagamento n. 071 2022 9002991201 notificata il
6.4.2022, non opposta, richiama anche l'avviso di addebito n. 37120170000058147000,
Pag. 4 di 8 di cui l' ha comunque provato la notifica del 01.02.2017, per cui pure quest'ultimo CP_1
avviso di addebito risulta definitivo in mancanza di opposizione.
Al riguardo, si rileva che, come statuito con l'ordinanza n. 2154/2025 della Corte di
Cassazione, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., presuppone unicamente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifica la presunzione "iuris tantum" che il ricevente consegnerà l'atto al destinatario, non rilevando la convivenza del familiare con il destinatario dell'atto.
In ogni caso, ricade sul destinatario l'onere della prova circa la prova del carattere occasionale della presenza del consegnatario in casa propria.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova al riguardo, al di fuori di alcune generiche contestazioni sulla efficacia della notifica, con riferimento alla mancata notifica della raccomandata informativa CAN, che al contrario non è prevista dall'art. 139 c.p.c. nel caso di notifica a persona di famiglia.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque definitivi e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' è preclusa in conseguenza CP_1
dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale.
Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità delle contestazioni in questa sede, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
Pag. 5 di 8 l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99).
Diverso discorso va fatto, invece, relativamente agli avvisi di addebito: n.
371/20120017111713/000, notificato il 01.03.2013, n. 371/20130004470968/000
notificato il 29.04.2013; n. 371/20130010709551/000 notificato il 13.01.2014, n.
371/20140002705365/000 notificato il 04.06.2014, n. 371/20140009453226/000
notificato il 07.10.2014, n. 371/20140016557719/000 notificato il 15.01.2015, n.
371/20150008644311/000 notificato il 18.11.2015, per i quali, come già detto, l' CP_1
ha provato la regolare notifica.
Gli stessi sono stati anche oggetto di successive intimazioni di pagamento, delle quali,
tuttavia, l' non ha depositato valide notifiche in Controparte_4
quanto dai documenti depositati emergono notifiche che non sono andate a buon fine, in quanto effettuate verso un indirizzo pec risultato non valido, come si evince dagli avvisi di mancata consegna depositati. Inoltre, non risulta depositata la notifica a mezzo Info
Camere seguito da spedizione mezzo posta ex art. 26, comma 2 del DPR 602/73,
richiamata in atti ma non documentata.
Al riguardo, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che la ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati,
tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come
Pag. 6 di 8 nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, quanto a detti ultimi avvisi di addebito menzionati, la prescrizione successiva è maturata in considerazione della mancanza di valide notifiche di atti impositivi nel quinquennio prescrizionale a decorrere dalla notifica degli avvisi di addebito.
Pag. 7 di 8 Ciò posto il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Stante la soccombenza reciproca, le spese vengono compensate.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 15812/2022, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200007331000, notificata in data
05.11.2022, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: n. 371/20120017111713/000,
notificato il 01.03.2013, n. 371/20130004470968/000 notificato il 29.04.2013; n.
371/20130010709551/000 notificato il 13.01.2014, n. 371/20140002705365/000
notificato il 04.06.2014, n. 371/20140009453226/000 notificato il 07.10.2014, n.
371/20140016557719/000 notificato il 15.01.2015, n. 371/20150008644311/000
notificato il 18.11.2015;
- compensa le spese.
Aversa, 01.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 8 di 8
LAVORO
N.R.G. 15812/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MONICA FRANZESE
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARCO FAZIO;
CP_1 P.IVA_1
resistente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv.to PAOLINA GENTILE
resistente non costituita. Controparte_3
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe con due distinti ricorsi impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200007331000, regolarmente notificata in data 05.11.2022, relativamente agli avvisi di addebito: n. 371/20120017111713/000,
notificato il 01.03.2013, n. 371/20130004470968/000 notificato il 29.04.2013; n.
371/20130010709551/000 notificato il 13.01.2014, n. 371/20140002705365/000
notificato il 04.06.2014, n. 371/20140009453226/000 notificato il 07.10.2014, n.
371/20140016557719/000 notificato il 15.01.2015, n. 371/20150008644311/000
notificato il 18.11.2015, n. 371/20160005928282/000 notificato il 13.05.2016, n.
371/20160016926748/000 notificato il 11.11.2016, n. 37120170000058147000,
notificato il 01.02.2017.
Eccepiva parte ricorrente principalmente la mancata notifica nonché la nullità e/o inesistenza degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché la prescrizione e la decadenza della pretesa creditoria, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si è costituita in giudizio tempestivamente l' . Nel Controparte_4
giudizio R.G. n. 15812/2022, l' si è costituito tempestivamente. Nel giudizio R.G. CP_1
n. 15813/2022, l' non è stato correttamente evocato in giudizio nei termini CP_1
assegnati, in quanto la notifica a mezzo PEC non è stata effettuata tempestivamente agli indirizzi delle sedi competenti, sicchè si ritiene opportuno rimettere in termini l' , CP_1
considerando l'Ente validamente costituito.
La non si è costituita, rimanendo contumace. CP_3
All'udienza del 19.01.2024 è stata disposta la riunione del fascicolo recante R.G. n.
15813/2022 al fascicolo recante R.G. n. 15812/2022, stante la connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi.
Pag. 2 di 8 Il presente procedimento, con decreto del 12.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza a trattazione scritta del 23.09.2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni
da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario
esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n.
23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte
Pag. 3 di 8 (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Innanzi tutto, va rilevato che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità,
ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Ebbene, si rileva che nel caso di specie l' ha provato la notifica degli avvisi di CP_1
addebito oggetto della comunicazione preventiva per cui è causa, ad eccezione degli avvisi di addebito n. 371/20160005928282/000 e n. 371/20160016926748/000, per i quali le notifiche non sono andate a buon fine.
Tuttavia, gli stessi avvisi di addebito sono stati oggetto della intimazione di pagamento n. 071 2022 9002991201 notificata il 6.4.2022, ma detto atto non è stato impugnato nei termini di legge, con conseguente definitività degli avvisi di addebito n.
371/20160005928282/000 e n. 371/20160016926748/000 ivi richiamati, per i quali le eccezioni di rito e di merito non sono stati fatti valere tempestivamente.
Inoltre, si rileva che l'intimazione di pagamento n. 071 2022 9002991201 notificata il
6.4.2022, non opposta, richiama anche l'avviso di addebito n. 37120170000058147000,
Pag. 4 di 8 di cui l' ha comunque provato la notifica del 01.02.2017, per cui pure quest'ultimo CP_1
avviso di addebito risulta definitivo in mancanza di opposizione.
Al riguardo, si rileva che, come statuito con l'ordinanza n. 2154/2025 della Corte di
Cassazione, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., presuppone unicamente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifica la presunzione "iuris tantum" che il ricevente consegnerà l'atto al destinatario, non rilevando la convivenza del familiare con il destinatario dell'atto.
In ogni caso, ricade sul destinatario l'onere della prova circa la prova del carattere occasionale della presenza del consegnatario in casa propria.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova al riguardo, al di fuori di alcune generiche contestazioni sulla efficacia della notifica, con riferimento alla mancata notifica della raccomandata informativa CAN, che al contrario non è prevista dall'art. 139 c.p.c. nel caso di notifica a persona di famiglia.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque definitivi e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' è preclusa in conseguenza CP_1
dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale.
Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità delle contestazioni in questa sede, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
Pag. 5 di 8 l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99).
Diverso discorso va fatto, invece, relativamente agli avvisi di addebito: n.
371/20120017111713/000, notificato il 01.03.2013, n. 371/20130004470968/000
notificato il 29.04.2013; n. 371/20130010709551/000 notificato il 13.01.2014, n.
371/20140002705365/000 notificato il 04.06.2014, n. 371/20140009453226/000
notificato il 07.10.2014, n. 371/20140016557719/000 notificato il 15.01.2015, n.
371/20150008644311/000 notificato il 18.11.2015, per i quali, come già detto, l' CP_1
ha provato la regolare notifica.
Gli stessi sono stati anche oggetto di successive intimazioni di pagamento, delle quali,
tuttavia, l' non ha depositato valide notifiche in Controparte_4
quanto dai documenti depositati emergono notifiche che non sono andate a buon fine, in quanto effettuate verso un indirizzo pec risultato non valido, come si evince dagli avvisi di mancata consegna depositati. Inoltre, non risulta depositata la notifica a mezzo Info
Camere seguito da spedizione mezzo posta ex art. 26, comma 2 del DPR 602/73,
richiamata in atti ma non documentata.
Al riguardo, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che la ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati,
tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come
Pag. 6 di 8 nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, quanto a detti ultimi avvisi di addebito menzionati, la prescrizione successiva è maturata in considerazione della mancanza di valide notifiche di atti impositivi nel quinquennio prescrizionale a decorrere dalla notifica degli avvisi di addebito.
Pag. 7 di 8 Ciò posto il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Stante la soccombenza reciproca, le spese vengono compensate.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 15812/2022, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200007331000, notificata in data
05.11.2022, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: n. 371/20120017111713/000,
notificato il 01.03.2013, n. 371/20130004470968/000 notificato il 29.04.2013; n.
371/20130010709551/000 notificato il 13.01.2014, n. 371/20140002705365/000
notificato il 04.06.2014, n. 371/20140009453226/000 notificato il 07.10.2014, n.
371/20140016557719/000 notificato il 15.01.2015, n. 371/20150008644311/000
notificato il 18.11.2015;
- compensa le spese.
Aversa, 01.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
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