Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 858
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inopponibilità della revisione catastale

    L'efficacia dell'avviso di accertamento IMU è subordinata alla corretta notifica della rendita catastale su cui si basa. Se la nuova rendita catastale non viene notificata al soggetto intestatario della partita catastale, l'atto impositivo fondato su di essa è nullo. La notifica è un presupposto indispensabile per l'utilizzabilità della nuova rendita da parte dell'amministrazione comunale ai fini del calcolo dell'IMU e della TASI. La conoscenza di fatto della variazione da parte del precedente proprietario non può surrogare la notificazione formale prevista dalla legge.

  • Accolto
    Non intelligibilità della motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello sulla base dell'inopponibilità della revisione catastale, assorbendo ogni altro motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 858
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 858
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo