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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 858/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
IO NE, AT
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3561/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8065/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60063 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7789 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 8065/03/2024 pronunciata il 19.01.2024 e depositata in segreteria il successivo 18.06.2024 nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 2538/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, compensando le spese di giudizio, rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.R.L. avverso gli avvisi di accertamento n. 6063 e 7789 emessi dal COMUNE DI ROMA e notificati in data
06.12.2021, aventi ad oggetto, rispettivamente, il recupero di maggiore imposta per IMU e TASI 2016 oltre sanzioni ed interessi.
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponeva appello la società, la quale, previa ricostruzione dei fatti di processo, eccepiva, reiterando in fatto e diritto quanto già rilevato in sede di ricorso introduttivo, l'erroneità
e nullità della stessa stante la non intelligibilità della motivazione della sentenza gravata e la sua totale inconferenza rispetto alle censure sollevate ed al thema decidendum, l' inopponibilità ad Ricorrente_1
di qualsiasi effetto giuridico derivante dalla revisione catastale di immobili non più di sua proprietà al momento della revisione in aumento delle rendite catastali disposta dall'Agenzia delle Entrate con accertamento catastale nr. 2013RM10654333 notificato solo nell'ottobre 2021 e, quindi, l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'IMU e della TASI per l'anno 2016 e di applicazione retroattiva della stessa, tendo conto, altresì, della circostanza che la revisione non era avvenuta su istanza spontanea del contribuente ma d'ufficio ex dell'art. 1, comma
335, l. n. 335/2005.
Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, con vittoria di spese, competenze ed onorari, di entrambi i gradi ex
D.M. n. 55/2014.
Produceva Sentenze della CGT di I grado di ROMA nr. 10876/2023 del 26 maggio e depositata il 5 settembre
2023 resa in giudizio analogo tra le parti e relativo a diversa annualità.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ai sensi dell'art.33, c.1 del D.Lgs. n.546/92.
Si costituiva l'ente impositore il quale deduceva, in merito e diritto, per la correttezza della pronuncia e la legittimità del proprio operato.
Rappresentava che la società appellante era a conoscenza delle nuove rendite attribuite in quanto già riportate negli atti di cessione degli immobili cui afferivano e citati dallo stesso ricorrente. Citava giurisprudenza relativa a giudizio avente identico thema decidendum conclusosi con la società Società_2
S.r.l., cessionaria degli immobili de quibus. Allegava visure catastali.
Concludeva per la conferma della sentenza gravata e la per la validità degli avvisi di accertamento impugnati, con condanna alle spese di giudizio.
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, esaurita la discussione della controversia in pubblica udienza da remoto, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva come l'appello sia fondato.
L'efficacia di un avviso di accertamento IMU è subordinata alla corretta notifica della rendita catastale su cui si basa. Con la recente ordinanza n. 24532/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che se la nuova rendita catastale, attributiva o modificativa, non viene notificata al soggetto intestatario della partita catastale, caso che qui nemmeno ricorre stante la circostanza, già di per sé assorbente, che al momento della notifica della stessa l'olim ricorrente non era più proprietario degli immobili de quibus, l'atto impositivo fondato su di essa è nullo.
La Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 74 della Legge nr. 342/2000, gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione. Questa notifica, a cura dell'ufficio del territorio competente, deve essere indirizzata ai soggetti intestatari della partita catastale. La notificazione non ha solo lo scopo di far decorrere i termini per un'eventuale impugnazione da parte del contribuente, ma costituisce il presupposto indispensabile per l'utilizzabilità della nuova rendita da parte dell'amministrazione comunale ai fini del calcolo dell'IMU e della TASI.
In altre parole, fino a quando la notifica non viene perfezionata, la nuova rendita è “improduttiva di effetti”,
e qualsiasi atto impositivo basato su di essa è da considerarsi nullo.
Peraltro, la rettifica della rendita deve essere indirizzata ai soggetti intestatari della partita catastale né la conoscenza di fatto della variazione da parte del precedente proprietario, attuale appellante, eccezione questa non provata e comunque inammissibile in quanto formulata in violazione dell'art. 57 del D.lgs. nr.
546/92, può surrogare la notificazione formale prevista dalla legge, che è un requisito di efficacia dell'atto stesso.
In altri termini i provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dall'art. 74 della l. n. 342 del 2000, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di quest'ultimi ai fini della decorrenza della relativa efficacia (Cass. Sent. n. 2429/2020). Ergo, se la ricorrente non è legittimata ad impugnare i provvedimenti con i quali sono state disposte le nuove rendite catastali, in quanto non è più proprietaria dei relativi immobili, i suddetti provvedimenti, sia pure relativi al periodo in cui la ricorrente era ancora proprietaria, non possono esplicare effetti nei suoi confronti.
Assorbito ogni altro motivo.
Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello. Spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
IO NE, AT
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3561/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8065/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60063 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7789 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 8065/03/2024 pronunciata il 19.01.2024 e depositata in segreteria il successivo 18.06.2024 nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 2538/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, compensando le spese di giudizio, rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.R.L. avverso gli avvisi di accertamento n. 6063 e 7789 emessi dal COMUNE DI ROMA e notificati in data
06.12.2021, aventi ad oggetto, rispettivamente, il recupero di maggiore imposta per IMU e TASI 2016 oltre sanzioni ed interessi.
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponeva appello la società, la quale, previa ricostruzione dei fatti di processo, eccepiva, reiterando in fatto e diritto quanto già rilevato in sede di ricorso introduttivo, l'erroneità
e nullità della stessa stante la non intelligibilità della motivazione della sentenza gravata e la sua totale inconferenza rispetto alle censure sollevate ed al thema decidendum, l' inopponibilità ad Ricorrente_1
di qualsiasi effetto giuridico derivante dalla revisione catastale di immobili non più di sua proprietà al momento della revisione in aumento delle rendite catastali disposta dall'Agenzia delle Entrate con accertamento catastale nr. 2013RM10654333 notificato solo nell'ottobre 2021 e, quindi, l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'IMU e della TASI per l'anno 2016 e di applicazione retroattiva della stessa, tendo conto, altresì, della circostanza che la revisione non era avvenuta su istanza spontanea del contribuente ma d'ufficio ex dell'art. 1, comma
335, l. n. 335/2005.
Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, con vittoria di spese, competenze ed onorari, di entrambi i gradi ex
D.M. n. 55/2014.
Produceva Sentenze della CGT di I grado di ROMA nr. 10876/2023 del 26 maggio e depositata il 5 settembre
2023 resa in giudizio analogo tra le parti e relativo a diversa annualità.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ai sensi dell'art.33, c.1 del D.Lgs. n.546/92.
Si costituiva l'ente impositore il quale deduceva, in merito e diritto, per la correttezza della pronuncia e la legittimità del proprio operato.
Rappresentava che la società appellante era a conoscenza delle nuove rendite attribuite in quanto già riportate negli atti di cessione degli immobili cui afferivano e citati dallo stesso ricorrente. Citava giurisprudenza relativa a giudizio avente identico thema decidendum conclusosi con la società Società_2
S.r.l., cessionaria degli immobili de quibus. Allegava visure catastali.
Concludeva per la conferma della sentenza gravata e la per la validità degli avvisi di accertamento impugnati, con condanna alle spese di giudizio.
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, esaurita la discussione della controversia in pubblica udienza da remoto, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva come l'appello sia fondato.
L'efficacia di un avviso di accertamento IMU è subordinata alla corretta notifica della rendita catastale su cui si basa. Con la recente ordinanza n. 24532/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che se la nuova rendita catastale, attributiva o modificativa, non viene notificata al soggetto intestatario della partita catastale, caso che qui nemmeno ricorre stante la circostanza, già di per sé assorbente, che al momento della notifica della stessa l'olim ricorrente non era più proprietario degli immobili de quibus, l'atto impositivo fondato su di essa è nullo.
La Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 74 della Legge nr. 342/2000, gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione. Questa notifica, a cura dell'ufficio del territorio competente, deve essere indirizzata ai soggetti intestatari della partita catastale. La notificazione non ha solo lo scopo di far decorrere i termini per un'eventuale impugnazione da parte del contribuente, ma costituisce il presupposto indispensabile per l'utilizzabilità della nuova rendita da parte dell'amministrazione comunale ai fini del calcolo dell'IMU e della TASI.
In altre parole, fino a quando la notifica non viene perfezionata, la nuova rendita è “improduttiva di effetti”,
e qualsiasi atto impositivo basato su di essa è da considerarsi nullo.
Peraltro, la rettifica della rendita deve essere indirizzata ai soggetti intestatari della partita catastale né la conoscenza di fatto della variazione da parte del precedente proprietario, attuale appellante, eccezione questa non provata e comunque inammissibile in quanto formulata in violazione dell'art. 57 del D.lgs. nr.
546/92, può surrogare la notificazione formale prevista dalla legge, che è un requisito di efficacia dell'atto stesso.
In altri termini i provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dall'art. 74 della l. n. 342 del 2000, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di quest'ultimi ai fini della decorrenza della relativa efficacia (Cass. Sent. n. 2429/2020). Ergo, se la ricorrente non è legittimata ad impugnare i provvedimenti con i quali sono state disposte le nuove rendite catastali, in quanto non è più proprietaria dei relativi immobili, i suddetti provvedimenti, sia pure relativi al periodo in cui la ricorrente era ancora proprietaria, non possono esplicare effetti nei suoi confronti.
Assorbito ogni altro motivo.
Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello. Spese compensate