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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2857/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4927/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401550618 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugnava, a mezzo difensore, l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, notificato da OM CAPITALE il 20/11/2024, del complessivo importo di 3,339,00, relativo a TARI degli anni 2019-2023 e proponeva i seguenti motivi di opposizione: con riferimento all'anno
2018, decadenza dal diritto di riscossione, a fronte di sospensione del termine di accertamento e decadenza nel periodo emergenziale di soli 85 giorni, sicché l'avviso andava notificato, per detta annualità, entro il mese di marzo 2023; concludeva, quindi, deducendo, in riferimento agli anni successivi, l'avvenuto pagamento del dovuto, per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con atto di controdeduzioni si costituiva OM CAPITALE che chiedeva il rigetto del ricorso, non essendo maturata l'eccepita prescrizione: la contribuente aveva infatti tempo per regolarizzare la propria posizione per l'anno 2018, ovvero per dichiarare l'immobile ai fini TARI, fino al termine ultimo del 30.06.2019; se quindi vi avesse regolarmente provveduto, l'Amministrazione sarebbe stata nel potere di richiedere la tassa relativa al 2018 all'emissione della prima bolletta utile, ovviamente successiva alla dichiarazione degli immobili e quindi, in base alla tempestività dell'adempimento da parte del contribuente, o nel 2018 stesso o, ai sensi dell'art. 1 comma 684 legge 147/2013, dopo il suindicato termine del 30.06.2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
L'eccepita decadenza, con riferimento all'annualità 2018, non è maturata.
Come riconosciuto da questa Corte ai fini di altri giudizi instaurati avverso avvisi di accertamento emessi per omessa dichiarazione Ta.Ri. del 2018 e notificati nel 2024: “Quanto alla prescrizione, invocata per il solo
2018, si osserva che il termine iniziale della prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c. “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Si osserva, infatti, che alla luce dell'art. 1 comma 684, legge 147/2013, che il pagamento relativo al 2018 poteva ssere effettuato fino al 2019; inoltre, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie, l'avviso è stato notificato nel 2024 e la prescrizione non si è maturata.” (ex multis CGT I° Roma Sent.
7014/11/2025 depositata il 23.05.2025; CGT I° Roma Sent. n. 4736/2025 depositata il 07.04.2025; CGT I°
Roma Sent. n. 6314/2025, depositata il 09.05.2025; CGT I° Roma Sent. 7521/2025 depositata il 03.06.2025).
Inoltre, va considerata legislazione emergenziale emanata in conseguenza della pandemia da COVID-19, che ha introdotto una previsione sospensiva di natura generale applicativa dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, dettata dall'art. 67 del Dl 18/2020 e valevole anche alle attività diverse da quelle da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, come da ultimo affermato dalla Corte di cassazione con ord. n. 960/2025.
Anzitutto, l'art. 6 d.l. n. 18/2020 (cd. "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da
COVID-19), convertito, con modificazioni in legge n. 27/2020, ha disposto la sospensione di 84 giorni dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'art. 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
In secondo luogo, l'art. 68, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
In secondo luogo, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021”.
La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n.
159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020,
è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo.
Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL 3/2021, al DL
41/2021 ed al DL 73/2021, ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg., la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL 73/2021.
La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 478 gg. (542-64).
Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, d.l. 18/2020 e dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER.
Quindi, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, che invoca una sospensione di soli 85 giorni, non risulta intervenuta alcuna decadenza, dal momento che i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n. 18/2020; a tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni in forza dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020.
Come ha da ultimo statuito la S.C. (Cass. civ. Sez. 1 ord. n. 960/2025), “occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La previsione di cui all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 – avente ricadute sostanziali, quanto alla disposta sospensione della prescrizione – si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali;
all'evidente scopo di equilibrare il fermo delle attività, si riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015. Interpretazione, in ogni caso, da preferire in quanto di sistema, non giustificandosi altrimenti una differenziazione del regime sospensivo per tipologia di tributi (erariali vs. locali).
In definitiva - come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68
d.l. n 18/2020 cit.) e il 31 Agosto 2021 – sono stati oggetto di sospensione per un totale di 542 giorni i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della l. n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscossiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In breve per effetto di tali norme emergenziali, applicabili nella specie:
- quanto alla decadenza, il nuovo termine entro il quale procedere alla notifica dell'ingiunzione e della cartella esattoriale è divenuto il 31 dicembre 2023 per i titoli accertativi la cui decadenza naturale sarebbe maturata negli anni 2020 e 2021, incisi dalla sospensione ex lege;
-quanto alla prescrizione, i titoli di riscossione che avrebbero maturato la causa estintiva nel 2020 e nel 2021 sono stati oggetto di proroga al 31 dicembre 2023.
Dunque, rispetto ai tributi in contestazione – quelli locali essendo gli unici che si prescrivono nel termine di cinque anni – non è decorsa l'eccepita decadenza/prescrizione.
Il ricorso va pertanto rigettato in toto, non solo con riferimento all'annualità 2018, ma anche per le successive annualità, posto che – contrariamente a quanto dedotto nel ricorso (v. pag. 20, ultima riga) – non risulta documentata la prova dell'avvenuto pagamento del dovuto rispetto alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022
e 2023 a titolo di TARI: invero, agli atti risulta la prova del pagamento dell'unico importo, a titolo di TARI
“DOC. 112302826021”, di euro 261,20 relativo al codice IUV 00232780010852377, importo che tuttavia non corrisponde a nessuno di quelle riportate nel dettaglio, per singole annualità, dell'impugnato avviso, sicché questa Corte non è in condizione di scomputare, in accoglimento parziale, detto importo di cui, se del caso, terrà conto – a scomputo – la parte resistente, in esito al presente giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore di lite e ai vigenti parametri e criteri in vigore ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Tabelle nn. 23 e 24).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4927/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401550618 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugnava, a mezzo difensore, l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, notificato da OM CAPITALE il 20/11/2024, del complessivo importo di 3,339,00, relativo a TARI degli anni 2019-2023 e proponeva i seguenti motivi di opposizione: con riferimento all'anno
2018, decadenza dal diritto di riscossione, a fronte di sospensione del termine di accertamento e decadenza nel periodo emergenziale di soli 85 giorni, sicché l'avviso andava notificato, per detta annualità, entro il mese di marzo 2023; concludeva, quindi, deducendo, in riferimento agli anni successivi, l'avvenuto pagamento del dovuto, per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con atto di controdeduzioni si costituiva OM CAPITALE che chiedeva il rigetto del ricorso, non essendo maturata l'eccepita prescrizione: la contribuente aveva infatti tempo per regolarizzare la propria posizione per l'anno 2018, ovvero per dichiarare l'immobile ai fini TARI, fino al termine ultimo del 30.06.2019; se quindi vi avesse regolarmente provveduto, l'Amministrazione sarebbe stata nel potere di richiedere la tassa relativa al 2018 all'emissione della prima bolletta utile, ovviamente successiva alla dichiarazione degli immobili e quindi, in base alla tempestività dell'adempimento da parte del contribuente, o nel 2018 stesso o, ai sensi dell'art. 1 comma 684 legge 147/2013, dopo il suindicato termine del 30.06.2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
L'eccepita decadenza, con riferimento all'annualità 2018, non è maturata.
Come riconosciuto da questa Corte ai fini di altri giudizi instaurati avverso avvisi di accertamento emessi per omessa dichiarazione Ta.Ri. del 2018 e notificati nel 2024: “Quanto alla prescrizione, invocata per il solo
2018, si osserva che il termine iniziale della prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c. “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Si osserva, infatti, che alla luce dell'art. 1 comma 684, legge 147/2013, che il pagamento relativo al 2018 poteva ssere effettuato fino al 2019; inoltre, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie, l'avviso è stato notificato nel 2024 e la prescrizione non si è maturata.” (ex multis CGT I° Roma Sent.
7014/11/2025 depositata il 23.05.2025; CGT I° Roma Sent. n. 4736/2025 depositata il 07.04.2025; CGT I°
Roma Sent. n. 6314/2025, depositata il 09.05.2025; CGT I° Roma Sent. 7521/2025 depositata il 03.06.2025).
Inoltre, va considerata legislazione emergenziale emanata in conseguenza della pandemia da COVID-19, che ha introdotto una previsione sospensiva di natura generale applicativa dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, dettata dall'art. 67 del Dl 18/2020 e valevole anche alle attività diverse da quelle da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, come da ultimo affermato dalla Corte di cassazione con ord. n. 960/2025.
Anzitutto, l'art. 6 d.l. n. 18/2020 (cd. "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da
COVID-19), convertito, con modificazioni in legge n. 27/2020, ha disposto la sospensione di 84 giorni dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'art. 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
In secondo luogo, l'art. 68, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
In secondo luogo, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021”.
La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n.
159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020,
è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo.
Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL 3/2021, al DL
41/2021 ed al DL 73/2021, ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg., la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL 73/2021.
La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 478 gg. (542-64).
Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, d.l. 18/2020 e dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER.
Quindi, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, che invoca una sospensione di soli 85 giorni, non risulta intervenuta alcuna decadenza, dal momento che i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n. 18/2020; a tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni in forza dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020.
Come ha da ultimo statuito la S.C. (Cass. civ. Sez. 1 ord. n. 960/2025), “occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La previsione di cui all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 – avente ricadute sostanziali, quanto alla disposta sospensione della prescrizione – si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali;
all'evidente scopo di equilibrare il fermo delle attività, si riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015. Interpretazione, in ogni caso, da preferire in quanto di sistema, non giustificandosi altrimenti una differenziazione del regime sospensivo per tipologia di tributi (erariali vs. locali).
In definitiva - come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68
d.l. n 18/2020 cit.) e il 31 Agosto 2021 – sono stati oggetto di sospensione per un totale di 542 giorni i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della l. n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscossiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In breve per effetto di tali norme emergenziali, applicabili nella specie:
- quanto alla decadenza, il nuovo termine entro il quale procedere alla notifica dell'ingiunzione e della cartella esattoriale è divenuto il 31 dicembre 2023 per i titoli accertativi la cui decadenza naturale sarebbe maturata negli anni 2020 e 2021, incisi dalla sospensione ex lege;
-quanto alla prescrizione, i titoli di riscossione che avrebbero maturato la causa estintiva nel 2020 e nel 2021 sono stati oggetto di proroga al 31 dicembre 2023.
Dunque, rispetto ai tributi in contestazione – quelli locali essendo gli unici che si prescrivono nel termine di cinque anni – non è decorsa l'eccepita decadenza/prescrizione.
Il ricorso va pertanto rigettato in toto, non solo con riferimento all'annualità 2018, ma anche per le successive annualità, posto che – contrariamente a quanto dedotto nel ricorso (v. pag. 20, ultima riga) – non risulta documentata la prova dell'avvenuto pagamento del dovuto rispetto alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022
e 2023 a titolo di TARI: invero, agli atti risulta la prova del pagamento dell'unico importo, a titolo di TARI
“DOC. 112302826021”, di euro 261,20 relativo al codice IUV 00232780010852377, importo che tuttavia non corrisponde a nessuno di quelle riportate nel dettaglio, per singole annualità, dell'impugnato avviso, sicché questa Corte non è in condizione di scomputare, in accoglimento parziale, detto importo di cui, se del caso, terrà conto – a scomputo – la parte resistente, in esito al presente giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore di lite e ai vigenti parametri e criteri in vigore ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Tabelle nn. 23 e 24).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini