Articolo 8 della Legge 25 giugno 1999, n. 205
Articolo 7Articolo 9
Versione
13 luglio 1999
Art. 8. (Assegni bancari e postali).
1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 , prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla gravita' dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
b) prevedere, per le violazioni depenalizzate ai sensi della lettera a), sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni nonche', nei casi piu' gravi, il divieto temporaneo di esercitare attivita' professionali od imprenditoriali e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) mantenere la sanzione penale per la violazione dei divieti di cui alla lettera b), prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni;
d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all' articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 , prevedendo l'obbligo di revoca, ovvero il divieto di autorizzazione, anche nei confronti di altre banche, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera e);
e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti, con le occorrenti informazioni, i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista ovvero ai quali e' stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonche' l'indicazione di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;
f) prevedere la responsabilita' solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera e);
g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.
Entrata in vigore il 13 luglio 1999
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