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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza dello 09 gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.62/2024 R.G. lavoro.
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv.to Raffaele Moretti ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Solofra alla via Casapapa n. 4, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro tempore rapp.to e difeso come in atti ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Roma n.17, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n.1251/2022. Insiste, quindi, per il riconoscimento della invalidità con riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue
CP_ attitudini a meno di un terzo, ex legge 224/84. si è costituito. 2) L'opposizione accolta.
L'art.1 della legge 222/84 dispone che “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, gestita dall' , l'assicurato la Controparte_1
cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo”.
Il Giudice della presente fase di opposizione ha disposto supplemento di relazione tecnica, al fine di acquisire elementi di valutazione della nuova documentazione sanitaria prodotta nella presente fase.
Il TU , nella relazione depositata, ha valorizzato il certificato medico del 01/07/2022 dell' Controparte_2
e il certificato medico del 24/10/2023 dell'
[...] [...]
, dai quali Controparte_3 emerge diagnosi di “artrite reumatoide, sottoposta a diversi trattamenti immunosoppressori”, e, sulla base anche di quanto già accertato nella prima fase, , conclude nel senso che ricorrente possa Parte_1
essere riconosciuta affetta da infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali lavorativa (art. 1 Legge 222/84) dal
24/10/2023.
3) La pronuncia è limitata al solo accertamento del requisito sanitario, ferma ogni valutazione e determinazione amministrativa quanto agli ulteriori requisiti per il conseguimento della prestazione (Cass.
9755/2019).
4) Le spese di lite vanno compensate in quanto comunque il beneficio
è concesso per effetto di sopravvenienze rispetto alle determinazioni amministrative.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
62/2024 R.G. Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1
CP_ nei confronti di ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto accerta e dichiara che
è affetta da riduzione a meno di un terzo della Parte_1
capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali lavorative (art. 1 Legge 222/84) con decorrenza da
24/10/2023;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone le spese di TU, separatamente liquidate, in via definitiva a
CP_ carico di
Avellino, udienza dello 09 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza dello 09 gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.62/2024 R.G. lavoro.
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv.to Raffaele Moretti ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Solofra alla via Casapapa n. 4, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro tempore rapp.to e difeso come in atti ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Roma n.17, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n.1251/2022. Insiste, quindi, per il riconoscimento della invalidità con riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue
CP_ attitudini a meno di un terzo, ex legge 224/84. si è costituito. 2) L'opposizione accolta.
L'art.1 della legge 222/84 dispone che “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, gestita dall' , l'assicurato la Controparte_1
cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo”.
Il Giudice della presente fase di opposizione ha disposto supplemento di relazione tecnica, al fine di acquisire elementi di valutazione della nuova documentazione sanitaria prodotta nella presente fase.
Il TU , nella relazione depositata, ha valorizzato il certificato medico del 01/07/2022 dell' Controparte_2
e il certificato medico del 24/10/2023 dell'
[...] [...]
, dai quali Controparte_3 emerge diagnosi di “artrite reumatoide, sottoposta a diversi trattamenti immunosoppressori”, e, sulla base anche di quanto già accertato nella prima fase, , conclude nel senso che ricorrente possa Parte_1
essere riconosciuta affetta da infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali lavorativa (art. 1 Legge 222/84) dal
24/10/2023.
3) La pronuncia è limitata al solo accertamento del requisito sanitario, ferma ogni valutazione e determinazione amministrativa quanto agli ulteriori requisiti per il conseguimento della prestazione (Cass.
9755/2019).
4) Le spese di lite vanno compensate in quanto comunque il beneficio
è concesso per effetto di sopravvenienze rispetto alle determinazioni amministrative.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
62/2024 R.G. Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1
CP_ nei confronti di ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto accerta e dichiara che
è affetta da riduzione a meno di un terzo della Parte_1
capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali lavorative (art. 1 Legge 222/84) con decorrenza da
24/10/2023;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone le spese di TU, separatamente liquidate, in via definitiva a
CP_ carico di
Avellino, udienza dello 09 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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