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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/06/2024, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2175/2021 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 14.12.2021 da:
, nato ad [...] il [...], c.f. , residente a [...]Controparte_1 C.F._1
DE DE TR (AP), Via S. Giacomo n. 59, con dimora abituale ad Ascoli Piceno, Fraz.
Torricchio di Lisciano n. 34, in proprio ai sensi DEl'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito ad Ascoli Piceno, Via Vidacilio n. 16;
RICORRENTE
contro
, nata ad [...] il [...], c.f. residente a [...]Controparte_2 C.F._2
DE DE TR (AP), Via S. Giacomo n. 59, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Broggi, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a SA DE DE TR (AP), via Abruzzi n.
26;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. Oggetto: cessazione degli effetti civili DE matrimonio
Conclusioni DEle parti:
per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE 1) in ragione DEla tardività (violazione DE termine di 20 giorni di cui all'art. 166 c.p.c.) DEla costituzione DEla resistente/convenuta innanzi al Giudice istruttore (atto DE 03/06/2022) - già eccepita dal ricorrente/attore con memoria ex art.
183, comma 6, n. 1 c.p.c. DE 27/09/2022 - e DEle conseguenti decadenze e preclusioni di cui all'art.
167 c.p.c., dichiarare inammissibili tutte le eccezioni di merito e di rito svolte dalla controparte nel predetto atto di costituzione e negli atti successivi nonché dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali DEla resistente rassegnate nel citato atto di costituzione per la prima volta ma non presenti nel suo atto di costituzione nella fase presidenziale (comparsa DE 25/02/2023) e cioè: a) disporre il pagamento integrale di utenze e oneri condominiali ordinari DEla casa familiare, in capo al ricorrente;
b) imporre al ricorrente l'acquisto di una automobile nuova in favore DEla resistente.
NEL MERITO 2) (Affido DEla OR) statuire che la figlia OR sia affidata ad Persona_1
entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocamento preferenziale e residenza presso la madre, e cioè presso l'attuale casa familiare ubicata in SA DE DE TR (AP), Via S.
Giacomo n. 59; 3) (Contatti e permanenza DEla figlia presso ciascun genitore) nominare un coordinatore genitoriale, nell'ambito degli psicologi iscritti nell'elenco dei CTU DE Tribunale, con specifico incarico finalizzato alla ripresa DEla frequentazione padre/figlia ed alla determinazione DEle relative modalità e calendarizzazione;
4) (Assegnazione DEla casa familiare) statuire che la casa familiare – ubicata in SA DE DE TR, Via S. Giacomo n. 59, piani 6° e 7°, di proprietà esclusiva DE ricorrente - sia assegnata in uso a in qualità di genitore collocatario Controparte_2
DEla OR;
5) (Mantenimento DEla figlia OR) statuire che il ricorrente, a titolo di concorso nel mantenimento DEla figlia, versi all'altro genitore collocatario. , ogni mese, Controparte_2
l'assegno di € 650,00 (Euro seicentocinquanta/00) per le spese ordinarie correnti (comprese le spese ordinarie per l'abitazione), e che provveda a sostenere il 70% di tutte le spese straordinarie riguardanti la OR, tutto ciò secondo l'elencazione e la disciplina di cui al “Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno per la determinazione DE contributo al mantenimento in favore dei figli ORnni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e DEla ripartizione DEle spese straordinarie agli stessi relative nell'ambito dei procedimenti di separazione, divorzio e mantenimento di figlio naturale” DE
04/09/2019; 6) (Assegno divorzile) statuire che la resistente non ha diritto alla percezione di assegno divorzile a carico DE ricorrente, non sussistendone i presupposti di legge e, pertanto, revocare
l'assegno provvisorio di Euro 400,00 mensili, stabilito dall'ordinanza presidenziale DE 17/03/2022.
– Inoltre, rigettare tutte le domande DEla resistente in quanto infondate in fatto ed in diritto. IN VIA
ISTRUTTORIA Si reiterano le richieste di prove documentali e si insiste per l'ammissione DEle stesse.”;
per la parte resistente: “Che l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, recependo le argomentazioni tutte svolte, tenga conto DEle mutate condizioni rappresentate e Voglia pronunciare sentenza di divorzio come segue: confermare a carico DE sig. il mantenimento per la sig.ra per € 500,00 CP_1 CP_2 mensili, oltre al versamento di € 300,00 mensili direttamente al fondo pensione Previras in atto;
rideterminare il mantenimento per la figlia OR in € 2.000,00 mensili, da versare con Per_1
bonifico presso il conto corrente DEla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese;
restando CP_2
invariate tutte le altre condizioni relative alle spese straordinarie che restano a carico DE al CP_1
100%, prevedendo l'accordo preventivo solo per le spese superiori ad € 1.000,00; lasciare l'uso DEla casa coniugale e DEla pertinenza garage alla madre ed alla figlia fino al raggiungimento DEl'indipendenza economica di quest'ultima, con conferma DE pagamento a carico DE ricorrente DEle spese di utenze ( inclusa la linea e le spese telefoniche DEla OR) e DEla gestione Org_1
ordinaria DEla casa coniugale;
prevedendo che il sig. sia onerato DEla ristrutturazione DE CP_1
bagno e DEla terrazza per come già argomentato;
affidare la OR in via esclusiva alla Per_1 madre, a seguito DEl'infondatezza DEle denunce e DE ricorso inoltrati al Tribunale dei Minori, esplicito segno di inadeguatezza educativa e di incapacità di comprendere gli stati d'animo DEla figlia, sul presupposto che siffatta condotta pregiudizievole esaspera gli animi e alimenta il conflitto genitoriale, impedendo il dialogo necessario per la condivisione di genitorialita' ai danni DEla figlia
e renderebbe difficoltoso per la madre prendere ogni decisione in quanto di fatto mai Per_1
accettata dal padre, anzi ostacolata, con compromissione DEla crescita sana ed armoniosa DEla OR. prevedere per il padre incontri stabiliti a seconda DEla volontà DEla figlia, per come stabilito dal decreto DE Tribunale di Ascoli Piceno n. 493/19 e dallo stesso recepito e richiesto;
in subordine rideterminare il mantenimento per la moglie e la figlia, oltre all'affidamento esclusivo alla madre ad insindacabile giudizio e discrezione DE Tribunale adìto a seguito DEl'istruttoria condotta.” In via ulteriormente subordinata si chiede che l'onorevole Giudicante disponga secondo le proposte su cui vi è stato accordo tra le parti presenti all'udienza DE 20 giugno scorso, accordo fortemente voluto da questa difesa per il bene DEla OR e quindi disponga come di seguito: alcun assegno di mantenimento per la sig.ra aumento DE mantenimento per la OR ad € CP_2
1.200,00, di cui € 200,00 per il pagamento di parte DEle utenze DEla casa coniugale che le rimarrà in uso insieme alla figlia;
pagamento a carico DE padre DE 100% DEle spese straordinarie preventivamente concordate per come dettate dal protocollo;
affidamento condiviso con collocamento presso madre nella casa coniugale. Si chiede inoltre che, in virtù di una maggiore tranquillità DEla OR il padre si faccia carico, DEle spese condominiali DEla casa coniugale, per come ha fatto nel corso degli anni DEla separazione per sua stessa proposta e corrisponda alla sig.ra la somma di € 5.000,00 per partecipare all'acquisto di un'auto per utilizzo DEla OR. CP_2
Sempre e comunque con vittoria di spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 14.12.2021, deduceva che: Controparte_1
- in data 19.12.1999, aveva contratto matrimonio concordatario nel Comune di Ascoli Piceno con , nata ad [...] il [...]; Controparte_2
- il matrimonio era stato trascritto nei registri di stato civile DE Comune di Ascoli Piceno, Anno
1999, Numero 237, Parte II, Serie A, in regime di separazione legale dei beni;
- dall'unione matrimoniale era nata una figlia, , ad Ancona il 13.07.2006; Persona_1
- successivamente, dato il deterioramento dei rapporti tra di essi e la intollerabilità DEla convivenza, i coniugi decidevano, di comune accordo, di avviare la procedura di separazione consensuale personale innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno (n. R.G. 1496/16 A.C.C.); veniva depositato ricorso congiunto in data 04.07.2016 e veniva emesso decreto di omologa DEla separazione n. cron. 14438, datato 13.12.2016, depositato in data 14.12.2016;
- nonostante i suoi reiterati e molteplici tentativi, la frequentazione con la figlia , e Per_1
persino qualsivoglia contatto anche telefonico con la medesima, divenivano totalmente assenti dal mese di dicembre 2018, a seguito di rifiuto categorico DEla stessa, verosimilmente indotto dalla madre;
- dal mese di dicembre 2018, la OR aveva interrotto ogni rapporto, anche telefonico, anche con la nonna paterna;
- in data 21.12.2018, il ricorrente inviava segnalazione ai Servizi Sociali DE Comune di SA
DE DE TR (AP) avente ad oggetto la situazione DEla propria figlia OR, ritenuta vittima di manipolazione da parte DEla madre, responsabile DE fatto che il padre era stato totalmente rifiutato dalla figlia, con contestuale assoluto e repentino divieto di accesso alla dimora DEla OR;
- a seguito DEle indagini svolte e DEegate sia ai Servizi Sociali predetti che al Consultorio
Familiare presso l' sede di SA DE DE TR (AP), il Procuratore DEla Org_2
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni DEle Marche, con ricorso DE 28.05.2019 chiedeva l'apertura di un procedimento ex art. 330 c.c. innanzi al Tribunale per i ORnni DEle Marche avendo rilevato “la situazione di pregiudizio nella quale versa la OR in oggetto”. Il Tribunale per i Minorenni DEle Marche apriva il procedimento R.G.N. 461/2019
V.G., poi dichiarato estinto per incompetenza con decreto in data 26.07.2019, in quanto era già pendente presso il Tribunale ordinario di Ascoli Piceno un procedimento per la modifica DEle condizioni DEla separazione ex art. 710 cpc, tra i coniugi, intentato da;
Controparte_2
- sussisteva una notevole disparità patrimoniale tra i coniugi, essendo il suo patrimonio era notevolmente superiore rispetto a quello DEla moglie;
- nessun contributo alla formazione DE patrimonio familiare e individuale DE ricorrente era stato prestato, tuttavia, da durante il matrimonio: infatti, il patrimonio Controparte_2
personale DE gli era pervenuto per eredità paterna, prima DEla celebrazione DEle CP_1
nozze, avvenuta, come detto, nel 1999, mentre gli immobili di cui era proprietario, non ricompresi nel compendio ereditario, gli erano stati donati dal padre tra il 1989 ed il 1990;
- il suo tenore di vita aveva subito un calo rispetto al periodo coincidente con la separazione, essendo aumentate per lui le spese nel corso degli anni, mentre, al contrario, il tenore di vita DEla resistente aveva subito un considerevole miglioramento, poiché dal 2020 Controparte_2
era stata assunta a tempo indeterminato dal come docente di scuola secondaria di CP_3
secondo grado;
in più, a seguito DEla successione DE padre, nel 2020, era divenuta proprietaria per il 50% di un appartamento di circa mq 140 sito in Ascoli Piceno, in zona semi centrale.
Tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, ovvero chiedeva la conferma DEl'affido condiviso DEla unica figlia, ; la conferma DEla somma dovuta a titolo di Persona_1 mantenimento DEla OR di € 500,00 mensili;
la revoca DE mantenimento a favore DEla resistente posto a suo carico di € 500,00 mensili;
la compartecipazione al 50% DEle spese straordinarie DEla OR e l'assegnazione DEla casa familiare di sua proprietà esclusiva alla resistente in quanto genitore collocatario DEla OR, fino al termine DEla scuola da parte DEla figlia.
La parte resistente, , costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di Controparte_2
cessazione degli effetti civili DE matrimonio, ma contestava gli assunti di parte ricorrente e chiedeva comunque che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate in ricorso. In particolare, ella deduceva che nel corso DE matrimonio il tenore di vita DEla famiglia era stato piuttosto elevato, in virtù DE cospicuo capitale DE per sua stessa ammissione pari ad € 3.669.561,25 di liquidità, CP_1 oltre all'ingente patrimonio immobiliare ereditato, a cui si aggiungeva il patrimonio immobiliare da ereditare dalla madre;
quindi, coerentemente con il capitale sopra indicato, la vita familiare si era svolta in modo adeguato al contesto socio/economico in cui era inserita. In costanza di matrimonio, nel periodo dal 1999 al 2007, si era dedicata all'attività Controparte_2
lavorativa a Roma - dove si era trasferita unitamente al - come responsabile DE personale in CP_1 una Banca estera con un reddito annuo di € 44.000,00 ed una contribuzione ai fini pensionistici in un
Fondo privato, oltre ad una polizza assicurativa di rimborso di spese mediche di cui aveva sempre beneficiato anche . aveva poi accettato di lasciare il lavoro nel 2007, Controparte_1 Controparte_2
sacrificando la propria carriera, per una scelta di vita assunta insieme al marito, al fine di tornare a vivere a SA DE DE TR. amava il suo lavoro ed era consapevole che ciò Controparte_2
avrebbe comportato la rinuncia ad irripetibili occasioni professionali e reddituali, in quanto l'esperienza lavorativa a Roma non era proseguibile localmente in altri istituti di credito.
La resistente aveva quindi sempre lavorato nel corso DE matrimonio, contribuendo secondo le proprie possibilità al sostentamento DEla famiglia;
nel 2008, aveva deciso di riprendere a lavorare ed aveva iniziato ad insegnare, fino ad ottenere, nel 2020, un contratto a tempo indeterminato presso una scuola superiore di SA DE DE TR per tredici ore settimanali.
Nel corso degli anni, i rapporti tra i coniugi si deterioravano, al punto che essi decidevano di separarsi;
in virtù DE provvedimento di omologa DEla separazione, era tenuto a versarle la Controparte_1 somma di complessivi € 1.000,00 mensili, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento DEla figlia OR ed € 800,00 a titolo di mantenimento DEla stessa;
inoltre, la figlia OR, Controparte_2 [...]
, era stata affidata ad entrambi i genitori con affidamento condiviso e collocamento presso la Per_1
madre nella casa coniugale. Con decreto DE 19.07.2019, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rideterminato gli assetti economici tra le parti, riconoscendo la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento per la moglie ed € 500,00 a titolo di mantenimento per la figlia, oltre alle spese straordinarie per come indicate nelle condizioni di separazione consensuale, interamente a carico di sia per la figlia che per la moglie;
tuttavia, il era solito versare in ritardo Controparte_1 CP_1
l'importo dovuto per il mantenimento e non provvedeva ad adempiere all'obbligo DE pagamento integrale DEle spese straordinarie e arrivava persino, a volte, a giustificare tale comportamento lamentando problemi di liquidità e chiedendo addirittura “elasticità” quanto ai tempi dei pagamenti dovuti. Le spese DEla manutenzione DEl'autovettura e il premio per la polizza DEla relativa assicurazione venivano da lui rimborsate solo al 50%, così come l'acquisto DEla nuova lavastoviglie e DEla lavatrice. Il non aveva rimborsato nemmeno le spese odontoiatriche sostenute per la CP_1
OR presso il suo stesso odontoiatra.
Il malgrado l'asserita, scarsa capacità economica, dopo la separazione, aveva deciso di CP_1 ristrutturare una villa con parco (fra l'altro realizzando una nuova piscina con idromassaggio), in cui era andato poi a vivere con la sua nuova compagna ed i figli di lei. Inoltre, il ricorrente, dopo la separazione, con una strategia comportamentale di tipo oppositivo, costringeva la ad un esborso continuo di denaro per spese legali, dovendo la donna costituirsi CP_2
in diversi giudizi che il instaurava al solo fine, ad avviso DEla resistente, di vendicarsi di lei. CP_1
Pertanto, secondo la resistente, l'affidamento condiviso non poteva più essere inteso come migliore interesse per la figlia in considerazione anche DE fatto che aveva chiesto che la Controparte_1
figlia fosse affidata ai Servizi Sociali di SA DE DE TR nel procedimento apertosi davanti al Tribunale per i Minorenni, poi conclusosi con declaratoria di incompetenza.
A seguito, poi, DEle determinazioni assunte dal Tribunale di Ascoli Piceno con decreto DE
20.01.2021 nell'ambito DE procedimento n. 493/19 V.G., nel quale aveva richiesto Controparte_2
l'affidamento esclusivo DEla figlia OR, i coniugi intraprendevano un percorso di sostegno alla genitorialità con la psicologa Dott.ssa scelta da presso il Consultorio CP_4 Controparte_1
di SA DE DE TR.
Tutto ciò esposto, la resistente formulava, pertanto, le proprie conclusioni, così come indicate nella propria comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'affido esclusivo DEla OR , un Per_1 assegno di mantenimento DEla stessa OR di € 2.000,00 mensili, oltre al riconoscimento di assegno divorzile pari ad € 800,00 mensili, con assegnazione DEla casa familiare ed il pagamento integrale DEle spese straordinarie DEla OR nonché di una serie di voci elencate in separato allegato all'atto di costituzione, il tutto a carico DE ricorrente.
Le parti comparivano davanti al Presidente DE Tribunale di Ascoli Piceno in data 09.03.2022; il tentativo di conciliazione non poteva essere esperito, attesa l'assenza DEla parte resistente. Il
Presidente DE Tribunale emanava, successivamente, i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori DEla figlia OR , con suo Per_1
collocamento presso la madre nella ex casa coniugale sita in SA DE DE TR ( AP ), Via S.
Giacomo n. 59, abitazione che, pertanto, viene assegnata alla 2) Conferma, allo stato, in CP_2 ordine all'esercizio DE diritto di visita paterno alla figlia, il contenuto, al riguardo, DE provvedimento emesso da questo Tribunale in data 20-1-2021 circa le concrete modalità graduali di realizzazione progressiva di detto contatto padre/figlia, il tutto, appunto, secondo un calendario da concordarsi tra le parti e la OR con l'assistenza ed il supporto di apposito percorso specialistico di sostegno alla genitorialità da parte dei competenti professionisti DEla struttura pubblica ( nella specie, Consultorio familiare di SA DE DE TR ), con lo specifico invito alle parti ad omettere e/o rimuovere, durante tale percorso, ogni atteggiamento o comportamento, tra di loro e/o verso la OR, che possa, in qualsiasi modo, costituire ostacolo ad un regolare e sano ripristino, entro i binari sopra indicati, dei rapporti tra padre e figlia e con incarico espresso al predetto
Consultorio di riferire periodicamente ( ogni tre mesi ), in merito, al Giudice istruttore DEla causa per gli eventuali ulteriori e conseguenti provvedimenti di competenza;
3) Dispone che il CP_1
corrisponda alla entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento CP_2 DEla figlia OR , un assegno mensile di € 650,00, con previsione di rivalutazione Per_1
automatica annuale DEla misura DE suddetto assegno secondo gli indici a decorrere dal mese Org_3
di aprile 2023; 4) Dispone che entrambi i genitori debbano contribuire, il nella misura CP_1 DEl'80% e la nella misura DE 20%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie CP_2 nell'interesse DEla figlia OR, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente
Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
5) Dispone che il corrisponda alla entro il giorno 5 CP_1 CP_2 di ogni mese ed a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 400,00, con previsione di rivalutazione automatica annuale DEla misura DEla suddetta somma secondo gli indici a Org_3 decorrere dal mese di aprile 2023”.
Il PM prendeva conoscenza degli atti DE processo in data 21.03.2021 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
Le parti si costituivano davanti al Giudice istruttore;
in data 08.07.2022, veniva emanata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili DE matrimonio n. 468/2022. Successivamente, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., ma le prove articolate dalle parti nelle memorie poi depositate non venivano ammesse, in quanto ritenute non rilevanti ai fini DEla decisione.
All'udienza DE 20.06.2023 veniva sentita la OR, nonché le parti personalmente, Persona_1
le quali si rendevano disponibili ad addivenire un accordo su talune condizioni DE divorzio;
inoltre, su richiesta DE ricorrente, veniva nominato, quale coordinatore genitoriale, la psicologa Per_2
, con studio in via Loreto n. 1, SA DE DE TR. All'udienza di precisazione DEle
[...]
conclusioni DE 13.07.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Quanto all'affidamento DEla figlia OR dei coniugi, il Collegio osserva che, Persona_1
valutato quanto dedotto dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, deve essere accolta la domanda formulata da e, dunque, confermato l'affido condiviso ad entrambi i genitori DEla Controparte_1
figlia OR, con il suo collocamento presso la madre, così come stabilito nell'ordinanza presidenziale;
tale decisione poggia sul fatto che già la legge n. 54/2006 stabiliva all'art. 155, co. 3, cod. civ., che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori” ed obbligava il giudice a considerare l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria, relegando l'affidamento cosiddetto monogenitoriale ad ipotesi eccezionali. In continuità con tale scelta legislativa, l'art. 337-ter, introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013, non modificato sul punto dalla riforma Cartabia, prevede che “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per
i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DEla residenza abituale DE OR sono assunte di comune accordo tenendo conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEle aspirazioni dei figli”; la norma conferma così il ruolo residuale DEl'affidamento esclusivo, che il giudice può disporre solo qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse DE OR. Tale forma di affidamento costituisce, pertanto, una soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse preminente dei minori.
Nel caso di specie, non sono emerse condizioni tali da far ritenere sussistente o potenziale, per la OR, un disagio tale da costituire un pericolo per l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico; anche dalla lettura DEle relazioni degli accertamenti peritali, compiuti in altro procedimento, emerge che non sono stati riscontrati tratti psicopatologici nella giovane;
pur se, indubbiamente, la spiccata Per_1
conflittualità sussistente tra i suoi genitori ha causato nella OR DEle difficoltà nella gestione di situazioni complesse, senza, tuttavia, incidere sul suo sviluppo in maniera pregiudizievole.
Le criticità connesse alla evidente conflittualità tra i genitori possono essere contenute attraverso il raggiungimento un clima di maggiore cooperazione, al fine di perseguire un più sano ed equilibrato sviluppo psicoaffettivo DEla OR;
anche perché entrambi i genitori, di fatto, risultano possedere adeguate capacità genitoriali che, tuttavia, non riescono ad esprimere appieno in una reale e proficua interazione anche e soprattutto a causa DEla spiccata conflittualità.
Risulta certo che gli incontri tra il padre e la figlia, così come previsti e disciplinati dal provvedimento di separazione, poi modificati nel tempo dai diversi provvedimenti DE Tribunale di Ascoli Piceno che si sono succeduti per istanza DEle parti, si sono interrotti da tempo ed è quindi necessario che essi riprendano gradualmente e secondo un calendario che sarà concordato tra i genitori e la OR, tenuto conto, peraltro, che quest'ultima è ormai prossima al raggiungimento DEla maggiore età. A conferma di tale soluzione vi è anche la posizione di la quale, sentita all'udienza DE Persona_1
20.06.2023, ha dichiarato: “I rapporti con mio padre era accettabili fino al 2018, quando mio padre chiamò i Carabinieri perché voleva entrare in casa, in quanto non potevo uscire con lui per un altro impegno. Mi ha ferita profondamente quando mi ha detto che avrei dovuto cambiare cognome, che voleva dimenticarsi di me e che aveva buttato le mie fotografie. Sono stata spesso DEusa perché mio padre non ha mantenuto la parola data. Ancora non me la sento di perdonarlo e di incontrarlo, ha fatto troppe cose;
mi è dispiaciuto aver dovuto incontrare tanti assistenti sociali e psicologi senza una effettiva necessità. Dopo la separazione ha iniziato una vera e propria guerra contro mia madre, incolpandola di tutto. Mio padre è convinto che mia madre ed io abbiamo creato tutti i suoi problemi e le sue iniziative giudiziarie hanno impoverito mia madre. Vorrei che si calmasse un po' e che accettasse l'idea che ciò che è avvenuto è anche responsabilità sua. Vorrei che capisse che mia madre non è stata la causa di tutto e che si assumesse le sue responsabilità; qualora avesse questa consapevolezza, probabilmente riuscirei ad incontrarlo e ripristinare rapporti con lui”.
Da queste dichiarazioni emerge molto chiaramente che gran parte DEle difficoltà relazionali tra la figlia e il derivano dal fatto che quest'ultimo, talvolta, reagisce con comportamenti aggressivi CP_1 allo sconforto ed all'avvilimento che prova constatando che il suo rapporto con la figlia non è fluido, spontaneo, naturale e caratterizzato da una dinamica di tipo empatico, come egli vorrebbe;
è probabile che egli, di conseguenza, agisca azionando la leva economica allo scopo di scuotere la figlia e farle comprendere che egli non può essere preso in considerazione solo per mantenere un benessere di tipo economico, che non deve essere dato per scontato in mancanza di un rapporto affettivo: le manifestazioni di aggressività DE (chiamare i Carabinieri, intraprendere iniziative giudiziarie CP_1
continue, invitare la figlia a cambiare cognome, distruggere le sue fotografie, ecc.) sono, in realtà, espressione di una sensazione di impotenza, ma è evidente, tuttavia, che proprio tali comportamenti creano un solco ancora più profondo con la giovane.
Dalle parole e dal contegno DEla OR è evidente che i rapporti con il padre sono stati piuttosto pesantemente influenzati dalle dinamiche DE rapporto tra i genitori ed è altrettanto chiaro che la figlia aderisce in tutto alle posizioni DEla madre, nei cui confronti ha espresso un'incondizionata solidarietà; ciò si desume dal fatto che la giovane ritiene immotivate le iniziative DE padre a seguito DEle quali era stata costretta ad incontrare psicologi ed assistenti sociali, negando, evidentemente, la fondatezza DEle lagnanze DE quanto al fatto che egli non riusciva ad avere con lei un rapporto CP_1
soddisfacente; le stesse considerazioni valgono a proposito DEle spese legali che la era stata CP_2
costretta a sostenere per costituirsi nei giudizi intentati dal CP_1
Nella medesima udienza, il si dichiarava disponibile a rinunciare al ricorso ex art. 709 ter CP_1
c.p.c., a condizione che la rinunciasse all'assegno divorzile;
in tale caso, l'avv. CP_2 CP_1 proponeva di aumentare l'assegno di mantenimento per la figlia OR ad € 1.000,00 mensili, oltre al 100% DEle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa tra questo
Tribunale ed il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno di Ascoli Piceno;
la difesa DEla proponeva l'aggiunta DE rimborso DEle fatture DEle utenze e DEle spese di condominio, oltre CP_2 all'acquisto di un'autovettura media, così come proposto in fase di iniziale accordo. Dopo la nomina DE coordinatore genitoriale (la psicologa via Loreto n. 1, SA DE DE Persona_2
TR), alla quale la si opponeva, l'avv. si dichiarava disponibile a versare alla figlia CP_2 CP_1 ulteriori € 200,00 mensili a titolo di contributo per le utenze domestiche e a pagare gli onorari DE coordinatore genitoriale;
la dichiarava di rinunciare all'assegno divorzile;
l'avv. CP_2 CP_1 rinunciava al ricorso 709 ter c.p.c.; tuttavia, su accordo DEle parti, per meglio valutare la consistenza DEl'accordo, veniva fissata l'udienza di precisazione DEle conclusioni per dar modo alle parti di raggiungere un'intesa, che, come detto non è stata raggiunta, con la conseguenza che le volontà espresse all'udienza non possono considerarsi concrete e definitive.
In conseguenza DE collocamento prevalente DEla OR preso la madre, la ex casa coniugale, sita a
SA DE DE TR (AP), Via SA Giacomo n. 59, piani 6° e 7°, di proprietà esclusiva DE ricorrente, deve essere assegnata alla resistente, , come, DE resto, hanno chiesto Controparte_2 concordemente le parti, sia all'udienza DE 20.06.2023, sia nella precisazione DEle conclusioni.
Il Collegio osserva che non appare accoglibile la domanda relativa al pagamento DEle spese di gestione DEl'immobile nel quale vivono la figlia con la da porre a carico DE come da CP_2 CP_1
domanda DEla parte resistente;
infatti, si tratta di oneri di carattere variabile e, pertanto, non è possibile stabilirne con certezza l'entità. Del resto, l'assegnazione DEla casa coniugale è una misura dettata nell'interesse DEla OR, per ridurre il più possibile i disagi derivanti dalla separazione dei genitori, ma essa, pur comportando conseguenze anche di carattere economico, in quanto l'assegnazione DEl'alloggio indubbiamente determina un arricchimento per l'assegnatario, non comporta anche che quest'ultimo possa pretendere che gli oneri di gestione siano sostenuti dalla controparte.
In quest'ottica, dunque, la domanda DEla quanto agli oneri di gestione DEl'immobile va CP_2
respinta.
Ritiene il Collegio di dover disattendere le richieste DE ricorrente quanto al contributo al mantenimento DEla figlia;
valutate le possibilità economiche DE e il tenore di vita sinora CP_1 mantenuto dalla giovane, si ritiene di dover porre a carico DE la somma di € Controparte_1
1.000,00 mensili, oltre, sempre considerando le possibilità economiche DE ricorrente, all'80% DEle spese straordinarie oltre all'80% DEle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse DEla figlia minori, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di
Ascoli Piceno.
La ha formulato la domanda relativa all'assegno divorzile (chiedendo la conferma DEle CP_2
statuizioni DEla separazione quanto alla sua entità, nella comparsa di costituzione e risposta nella fase presidenziale e pertanto non vi è alcuna tardività e conseguente inammissibilità.
La rinuncia all'assegno divorzile da parte di all'udienza DE 20.06.2023, come detto, Controparte_2
non è espressione di una volontà effettiva e concreta;
essa è stata ribadita in sede di precisazione DEle conclusioni, ma solo in via subordinata rispetto alle domande principali e posta in ogni caso in relazione con l'accoglimento di altre domande, ovvero, oltre all'aumento DE mantenimento per la OR ad € 1.200,00, di cui € 200,00 per il pagamento di parte DEle utenze DEla casa coniugale che le rimarrà in uso insieme alla figlia;
pagamento a carico DE padre DE 100% DEle spese straordinarie preventivamente concordate per come dettate dal protocollo”….nonché “in virtù di una maggiore tranquillità DEla OR il padre si faccia carico, DEle spese condominiali DEla casa coniugale, per come ha fatto nel corso degli anni DEla separazione per sua stessa proposta e corrisponda alla sig.ra la somma di € 5.000,00 per partecipare all'acquisto di un'auto per utilizzo DEla OR. CP_2
Sempre e comunque con vittoria di spese di giudizio.”
Le domande DEla non possono essere accolte in quanto l'ordinamento giuridico prevede CP_2
unicamente il contributo al mantenimento ordinario DE figlio e la partecipazione alle spese straordinarie da sostenersi per il medesimo e non anche la partecipazione alle spese condominiali e all'acquisto di un'autovettura, che non rientra nelle spese straordinarie.
Non pare seriamente contestato che la nell'interesse DEla famiglia e in accordo con il CP_2 CP_1
abbia compiuto scelte professionali significative e penalizzanti sotto il profilo degli sviluppi di carriera (almeno prevedibili) e di trattamento economico (peraltro non precisato e documentato nella sua entità); valutata la durata DE matrimonio anche sotto il profilo DEla convivenza effettiva e la nascita di una figlia, si ritiene equo riconoscere alla che comunque svolge una regolare attività CP_2
lavorativa - confacente al suo titolo di studio – e che ha ereditato un immobile di discreto valore,
l'assegno divorzile di € 200,00 mensili.
Le domande formulate dalla quanto al versamento di somme sul fondo pensione, alla CP_2 ristrutturazione DEla casa assegnatale e al versamento DEla somma per l'acquisto di un'autovettura per la figlia (oltre a quanto già osservato) non sono accoglibili perché, a parte il fatto che, quanto al versamento di somme sul fondo pensione, non si comprende quale sia la “causa petendi”, esse, in ogni caso, sono inammissibili quanto al rito (cfr. Cass. civ. sez. I sent. 8/9/2014, n. 18870); le doglianze DE in merito all'inammissibilità di tali domande per tardività, rimangono quindi CP_1 assorbite dalla pronuncia d'inammissibilità per motivi di rito e ciò esime dalla declaratoria DEla loro infondatezza nel merito.
Data la reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale DEle spese di giudizio, ad eccezione DEle spese per il coordinatore genitoriale, da porre a carico DE come CP_1
da sua richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicate, così provvede: - dispone l'affido condiviso DEla figlia OR ad entrambi i genitori, con suo Persona_1
collocamento prevalente presso la madre nella ex casa coniugale, sita in SA DE DE TR
(AP), Via SA Giacomo n. 9, abitazione che viene, pertanto, assegnata alla resistente;
- dispone, in ordine all'esercizio DE diritto di visita paterno alla OR, che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la stessa e tenuto conto degli impegni di Per_1 quest'ultima, prossima al raggiungimento DEla maggiore età;
- dispone che corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni mese ed a Controparte_1 Controparte_2 titolo di contributo al mantenimento DEla figlia OR , un assegno mensile di € 1.000,00, Per_1
con previsione di rivalutazione automatica annuale DEla misura DE suddetto assegno secondo gli indici;
Org_3
- dispone che contribuisca nella misura DEl'80 % al pagamento DEle spese Controparte_1 straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse DEla figlia OR, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra il Tribunale di
Ascoli Piceno ed il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
-pone a carico DE l'assegno divorzile di € 200,00 mensili da versarsi in favore di CP_1 CP_2
entro i primi cinque giorni di ciascun mese, con previsione di rivalutazione automatica
[...]
annuale DEla misura DE suddetto assegno secondo gli indici;
Org_3
- rigetta tutte le altre domande;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese DE giudizio, ad eccezione DEle spese per il coordinatore genitoriale, che pone integralmente a carico di . Controparte_1
Così deciso ad Ascoli Piceno, nella Camera di Consiglio DE 4/6/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2175/2021 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 14.12.2021 da:
, nato ad [...] il [...], c.f. , residente a [...]Controparte_1 C.F._1
DE DE TR (AP), Via S. Giacomo n. 59, con dimora abituale ad Ascoli Piceno, Fraz.
Torricchio di Lisciano n. 34, in proprio ai sensi DEl'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito ad Ascoli Piceno, Via Vidacilio n. 16;
RICORRENTE
contro
, nata ad [...] il [...], c.f. residente a [...]Controparte_2 C.F._2
DE DE TR (AP), Via S. Giacomo n. 59, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Broggi, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a SA DE DE TR (AP), via Abruzzi n.
26;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. Oggetto: cessazione degli effetti civili DE matrimonio
Conclusioni DEle parti:
per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE 1) in ragione DEla tardività (violazione DE termine di 20 giorni di cui all'art. 166 c.p.c.) DEla costituzione DEla resistente/convenuta innanzi al Giudice istruttore (atto DE 03/06/2022) - già eccepita dal ricorrente/attore con memoria ex art.
183, comma 6, n. 1 c.p.c. DE 27/09/2022 - e DEle conseguenti decadenze e preclusioni di cui all'art.
167 c.p.c., dichiarare inammissibili tutte le eccezioni di merito e di rito svolte dalla controparte nel predetto atto di costituzione e negli atti successivi nonché dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali DEla resistente rassegnate nel citato atto di costituzione per la prima volta ma non presenti nel suo atto di costituzione nella fase presidenziale (comparsa DE 25/02/2023) e cioè: a) disporre il pagamento integrale di utenze e oneri condominiali ordinari DEla casa familiare, in capo al ricorrente;
b) imporre al ricorrente l'acquisto di una automobile nuova in favore DEla resistente.
NEL MERITO 2) (Affido DEla OR) statuire che la figlia OR sia affidata ad Persona_1
entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocamento preferenziale e residenza presso la madre, e cioè presso l'attuale casa familiare ubicata in SA DE DE TR (AP), Via S.
Giacomo n. 59; 3) (Contatti e permanenza DEla figlia presso ciascun genitore) nominare un coordinatore genitoriale, nell'ambito degli psicologi iscritti nell'elenco dei CTU DE Tribunale, con specifico incarico finalizzato alla ripresa DEla frequentazione padre/figlia ed alla determinazione DEle relative modalità e calendarizzazione;
4) (Assegnazione DEla casa familiare) statuire che la casa familiare – ubicata in SA DE DE TR, Via S. Giacomo n. 59, piani 6° e 7°, di proprietà esclusiva DE ricorrente - sia assegnata in uso a in qualità di genitore collocatario Controparte_2
DEla OR;
5) (Mantenimento DEla figlia OR) statuire che il ricorrente, a titolo di concorso nel mantenimento DEla figlia, versi all'altro genitore collocatario. , ogni mese, Controparte_2
l'assegno di € 650,00 (Euro seicentocinquanta/00) per le spese ordinarie correnti (comprese le spese ordinarie per l'abitazione), e che provveda a sostenere il 70% di tutte le spese straordinarie riguardanti la OR, tutto ciò secondo l'elencazione e la disciplina di cui al “Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno per la determinazione DE contributo al mantenimento in favore dei figli ORnni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e DEla ripartizione DEle spese straordinarie agli stessi relative nell'ambito dei procedimenti di separazione, divorzio e mantenimento di figlio naturale” DE
04/09/2019; 6) (Assegno divorzile) statuire che la resistente non ha diritto alla percezione di assegno divorzile a carico DE ricorrente, non sussistendone i presupposti di legge e, pertanto, revocare
l'assegno provvisorio di Euro 400,00 mensili, stabilito dall'ordinanza presidenziale DE 17/03/2022.
– Inoltre, rigettare tutte le domande DEla resistente in quanto infondate in fatto ed in diritto. IN VIA
ISTRUTTORIA Si reiterano le richieste di prove documentali e si insiste per l'ammissione DEle stesse.”;
per la parte resistente: “Che l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, recependo le argomentazioni tutte svolte, tenga conto DEle mutate condizioni rappresentate e Voglia pronunciare sentenza di divorzio come segue: confermare a carico DE sig. il mantenimento per la sig.ra per € 500,00 CP_1 CP_2 mensili, oltre al versamento di € 300,00 mensili direttamente al fondo pensione Previras in atto;
rideterminare il mantenimento per la figlia OR in € 2.000,00 mensili, da versare con Per_1
bonifico presso il conto corrente DEla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese;
restando CP_2
invariate tutte le altre condizioni relative alle spese straordinarie che restano a carico DE al CP_1
100%, prevedendo l'accordo preventivo solo per le spese superiori ad € 1.000,00; lasciare l'uso DEla casa coniugale e DEla pertinenza garage alla madre ed alla figlia fino al raggiungimento DEl'indipendenza economica di quest'ultima, con conferma DE pagamento a carico DE ricorrente DEle spese di utenze ( inclusa la linea e le spese telefoniche DEla OR) e DEla gestione Org_1
ordinaria DEla casa coniugale;
prevedendo che il sig. sia onerato DEla ristrutturazione DE CP_1
bagno e DEla terrazza per come già argomentato;
affidare la OR in via esclusiva alla Per_1 madre, a seguito DEl'infondatezza DEle denunce e DE ricorso inoltrati al Tribunale dei Minori, esplicito segno di inadeguatezza educativa e di incapacità di comprendere gli stati d'animo DEla figlia, sul presupposto che siffatta condotta pregiudizievole esaspera gli animi e alimenta il conflitto genitoriale, impedendo il dialogo necessario per la condivisione di genitorialita' ai danni DEla figlia
e renderebbe difficoltoso per la madre prendere ogni decisione in quanto di fatto mai Per_1
accettata dal padre, anzi ostacolata, con compromissione DEla crescita sana ed armoniosa DEla OR. prevedere per il padre incontri stabiliti a seconda DEla volontà DEla figlia, per come stabilito dal decreto DE Tribunale di Ascoli Piceno n. 493/19 e dallo stesso recepito e richiesto;
in subordine rideterminare il mantenimento per la moglie e la figlia, oltre all'affidamento esclusivo alla madre ad insindacabile giudizio e discrezione DE Tribunale adìto a seguito DEl'istruttoria condotta.” In via ulteriormente subordinata si chiede che l'onorevole Giudicante disponga secondo le proposte su cui vi è stato accordo tra le parti presenti all'udienza DE 20 giugno scorso, accordo fortemente voluto da questa difesa per il bene DEla OR e quindi disponga come di seguito: alcun assegno di mantenimento per la sig.ra aumento DE mantenimento per la OR ad € CP_2
1.200,00, di cui € 200,00 per il pagamento di parte DEle utenze DEla casa coniugale che le rimarrà in uso insieme alla figlia;
pagamento a carico DE padre DE 100% DEle spese straordinarie preventivamente concordate per come dettate dal protocollo;
affidamento condiviso con collocamento presso madre nella casa coniugale. Si chiede inoltre che, in virtù di una maggiore tranquillità DEla OR il padre si faccia carico, DEle spese condominiali DEla casa coniugale, per come ha fatto nel corso degli anni DEla separazione per sua stessa proposta e corrisponda alla sig.ra la somma di € 5.000,00 per partecipare all'acquisto di un'auto per utilizzo DEla OR. CP_2
Sempre e comunque con vittoria di spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 14.12.2021, deduceva che: Controparte_1
- in data 19.12.1999, aveva contratto matrimonio concordatario nel Comune di Ascoli Piceno con , nata ad [...] il [...]; Controparte_2
- il matrimonio era stato trascritto nei registri di stato civile DE Comune di Ascoli Piceno, Anno
1999, Numero 237, Parte II, Serie A, in regime di separazione legale dei beni;
- dall'unione matrimoniale era nata una figlia, , ad Ancona il 13.07.2006; Persona_1
- successivamente, dato il deterioramento dei rapporti tra di essi e la intollerabilità DEla convivenza, i coniugi decidevano, di comune accordo, di avviare la procedura di separazione consensuale personale innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno (n. R.G. 1496/16 A.C.C.); veniva depositato ricorso congiunto in data 04.07.2016 e veniva emesso decreto di omologa DEla separazione n. cron. 14438, datato 13.12.2016, depositato in data 14.12.2016;
- nonostante i suoi reiterati e molteplici tentativi, la frequentazione con la figlia , e Per_1
persino qualsivoglia contatto anche telefonico con la medesima, divenivano totalmente assenti dal mese di dicembre 2018, a seguito di rifiuto categorico DEla stessa, verosimilmente indotto dalla madre;
- dal mese di dicembre 2018, la OR aveva interrotto ogni rapporto, anche telefonico, anche con la nonna paterna;
- in data 21.12.2018, il ricorrente inviava segnalazione ai Servizi Sociali DE Comune di SA
DE DE TR (AP) avente ad oggetto la situazione DEla propria figlia OR, ritenuta vittima di manipolazione da parte DEla madre, responsabile DE fatto che il padre era stato totalmente rifiutato dalla figlia, con contestuale assoluto e repentino divieto di accesso alla dimora DEla OR;
- a seguito DEle indagini svolte e DEegate sia ai Servizi Sociali predetti che al Consultorio
Familiare presso l' sede di SA DE DE TR (AP), il Procuratore DEla Org_2
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni DEle Marche, con ricorso DE 28.05.2019 chiedeva l'apertura di un procedimento ex art. 330 c.c. innanzi al Tribunale per i ORnni DEle Marche avendo rilevato “la situazione di pregiudizio nella quale versa la OR in oggetto”. Il Tribunale per i Minorenni DEle Marche apriva il procedimento R.G.N. 461/2019
V.G., poi dichiarato estinto per incompetenza con decreto in data 26.07.2019, in quanto era già pendente presso il Tribunale ordinario di Ascoli Piceno un procedimento per la modifica DEle condizioni DEla separazione ex art. 710 cpc, tra i coniugi, intentato da;
Controparte_2
- sussisteva una notevole disparità patrimoniale tra i coniugi, essendo il suo patrimonio era notevolmente superiore rispetto a quello DEla moglie;
- nessun contributo alla formazione DE patrimonio familiare e individuale DE ricorrente era stato prestato, tuttavia, da durante il matrimonio: infatti, il patrimonio Controparte_2
personale DE gli era pervenuto per eredità paterna, prima DEla celebrazione DEle CP_1
nozze, avvenuta, come detto, nel 1999, mentre gli immobili di cui era proprietario, non ricompresi nel compendio ereditario, gli erano stati donati dal padre tra il 1989 ed il 1990;
- il suo tenore di vita aveva subito un calo rispetto al periodo coincidente con la separazione, essendo aumentate per lui le spese nel corso degli anni, mentre, al contrario, il tenore di vita DEla resistente aveva subito un considerevole miglioramento, poiché dal 2020 Controparte_2
era stata assunta a tempo indeterminato dal come docente di scuola secondaria di CP_3
secondo grado;
in più, a seguito DEla successione DE padre, nel 2020, era divenuta proprietaria per il 50% di un appartamento di circa mq 140 sito in Ascoli Piceno, in zona semi centrale.
Tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, ovvero chiedeva la conferma DEl'affido condiviso DEla unica figlia, ; la conferma DEla somma dovuta a titolo di Persona_1 mantenimento DEla OR di € 500,00 mensili;
la revoca DE mantenimento a favore DEla resistente posto a suo carico di € 500,00 mensili;
la compartecipazione al 50% DEle spese straordinarie DEla OR e l'assegnazione DEla casa familiare di sua proprietà esclusiva alla resistente in quanto genitore collocatario DEla OR, fino al termine DEla scuola da parte DEla figlia.
La parte resistente, , costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di Controparte_2
cessazione degli effetti civili DE matrimonio, ma contestava gli assunti di parte ricorrente e chiedeva comunque che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate in ricorso. In particolare, ella deduceva che nel corso DE matrimonio il tenore di vita DEla famiglia era stato piuttosto elevato, in virtù DE cospicuo capitale DE per sua stessa ammissione pari ad € 3.669.561,25 di liquidità, CP_1 oltre all'ingente patrimonio immobiliare ereditato, a cui si aggiungeva il patrimonio immobiliare da ereditare dalla madre;
quindi, coerentemente con il capitale sopra indicato, la vita familiare si era svolta in modo adeguato al contesto socio/economico in cui era inserita. In costanza di matrimonio, nel periodo dal 1999 al 2007, si era dedicata all'attività Controparte_2
lavorativa a Roma - dove si era trasferita unitamente al - come responsabile DE personale in CP_1 una Banca estera con un reddito annuo di € 44.000,00 ed una contribuzione ai fini pensionistici in un
Fondo privato, oltre ad una polizza assicurativa di rimborso di spese mediche di cui aveva sempre beneficiato anche . aveva poi accettato di lasciare il lavoro nel 2007, Controparte_1 Controparte_2
sacrificando la propria carriera, per una scelta di vita assunta insieme al marito, al fine di tornare a vivere a SA DE DE TR. amava il suo lavoro ed era consapevole che ciò Controparte_2
avrebbe comportato la rinuncia ad irripetibili occasioni professionali e reddituali, in quanto l'esperienza lavorativa a Roma non era proseguibile localmente in altri istituti di credito.
La resistente aveva quindi sempre lavorato nel corso DE matrimonio, contribuendo secondo le proprie possibilità al sostentamento DEla famiglia;
nel 2008, aveva deciso di riprendere a lavorare ed aveva iniziato ad insegnare, fino ad ottenere, nel 2020, un contratto a tempo indeterminato presso una scuola superiore di SA DE DE TR per tredici ore settimanali.
Nel corso degli anni, i rapporti tra i coniugi si deterioravano, al punto che essi decidevano di separarsi;
in virtù DE provvedimento di omologa DEla separazione, era tenuto a versarle la Controparte_1 somma di complessivi € 1.000,00 mensili, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento DEla figlia OR ed € 800,00 a titolo di mantenimento DEla stessa;
inoltre, la figlia OR, Controparte_2 [...]
, era stata affidata ad entrambi i genitori con affidamento condiviso e collocamento presso la Per_1
madre nella casa coniugale. Con decreto DE 19.07.2019, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rideterminato gli assetti economici tra le parti, riconoscendo la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento per la moglie ed € 500,00 a titolo di mantenimento per la figlia, oltre alle spese straordinarie per come indicate nelle condizioni di separazione consensuale, interamente a carico di sia per la figlia che per la moglie;
tuttavia, il era solito versare in ritardo Controparte_1 CP_1
l'importo dovuto per il mantenimento e non provvedeva ad adempiere all'obbligo DE pagamento integrale DEle spese straordinarie e arrivava persino, a volte, a giustificare tale comportamento lamentando problemi di liquidità e chiedendo addirittura “elasticità” quanto ai tempi dei pagamenti dovuti. Le spese DEla manutenzione DEl'autovettura e il premio per la polizza DEla relativa assicurazione venivano da lui rimborsate solo al 50%, così come l'acquisto DEla nuova lavastoviglie e DEla lavatrice. Il non aveva rimborsato nemmeno le spese odontoiatriche sostenute per la CP_1
OR presso il suo stesso odontoiatra.
Il malgrado l'asserita, scarsa capacità economica, dopo la separazione, aveva deciso di CP_1 ristrutturare una villa con parco (fra l'altro realizzando una nuova piscina con idromassaggio), in cui era andato poi a vivere con la sua nuova compagna ed i figli di lei. Inoltre, il ricorrente, dopo la separazione, con una strategia comportamentale di tipo oppositivo, costringeva la ad un esborso continuo di denaro per spese legali, dovendo la donna costituirsi CP_2
in diversi giudizi che il instaurava al solo fine, ad avviso DEla resistente, di vendicarsi di lei. CP_1
Pertanto, secondo la resistente, l'affidamento condiviso non poteva più essere inteso come migliore interesse per la figlia in considerazione anche DE fatto che aveva chiesto che la Controparte_1
figlia fosse affidata ai Servizi Sociali di SA DE DE TR nel procedimento apertosi davanti al Tribunale per i Minorenni, poi conclusosi con declaratoria di incompetenza.
A seguito, poi, DEle determinazioni assunte dal Tribunale di Ascoli Piceno con decreto DE
20.01.2021 nell'ambito DE procedimento n. 493/19 V.G., nel quale aveva richiesto Controparte_2
l'affidamento esclusivo DEla figlia OR, i coniugi intraprendevano un percorso di sostegno alla genitorialità con la psicologa Dott.ssa scelta da presso il Consultorio CP_4 Controparte_1
di SA DE DE TR.
Tutto ciò esposto, la resistente formulava, pertanto, le proprie conclusioni, così come indicate nella propria comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'affido esclusivo DEla OR , un Per_1 assegno di mantenimento DEla stessa OR di € 2.000,00 mensili, oltre al riconoscimento di assegno divorzile pari ad € 800,00 mensili, con assegnazione DEla casa familiare ed il pagamento integrale DEle spese straordinarie DEla OR nonché di una serie di voci elencate in separato allegato all'atto di costituzione, il tutto a carico DE ricorrente.
Le parti comparivano davanti al Presidente DE Tribunale di Ascoli Piceno in data 09.03.2022; il tentativo di conciliazione non poteva essere esperito, attesa l'assenza DEla parte resistente. Il
Presidente DE Tribunale emanava, successivamente, i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori DEla figlia OR , con suo Per_1
collocamento presso la madre nella ex casa coniugale sita in SA DE DE TR ( AP ), Via S.
Giacomo n. 59, abitazione che, pertanto, viene assegnata alla 2) Conferma, allo stato, in CP_2 ordine all'esercizio DE diritto di visita paterno alla figlia, il contenuto, al riguardo, DE provvedimento emesso da questo Tribunale in data 20-1-2021 circa le concrete modalità graduali di realizzazione progressiva di detto contatto padre/figlia, il tutto, appunto, secondo un calendario da concordarsi tra le parti e la OR con l'assistenza ed il supporto di apposito percorso specialistico di sostegno alla genitorialità da parte dei competenti professionisti DEla struttura pubblica ( nella specie, Consultorio familiare di SA DE DE TR ), con lo specifico invito alle parti ad omettere e/o rimuovere, durante tale percorso, ogni atteggiamento o comportamento, tra di loro e/o verso la OR, che possa, in qualsiasi modo, costituire ostacolo ad un regolare e sano ripristino, entro i binari sopra indicati, dei rapporti tra padre e figlia e con incarico espresso al predetto
Consultorio di riferire periodicamente ( ogni tre mesi ), in merito, al Giudice istruttore DEla causa per gli eventuali ulteriori e conseguenti provvedimenti di competenza;
3) Dispone che il CP_1
corrisponda alla entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento CP_2 DEla figlia OR , un assegno mensile di € 650,00, con previsione di rivalutazione Per_1
automatica annuale DEla misura DE suddetto assegno secondo gli indici a decorrere dal mese Org_3
di aprile 2023; 4) Dispone che entrambi i genitori debbano contribuire, il nella misura CP_1 DEl'80% e la nella misura DE 20%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie CP_2 nell'interesse DEla figlia OR, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente
Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
5) Dispone che il corrisponda alla entro il giorno 5 CP_1 CP_2 di ogni mese ed a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 400,00, con previsione di rivalutazione automatica annuale DEla misura DEla suddetta somma secondo gli indici a Org_3 decorrere dal mese di aprile 2023”.
Il PM prendeva conoscenza degli atti DE processo in data 21.03.2021 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
Le parti si costituivano davanti al Giudice istruttore;
in data 08.07.2022, veniva emanata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili DE matrimonio n. 468/2022. Successivamente, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., ma le prove articolate dalle parti nelle memorie poi depositate non venivano ammesse, in quanto ritenute non rilevanti ai fini DEla decisione.
All'udienza DE 20.06.2023 veniva sentita la OR, nonché le parti personalmente, Persona_1
le quali si rendevano disponibili ad addivenire un accordo su talune condizioni DE divorzio;
inoltre, su richiesta DE ricorrente, veniva nominato, quale coordinatore genitoriale, la psicologa Per_2
, con studio in via Loreto n. 1, SA DE DE TR. All'udienza di precisazione DEle
[...]
conclusioni DE 13.07.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Quanto all'affidamento DEla figlia OR dei coniugi, il Collegio osserva che, Persona_1
valutato quanto dedotto dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, deve essere accolta la domanda formulata da e, dunque, confermato l'affido condiviso ad entrambi i genitori DEla Controparte_1
figlia OR, con il suo collocamento presso la madre, così come stabilito nell'ordinanza presidenziale;
tale decisione poggia sul fatto che già la legge n. 54/2006 stabiliva all'art. 155, co. 3, cod. civ., che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori” ed obbligava il giudice a considerare l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria, relegando l'affidamento cosiddetto monogenitoriale ad ipotesi eccezionali. In continuità con tale scelta legislativa, l'art. 337-ter, introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013, non modificato sul punto dalla riforma Cartabia, prevede che “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per
i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DEla residenza abituale DE OR sono assunte di comune accordo tenendo conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEle aspirazioni dei figli”; la norma conferma così il ruolo residuale DEl'affidamento esclusivo, che il giudice può disporre solo qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse DE OR. Tale forma di affidamento costituisce, pertanto, una soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse preminente dei minori.
Nel caso di specie, non sono emerse condizioni tali da far ritenere sussistente o potenziale, per la OR, un disagio tale da costituire un pericolo per l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico; anche dalla lettura DEle relazioni degli accertamenti peritali, compiuti in altro procedimento, emerge che non sono stati riscontrati tratti psicopatologici nella giovane;
pur se, indubbiamente, la spiccata Per_1
conflittualità sussistente tra i suoi genitori ha causato nella OR DEle difficoltà nella gestione di situazioni complesse, senza, tuttavia, incidere sul suo sviluppo in maniera pregiudizievole.
Le criticità connesse alla evidente conflittualità tra i genitori possono essere contenute attraverso il raggiungimento un clima di maggiore cooperazione, al fine di perseguire un più sano ed equilibrato sviluppo psicoaffettivo DEla OR;
anche perché entrambi i genitori, di fatto, risultano possedere adeguate capacità genitoriali che, tuttavia, non riescono ad esprimere appieno in una reale e proficua interazione anche e soprattutto a causa DEla spiccata conflittualità.
Risulta certo che gli incontri tra il padre e la figlia, così come previsti e disciplinati dal provvedimento di separazione, poi modificati nel tempo dai diversi provvedimenti DE Tribunale di Ascoli Piceno che si sono succeduti per istanza DEle parti, si sono interrotti da tempo ed è quindi necessario che essi riprendano gradualmente e secondo un calendario che sarà concordato tra i genitori e la OR, tenuto conto, peraltro, che quest'ultima è ormai prossima al raggiungimento DEla maggiore età. A conferma di tale soluzione vi è anche la posizione di la quale, sentita all'udienza DE Persona_1
20.06.2023, ha dichiarato: “I rapporti con mio padre era accettabili fino al 2018, quando mio padre chiamò i Carabinieri perché voleva entrare in casa, in quanto non potevo uscire con lui per un altro impegno. Mi ha ferita profondamente quando mi ha detto che avrei dovuto cambiare cognome, che voleva dimenticarsi di me e che aveva buttato le mie fotografie. Sono stata spesso DEusa perché mio padre non ha mantenuto la parola data. Ancora non me la sento di perdonarlo e di incontrarlo, ha fatto troppe cose;
mi è dispiaciuto aver dovuto incontrare tanti assistenti sociali e psicologi senza una effettiva necessità. Dopo la separazione ha iniziato una vera e propria guerra contro mia madre, incolpandola di tutto. Mio padre è convinto che mia madre ed io abbiamo creato tutti i suoi problemi e le sue iniziative giudiziarie hanno impoverito mia madre. Vorrei che si calmasse un po' e che accettasse l'idea che ciò che è avvenuto è anche responsabilità sua. Vorrei che capisse che mia madre non è stata la causa di tutto e che si assumesse le sue responsabilità; qualora avesse questa consapevolezza, probabilmente riuscirei ad incontrarlo e ripristinare rapporti con lui”.
Da queste dichiarazioni emerge molto chiaramente che gran parte DEle difficoltà relazionali tra la figlia e il derivano dal fatto che quest'ultimo, talvolta, reagisce con comportamenti aggressivi CP_1 allo sconforto ed all'avvilimento che prova constatando che il suo rapporto con la figlia non è fluido, spontaneo, naturale e caratterizzato da una dinamica di tipo empatico, come egli vorrebbe;
è probabile che egli, di conseguenza, agisca azionando la leva economica allo scopo di scuotere la figlia e farle comprendere che egli non può essere preso in considerazione solo per mantenere un benessere di tipo economico, che non deve essere dato per scontato in mancanza di un rapporto affettivo: le manifestazioni di aggressività DE (chiamare i Carabinieri, intraprendere iniziative giudiziarie CP_1
continue, invitare la figlia a cambiare cognome, distruggere le sue fotografie, ecc.) sono, in realtà, espressione di una sensazione di impotenza, ma è evidente, tuttavia, che proprio tali comportamenti creano un solco ancora più profondo con la giovane.
Dalle parole e dal contegno DEla OR è evidente che i rapporti con il padre sono stati piuttosto pesantemente influenzati dalle dinamiche DE rapporto tra i genitori ed è altrettanto chiaro che la figlia aderisce in tutto alle posizioni DEla madre, nei cui confronti ha espresso un'incondizionata solidarietà; ciò si desume dal fatto che la giovane ritiene immotivate le iniziative DE padre a seguito DEle quali era stata costretta ad incontrare psicologi ed assistenti sociali, negando, evidentemente, la fondatezza DEle lagnanze DE quanto al fatto che egli non riusciva ad avere con lei un rapporto CP_1
soddisfacente; le stesse considerazioni valgono a proposito DEle spese legali che la era stata CP_2
costretta a sostenere per costituirsi nei giudizi intentati dal CP_1
Nella medesima udienza, il si dichiarava disponibile a rinunciare al ricorso ex art. 709 ter CP_1
c.p.c., a condizione che la rinunciasse all'assegno divorzile;
in tale caso, l'avv. CP_2 CP_1 proponeva di aumentare l'assegno di mantenimento per la figlia OR ad € 1.000,00 mensili, oltre al 100% DEle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa tra questo
Tribunale ed il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno di Ascoli Piceno;
la difesa DEla proponeva l'aggiunta DE rimborso DEle fatture DEle utenze e DEle spese di condominio, oltre CP_2 all'acquisto di un'autovettura media, così come proposto in fase di iniziale accordo. Dopo la nomina DE coordinatore genitoriale (la psicologa via Loreto n. 1, SA DE DE Persona_2
TR), alla quale la si opponeva, l'avv. si dichiarava disponibile a versare alla figlia CP_2 CP_1 ulteriori € 200,00 mensili a titolo di contributo per le utenze domestiche e a pagare gli onorari DE coordinatore genitoriale;
la dichiarava di rinunciare all'assegno divorzile;
l'avv. CP_2 CP_1 rinunciava al ricorso 709 ter c.p.c.; tuttavia, su accordo DEle parti, per meglio valutare la consistenza DEl'accordo, veniva fissata l'udienza di precisazione DEle conclusioni per dar modo alle parti di raggiungere un'intesa, che, come detto non è stata raggiunta, con la conseguenza che le volontà espresse all'udienza non possono considerarsi concrete e definitive.
In conseguenza DE collocamento prevalente DEla OR preso la madre, la ex casa coniugale, sita a
SA DE DE TR (AP), Via SA Giacomo n. 59, piani 6° e 7°, di proprietà esclusiva DE ricorrente, deve essere assegnata alla resistente, , come, DE resto, hanno chiesto Controparte_2 concordemente le parti, sia all'udienza DE 20.06.2023, sia nella precisazione DEle conclusioni.
Il Collegio osserva che non appare accoglibile la domanda relativa al pagamento DEle spese di gestione DEl'immobile nel quale vivono la figlia con la da porre a carico DE come da CP_2 CP_1
domanda DEla parte resistente;
infatti, si tratta di oneri di carattere variabile e, pertanto, non è possibile stabilirne con certezza l'entità. Del resto, l'assegnazione DEla casa coniugale è una misura dettata nell'interesse DEla OR, per ridurre il più possibile i disagi derivanti dalla separazione dei genitori, ma essa, pur comportando conseguenze anche di carattere economico, in quanto l'assegnazione DEl'alloggio indubbiamente determina un arricchimento per l'assegnatario, non comporta anche che quest'ultimo possa pretendere che gli oneri di gestione siano sostenuti dalla controparte.
In quest'ottica, dunque, la domanda DEla quanto agli oneri di gestione DEl'immobile va CP_2
respinta.
Ritiene il Collegio di dover disattendere le richieste DE ricorrente quanto al contributo al mantenimento DEla figlia;
valutate le possibilità economiche DE e il tenore di vita sinora CP_1 mantenuto dalla giovane, si ritiene di dover porre a carico DE la somma di € Controparte_1
1.000,00 mensili, oltre, sempre considerando le possibilità economiche DE ricorrente, all'80% DEle spese straordinarie oltre all'80% DEle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse DEla figlia minori, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di
Ascoli Piceno.
La ha formulato la domanda relativa all'assegno divorzile (chiedendo la conferma DEle CP_2
statuizioni DEla separazione quanto alla sua entità, nella comparsa di costituzione e risposta nella fase presidenziale e pertanto non vi è alcuna tardività e conseguente inammissibilità.
La rinuncia all'assegno divorzile da parte di all'udienza DE 20.06.2023, come detto, Controparte_2
non è espressione di una volontà effettiva e concreta;
essa è stata ribadita in sede di precisazione DEle conclusioni, ma solo in via subordinata rispetto alle domande principali e posta in ogni caso in relazione con l'accoglimento di altre domande, ovvero, oltre all'aumento DE mantenimento per la OR ad € 1.200,00, di cui € 200,00 per il pagamento di parte DEle utenze DEla casa coniugale che le rimarrà in uso insieme alla figlia;
pagamento a carico DE padre DE 100% DEle spese straordinarie preventivamente concordate per come dettate dal protocollo”….nonché “in virtù di una maggiore tranquillità DEla OR il padre si faccia carico, DEle spese condominiali DEla casa coniugale, per come ha fatto nel corso degli anni DEla separazione per sua stessa proposta e corrisponda alla sig.ra la somma di € 5.000,00 per partecipare all'acquisto di un'auto per utilizzo DEla OR. CP_2
Sempre e comunque con vittoria di spese di giudizio.”
Le domande DEla non possono essere accolte in quanto l'ordinamento giuridico prevede CP_2
unicamente il contributo al mantenimento ordinario DE figlio e la partecipazione alle spese straordinarie da sostenersi per il medesimo e non anche la partecipazione alle spese condominiali e all'acquisto di un'autovettura, che non rientra nelle spese straordinarie.
Non pare seriamente contestato che la nell'interesse DEla famiglia e in accordo con il CP_2 CP_1
abbia compiuto scelte professionali significative e penalizzanti sotto il profilo degli sviluppi di carriera (almeno prevedibili) e di trattamento economico (peraltro non precisato e documentato nella sua entità); valutata la durata DE matrimonio anche sotto il profilo DEla convivenza effettiva e la nascita di una figlia, si ritiene equo riconoscere alla che comunque svolge una regolare attività CP_2
lavorativa - confacente al suo titolo di studio – e che ha ereditato un immobile di discreto valore,
l'assegno divorzile di € 200,00 mensili.
Le domande formulate dalla quanto al versamento di somme sul fondo pensione, alla CP_2 ristrutturazione DEla casa assegnatale e al versamento DEla somma per l'acquisto di un'autovettura per la figlia (oltre a quanto già osservato) non sono accoglibili perché, a parte il fatto che, quanto al versamento di somme sul fondo pensione, non si comprende quale sia la “causa petendi”, esse, in ogni caso, sono inammissibili quanto al rito (cfr. Cass. civ. sez. I sent. 8/9/2014, n. 18870); le doglianze DE in merito all'inammissibilità di tali domande per tardività, rimangono quindi CP_1 assorbite dalla pronuncia d'inammissibilità per motivi di rito e ciò esime dalla declaratoria DEla loro infondatezza nel merito.
Data la reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale DEle spese di giudizio, ad eccezione DEle spese per il coordinatore genitoriale, da porre a carico DE come CP_1
da sua richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicate, così provvede: - dispone l'affido condiviso DEla figlia OR ad entrambi i genitori, con suo Persona_1
collocamento prevalente presso la madre nella ex casa coniugale, sita in SA DE DE TR
(AP), Via SA Giacomo n. 9, abitazione che viene, pertanto, assegnata alla resistente;
- dispone, in ordine all'esercizio DE diritto di visita paterno alla OR, che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la stessa e tenuto conto degli impegni di Per_1 quest'ultima, prossima al raggiungimento DEla maggiore età;
- dispone che corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni mese ed a Controparte_1 Controparte_2 titolo di contributo al mantenimento DEla figlia OR , un assegno mensile di € 1.000,00, Per_1
con previsione di rivalutazione automatica annuale DEla misura DE suddetto assegno secondo gli indici;
Org_3
- dispone che contribuisca nella misura DEl'80 % al pagamento DEle spese Controparte_1 straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse DEla figlia OR, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra il Tribunale di
Ascoli Piceno ed il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
-pone a carico DE l'assegno divorzile di € 200,00 mensili da versarsi in favore di CP_1 CP_2
entro i primi cinque giorni di ciascun mese, con previsione di rivalutazione automatica
[...]
annuale DEla misura DE suddetto assegno secondo gli indici;
Org_3
- rigetta tutte le altre domande;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese DE giudizio, ad eccezione DEle spese per il coordinatore genitoriale, che pone integralmente a carico di . Controparte_1
Così deciso ad Ascoli Piceno, nella Camera di Consiglio DE 4/6/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo