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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2555/ 2024
VERBALE DI UDIENZA del 18/03/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Grio Stefano anche per delega dell'Avv. Grio
Domenico, il quale si riporta ai propri scritti difensivi, impugna e contesta il dedotto avversario e insiste per la decadenza dell'accertamento dell'indebito essendo trascorso oltre un CP_1
anno dalla conoscenza reddituale del ricorrente, come certificato dalla delibera n.2320 163 del 20.11.2023, che indica quale data di conoscenza del reddito 2020 il 14.01.2021, della quale chiede l'acquisizione e insiste nelle conclusioni rassegnate;
Per parte resistente, l'Avv. Mariangela Borgese, per delega CP_1
dell'Avv. Patrizia Sanguineti, si riporta alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e verbali di causa .che qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 2555 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Domenico Grio
[...]
) e dall'avv. Stefano Grio ( ), giusta procura C.F._2 CodiceFiscale_3
in atti;
ricorrente;
E
(c.f. Controparte_2
, in persona del Presidente e l.r.p.t., con sede in Roma, Via Ciro il P.IVA_1
Grande 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Patrizia
Sanguineti ( ), giusta procura generale alle liti rilasciata CodiceFiscale_4
per atto a ministero del notaio di Roma repertorio 37875 Persona_1
raccolta 7313 del 22 marzo 2024, in atti;
resistente
All'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 14,35, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione, categoria VOCOM Con ricorso depositato in data 24.09.2024, l'odierno ricorrente conveniva l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_1
chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento, con il quale l' , in data 26.07.2023, comunicava al ricorrente la riliquidazione della CP_2
pensione n. 021-670036026262, categoria VOCOM, in quanto, l'Ente, per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2020, aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 8.728,20.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente, in data 14/09/2023, proponeva formale ricorso amministrativo (ric. n. 2425660, prot. n. CP_1
6700.14/09/2023.0455826), definito con la Delibera n. 2320164 del 20/11/2023, con la quale il Comitato Provinciale disponeva la reiezione del citato ricorso .
A sostegno della propria difesa deduceva che il ricorrente percepisce una pensione mensile di € 734,10, ovvero € 9.543,30 per l'intero anno (calcolato su
13 mensilità). Eccepiva la mancanza e genericità della motivazione dell'indebito, in quanto dal testo della missiva, si evinceva esclusivamente che l' aveva provveduto al ricalco della pensione cat. VOCOM n. 021- CP_1
670036026262, senza specificare alcuna delle operazioni di ricalco che avrebbero determinato l'indebito, oggetto di causa. Eccepiva, inoltre che per le somme indebite erogate trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 13, co. 1, L. 412/91, che stabilisce il principio dell'irrecuperabilità delle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento che risulti viziato da errore imputabile all'Ente erogatore, salvo i casi in cui venga dimostrato il dolo dell'interessato. In presenza infatti, di una situazione di fatto non addebitabile al percettore della prestazione eventualmente non dovuta, la ripetizione dell'indebito è esclusa Pertanto, concludeva chiedendo di”Dichiarare non dovute le somme ingiunte dall' pari ad € 8.728,20, asseritamente erogate e non CP_1
dovute a titolo di pensione cat. VOCOM n. 021-670036026262 per il periodo
01/01/2020 – 31/12/2020 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque inefficace il suddetto provvedimento di indebito e, al contempo, ordinare la restituzione delle somme a tale titolo eventualmente già riscosse, aumentate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle maturazioni dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento delle spese e compensi professionali di lite con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, i quali all'uopo dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
Instauratosi regolare contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il quale a CP_1
sostegno della propria pretesa deduceva che l'indebito era derivato a seguito della sospensione ex lege per l'anno 2020 dell'erogazione della pensione anticipata cat. VOCOM 36026262, liquidata ai sensi dell'art. 14 del D.L. 4/2019, cd. “Quota 100”, in conseguenza dello svolgimento in tale anno di attività di lavoro, incumulabile/incompatibile con il trattamento pensionistico in godimento, come peraltro attestato e certificato proprio dal sig. nella Pt_1
dichiarazione reddituale contenuta nella domanda presentata il 14.02.2022 ; che, con provvedimento del 24.10.2019, l' aveva accolto la domanda del CP_2
ricorrente ed aveva liquidato, in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 201, n. 26, la pensione cat. VOCOM n. 36026262, calcolata con il sistema misto, nella misura mensile lorda di € 665,62, con decorrenza dal 1° settembre
2019 ; che, con successivo provvedimento del 31.01.2020, la pensione anticipata
“Quota 100” era stata riliquidata in via definitiva (vedi documentazione versata in atti). Evidenziava che per l'accesso a qualsiasi trattamento pensionistico da parte dei lavoratori dipendenti, è necessario che l'assicurato cessi l'attività lavorativa, il successivo terzo comma dell' art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n.
4. convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019 n.
26 14, anche per quanto di specifico interesse, dispone espressamente che la pensione anticipata “quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola limitata eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e comunque nel limite di 5.000 euro lordi annui. Ne consegue che, qualora il beneficiario della pensione anticipata “Quota 100” svolga attività lavorativa dipendente o autonoma (diversa da quella occasionale con percezione di redditi nei limiti di € 5.000,00 annui), il pagamento della pensione deve essere sospeso nell'anno e/o negli anni in cui sia stata svolta tale attività, e quindi siano stati percepiti i relativi redditi, se già corrisposti, devono essere rifusi ad ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2033 c.c Quindi, concludeva CP_1
chiedendo di “ - respingere il ricorso e tutte le domande ed eccezioni avanzate dal sig. in quanto infondate, erronee in diritto e comunque sfornite di Parte_1
compiuta allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
- con vittoria di competenze professionali.”
Ai fini del decidere non è stata necessaria alcuna attività istruttoria, essendo la fattispecie definibile in diritto.
"... È ormai consolidata la giurisprudenza di merito, secondo la quale in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). Nello specifico detta giurisprudenza afferma che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 CP_1
del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività
è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (Cass Sez. L,
Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Al contrario in materia di indebito assistenziale ritiene la giurisprudenza di merito che “la disciplina della ripetibilità delle somme indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Ciò posto e richiamata la su indicata giurisprudenza, si rileva che nel caso di specie, il ricorrente ha, introdotto il presente giudizio, chiedendo la declaratoria di illegittimità del recupero disposto ed eseguito dall' e CP_1
conseguente restituzione delle somme trattenute. Di contro, secondo quanto eccepito dall' la comunicazione di indebito scaturiva, dal fatto che, parte CP_1 ricorrente, nonostante si fosse impegnato, per accedere al trattamento pensionistico “in deroga”, a non svolgere alcuna attività lavorativa successivamente al conferimento della pensione ed in ogni caso a comunicare ogni eventuale variazione al riguardo –aveva, invece, svolto, per quanto di interesse, nell'anno 2020, attività lavorativa di natura subordinata all'estero percependo un reddito di € 10.411,00, , senza nulla comunicare all' . CP_2
Occorre rilevare come trattasi di materia nuova introdotta dal 2019 su proposta del governo, al fine di consentire l'accesso alla pensione ai lavoratori dipendenti prima del raggiungimento della soglia dei 67 anni, a condizione che fosse superata la cosiddetta quota 100, data dalla sommatoria dell'età anagrafica (minimo 62 anni) e degli anni di contribuzione (minimo 38 anni).
La norma, come giustamente richiamato anche dall'ente resistente, ha introdotto la non cumulabilità della pensione così beneficiata rispetto a redditi di lavoro dipendente ed a redditi di lavoro autonomo occasionale, purché questi entro il limite di Euro 5.000,00 annui.
Testualmente l'art. 14 al co. 3 stabilisce che “la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”.
Detto articolo, oltre a trattare, a giudizio di questo giudice, in maniera ingiustificatamente diversa i redditi da lavoro dipendente rispetto a quelli da lavoro autonomo, non indica le conseguenze previste in caso di violazione non precisando cosa debba intendersi per non cumulabilità.
Su questo aspetto l' ha provveduto ad emanare proprie circolari CP_1
interpretative, ed in particolare la circolare n. 117/2019, stabilendo che “il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento”.
E' noto l'orientamento di questo giudice che attribuisce alle circolari ed ai messaggi degli enti pubblici valenza limitata al rapporto interno con i propri dipendenti non potendo gli stessi, atti amministrativi e di parte, assurgere a legge imperativa, neppure in via interpretativa.
Detti atti rappresentano una interpretazione equiparabile alla “dottrina” che viene liberamente valutata dal giudicante e, se del caso, condivisa dallo stesso.
Questo giudice non può condividere il contenuto della circolare richiamata negli atti dell' e basa la propria decisione su una interpretazione CP_1
costituzionalmente orientata della fattispecie.
Pur ritenendo equa e legittima la restituzione dell'importo importo percepito per una prestazione che non avrebbe dovuto rendere, la disposizione relativa alla incumulabilità deve essere interpretata alla luce dell'art.38, comma 2 Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di vecchiaia: la pensione quota 100 consente di ritirarsi dal lavoro anticipatamente, rispetto al raggiungimento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, ma presuppone, in ogni caso, un'età superiore a 62 anni;
revocare, come prevede la circolare , senza un adeguato supporto nella legislazione CP_1
primaria, la pensione per tutto l'anno, qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura (anche irrisoria), comporta, certamente, la erosione della funzione previdenziale della pensione. Una lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra pensione Quota 100 e il reddito da lavoro dipendente impone, quindi, di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi riespandere, al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro, la funzione previdenziale del trattamento pensionistico , finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito, per motivi di età, dal mondo del lavoro.
E' pertanto del tutto condivisibile la conclusione, secondo cui la nozione di non cumulabilità debba interpretarsi nel suo significato letterale, nel senso che debba escludersi che la pensione anticipata possa sommarsi con il reddito da lavoro e che, in conseguenza. il reddito di lavoro percepito nell'arco di tempo individuato dalla norma, debba essere detratto dalla pensione anticipata, dando luogo ad un indebito di pari importo, soggetto al recupero da parte dell'istituto.
Alla luce delle superiori premesse, la non cumulabilità deve essere limitata ai ratei pensionistici nei quali il ricorrente ha percepito redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente ed in tali limiti deve essere accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico e prevista l'eventuale condanna alla restituzione dei maggiori importi percepiti a fronte della prestazione di lavoro subordinato.
Nel caso di specie parte resistente, chiarisce la natura dell''indebito, rappresentando che l'indebito pensionistico si era formato a causa di variazioni reddituali, conosciute o quantomeno conoscibili, che il pensionato aveva comunicato (domanda ricostituzione reddituale presentata in data
14/01/2021) o che comunque l'Ente erogatore era in grado di apprendere in virtù dell'interscambio informatico con l'Agenzia delle Entrate. Nella specie non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo del pensionato, avendo lo stesso provveduto alla comunicazione reddituale, così come attestato anche dall'ENTE, e pertanto alla luce delle suesposte considerazioni, dovrebbe comunque ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione, oggetto di contestazione . In definitiva, in ragione della ritenuta assenza di dolo di parte ricorrente l' non può dirsi abilitato ad CP_1
ottenere la restituzione di alcuna somma indebitamente percepita.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 24.09.2024 nei confronti dell' ogni diversa domanda CP_1
ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara la non ripetibilità della somma di 8.728,20, richiesta dall' e, conseguentemente, condanna l' alla CP_1 CP_1
restituzione delle somme, ove riscosse;
2) condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.305,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Palmi 18 marzo 2025 IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
Proc. N. 2555/ 2024
VERBALE DI UDIENZA del 18/03/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Grio Stefano anche per delega dell'Avv. Grio
Domenico, il quale si riporta ai propri scritti difensivi, impugna e contesta il dedotto avversario e insiste per la decadenza dell'accertamento dell'indebito essendo trascorso oltre un CP_1
anno dalla conoscenza reddituale del ricorrente, come certificato dalla delibera n.2320 163 del 20.11.2023, che indica quale data di conoscenza del reddito 2020 il 14.01.2021, della quale chiede l'acquisizione e insiste nelle conclusioni rassegnate;
Per parte resistente, l'Avv. Mariangela Borgese, per delega CP_1
dell'Avv. Patrizia Sanguineti, si riporta alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e verbali di causa .che qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 2555 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Domenico Grio
[...]
) e dall'avv. Stefano Grio ( ), giusta procura C.F._2 CodiceFiscale_3
in atti;
ricorrente;
E
(c.f. Controparte_2
, in persona del Presidente e l.r.p.t., con sede in Roma, Via Ciro il P.IVA_1
Grande 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Patrizia
Sanguineti ( ), giusta procura generale alle liti rilasciata CodiceFiscale_4
per atto a ministero del notaio di Roma repertorio 37875 Persona_1
raccolta 7313 del 22 marzo 2024, in atti;
resistente
All'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 14,35, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione, categoria VOCOM Con ricorso depositato in data 24.09.2024, l'odierno ricorrente conveniva l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_1
chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento, con il quale l' , in data 26.07.2023, comunicava al ricorrente la riliquidazione della CP_2
pensione n. 021-670036026262, categoria VOCOM, in quanto, l'Ente, per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2020, aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 8.728,20.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente, in data 14/09/2023, proponeva formale ricorso amministrativo (ric. n. 2425660, prot. n. CP_1
6700.14/09/2023.0455826), definito con la Delibera n. 2320164 del 20/11/2023, con la quale il Comitato Provinciale disponeva la reiezione del citato ricorso .
A sostegno della propria difesa deduceva che il ricorrente percepisce una pensione mensile di € 734,10, ovvero € 9.543,30 per l'intero anno (calcolato su
13 mensilità). Eccepiva la mancanza e genericità della motivazione dell'indebito, in quanto dal testo della missiva, si evinceva esclusivamente che l' aveva provveduto al ricalco della pensione cat. VOCOM n. 021- CP_1
670036026262, senza specificare alcuna delle operazioni di ricalco che avrebbero determinato l'indebito, oggetto di causa. Eccepiva, inoltre che per le somme indebite erogate trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 13, co. 1, L. 412/91, che stabilisce il principio dell'irrecuperabilità delle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento che risulti viziato da errore imputabile all'Ente erogatore, salvo i casi in cui venga dimostrato il dolo dell'interessato. In presenza infatti, di una situazione di fatto non addebitabile al percettore della prestazione eventualmente non dovuta, la ripetizione dell'indebito è esclusa Pertanto, concludeva chiedendo di”Dichiarare non dovute le somme ingiunte dall' pari ad € 8.728,20, asseritamente erogate e non CP_1
dovute a titolo di pensione cat. VOCOM n. 021-670036026262 per il periodo
01/01/2020 – 31/12/2020 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque inefficace il suddetto provvedimento di indebito e, al contempo, ordinare la restituzione delle somme a tale titolo eventualmente già riscosse, aumentate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle maturazioni dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento delle spese e compensi professionali di lite con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, i quali all'uopo dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
Instauratosi regolare contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il quale a CP_1
sostegno della propria pretesa deduceva che l'indebito era derivato a seguito della sospensione ex lege per l'anno 2020 dell'erogazione della pensione anticipata cat. VOCOM 36026262, liquidata ai sensi dell'art. 14 del D.L. 4/2019, cd. “Quota 100”, in conseguenza dello svolgimento in tale anno di attività di lavoro, incumulabile/incompatibile con il trattamento pensionistico in godimento, come peraltro attestato e certificato proprio dal sig. nella Pt_1
dichiarazione reddituale contenuta nella domanda presentata il 14.02.2022 ; che, con provvedimento del 24.10.2019, l' aveva accolto la domanda del CP_2
ricorrente ed aveva liquidato, in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 201, n. 26, la pensione cat. VOCOM n. 36026262, calcolata con il sistema misto, nella misura mensile lorda di € 665,62, con decorrenza dal 1° settembre
2019 ; che, con successivo provvedimento del 31.01.2020, la pensione anticipata
“Quota 100” era stata riliquidata in via definitiva (vedi documentazione versata in atti). Evidenziava che per l'accesso a qualsiasi trattamento pensionistico da parte dei lavoratori dipendenti, è necessario che l'assicurato cessi l'attività lavorativa, il successivo terzo comma dell' art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n.
4. convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019 n.
26 14, anche per quanto di specifico interesse, dispone espressamente che la pensione anticipata “quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola limitata eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e comunque nel limite di 5.000 euro lordi annui. Ne consegue che, qualora il beneficiario della pensione anticipata “Quota 100” svolga attività lavorativa dipendente o autonoma (diversa da quella occasionale con percezione di redditi nei limiti di € 5.000,00 annui), il pagamento della pensione deve essere sospeso nell'anno e/o negli anni in cui sia stata svolta tale attività, e quindi siano stati percepiti i relativi redditi, se già corrisposti, devono essere rifusi ad ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2033 c.c Quindi, concludeva CP_1
chiedendo di “ - respingere il ricorso e tutte le domande ed eccezioni avanzate dal sig. in quanto infondate, erronee in diritto e comunque sfornite di Parte_1
compiuta allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
- con vittoria di competenze professionali.”
Ai fini del decidere non è stata necessaria alcuna attività istruttoria, essendo la fattispecie definibile in diritto.
"... È ormai consolidata la giurisprudenza di merito, secondo la quale in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). Nello specifico detta giurisprudenza afferma che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 CP_1
del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività
è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (Cass Sez. L,
Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Al contrario in materia di indebito assistenziale ritiene la giurisprudenza di merito che “la disciplina della ripetibilità delle somme indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Ciò posto e richiamata la su indicata giurisprudenza, si rileva che nel caso di specie, il ricorrente ha, introdotto il presente giudizio, chiedendo la declaratoria di illegittimità del recupero disposto ed eseguito dall' e CP_1
conseguente restituzione delle somme trattenute. Di contro, secondo quanto eccepito dall' la comunicazione di indebito scaturiva, dal fatto che, parte CP_1 ricorrente, nonostante si fosse impegnato, per accedere al trattamento pensionistico “in deroga”, a non svolgere alcuna attività lavorativa successivamente al conferimento della pensione ed in ogni caso a comunicare ogni eventuale variazione al riguardo –aveva, invece, svolto, per quanto di interesse, nell'anno 2020, attività lavorativa di natura subordinata all'estero percependo un reddito di € 10.411,00, , senza nulla comunicare all' . CP_2
Occorre rilevare come trattasi di materia nuova introdotta dal 2019 su proposta del governo, al fine di consentire l'accesso alla pensione ai lavoratori dipendenti prima del raggiungimento della soglia dei 67 anni, a condizione che fosse superata la cosiddetta quota 100, data dalla sommatoria dell'età anagrafica (minimo 62 anni) e degli anni di contribuzione (minimo 38 anni).
La norma, come giustamente richiamato anche dall'ente resistente, ha introdotto la non cumulabilità della pensione così beneficiata rispetto a redditi di lavoro dipendente ed a redditi di lavoro autonomo occasionale, purché questi entro il limite di Euro 5.000,00 annui.
Testualmente l'art. 14 al co. 3 stabilisce che “la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”.
Detto articolo, oltre a trattare, a giudizio di questo giudice, in maniera ingiustificatamente diversa i redditi da lavoro dipendente rispetto a quelli da lavoro autonomo, non indica le conseguenze previste in caso di violazione non precisando cosa debba intendersi per non cumulabilità.
Su questo aspetto l' ha provveduto ad emanare proprie circolari CP_1
interpretative, ed in particolare la circolare n. 117/2019, stabilendo che “il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento”.
E' noto l'orientamento di questo giudice che attribuisce alle circolari ed ai messaggi degli enti pubblici valenza limitata al rapporto interno con i propri dipendenti non potendo gli stessi, atti amministrativi e di parte, assurgere a legge imperativa, neppure in via interpretativa.
Detti atti rappresentano una interpretazione equiparabile alla “dottrina” che viene liberamente valutata dal giudicante e, se del caso, condivisa dallo stesso.
Questo giudice non può condividere il contenuto della circolare richiamata negli atti dell' e basa la propria decisione su una interpretazione CP_1
costituzionalmente orientata della fattispecie.
Pur ritenendo equa e legittima la restituzione dell'importo importo percepito per una prestazione che non avrebbe dovuto rendere, la disposizione relativa alla incumulabilità deve essere interpretata alla luce dell'art.38, comma 2 Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di vecchiaia: la pensione quota 100 consente di ritirarsi dal lavoro anticipatamente, rispetto al raggiungimento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, ma presuppone, in ogni caso, un'età superiore a 62 anni;
revocare, come prevede la circolare , senza un adeguato supporto nella legislazione CP_1
primaria, la pensione per tutto l'anno, qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura (anche irrisoria), comporta, certamente, la erosione della funzione previdenziale della pensione. Una lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra pensione Quota 100 e il reddito da lavoro dipendente impone, quindi, di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi riespandere, al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro, la funzione previdenziale del trattamento pensionistico , finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito, per motivi di età, dal mondo del lavoro.
E' pertanto del tutto condivisibile la conclusione, secondo cui la nozione di non cumulabilità debba interpretarsi nel suo significato letterale, nel senso che debba escludersi che la pensione anticipata possa sommarsi con il reddito da lavoro e che, in conseguenza. il reddito di lavoro percepito nell'arco di tempo individuato dalla norma, debba essere detratto dalla pensione anticipata, dando luogo ad un indebito di pari importo, soggetto al recupero da parte dell'istituto.
Alla luce delle superiori premesse, la non cumulabilità deve essere limitata ai ratei pensionistici nei quali il ricorrente ha percepito redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente ed in tali limiti deve essere accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico e prevista l'eventuale condanna alla restituzione dei maggiori importi percepiti a fronte della prestazione di lavoro subordinato.
Nel caso di specie parte resistente, chiarisce la natura dell''indebito, rappresentando che l'indebito pensionistico si era formato a causa di variazioni reddituali, conosciute o quantomeno conoscibili, che il pensionato aveva comunicato (domanda ricostituzione reddituale presentata in data
14/01/2021) o che comunque l'Ente erogatore era in grado di apprendere in virtù dell'interscambio informatico con l'Agenzia delle Entrate. Nella specie non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo del pensionato, avendo lo stesso provveduto alla comunicazione reddituale, così come attestato anche dall'ENTE, e pertanto alla luce delle suesposte considerazioni, dovrebbe comunque ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione, oggetto di contestazione . In definitiva, in ragione della ritenuta assenza di dolo di parte ricorrente l' non può dirsi abilitato ad CP_1
ottenere la restituzione di alcuna somma indebitamente percepita.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 24.09.2024 nei confronti dell' ogni diversa domanda CP_1
ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara la non ripetibilità della somma di 8.728,20, richiesta dall' e, conseguentemente, condanna l' alla CP_1 CP_1
restituzione delle somme, ove riscosse;
2) condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.305,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Palmi 18 marzo 2025 IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo