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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 11491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11491/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. Pellegrini Veronica Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Pellegrini Veronica Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata, con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ 2) affido condiviso delle figlie minorenni e ai genitori con collocazione e loro Persona_1
residenza anagrafica presso la casa familiare nella quale continueranno a vivere con la madre;
3) la casa familiare sita in Lumezzane (BS) via Monte Sabotino 26 viene assegnata, unitamente all'arredo e ai suppellettili presenti, alla moglie a cui è stata concessa a titolo di comodato gratuito dal padre;
4) il padre terrà con sé le figlie quando lo desidera previo preavviso e comunque una sera alla settimana e a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
la metà dei giorni festivi durante le vacanze scolastiche pasquali e natalizie;
15 giorni durante le vacanze estive;
le festività (per esempio Natale, Santo
1 Stefano, Capodanno, Pasqua e Pasquetta) e i compleanni con alternanza di anno in anno. Si dà atto che i coniugi possono far affidamento, nella gestione delle figlie minori, sull'aiuto del nonno materno sig. Per_3
. Si allega piano genitoriale dettagliato (doc. 7);
[...]
5) il marito si impegna a versare alla moglie, a decorrere dal mese di giugno 2024, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie, la somma mensile di € 375,00 a titolo di concorso nel mantenimento di ciascuna figlia e così per complessivi € 750,00, assegni soggetti alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (al 100%) nonché a rimborsare il 50% delle spese relative ai medesimi come qui di seguito specificate: - per la salute - senza il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ma prescritte dal medico curante;
tickets sanitari;
- con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali ed fisioterapiche;
trattamenti sanitari non prescritti dal medico curante;
farmaci particolari;
- per l'istruzione - senza il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie;
libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
- con il preventivo accordo: materiale di cancelleria e corredo scolastico ad inizio anno, tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero, lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
- per il divertimento - da concordare: attività sportive, ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di musica, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze. Assegno unico universale erogato per i figli da dividersi al 50% a favore di ciascun coniuge;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimenti, essendo economicamente indipendenti;
7) i ricorrenti confermano il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio ovvero prestano l'assenso ai fini della richiesta del passaporto individuale per le figlie;
8) ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% ciascuno del compenso professionale del legale incaricato”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/09/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Lumezzane (atto n. 62, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse delle figlie minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11491/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. Pellegrini Veronica Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Pellegrini Veronica Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata, con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ 2) affido condiviso delle figlie minorenni e ai genitori con collocazione e loro Persona_1
residenza anagrafica presso la casa familiare nella quale continueranno a vivere con la madre;
3) la casa familiare sita in Lumezzane (BS) via Monte Sabotino 26 viene assegnata, unitamente all'arredo e ai suppellettili presenti, alla moglie a cui è stata concessa a titolo di comodato gratuito dal padre;
4) il padre terrà con sé le figlie quando lo desidera previo preavviso e comunque una sera alla settimana e a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
la metà dei giorni festivi durante le vacanze scolastiche pasquali e natalizie;
15 giorni durante le vacanze estive;
le festività (per esempio Natale, Santo
1 Stefano, Capodanno, Pasqua e Pasquetta) e i compleanni con alternanza di anno in anno. Si dà atto che i coniugi possono far affidamento, nella gestione delle figlie minori, sull'aiuto del nonno materno sig. Per_3
. Si allega piano genitoriale dettagliato (doc. 7);
[...]
5) il marito si impegna a versare alla moglie, a decorrere dal mese di giugno 2024, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie, la somma mensile di € 375,00 a titolo di concorso nel mantenimento di ciascuna figlia e così per complessivi € 750,00, assegni soggetti alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (al 100%) nonché a rimborsare il 50% delle spese relative ai medesimi come qui di seguito specificate: - per la salute - senza il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ma prescritte dal medico curante;
tickets sanitari;
- con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali ed fisioterapiche;
trattamenti sanitari non prescritti dal medico curante;
farmaci particolari;
- per l'istruzione - senza il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie;
libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
- con il preventivo accordo: materiale di cancelleria e corredo scolastico ad inizio anno, tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero, lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
- per il divertimento - da concordare: attività sportive, ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di musica, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze. Assegno unico universale erogato per i figli da dividersi al 50% a favore di ciascun coniuge;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimenti, essendo economicamente indipendenti;
7) i ricorrenti confermano il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio ovvero prestano l'assenso ai fini della richiesta del passaporto individuale per le figlie;
8) ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% ciascuno del compenso professionale del legale incaricato”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/09/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Lumezzane (atto n. 62, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse delle figlie minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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