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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 23/02/2026, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2777/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
US RT, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10715/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
QU Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUP.CREDITI n. 2928-2022 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1801/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.10715/2025, depositato telematicamente, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata da QU Giustizia spa in data 27/03/2025, relativa all'applicazione della sanzione di €.60,00=, irrogata a seguito dell'omesso versamento del contributo unificato in relazione al processo iscritto in data 23/07/2208 a ruolo generale del Giudice di Pace di Roma al n.08714/2008, nella vertenza tra Ricorrente_1 e QU Gerit spa, a seguito del mancato pagamento dell'importo richiesto con invito notificato in data 25/10/2010, chiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce di non aver mai ricevuto l'invito cui fa riferimento l'Ufficio; la intervenuta prescrizione del diritto al pagamento del contributo unificato e la illegittimità della sanzione applicata laddove il tempo intercorso fra il diritto da parte dell'Ente intimato a pretendere il pagamento
(23.7.08, data dell'iscrizione a ruolo del procedimento) e la notifica dell'intimazione (27.3.25) è intercorso un termine superiore a 10 anni (coincidente con il termine di prescrizione dell'obbligo fiscale trattandosi, come più volte ha rimarcato la S.C, di un tributo): Evidenzia di aver inviato all'Ente in data 3.4.25 istanza ex
10 quinquies L. 212/2000, rimarcando le circostanze di cui sopra cui non seguiva alcun riscontro rendendosi necessaria l'adizione del Giudice tributario con ogni più ovvia conseguenza in termini di adempimenti e costi connessi.
QU Giustizia S.p.A., in persona del Procuratore Speciale e Responsabile della Funzione Legale e
Contenzioso, Avv. Nominativo_3, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita nel presente giudizio contestando ed impugnando in toto quanto dedotto dalla parte ricorrente perché infondato in fatto e in diritto. Eccepisce la legittimità della procedura di riscossione, sulla asserita mancata notificazione dell'invito al pagamento e sull'eccezione di prescrizione decennale della pretesa tributaria, evidenziando che, come noto, QU Giustizia S.p.A. agisce su mandato dell'Ente creditore che nella fattispecie è il
Giudice di Pace di Roma, Ufficio recupero crediti. Lo stesso Ufficio Giudiziario aveva provveduto all' invio dell'invito al pagamento del contributo unificato in data 25.10.2010, presso il domicilio eletto dalla ricorrente.
L'Ufficio provvedeva ad inoltrare la nota A1 n. 1669/2013 per il recupero del versamento del contributo unificato dovuto, relativamente al procedimento recante RG n. 80714/2008 dinanzi al Giudice di Pace di
Roma. In sede di quantificazione, QU Giustizia S.p.A. formava la partita di credito n. 1724/2013 per il recupero della somma di € 60,00 a titolo di sanzione per C.U. non versato;
veniva, successivamente, redatto ed inviato l'atto di irrogazione della sanzione credito impugnato in primo grado dalla Sig.ra Difensore_1 dinanzi alla Corte Tributaria Provinciale di Roma, la quale con sentenza n. 17533/2016, accoglieva il ricorso e annullava la pretesa. Avverso la sentenza di primo grado, l'Ente creditore proponeva appello dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, all'esito del procedimento recante RG n. 10342/2016, con sentenza n. 4343/2017 accoglieva il ricorso proposto, con riforma della sentenza impugnata e definitiva validità dell'atto impugnato. Pertanto, l'Ente creditore con la trasmissione della nota B n. 006776/2021 chiedeva di procedere nuovamente con il recupero di euro 60,00 a carico della odierna ricorrente, somma la cui debenza è stata accertata in via definitiva. Dunque, QU Giustizia S.p.A. formava la partita di credito n. 2928/2022 e, in data 27.3.2025, veniva notificato alla odierna ricorrente il Modello D di cui oggi è causa. Controparte, preliminarmente, nel proprio ricorso lamenta l'omessa notifica dell'invito bonario al pagamento sostenendo di non aver mai ricevuto tale invito al proprio domicilio eletto. Tale doglianza risulta, tuttavia, del tutto infondata, in quanto la questione relativa alla presunta omissione della notifica dell'invito bonario è già stata oggetto di esame dei summenzionato precedente giudizio, risultando integralmente superata e assorbita dalla pronuncia della Commissione Tributaria di secondo grado che, con sentenza n.
4343/2017 mai impugnata, ha espressamente riconosciuto la legittimità e la piena efficacia dell'atto sanzionatorio irrogato, escludendo qualsivoglia vizio procedimentale in ordine alla sua formazione e notificazione.
In particolare, ferma la facoltà di impugnare vizi propri dell'atto sanzionatorio, la precedente pronuncia definitiva sulla legittimità della pretesa tributaria, copre il dedotto ed il deducibile in merito alla sanzione comminata per il ritardato versamento del contributo unificato dovuto per il procedimento civile presupposto iscritto presso il Giudice di Pace di Roma al n. 80714/2008. Relativamente, invece, all'eccezione di avvenuta prescrizione della pretesa tributaria ex adverso sollevata, alla luce di quanto sopra esposto, si rileva che il termine decennale di decorrenza dovrebbe essere correttamente calcolato dalla data di emissione della sentenza n. 4343/2017 della Corte Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 14/7/2017, che ha definito il giudizio di secondo grado pronunciandosi definitivamente sulla validità dell'atto sanzionatorio ivi impugnato.
Dunque, la maturazione della prescrizione interverrebbe non prima della data del 14/7/2027, indicata sulla
Partita di credito n. 2928/2022, aperta pertanto da QU Giustizia in maniera tempestiva, così come tempestiva è stata la notifica del nuovo atto sanzionatorio ripetitivo di quello già oggetto di contenzioso tributario.
La Ricorrente ha depositato Memoria illustrativa, evidenziando, tra l'altro che la pronuncia della C.T.R. Lazio, sebbene abbia riformato la decisione di primo grado, non ha accertato la debenza della specifica sanzione oggi contestata, ma ha semplicemente valutato la correttezza del procedi-mento in relazione alla “partita di credito n. 1724/2013”, successivamente annullata e chiusa – come attestato dalla Nota A1 n. 1669/2013 e dalla documentazione trasmessa con Modello B n. 006776/2021 del Giudice di Pace di Roma. La stessa amministrazione, nel ricostituire la pretesa con nuova partita di credito n. 002928/2022, ha riconosciuto l'inesistenza di continuità tra l'originaria pretesa e quella odierna, trattandosi di autonomo procedimento avviato successivamente al 2020, come risulta espressamente dal provvedimento dichiarativo nella scheda di credito ("Partita collegata alla 1724/2013 a suo tempo annullata e eliminata a seguito della sentenza CTP
Roma"). Ne deriva che non può invocarsi alcun giudicato sostanziale, mancando identità di causa petendi e di petitum tra la precedente controversia e la sanzione oggi impugnata.
La ricorrente ha depositato Memoria illustrativa.
All'odierna udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La definitività del giudizio relativo alla debenza o meno del contributo unificato, determina la legittimità dell'applicazione della sanzione oggi contestata.
QU Giustizia ha documentalmente provato che l'Ufficio Giudiziario aveva provveduto all'invio dell'invito al pagamento del contributo unificato in data 25.10.2010, presso il domicilio eletto dalla ricorrente, per il recupero del versamento del contributo unificato dovuto, relativamente al procedimento recante RG n.
80714/2008 dinanzi al Giudice di Pace di Roma. In sede di quantificazione, QU Giustizia S.p.A. formava la partita di credito n. 1724/2013 per il recupero della somma di € 60,00 a titolo di sanzione per C.U. non versato;
veniva, successivamente, redatto ed inviato l'atto di irrogazione della sanzione credito impugnato in primo grado dalla Sig.ra Difensore_1 dinanzi alla Corte Tributaria Provinciale di Roma, la quale con sentenza n. 17533/2016, accoglieva il ricorso e annullava la pretesa. Avverso la sentenza di primo grado, l'Ente creditore proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, all'esito del procedimento recante RG n. 10342/2016, con sentenza n. 4343/2017 accoglieva il ricorso proposto, con riforma della sentenza impugnata e definitiva validità dell'atto impugnato. Pertanto, l'Ente creditore con la trasmissione della nota B n. 006776/2021 chiedeva di procedere nuovamente con il recupero di euro 60,00
a carico della odierna ricorrente, somma la cui debenza è stata accertata in via definitiva. Veniva pertanto formata la partita di credito n. 2928/2022 e, in data 27.3.2025, veniva notificato alla odierna ricorrente il
Modello D di cui oggi è causa.
Per quanto esposto risulta evidente che la definitività del provvedimento relativo alla debenza del contributo, determina anche il rigetto del presente ricorso relativo all'applicazione della sanzione.
Anche l'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione va respinta in quanto ai sensi dell'art. 2945 c.c. la prescrizione estintiva rimane sospesa in maniera permanente per tutta la durata del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto in contenzioso, e ricomincia a decorrere dall'inizio dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che tale giudizio ha definito.
La particolarità delle questioni giuridiche trattate induce alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compeansate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
US RT, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10715/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
QU Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUP.CREDITI n. 2928-2022 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1801/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.10715/2025, depositato telematicamente, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata da QU Giustizia spa in data 27/03/2025, relativa all'applicazione della sanzione di €.60,00=, irrogata a seguito dell'omesso versamento del contributo unificato in relazione al processo iscritto in data 23/07/2208 a ruolo generale del Giudice di Pace di Roma al n.08714/2008, nella vertenza tra Ricorrente_1 e QU Gerit spa, a seguito del mancato pagamento dell'importo richiesto con invito notificato in data 25/10/2010, chiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce di non aver mai ricevuto l'invito cui fa riferimento l'Ufficio; la intervenuta prescrizione del diritto al pagamento del contributo unificato e la illegittimità della sanzione applicata laddove il tempo intercorso fra il diritto da parte dell'Ente intimato a pretendere il pagamento
(23.7.08, data dell'iscrizione a ruolo del procedimento) e la notifica dell'intimazione (27.3.25) è intercorso un termine superiore a 10 anni (coincidente con il termine di prescrizione dell'obbligo fiscale trattandosi, come più volte ha rimarcato la S.C, di un tributo): Evidenzia di aver inviato all'Ente in data 3.4.25 istanza ex
10 quinquies L. 212/2000, rimarcando le circostanze di cui sopra cui non seguiva alcun riscontro rendendosi necessaria l'adizione del Giudice tributario con ogni più ovvia conseguenza in termini di adempimenti e costi connessi.
QU Giustizia S.p.A., in persona del Procuratore Speciale e Responsabile della Funzione Legale e
Contenzioso, Avv. Nominativo_3, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita nel presente giudizio contestando ed impugnando in toto quanto dedotto dalla parte ricorrente perché infondato in fatto e in diritto. Eccepisce la legittimità della procedura di riscossione, sulla asserita mancata notificazione dell'invito al pagamento e sull'eccezione di prescrizione decennale della pretesa tributaria, evidenziando che, come noto, QU Giustizia S.p.A. agisce su mandato dell'Ente creditore che nella fattispecie è il
Giudice di Pace di Roma, Ufficio recupero crediti. Lo stesso Ufficio Giudiziario aveva provveduto all' invio dell'invito al pagamento del contributo unificato in data 25.10.2010, presso il domicilio eletto dalla ricorrente.
L'Ufficio provvedeva ad inoltrare la nota A1 n. 1669/2013 per il recupero del versamento del contributo unificato dovuto, relativamente al procedimento recante RG n. 80714/2008 dinanzi al Giudice di Pace di
Roma. In sede di quantificazione, QU Giustizia S.p.A. formava la partita di credito n. 1724/2013 per il recupero della somma di € 60,00 a titolo di sanzione per C.U. non versato;
veniva, successivamente, redatto ed inviato l'atto di irrogazione della sanzione credito impugnato in primo grado dalla Sig.ra Difensore_1 dinanzi alla Corte Tributaria Provinciale di Roma, la quale con sentenza n. 17533/2016, accoglieva il ricorso e annullava la pretesa. Avverso la sentenza di primo grado, l'Ente creditore proponeva appello dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, all'esito del procedimento recante RG n. 10342/2016, con sentenza n. 4343/2017 accoglieva il ricorso proposto, con riforma della sentenza impugnata e definitiva validità dell'atto impugnato. Pertanto, l'Ente creditore con la trasmissione della nota B n. 006776/2021 chiedeva di procedere nuovamente con il recupero di euro 60,00 a carico della odierna ricorrente, somma la cui debenza è stata accertata in via definitiva. Dunque, QU Giustizia S.p.A. formava la partita di credito n. 2928/2022 e, in data 27.3.2025, veniva notificato alla odierna ricorrente il Modello D di cui oggi è causa. Controparte, preliminarmente, nel proprio ricorso lamenta l'omessa notifica dell'invito bonario al pagamento sostenendo di non aver mai ricevuto tale invito al proprio domicilio eletto. Tale doglianza risulta, tuttavia, del tutto infondata, in quanto la questione relativa alla presunta omissione della notifica dell'invito bonario è già stata oggetto di esame dei summenzionato precedente giudizio, risultando integralmente superata e assorbita dalla pronuncia della Commissione Tributaria di secondo grado che, con sentenza n.
4343/2017 mai impugnata, ha espressamente riconosciuto la legittimità e la piena efficacia dell'atto sanzionatorio irrogato, escludendo qualsivoglia vizio procedimentale in ordine alla sua formazione e notificazione.
In particolare, ferma la facoltà di impugnare vizi propri dell'atto sanzionatorio, la precedente pronuncia definitiva sulla legittimità della pretesa tributaria, copre il dedotto ed il deducibile in merito alla sanzione comminata per il ritardato versamento del contributo unificato dovuto per il procedimento civile presupposto iscritto presso il Giudice di Pace di Roma al n. 80714/2008. Relativamente, invece, all'eccezione di avvenuta prescrizione della pretesa tributaria ex adverso sollevata, alla luce di quanto sopra esposto, si rileva che il termine decennale di decorrenza dovrebbe essere correttamente calcolato dalla data di emissione della sentenza n. 4343/2017 della Corte Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 14/7/2017, che ha definito il giudizio di secondo grado pronunciandosi definitivamente sulla validità dell'atto sanzionatorio ivi impugnato.
Dunque, la maturazione della prescrizione interverrebbe non prima della data del 14/7/2027, indicata sulla
Partita di credito n. 2928/2022, aperta pertanto da QU Giustizia in maniera tempestiva, così come tempestiva è stata la notifica del nuovo atto sanzionatorio ripetitivo di quello già oggetto di contenzioso tributario.
La Ricorrente ha depositato Memoria illustrativa, evidenziando, tra l'altro che la pronuncia della C.T.R. Lazio, sebbene abbia riformato la decisione di primo grado, non ha accertato la debenza della specifica sanzione oggi contestata, ma ha semplicemente valutato la correttezza del procedi-mento in relazione alla “partita di credito n. 1724/2013”, successivamente annullata e chiusa – come attestato dalla Nota A1 n. 1669/2013 e dalla documentazione trasmessa con Modello B n. 006776/2021 del Giudice di Pace di Roma. La stessa amministrazione, nel ricostituire la pretesa con nuova partita di credito n. 002928/2022, ha riconosciuto l'inesistenza di continuità tra l'originaria pretesa e quella odierna, trattandosi di autonomo procedimento avviato successivamente al 2020, come risulta espressamente dal provvedimento dichiarativo nella scheda di credito ("Partita collegata alla 1724/2013 a suo tempo annullata e eliminata a seguito della sentenza CTP
Roma"). Ne deriva che non può invocarsi alcun giudicato sostanziale, mancando identità di causa petendi e di petitum tra la precedente controversia e la sanzione oggi impugnata.
La ricorrente ha depositato Memoria illustrativa.
All'odierna udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La definitività del giudizio relativo alla debenza o meno del contributo unificato, determina la legittimità dell'applicazione della sanzione oggi contestata.
QU Giustizia ha documentalmente provato che l'Ufficio Giudiziario aveva provveduto all'invio dell'invito al pagamento del contributo unificato in data 25.10.2010, presso il domicilio eletto dalla ricorrente, per il recupero del versamento del contributo unificato dovuto, relativamente al procedimento recante RG n.
80714/2008 dinanzi al Giudice di Pace di Roma. In sede di quantificazione, QU Giustizia S.p.A. formava la partita di credito n. 1724/2013 per il recupero della somma di € 60,00 a titolo di sanzione per C.U. non versato;
veniva, successivamente, redatto ed inviato l'atto di irrogazione della sanzione credito impugnato in primo grado dalla Sig.ra Difensore_1 dinanzi alla Corte Tributaria Provinciale di Roma, la quale con sentenza n. 17533/2016, accoglieva il ricorso e annullava la pretesa. Avverso la sentenza di primo grado, l'Ente creditore proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, all'esito del procedimento recante RG n. 10342/2016, con sentenza n. 4343/2017 accoglieva il ricorso proposto, con riforma della sentenza impugnata e definitiva validità dell'atto impugnato. Pertanto, l'Ente creditore con la trasmissione della nota B n. 006776/2021 chiedeva di procedere nuovamente con il recupero di euro 60,00
a carico della odierna ricorrente, somma la cui debenza è stata accertata in via definitiva. Veniva pertanto formata la partita di credito n. 2928/2022 e, in data 27.3.2025, veniva notificato alla odierna ricorrente il
Modello D di cui oggi è causa.
Per quanto esposto risulta evidente che la definitività del provvedimento relativo alla debenza del contributo, determina anche il rigetto del presente ricorso relativo all'applicazione della sanzione.
Anche l'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione va respinta in quanto ai sensi dell'art. 2945 c.c. la prescrizione estintiva rimane sospesa in maniera permanente per tutta la durata del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto in contenzioso, e ricomincia a decorrere dall'inizio dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che tale giudizio ha definito.
La particolarità delle questioni giuridiche trattate induce alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compeansate.