Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00509/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2025, proposto dal signor S-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Viezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di S- prot. Interno n. S- del 10.10.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di revoca del decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni del 29.04.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa IA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 20.12.2024 e depositato il 10.1.2025, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Prefetto della provincia di S- ha respinto la richiesta di revoca del decreto dd 29.4.2020 di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi dell’art. 39 TULPS, che è stata presentata dal medesimo “ in virtù del fatto che con sentenza n. S- Reg. Sent. del Giudice S- del Tribunale di S-, datata 17.10.2023 e depositata in data 27 novembre 2023 è stato assolto ai sensi ex art. 530 comma 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste”.
2. Il decreto prefettizio, rispetto al quale è stata denegata l’invocata autotutela, è stato adottato a seguito del rapporto n. 48/5-1/2020 dd 17.1.2020 del Comandante della Stazione Carabinieri di S-, riferito all’odierno ricorrente, dal quale si evince che il medesimo, possessore di diverse armi da sparo e bianche, nonché titolare di licenza di porto di fucile, prendeva parte ad una lite in ambito familiare ed “ avrebbe colpito, nella trascorsa mattina del 13 gennaio in un impeto d’ira con il lancio di un oggetto da potatura vigne la sorella S- in altro atto generalizzata. Quest’ultima si recava solamente alle ore 18:16 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di S-, ove le venivano refertate lesioni al polpaccio guaribili in giorni 10. La stessa minimizzava l’accaduto, ricollocandolo a propria distrazione nel corso di lavori agricoli. Ipotesi al vaglio dell’Autorità giudiziaria, informata. Il S- , addossandosi la responsabilità dell’evento innanzi agli intervenuti, non palesava sentimenti di pentimento o di chiara comprensione della gravità del gesto, pertanto allo stesso con verbale a parte venivano ritirati il titolo autorizzatorio, le armi e le munizioni detenute (…)” soggiungendo che “Da una verifica d’archivio sono emersi nel tempo trascorso interventi relativi a litigi senza lesioni accertabili (spinte e insulti) e senza presentazione di querele da parte di componenti della famiglia S-, le cui conflittualità si sarebbero acuite per disaccordi sulla gestione dell’Azienda di famiglia e per dinamiche relative alla cure domiciliari degli anziani genitori (…). Per quanto sopra esposto, lo scrivente reputa che il requisito della buona condotta morale e civile (…) possa alla luce dei fatti ritenersi decaduto”.
3. Dall’annotazione di PG relativa all’intervento dei Carabinieri avvenuto il 13.1.2020 dalle ore 15:15 alle ore 16:15 su richiesta di una delle sorelle del ricorrente, S-, risulta che la stessa ha riferito “ di una lite tra 2 fratelli maschi e tra il fratello S- e la sorella S- che sarebbe iniziata già la mattina, culminata in un lancio di attrezzo da potatura verso la sorella che sarebbe stata colpita al polpaccio. S- sentita oralmente non confermava la versione, dicendo che si era fatta male da sola e, recatasi al PS ospedaliero, non vi avrebbe fatto accesso. Il S- invece con aria smarrita ed irritata confermava la circostanza, autoaccusandosi del gesto”. In tale contesto veniva “accertato lo stato conflittuale delle parti, documentato in atti anche da altri interventi per dissidi con simili modalità, lo stato confusionale del S- evidenziato dalle frasi pronunciate innanzi agli operanti di forte astio e rancore verso la sorella e il fratello”, evidenziando che lo stesso “manifestava leggerezza morale in merito al gesto riferito”.
4. A seguito di tale evento, veniva disposto il ritiro delle armi ed adottato il citato decreto dd 29.4.2020, in cui il Prefetto ha richiamato il predetto rapporto dei Carabinieri, ha rilevato che il ritiro cautelare delle armi e munizioni è stato disposto a seguito di una lite in ambito familiare, ha considerato che “ dalle comunicazioni assunte risultano numerosi interventi effettuati dai predetti militari, nei tempi trascorsi, per dirimere litigi e tensioni verificatesi nell’ambito familiare dell’interessato”, disponendo il divieto per il ricorrente “di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi dell’art. 39 del TULPS” .
5. Con il decreto dd 10.10.2024 in questa sede gravato, il Prefetto, richiamate le note con le quali il Comando provinciale Carabinieri di S-, a riscontro della richiesta di “ parere in ordine alla sussistenza di un pericolo di abuso delle armi da parte dell’interessato, attesi i frequenti litigi e contrasti familiari occorsi nel tempo tra il Sig. S- e i suoi fratelli, di fatto domiciliati nella medesima abitazione dell’interessato (…), rilevato che il citato Comando provinciale Carabinieri in esito alla richiesta sopra richiamata, con note n. 160/168-4-2024 del 10.07.2024 e n. 160/168-5/2024 del 06.08.2024, non ha espressamente escluso che il predetto possa abusare delle armi, considerato che dalle comunicazioni agli atti di questa Prefettura pervenute alla Stazione Carabinieri di S- con la suindicata informativa risultano numerosi interventi effettuati nell’abitazione di S- in S-, per dirimere litigi e tensioni verificatesi nell’ambito familiare dell’interessato” e che “le circostanze della citata situazione familiare fanno propendere per una prognosi di non accoglibilità della richiesta di revoca del provvedimento in esame”, ha ritenuto “la sussistenza di un rischio di un potenziale abuso delle armi da parte dell’interessato attesa la conflittuale situazione familiare sopra richiamata” ed ha conseguentemente rigettato l’istanza di revoca del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi.
6. Parte ricorrente nel presente giudizio lamenta violazione di legge, in relazione agli articoli 3, 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 38 e 39 TULPS , nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità, difetto di motivazione, violazione dei principi di buona amministrazione e del giusto procedimento di cui all’art. 97 e 24 Costituzione.
Deduce, in sintesi, che il gravato diniego di autotutela non sarebbe supportato da adeguata motivazione e non sarebbe stato preceduto da idonei approfondimenti istruttori, non essendo stata tenuta nella dovuta considerazione la sentenza con cui il Tribunale di S- il 17.10.2023, in merito al reato di lesioni ai danni della sorella, avrebbe assolto il ricorrente per insussistenza del fatto.
7. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio in resistenza, depositando memoria difensiva in cui ha controdedotto alle avverse censure con il supporto della produzione documentale dimessa, instando per la reiezione del ricorso.
8. All’udienza pubblica del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Rileva il Collegio che il ricorso è infondato.
10. Si ritiene opportuno esordire la disamina evidenziando gli approdi consolidati dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di autorizzazioni di polizia sub specie di detenzione e porto di armi.
11. E’ stato in proposito affermato che “ Costituisce in primis principio pacifico nella giurisprudenza amministrativa che il possesso da parte di un cittadino di un’arma o l’utilizzo della medesima, non rientra nello “statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo”, ma costituisce un quid pluris accordato in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell’utilizzo dell’arma, l’Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso (ex multis, Cons. St., sez. III, 13 gennaio 2025, n. 175; Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2024, n. 1453; Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565). (…) Sia il provvedimento questorile di diniego di porto d’armi, sia quello prefettizio di divieto di detenzione di armi, postulano un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne. Tale valutazione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia, atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d’armi in capo a soggetti non pienamente affidabili (Cons. Stato, sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614). Più in particolare, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi e del detentore di armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati” (Cons St sez III 3.9.2025 n. 7176).
12. Il provvedimento prefettizio in questa sede gravato risulta immune dai vizi contestati, avendo inteso richiamare integralmente nel suo contenuto il rapporto dd 17.1.2020, nonché le comunicazioni agli atti della Prefettura, relative ai numerosi interventi effettuati dai Carabinieri nell’abitazione ove risiedono i fratelli, per dirimere litigi e tensioni verificatesi nell’ambito familiare dell’interessato, per la gestione comune dell’azienda, ritenendo la perdurante sussistenza di un rischio di abuso delle armi da parte dell’odierno ricorrente, vista la conflittuale situazione familiare.
13. Il Prefetto ha inoltre preso atto dell’intervenuta sentenza di assoluzione del ricorrente dal delitto di lesioni personali nei confronti della sorella S-, decisione che riguarda lo specifico episodio accaduto il 13.1.2020, in merito al quale il giudice penale ha evidenziato che “ non è stata possibile una ricostruzione del fatto medesimo connotata dalla necessaria certezza”.
14. Dalla lettura della sentenza si evince che residuano ampi margini di incertezze ed ambiguità, risultando dal procedimento penale l’ ammissione delle tensioni e della lite con il fratello S- il 13.1.2020 da parte della sorella S-, che però avrebbe dichiarato di essersi fatta male da sola; il ricorrente avrebbe del pari confermato di aver avuto una brutta discussione con la sorella il medesimo giorno, ma, diversamente dalle affermazioni di tenore confessorio rese ai Carabinieri nell’immediatezza del fatto, avrebbe negato di averla colpita con l’attrezzo da potatura.
Se pertanto tali emergenze processuali non consentono di affermare oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità del ricorrente, diverse sono le valutazioni che competono all’Amministrazione in merito alle misure cautelari in materia di armi.
15. Va in proposito evidenziato che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale; l'altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva. Ciò spiega perché l'Autorità di P.A. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento” (ex multis Tar Calabria sez I, 20.5.2024 n. 782).
16. Il provvedimento di diniego di revoca ha pertanto correttamente valorizzato la forte conflittualità nel contesto familiare del ricorrente, come comprovato da svariati interventi delle forze dell’ordine, ritenendo, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità, che non sussistessero le condizioni per la revoca in autotutela del divieto di detenzione di armi, non potendosi escludere che il medesimo possa abusare delle armi.
17. Il predetto giudizio circa l’affidabilità del ricorrente sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole della p.a. procedente (T.A.R. Calabria, Sez. I, 24 aprile 2025, n. 759; T.A.R. Calabria, Sez. I, 4 novembre 2024, n. 1555), che il Collegio non ravvisa nel caso di specie.
18. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate, vista la peculiarità della controversia esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
IA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.