Art. 2.
Per far fronte alle spese di impianto e funzionamento del detto servizio e' concesso alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia un contributo annuo a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e fino a quando avra' vigore il regime di zona franca istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438 .
Tale contributo per l'esercizio 1952-53 e' stabilito nella misura di lire 15 milioni.
Per gli esercizi successivi il contributo stesso non potra' superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e in ogni caso non potra' essere maggiore di 10 milioni di lire.
Il relativo importo e' determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, in base al rendiconto.
Per far fronte alle spese di impianto e funzionamento del detto servizio e' concesso alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia un contributo annuo a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e fino a quando avra' vigore il regime di zona franca istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438 .
Tale contributo per l'esercizio 1952-53 e' stabilito nella misura di lire 15 milioni.
Per gli esercizi successivi il contributo stesso non potra' superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e in ogni caso non potra' essere maggiore di 10 milioni di lire.
Il relativo importo e' determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, in base al rendiconto.