Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2169/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2169/2023, introdotta da:
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. INVERNIZZI Lara e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO nato a [...] il [...], c.f. . CP_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“voglia il Tribunale Illustrissimo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via provvisoria ed urgente
-Assegnare l'abitazione famigliare di Via XX Settembre nr. 24 a Nibbiola (NO) di proprietà della madre alla madre stessa, con tutto quanto ivi contenuto, di proprietà della stessa, fissata residenza propria e del piccolo
[...]
. Persona_1
-Affidare il minore in via esclusiva alla madre (ovvero super esclusiva ove ritenuto di Persona_1 maggior interesse per il minore), genitore collocatario prevalente, che potrà assumere per lo stesso tutte le decisioni ordinarie e straordinarie riguardanti la persona e la vita in genere, la cura anche sanitaria, l'istruzione del minore, rilasciando anche autorizzazioni ed esprimendo consensi informati ed ottenendo documenti e permessi in genere intestati al minore.
Pag. 1
-disporre che il sig. corrisponda il 50% delle spese straordinarie a favore del figlio come di seguito indicate: Per_1
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa – buoni pasto;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); h) spese per patente, bollo, assicurazione autovettura e motocicli V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
- disporre che una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso debba effettuarsi entro e non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
disporre che il padre possa incontrare il figlio a week-end alterni solo nel giorno del sabato dalle 9.00 alle 20.00, andandolo a prendere e riportandolo presso l'abitazione c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
Pag. 2 b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa – buoni pasto;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); h) spese per patente, bollo, assicurazione autovettura e motocicli V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
- disporre che una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso debba effettuarsi entro e non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
disporre che il padre possa incontrare il figlio a week-end alterni solo nel giorno del sabato dalle 9.00 alle 20.00, andandolo a prendere e riportandolo presso l'abitazione materna previa comunicazione del luogo e dell'indirizzo nel quale intende tenere con sé il minore: il padre non potrà delegare a terzi tale incombenza. Il padre potrà chiamare e videochiamare il figlio anche ogni giorno, una volta al giorno, alle 20.30. Vacanze natalizie, scolastiche e pasquali, posto che il padre è mussulmano e non festeggia queste festività, da trascorrere con la madre e con la famiglia materna;
il padre potrà tuttavia tenere con sé il figlio per 4 giorni consecutivi durante le vacanze religiose ma non nei giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta. Una settimana in estate in villeggiatura con il papà, ma solo in Italia, con divieto di espatrio e con obbligo di comunicare indirizzo e recapito della struttura scelta per la vacanza. Periodo da concordare con almeno tre mesi di anticipo. Poiché il bambino è abituato ad andare al mare con i nonni e la mamma per l'intero mese di agosto, in tale periodo il diritto di visita paterno sarà sospeso e il papà dovrà scegliere il periodo di sua spettanza in altre date. disporre che gli assegni familiari vengano incassati al 100% dalla madre. In via istruttoria:
-In caso di opposizione paterna, concedere i termini di cui all'art. 163 c.p.c.
-ammettere prova per testi su eventuali circostanze che ci si riserva, all'occorrenza, di meglio articolare nel proseguo del giudizio.
-In caso di opposizione paterna, disporre CTU tecnica volta ad accertare le capacità genitoriali dei genitori ed in particolare del padre sig. CP_2
-In caso di opposizione paterna, disporre la presa in carico del sig. da parte del servizio di N.P. CP_2 territorialmente competente. Con riserva di ulteriore produzione documentale, eccezioni e deduzioni. Con vittoria di onorari e spese di causa in caso di opposizione paterna.”
* Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
****
Pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 26.10.2023, adiva il Tribunale di Novara per chiedere CP_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , nato in Persona_1 data 19.04.2018 dalla relazione more uxorio con CP_2
Parte ricorrente rappresentava, che fin dall'inizio della relazione con , la coppia CP_2 incontrava difficoltà legate alla situazione di instabilità del resistente, essendo quest'ultimo privo di un'occupazione e di documenti. Evidenziava la ricorrente come, a seguito della nascita del figlio, la situazione si aggravava perché
nel corso dell'anno 2022 si allontanava definitivamente dal domicilio familiare CP_2 lasciando la gestione del minore esclusivamente alla madre. Parte ricorrente rappresentava, inoltre, che il padre per i primi mesi di allontanamento corrispondeva somme adeguate al mantenimento del figlio, poi, successivamente ridotte a € 300,00; facendo visita al minore circa due volte al mese. Tuttavia, nel tempo gli incontri tra padre e figlio si diradavano per cessare definitivamente nel marzo dell'anno 2023. hiedeva, quindi, l'affido esclusivo del minore alla luce delle dichiarazioni del padre di non CP_1 aver intenzione di far rientro in Italia. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 27.2.2024, si presentava, senza l'assistenza del difensore, parte resistente, il quale spontaneamente dichiarava: “guadagno circa euro 1500,00/1600,00 al mese, a volte faccio degli straordinari e guadagno qualcosa di più. Faccio il saldatore e mi occupo anche del montaggio e quindi faccio delle trasferte. Vivo in affitto in provincia di Brescia, pago euro 700,00 al mese di canone. Negli ultimi due anni ho visto poco il bambino perché la madre del bambino mi ostacola. Io mi sono rivolto a un avvocato”.
* Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 5 marzo 2024, il Giudice ha disposto l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre. Ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali sulla scorta di quanto riferito dal resistente circa presunti ostacoli frapposti dalla madre alle visite del padre al figlio.
* Veniva acquisita relazione aggiornata dei Servizi Sociali;
nella relazione del 24.01.2025, i Servizi Sociali evidenziavano come risultasse irreperibile. CP_2
Inoltre, i Servizi Sociali riportano che: “la IG.ra riferisce che il calendario visite padre-figlio si è interrotto CP_1 nel mese di agosto 2024 e nemmeno lei sia più riuscita ad avere contatti fino al giorno 21.01.2025 con il sig.
.” CP_2
*
2. Sul regime di affidamento e collocamento Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità
Pag. 4 dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che, sulla scorta degli accertamenti svolti, debba essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, con collocamento presso la ricorrente. Persona_1
Quanto al resistente, deve osservarsi che lo stesso, seppur comparso alla prima udienza, non si è costituito in giudizio, scegliendo di non contestare le allegazioni avversarie e assumendo un contegno processuale di disinteresse;
il padre non risulta essersi mai interessato, da un punto di vista spirituale alla vita del minore. Ancora, dai messaggi depositati dal ricorrente emerge come il resistente si sia trasferito nuovamente in Marocco, scegliendo volontariamente di allontanarsi dal minore. Peraltro, da quanto riferito dai Servizi Sociali il resistente risulta irreperibile e non osserva il calendario degli incontri padre-figlio. Non è, quindi, emerso alcun rapporto significativo tra il minore ed il padre, che non ha mostrato alcun serio ed apprezzabile interesse al mantenimento di un regime di relazione morale ed affettiva con il figlio.
Pag. 5 Ed invero, a fronte dell'età del minore, di appena sette anni, appare maggiormente rispondente all'interesse del bambino mantenere un rapporto privilegiato con la figura materna non essendo peraltro emerse circostanze tali da ritenersi inadeguata all'accudimento del figlio. Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio che un affidamento condiviso ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per il minore e contrario al suo interesse, non apparendo il padre come dotato di sufficienti capacità genitoriali. Al contrario, non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto tra il minore e la madre, la quale è in grado di prendersi cura del figlio in tutti gli aspetti. Sulla scorta di quanto sopra ritiene il Tribunale di dover disporre l'affido esclusivo del minore alla madre. Persona_1
Per quanto concerne gli incontri tra il padre ed il figlio , tenuto conto del fatto che il Persona_1 resistente non si trova in Italia e, allo stato, non è prevedibile un suo rientro il padre potrà incontrare il figlio, con le modalità e la frequenza che saranno indicate dai Servizi Sociali.
3. Sul mantenimento Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ebbene, con riferimento al caso di specie, tenuto conto della condizione reddituale e patrimoniale delle parti per come emergente da quanto allegato e documentato in atti deve osservarsi quanto segue: dall'estratto contributivo trasmesso dall' in data 30.10.2024 emerge che CP_3 CP_2 nell'ultimo triennio ha percepito un reddito da lavoro dipendente di circa 12.000 euro annui. La ricorrente è priva di occupazione lavorativa, stante la scadenza in data 30.06.2023 del contatto di lavoro.
Deve, però, evidenziarsi come la ricorrente si faccia interamente carico della cura del figlio minorenne. Sulla scorta di quanto sopra, considerata l'età del minore, le esigenze presumibili dello stesso e la circostanza che la totalità della cura e dell'accudimento del minore gravino sul padre, consentono di ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 300,00, dovendosi ritenere congruo quanto richiesto da parte attrice, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Stante l'affidamento esclusivo del minore, l'assegno unico dovrà essere percepito dalla madre. Sotto il profilo dell'assegnazione della casa familiare – determinazione da assumere con precipuo riguardo all'interesse dei figli minorenni e/o maggiorenni non autosufficienti (Cass. 25604/18) – l'immobile in via XX Settembre nr. 24 a Nibbiola, di proprietà della madre della ricorrente, dev'essere assegnato – con quanto l'arreda e ogni pertinenza – , affinché vi abiti con CP_1 la prole. Ivi sarà collocata la residenza anagrafica del figlio.
Pag. 6
4. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente nella misura di € 3.809,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia di CP_2
2. affida in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, Persona_1 prevedendo in ogni caso che le decisioni di cui all'art. 337-quater, co. 3, c.c. siano congiuntamente assunte dai genitori;
3. dispone che ossa vedere e frequentare il figlio minore con le modalità CP_2
e la frequenza che saranno indicate dai Servizi Sociali;
4. obbliga corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per il figlio CP_2
l'importo mensile di € 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese, con Persona_1 decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
5. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
6. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
7. assegna la casa familiare, con quanto l'arreda, sita in via XX Settembre nr. 24 a Nibbiola, a che ivi vi abiterà con la prole;
CP_1
8. condanna l pagamento delle spese di lite in favore di che CP_2 CP_1 si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e c.p.a. se dovuti per legge.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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