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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2507/2024
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Volontaria Giurisdizione - Famiglia
riunito in Camera di Consiglio in persona di: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice Relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
decidendo sul ricorso depositato il 09/08/2024 presentato da:
, (C.F. ) - cittadino italiano e pensionato - nato a Parte_1 C.F._1
Capodistria il 04.10.1956 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
MariaRosa Gambi (indirizzo P.E.C.: fax: 040630378; Email_1
C.F.: , C.F._2
nei confronti di
(C.F. ) - cittadina italiana e assistente Controparte_1 C.F._3
sociale - nata a [...], il [...] ed ivi residente, Loc. Dolina, 47.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: adozione di persona maggiore d'età
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 09/08/2024 il signor ha chiesto di adottare la Parte_1
signora figlia della signora con la quale lo stesso è Controparte_1 Parte_2
sposato con rito religioso e con la quale convive da quando la figlia aveva tredici anni;
ha esposto di avere in vita una madre novantenne e un figlio figlio della moglie Persona_1 pagina 1 di 4 di primo letto, il quale è favorevole all'adozione; che il legame con è pari a Controparte_1
quello genitoriale perché dura ormai da 36 anni, anche considerando che alla signora il CP_1
padre è mancato nel 1991; la signora è d'accordo di aggiungere il cognome CP_1 Pt_1
al proprio, e così di conservare la propria identità personale e professionale.
2.Fissata l'udienza davanti al presidente del tribunale, è stato manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottanda; e sono stati sentiti la compagna dell'adottante e madre dell'adottanda, il marito dell'adottanda e il figlio dell'adottante il quale, pur esprimendo le proprie perplessità sulla decisione assunta dopo così tanto tempo, ha anche affermato di conoscere quanto il padre tenesse all'adozione di e per questa precisa ragione si è detto CP_1
favorevole all'adozione.
Sono state acquisite le debite informazioni dal Comando Carabinieri.
Ricorrono dunque i presupposti per far luogo all'adozione atteso che:
(i) l'aspirante adottante ha manifestato l'intenzione di adottare la figlia della compagna di una vita che ha, senza condizioni, espresso il proprio consenso, insieme alla figlia stessa;
anche il figlio dell'adottante si è detto favorevole all'adozione, ben consapevole che in tal modo dovrà condividere l'eredità del padre;
(ii) da molti anni risulta instaurato un solido rapporto tra adottante ed adottata, che è vissuta dall'età di tredici anni e fino al matrimonio (10 luglio 2010) insieme alla madre e al suo compagno, . Pt_1
Il Tribunale, invero, svolge in questo procedimento un controllo quasi formale verificando la sussistenza delle condizioni contemplate dagli artt. 291, 311 e 312 cod.civ e, in particolare, che l'adottante abbia superato i 35 anni di età e che la differenza di età tra adottante e adottato sia superiore ai diciotto anni (nel caso in esame è pari a ventidue anni). Nel caso in esame, avendo l'adottante anche un discendente legittimo, occorre procedere a un controllo più penetrante sebbene la Corte costituzionale abbia sin dal 1988 consentito l'adozione di persone maggiori d'età anche a colore che abbiano discendenti legittimi o legittimati, purché consenzienti
L'adozione, infatti, come ha avuto modo di specificare la Corte non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di
pagina 2 di 4 disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali.
L'istituto – suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status – formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo.
Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte – in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata.
Nelle nuove riconosciute fattispecie rientrano, come rilevato da questa Corte con la sentenza n.
135 del 2023, «il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare», ma ancora «situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento – grazie all'adozione – del vincolo solidaristico che si
è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo» (punto 7.2. del Considerato in diritto).
Ed invero, rilevano anche nel caso in esame quelle abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo degne perciò di ricevere riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, [come già ritenuto dalla Corte Cost. nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale]. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.
Le dichiarazioni rese dalle parti in udienza hanno confermato che rimasta orfana del CP_1
padre all'età di tredici anni, ha vissuto sin da allora riconoscendo in che ha sposato la Pt_1
pagina 3 di 4 madre con rito religioso, un padre e nel figlio di lui un fratello, e da voler aggiungere Per_1
appena le è stato possibile il cognome “ al proprio. Pt_1
Tutto ciò considerato il Tribunale, riunito in camera di consiglio, ritiene di accogliere la domanda.
P.Q.M.
accoglie la domanda proposta da e per l'effetto: Parte_1
pronuncia l'adozione della sig.ra (C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
24.08.1978 ed ivi residente, Loc. Dolina, 47) da parte del Sig. (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]), C.F._1
con tutti gli effetti di legge;
dispone che il cognome “ sia aggiunto a quello dell'adottata “ sì che risulti il nome Pt_1 CP_1
“ e il cognome “ ”. CP_1 Persona_2
Manda alla cancelleria per la trascrizione della presente sentenza in apposito registro e la comunicazione all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Trieste, 01/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Volontaria Giurisdizione - Famiglia
riunito in Camera di Consiglio in persona di: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice Relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
decidendo sul ricorso depositato il 09/08/2024 presentato da:
, (C.F. ) - cittadino italiano e pensionato - nato a Parte_1 C.F._1
Capodistria il 04.10.1956 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
MariaRosa Gambi (indirizzo P.E.C.: fax: 040630378; Email_1
C.F.: , C.F._2
nei confronti di
(C.F. ) - cittadina italiana e assistente Controparte_1 C.F._3
sociale - nata a [...], il [...] ed ivi residente, Loc. Dolina, 47.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: adozione di persona maggiore d'età
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 09/08/2024 il signor ha chiesto di adottare la Parte_1
signora figlia della signora con la quale lo stesso è Controparte_1 Parte_2
sposato con rito religioso e con la quale convive da quando la figlia aveva tredici anni;
ha esposto di avere in vita una madre novantenne e un figlio figlio della moglie Persona_1 pagina 1 di 4 di primo letto, il quale è favorevole all'adozione; che il legame con è pari a Controparte_1
quello genitoriale perché dura ormai da 36 anni, anche considerando che alla signora il CP_1
padre è mancato nel 1991; la signora è d'accordo di aggiungere il cognome CP_1 Pt_1
al proprio, e così di conservare la propria identità personale e professionale.
2.Fissata l'udienza davanti al presidente del tribunale, è stato manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottanda; e sono stati sentiti la compagna dell'adottante e madre dell'adottanda, il marito dell'adottanda e il figlio dell'adottante il quale, pur esprimendo le proprie perplessità sulla decisione assunta dopo così tanto tempo, ha anche affermato di conoscere quanto il padre tenesse all'adozione di e per questa precisa ragione si è detto CP_1
favorevole all'adozione.
Sono state acquisite le debite informazioni dal Comando Carabinieri.
Ricorrono dunque i presupposti per far luogo all'adozione atteso che:
(i) l'aspirante adottante ha manifestato l'intenzione di adottare la figlia della compagna di una vita che ha, senza condizioni, espresso il proprio consenso, insieme alla figlia stessa;
anche il figlio dell'adottante si è detto favorevole all'adozione, ben consapevole che in tal modo dovrà condividere l'eredità del padre;
(ii) da molti anni risulta instaurato un solido rapporto tra adottante ed adottata, che è vissuta dall'età di tredici anni e fino al matrimonio (10 luglio 2010) insieme alla madre e al suo compagno, . Pt_1
Il Tribunale, invero, svolge in questo procedimento un controllo quasi formale verificando la sussistenza delle condizioni contemplate dagli artt. 291, 311 e 312 cod.civ e, in particolare, che l'adottante abbia superato i 35 anni di età e che la differenza di età tra adottante e adottato sia superiore ai diciotto anni (nel caso in esame è pari a ventidue anni). Nel caso in esame, avendo l'adottante anche un discendente legittimo, occorre procedere a un controllo più penetrante sebbene la Corte costituzionale abbia sin dal 1988 consentito l'adozione di persone maggiori d'età anche a colore che abbiano discendenti legittimi o legittimati, purché consenzienti
L'adozione, infatti, come ha avuto modo di specificare la Corte non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di
pagina 2 di 4 disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali.
L'istituto – suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status – formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo.
Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte – in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata.
Nelle nuove riconosciute fattispecie rientrano, come rilevato da questa Corte con la sentenza n.
135 del 2023, «il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare», ma ancora «situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento – grazie all'adozione – del vincolo solidaristico che si
è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo» (punto 7.2. del Considerato in diritto).
Ed invero, rilevano anche nel caso in esame quelle abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo degne perciò di ricevere riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, [come già ritenuto dalla Corte Cost. nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale]. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.
Le dichiarazioni rese dalle parti in udienza hanno confermato che rimasta orfana del CP_1
padre all'età di tredici anni, ha vissuto sin da allora riconoscendo in che ha sposato la Pt_1
pagina 3 di 4 madre con rito religioso, un padre e nel figlio di lui un fratello, e da voler aggiungere Per_1
appena le è stato possibile il cognome “ al proprio. Pt_1
Tutto ciò considerato il Tribunale, riunito in camera di consiglio, ritiene di accogliere la domanda.
P.Q.M.
accoglie la domanda proposta da e per l'effetto: Parte_1
pronuncia l'adozione della sig.ra (C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
24.08.1978 ed ivi residente, Loc. Dolina, 47) da parte del Sig. (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]), C.F._1
con tutti gli effetti di legge;
dispone che il cognome “ sia aggiunto a quello dell'adottata “ sì che risulti il nome Pt_1 CP_1
“ e il cognome “ ”. CP_1 Persona_2
Manda alla cancelleria per la trascrizione della presente sentenza in apposito registro e la comunicazione all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Trieste, 01/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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