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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AC EP, Presidente
SISTO VA, Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 642/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 446/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 02/07/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001SC0000007740003 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 642/2025 Ricorrente_1 Snc. e Ricorrente_2 Sas, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocato Difensore_1 , impugnavano la sentenza N. 446/2025 depositata il 02.07.2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sezione 1, con la quale veniva respinto il ricorso, a spese compensate, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta per registrazione atti giudiziari n. 2023/001/
SC/000000774/0/003 registro 2023.
Il Tribunale civile di Pescara emetteva in data 31/05/2023 la sentenza n. 774/2023 resa tra la NO EL s.
r.l., in qualità di attrice e le parti odierne appellanti, quali convenute, con la quale testualmente dichiarava”
… per le causali di cui in motivazione, il recesso dell'attrice dal contratto preliminare di vendita datato
30.01.2017 per inadempimento della promittente venditrice ex art. 1385 c.c. e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento del doppio della caparra ricevuta pari ad € 1.150.000,00; rigetta ogni altra domanda;
condanna ciascuna parte convenuta al pagamento, in favore dei difensori dell'attrice, procuratori antistatari, delle spese di giudizio, liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre € 1.713,00 per spese, 15 % per rimborso forfettario, iva e cap”.
Con i due avvisi di liquidazione l'Ufficio riprendeva a tassazione ai fini dell'imposta di registro l'enunciata registrazione di un contratto preliminare (con applicazione dell'imposta in misura fissa di € 200,00); la condanna al pagamento di € 1.150.000,00, ossia il doppio della caparra confirmatoria, derivante dall'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. da parte dell'attrice per inadempimento della promittente venditrice ex art. 1385 c.c., con applicazione dell'imposta in misura proporzionale del 3% ex art. 8, comma 1, lett. b)
Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986, pari a € 34.500,00.
Le società hanno impugnato l'avviso di liquidazione 2023/001/SC/000000774/0/003-TAU per violazione dell'art. 8, comma 1, lett. e) Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986, per cui sulla costituzione dell'Ufficio che chiedeva la conferma del proprio operato, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Pescara emetteva la sentenza de qua, avverso la quale le società spiegava i seguenti motivi di appello.
Nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia su punti decisivi della controversia, quali la natura giuridica del recesso e della risoluzione del contratto generando anche il difetto di motivazione della sentenza.
Nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia su punti decisivi della controversia, quali la natura restitutoria della caparra confirmatoria, generando anche il difetto di motivazione della sentenza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara, la quale evidenziava che l'art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986 dispone l'applicazione dell'imposta in misura fissa
“per gli atti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o bene, o la risoluzione di un contratto” e siccome, nel caso di specie non ricorrerebbe nessuno dei tre casi menzionati dalla norma, poiché la sentenza civile non ha dichiarato nullo o annullabile alcun atto, né ha dichiarato la risoluzione di un contratto, sarebbe legittima l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente contenzioso attiene all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) o proporzionale (€ 34.500,00) sulla sentenza del Tribunale civile di Pescara N. 774/2023, sopra testualmente riportato, nella parte che qui ci interessa, per cui è pacifico che la declaratoria di “recesso dell'attrice dal contratto preliminare di vendita datato 30.01.2017 per inadempimento della promittente venditrice ex art. 1385 c.c….” e …per l'effetto..” la “…condanna ….. al pagamento del doppio della caparra ricevuta pari ad
€ 1.150.000,00” comporti, comunque l'assoggettamento a tributo della statuizione.
Le appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986
e dunque la mancata applicazione dell'imposta in misura fissa “per gli atti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o bene, o la risoluzione di un contratto”.
All'udienza del 23.02.2026 le appellanti richiamavano l'ordinanza recentissima della Corte di Cassazione
N. 2816/2026, con la quale, in tema di registrazione degli atti giudiziari, in caso di recesso del promissario acquirente ex art.1385, co.2, cod. civ., da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore, la condanna di quest'ultimo alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art.8, co.1, lett.
a e), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n.131 del 1986.
Pertanto, la pronuncia predetta, privilegiando l'effetto restitutorio della condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria a seguito del recesso del promittente compratore, per inadempimento del venditore, in un'ipotesi simile a quella all'odierno esame, è invocata dalle appellanti a fondamento della domanda di accoglimento dell'appello e a sostegno della tassazione in misura fissa della condanna al pagamento di € 1.150.000,00 disposta dalla sentenza del Tribunale di Pescara.
Per la verità, recentemente la Corte di Cassazione ha emesso altre due pronunce di uguale tenore, nella specie la N. 2755/2026 e la N. 2818/2026, con le quali, oltre a confermare l'effetto restitutorio della caparra confirmatoria, la Corte ha statuito esplicitamente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per assimilazione, più che per simmetria, o analogia fra il recesso e la risoluzione ritenuta non sostenibile dall'Agenzia delle Entrate, essendo l'art. 8 comma 1, lett. e), Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986 norma agevolativa eccezionale e come tale esclusa dall'applicazione analogica ed estensiva.
Ma dall'esame delle decisioni, si evince che a base della decisione della Corte di Cassazione vi è la convinzione pregiudiziale del giudice di legittimità che la pronuncia del Tribunale civile non può che ripristinare lo status quo ante, nel senso che restituisce alle parti la realtà di fatto precedente al contratto preliminare, giuridicamente non più esistente, in cui nessuna delle parti doveva all'altra alcunché (Cass., sez. trib., 8 febbraio 2026, n.2816).
Ad avviso di questo Collegio, anche se la sentenza del Tribunale di Pescara, dal punto di vista letterale, non richiama mai né l'annullamento, né l'annullabilità, né la risoluzione del contratto, indicati dall'art. 8 comma
1, lett. e), Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986, quali istituti giuridici che comportano l'applicazione dell'imposta di registro, cionondimeno il Tribunale riconosce - ai fini della condanna - all'esercizio del diritto di recesso dal contratto preliminare di vendita da parte dell'attrice, a ciò autorizzata dall'inadempimento della parte promittente venditrice ex art. 1385 c.c., un'ipotesi di possibile assimilazione del recesso alla risoluzione, come questo Giudice ritiene sicuramente ricorrere in ragione, quanto meno, della natura unilaterale delle risoluzioni di diritto (come la diffida ad adempiere o la clausola risolutiva espressa) che operano in modo perfettamente sovrapponibile al recesso, sulla base di una dichiarazione unilaterale della parte per produrre l'effetto di scioglimento del vincolo contrattuale. E detto effetto liberatorio delle parti dalle obbligazioni non ancora eseguite é riferibile non solo alla risoluzione, ma anche al recesso, atteso che il pagamento della caparra confirmatoria, tipico del recesso ex art. 1385 c.c., trova la sua causa non nell'ultrattività di un contratto preliminare non più esistente, ma nel contratto preliminare quando era ancora valido ed efficace, al momento della sua stipula, quando quel contratto, prevedeva il pagamento della somma di € 575.000,00 a titolo di caparra confermatoria - obbligazione adempiuta già al momento della stipula, e del suo doppio, alla stregua della clausola risolutiva espressa, in caso di risoluzione - anche se l'adempimento di quest'ultima eventuale obbligazione, indubitabilmente di carattere restitutorio, almeno per quanto riguarda € 575.000,00, sarebbe stata adempiuta solo successivamente e a contratto preliminare receduto.
Invero, la risoluzione e il recesso sono assimilabili in quanto entrambi costituiscono strumenti per lo scioglimento del vincolo contrattuale, hanno effetto liberatorio ponendo fine al rapporto giuridico, liberando le parti dalle prestazioni non ancora eseguite, a seguito dell'esercizio di un diritto potestativo, poiché in entrambi i casi, una parte esercita un potere per interrompere il contratto prima della sua scadenza naturale e, sia per la risoluzione che per il recesso, lo scioglimento non ha effetto retroattivo per le prestazioni già eseguite.
Quindi, la condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, a seguito di recesso per inadempimento (art. 1385 c.c.), ha una natura risarcitoria e ripristinatoria dello status quo ante, non patrimoniale. Pertanto, la sentenza che dispone tale restituzione è soggetta a imposta di registro in misura fissa, ex art. 8, comma 1, lett. e) della Tariffa, parte I, DPR 131/1986.
La Corte di Cassazione (Ordinanze 2755/2026, 2816/2026 e 2818/2026) ha chiarito che la restituzione del doppio della caparra (e la caparra stessa) a seguito di recesso non è un corrispettivo, ma una somma ripristinatoria che non esprime una nuova capacità contributiva, pertanto, si applica l'imposta di registro in misura fissa (e non proporzionale), non solo perché la pronuncia è considerata assimilabile alla risoluzione del contratto, finalizzata a ripristinare la situazione precedente, ma anche per la natura non di corrispettivo della caparra confirmatoria che rende inapplicabile l'imposta proporzionale prevista per prestazioni a contenuto patrimoniale (art. 8, comma 1, lett. b, DPR 131/1986).
Si evidenzia, ancora, che nel contratto preliminare la "causa" che giustificava l'iniziale spostamento patrimoniale della caparra viene meno, con effetto restitutorio naturale per la parte adempiente, che deriva automaticamente, senza necessità della prova del danno specifica, dal venir meno del contratto, anche in caso di restituzione del doppio.
In altro modo la Corte di Cassazione ha giustificato dette conclusioni sull'ordine di restituzione della caparra ritenendo che "È un atto dovuto che discende direttamente dal venir meno del vincolo contrattuale, operando come ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato da un contratto non più esistente” (Cassazione, sez. V
Civile, Sentenza n.6752 del 01/03/2022).
La giurisprudenza di legittimità, attraverso le recentissime sentenze ha definitivamente disatteso le precedenti pronunce, per la verità, nemmeno consolidate, attraverso le quali si rilevava un'incompatibilità strutturale, sotto il profilo risarcitorio, tra la facoltà di recesso ex articolo 1385 c.c. e la domanda di risoluzione per inadempimento, nonostante i due strumenti di tutela citati fossero accomunati dal presupposto dell'inadempimento contrattuale, riconoscendo che non ci sarebbe un effetto meramente restitutorio, ma un effetto traslativo di natura risarcitoria e di liquidazione del danno e non sarebbe una mera restituzione.
(Cass., 12398/2024).
Infatti, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2816 depositata l'8 febbraio 2026 e con le altre, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la sentenza che accerta il recesso del promissario acquirente ex art. 1385 comma 2 c.c. da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore e, per l'effetto, condanna quest'ultimo alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione, sconta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. e) della Tariffa,
Parte I, allegata al DPR 131/86, trattandosi di una pronuncia diretta al ripristino dello status quo ante a seguito dello scioglimento (per recesso) del contratto preliminare. La statuizione in discorso comporta che la presente fattispecie rientra nell'ambito applicativo dell'art. 8, comma 1, lettera e), della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, che prevede l'imposta di registro in misura fissa per i provvedimenti giudiziali che dichiarano la risoluzione di un contratto, anche se accompagnati da condanne alla restituzione di denaro o beni. La restituzione del doppio della caparra confirmatoria, infatti, è qualificata come prestazione accessoria alla pronuncia demolitoria del vincolo negoziale e assolve a una funzione meramente ripristinatoria, non esprimendo una nuova capacità contributiva. Ne consegue l'inapplicabilità dell'imposta proporzionale di cui alla lettera b) della medesima disposizione tariffaria.
E dette conclusioni della Corte di Cassazione ripetute nelle pronunce N. 2755/2026 e N. 2818/2026 vengono assunte attraverso la ricostruzione sistematica del rapporto tra le due disposizioni in termini di specialità, attribuendo alla lett. b) carattere generale per le condanne aventi effetti acquisitivi e alla lett. e) natura speciale per le pronunce che dichiarano nullità, annullamento o risoluzione, ancorché portanti condanna alla restituzione di somme o beni.
La distinzione viene ancorata al diverso presupposto impositivo. L'aliquota proporzionale si giustifica in presenza di un effettivo trasferimento di ricchezza, espressivo di autonoma capacità contributiva, mentre l'imposta fissa trova applicazione quando la pronuncia si limiti a ripristinare lo status quo ante, eliminando gli effetti di un titolo negoziale caducato.
In tale prospettiva, i Giudici chiariscono che anche la condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, pur connotata da una funzione risarcitoria, è ricondotta nell'alveo delle statuizioni ripristinatorie, in quanto strettamente accessoria allo scioglimento del vincolo e priva di autonoma attitudine a manifestare nuova ricchezza.
L'appello va, pertanto accolto, ma, in ragione della recentissima soluzione della questione giuridica dedotta in causa, da parte della Corte di Cassazione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AC EP, Presidente
SISTO VA, Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 642/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 446/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 02/07/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001SC0000007740003 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 642/2025 Ricorrente_1 Snc. e Ricorrente_2 Sas, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocato Difensore_1 , impugnavano la sentenza N. 446/2025 depositata il 02.07.2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sezione 1, con la quale veniva respinto il ricorso, a spese compensate, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta per registrazione atti giudiziari n. 2023/001/
SC/000000774/0/003 registro 2023.
Il Tribunale civile di Pescara emetteva in data 31/05/2023 la sentenza n. 774/2023 resa tra la NO EL s.
r.l., in qualità di attrice e le parti odierne appellanti, quali convenute, con la quale testualmente dichiarava”
… per le causali di cui in motivazione, il recesso dell'attrice dal contratto preliminare di vendita datato
30.01.2017 per inadempimento della promittente venditrice ex art. 1385 c.c. e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento del doppio della caparra ricevuta pari ad € 1.150.000,00; rigetta ogni altra domanda;
condanna ciascuna parte convenuta al pagamento, in favore dei difensori dell'attrice, procuratori antistatari, delle spese di giudizio, liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre € 1.713,00 per spese, 15 % per rimborso forfettario, iva e cap”.
Con i due avvisi di liquidazione l'Ufficio riprendeva a tassazione ai fini dell'imposta di registro l'enunciata registrazione di un contratto preliminare (con applicazione dell'imposta in misura fissa di € 200,00); la condanna al pagamento di € 1.150.000,00, ossia il doppio della caparra confirmatoria, derivante dall'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. da parte dell'attrice per inadempimento della promittente venditrice ex art. 1385 c.c., con applicazione dell'imposta in misura proporzionale del 3% ex art. 8, comma 1, lett. b)
Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986, pari a € 34.500,00.
Le società hanno impugnato l'avviso di liquidazione 2023/001/SC/000000774/0/003-TAU per violazione dell'art. 8, comma 1, lett. e) Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986, per cui sulla costituzione dell'Ufficio che chiedeva la conferma del proprio operato, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Pescara emetteva la sentenza de qua, avverso la quale le società spiegava i seguenti motivi di appello.
Nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia su punti decisivi della controversia, quali la natura giuridica del recesso e della risoluzione del contratto generando anche il difetto di motivazione della sentenza.
Nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia su punti decisivi della controversia, quali la natura restitutoria della caparra confirmatoria, generando anche il difetto di motivazione della sentenza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara, la quale evidenziava che l'art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986 dispone l'applicazione dell'imposta in misura fissa
“per gli atti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o bene, o la risoluzione di un contratto” e siccome, nel caso di specie non ricorrerebbe nessuno dei tre casi menzionati dalla norma, poiché la sentenza civile non ha dichiarato nullo o annullabile alcun atto, né ha dichiarato la risoluzione di un contratto, sarebbe legittima l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente contenzioso attiene all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) o proporzionale (€ 34.500,00) sulla sentenza del Tribunale civile di Pescara N. 774/2023, sopra testualmente riportato, nella parte che qui ci interessa, per cui è pacifico che la declaratoria di “recesso dell'attrice dal contratto preliminare di vendita datato 30.01.2017 per inadempimento della promittente venditrice ex art. 1385 c.c….” e …per l'effetto..” la “…condanna ….. al pagamento del doppio della caparra ricevuta pari ad
€ 1.150.000,00” comporti, comunque l'assoggettamento a tributo della statuizione.
Le appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986
e dunque la mancata applicazione dell'imposta in misura fissa “per gli atti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o bene, o la risoluzione di un contratto”.
All'udienza del 23.02.2026 le appellanti richiamavano l'ordinanza recentissima della Corte di Cassazione
N. 2816/2026, con la quale, in tema di registrazione degli atti giudiziari, in caso di recesso del promissario acquirente ex art.1385, co.2, cod. civ., da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore, la condanna di quest'ultimo alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art.8, co.1, lett.
a e), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n.131 del 1986.
Pertanto, la pronuncia predetta, privilegiando l'effetto restitutorio della condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria a seguito del recesso del promittente compratore, per inadempimento del venditore, in un'ipotesi simile a quella all'odierno esame, è invocata dalle appellanti a fondamento della domanda di accoglimento dell'appello e a sostegno della tassazione in misura fissa della condanna al pagamento di € 1.150.000,00 disposta dalla sentenza del Tribunale di Pescara.
Per la verità, recentemente la Corte di Cassazione ha emesso altre due pronunce di uguale tenore, nella specie la N. 2755/2026 e la N. 2818/2026, con le quali, oltre a confermare l'effetto restitutorio della caparra confirmatoria, la Corte ha statuito esplicitamente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per assimilazione, più che per simmetria, o analogia fra il recesso e la risoluzione ritenuta non sostenibile dall'Agenzia delle Entrate, essendo l'art. 8 comma 1, lett. e), Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986 norma agevolativa eccezionale e come tale esclusa dall'applicazione analogica ed estensiva.
Ma dall'esame delle decisioni, si evince che a base della decisione della Corte di Cassazione vi è la convinzione pregiudiziale del giudice di legittimità che la pronuncia del Tribunale civile non può che ripristinare lo status quo ante, nel senso che restituisce alle parti la realtà di fatto precedente al contratto preliminare, giuridicamente non più esistente, in cui nessuna delle parti doveva all'altra alcunché (Cass., sez. trib., 8 febbraio 2026, n.2816).
Ad avviso di questo Collegio, anche se la sentenza del Tribunale di Pescara, dal punto di vista letterale, non richiama mai né l'annullamento, né l'annullabilità, né la risoluzione del contratto, indicati dall'art. 8 comma
1, lett. e), Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986, quali istituti giuridici che comportano l'applicazione dell'imposta di registro, cionondimeno il Tribunale riconosce - ai fini della condanna - all'esercizio del diritto di recesso dal contratto preliminare di vendita da parte dell'attrice, a ciò autorizzata dall'inadempimento della parte promittente venditrice ex art. 1385 c.c., un'ipotesi di possibile assimilazione del recesso alla risoluzione, come questo Giudice ritiene sicuramente ricorrere in ragione, quanto meno, della natura unilaterale delle risoluzioni di diritto (come la diffida ad adempiere o la clausola risolutiva espressa) che operano in modo perfettamente sovrapponibile al recesso, sulla base di una dichiarazione unilaterale della parte per produrre l'effetto di scioglimento del vincolo contrattuale. E detto effetto liberatorio delle parti dalle obbligazioni non ancora eseguite é riferibile non solo alla risoluzione, ma anche al recesso, atteso che il pagamento della caparra confirmatoria, tipico del recesso ex art. 1385 c.c., trova la sua causa non nell'ultrattività di un contratto preliminare non più esistente, ma nel contratto preliminare quando era ancora valido ed efficace, al momento della sua stipula, quando quel contratto, prevedeva il pagamento della somma di € 575.000,00 a titolo di caparra confermatoria - obbligazione adempiuta già al momento della stipula, e del suo doppio, alla stregua della clausola risolutiva espressa, in caso di risoluzione - anche se l'adempimento di quest'ultima eventuale obbligazione, indubitabilmente di carattere restitutorio, almeno per quanto riguarda € 575.000,00, sarebbe stata adempiuta solo successivamente e a contratto preliminare receduto.
Invero, la risoluzione e il recesso sono assimilabili in quanto entrambi costituiscono strumenti per lo scioglimento del vincolo contrattuale, hanno effetto liberatorio ponendo fine al rapporto giuridico, liberando le parti dalle prestazioni non ancora eseguite, a seguito dell'esercizio di un diritto potestativo, poiché in entrambi i casi, una parte esercita un potere per interrompere il contratto prima della sua scadenza naturale e, sia per la risoluzione che per il recesso, lo scioglimento non ha effetto retroattivo per le prestazioni già eseguite.
Quindi, la condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, a seguito di recesso per inadempimento (art. 1385 c.c.), ha una natura risarcitoria e ripristinatoria dello status quo ante, non patrimoniale. Pertanto, la sentenza che dispone tale restituzione è soggetta a imposta di registro in misura fissa, ex art. 8, comma 1, lett. e) della Tariffa, parte I, DPR 131/1986.
La Corte di Cassazione (Ordinanze 2755/2026, 2816/2026 e 2818/2026) ha chiarito che la restituzione del doppio della caparra (e la caparra stessa) a seguito di recesso non è un corrispettivo, ma una somma ripristinatoria che non esprime una nuova capacità contributiva, pertanto, si applica l'imposta di registro in misura fissa (e non proporzionale), non solo perché la pronuncia è considerata assimilabile alla risoluzione del contratto, finalizzata a ripristinare la situazione precedente, ma anche per la natura non di corrispettivo della caparra confirmatoria che rende inapplicabile l'imposta proporzionale prevista per prestazioni a contenuto patrimoniale (art. 8, comma 1, lett. b, DPR 131/1986).
Si evidenzia, ancora, che nel contratto preliminare la "causa" che giustificava l'iniziale spostamento patrimoniale della caparra viene meno, con effetto restitutorio naturale per la parte adempiente, che deriva automaticamente, senza necessità della prova del danno specifica, dal venir meno del contratto, anche in caso di restituzione del doppio.
In altro modo la Corte di Cassazione ha giustificato dette conclusioni sull'ordine di restituzione della caparra ritenendo che "È un atto dovuto che discende direttamente dal venir meno del vincolo contrattuale, operando come ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato da un contratto non più esistente” (Cassazione, sez. V
Civile, Sentenza n.6752 del 01/03/2022).
La giurisprudenza di legittimità, attraverso le recentissime sentenze ha definitivamente disatteso le precedenti pronunce, per la verità, nemmeno consolidate, attraverso le quali si rilevava un'incompatibilità strutturale, sotto il profilo risarcitorio, tra la facoltà di recesso ex articolo 1385 c.c. e la domanda di risoluzione per inadempimento, nonostante i due strumenti di tutela citati fossero accomunati dal presupposto dell'inadempimento contrattuale, riconoscendo che non ci sarebbe un effetto meramente restitutorio, ma un effetto traslativo di natura risarcitoria e di liquidazione del danno e non sarebbe una mera restituzione.
(Cass., 12398/2024).
Infatti, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2816 depositata l'8 febbraio 2026 e con le altre, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la sentenza che accerta il recesso del promissario acquirente ex art. 1385 comma 2 c.c. da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore e, per l'effetto, condanna quest'ultimo alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione, sconta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. e) della Tariffa,
Parte I, allegata al DPR 131/86, trattandosi di una pronuncia diretta al ripristino dello status quo ante a seguito dello scioglimento (per recesso) del contratto preliminare. La statuizione in discorso comporta che la presente fattispecie rientra nell'ambito applicativo dell'art. 8, comma 1, lettera e), della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, che prevede l'imposta di registro in misura fissa per i provvedimenti giudiziali che dichiarano la risoluzione di un contratto, anche se accompagnati da condanne alla restituzione di denaro o beni. La restituzione del doppio della caparra confirmatoria, infatti, è qualificata come prestazione accessoria alla pronuncia demolitoria del vincolo negoziale e assolve a una funzione meramente ripristinatoria, non esprimendo una nuova capacità contributiva. Ne consegue l'inapplicabilità dell'imposta proporzionale di cui alla lettera b) della medesima disposizione tariffaria.
E dette conclusioni della Corte di Cassazione ripetute nelle pronunce N. 2755/2026 e N. 2818/2026 vengono assunte attraverso la ricostruzione sistematica del rapporto tra le due disposizioni in termini di specialità, attribuendo alla lett. b) carattere generale per le condanne aventi effetti acquisitivi e alla lett. e) natura speciale per le pronunce che dichiarano nullità, annullamento o risoluzione, ancorché portanti condanna alla restituzione di somme o beni.
La distinzione viene ancorata al diverso presupposto impositivo. L'aliquota proporzionale si giustifica in presenza di un effettivo trasferimento di ricchezza, espressivo di autonoma capacità contributiva, mentre l'imposta fissa trova applicazione quando la pronuncia si limiti a ripristinare lo status quo ante, eliminando gli effetti di un titolo negoziale caducato.
In tale prospettiva, i Giudici chiariscono che anche la condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, pur connotata da una funzione risarcitoria, è ricondotta nell'alveo delle statuizioni ripristinatorie, in quanto strettamente accessoria allo scioglimento del vincolo e priva di autonoma attitudine a manifestare nuova ricchezza.
L'appello va, pertanto accolto, ma, in ragione della recentissima soluzione della questione giuridica dedotta in causa, da parte della Corte di Cassazione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado.