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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/09/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1864/2018 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
18.9.2025.
Il giudice dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come da sentenza allegata alla presen- te ordinanza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1864/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto impugnazione di de- libera assembleare, pendente
TRA
(c.f.: ), nella qualità di erede del- Parte_1 C.F._1 la parte originaria , elettivamente domiciliata in VIA ORSI 15 A NA- Persona_1
POLI , presso lo studio dell'Avv. IAQUINTA FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Vittorio C.F._2 Antignani (C.F. ); C.F._3
ATTRICE
(c.f.: ), nella qualità di erede della parte Parte_2 C.F._4 originaria , elettivamente domiciliato in VIA ORSI 15 A NAPOLI , Persona_1 presso lo studio dell'Avv. IAQUINTA FRANCESCO (c.f.: ) e C.F._2 dell'Avv. DE MAJO DIEGO ( ) VIA GIUSEPPE ORSI 15 NA- C.F._5
POLI e dall'avv. Vittorio Antignani (C.F. ), dai quale è rappre- C.F._3 sentato e difeso;
ATTORE
(c.f.: ), nella qualità di erede della parte Parte_3 C.F._6 originaria , elettivamente domiciliato in VIA ORSI 15 A NAPOLI , Persona_1 presso lo studio dell'Avv. IAQUINTA FRANCESCO (c.f.: ), C.F._2 dell'Avv. DE MAJO DIEGO ( ) VIA CILEA,112 80127 NAPO- C.F._5
LI e dall'avv. Vittorio Antignani (C.F. ), dai quale è rappresen- C.F._3 tato e difeso;
ATTORE
IAQUINTA FRANCESCO (c.f. ), nella qualità di erede della C.F._2 parte originaria , elettivamente domiciliato in VIA ORSI 15 A NA- Persona_1
POLI, rapp.to e difeso da sé medesimo e dagli avv.ti DE MAJO DIEGO
( ) e Vittorio Antignani (C.F. ); C.F._5 C.F._3
ATTORE
E
A) ALLA VIA Controparte_1
CERVINIA 126 (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA G. MESSINA, P.IVA_1
13 84012 presso lo studio dell'Avv. LONGOBARDI GIANPIERO (c.f.: CP_1
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._7
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore ha impugnato la delibera assembleare del 13.10.2017 nella Persona_1 parte in cui è stato approvato il SAL finale a tutto il 22.09.2017 ed il certificato di pa- gamento per le seguenti ragioni: 1) ha assentito ad una spesa complessiva sensibilmente maggiore rispetto a quella pattuita ed alla quale essa non avrebbe prestato il proprio consenso in assenza del raggiro perpetuato ai suoi danni dall'appaltatore con la presen-
Pagina 2 di 6 tazione di un'offerta notevolmente piú bassa in sede di gara;
2) ha ritenuto per errore che le contestazioni mosse dall'Ing. fossero solo strumentali al man- Persona_1 cato pagamento delle quote dei lavori da lui ancora dovute;
3) ha ratificato senza il con- senso unanime di tutti i condomini, alcuni lavori incidenti sul decoro architettonico dell'edificio condominiale (quali, ad esempio, l'eliminazione delle ornie delle finestre,
l'innalzamento delle ringhiere dei balconi, l'inserimento sugli stessi balconi di frontalini in poliestere estruso e la posa in opera di ringhiere ai finestroni delle scale); 4) ha ratifi- cato i lavori eseguiti negli appartamenti dell'Ing. senza che questi Persona_1 avesse mai prestato alcun consenso.
Il si è costituito in giudizio eccependo: a) l'inammissibilità della domanda CP_1 di annullamento e/o nullità della delibera, atteso che l'attore non aveva dedotto alcun vizio di legittimità né prospettata alcuna ipotesi di nullità di essa;
b) l'infondatezza della domanda di impugnazione della delibera, nella parte relativa alla ratifica dei lavori di cui al punto 3) dell'atto di citazione, che avrebbero leso il decoro architettonico del fab- bricato, atteso che l'esecuzione di detti lavori - oltre a non incidere minimamente sul decoro architettonico - era stata comunque già deliberata da precedenti provvedimenti adottati all'unanimità dall'assemblea condominiale e mai impugnati dall'attore; c)
l'infondatezza e genericità della domanda di impugnazione della delibera, nella parte relativa alla ratifica dei lavori di cui al punto 4) dell'atto di citazione, atteso che i sud- detti lavori benchè solo genericamente descritti, riguardavano la pavimentazione dei balconi degli appartamenti ed essi rientravano nel contesto dei lavori di rifaci- Per_1 mento della facciata esterna già approvati dall'assemblea condominiale CP_2 con precedenti deliberazioni adottate all'unanimità dei presenti, mai impugnate dall'attore.
***
L'impugnativa è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Invero, quanto ai motivi di cui ai punti 1 e 2 sopra indicati, si osserva che la giurispru- denza di legittimità è pacifica nell'affermare che “In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla va- lutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legit- timità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo
Pagina 3 di 6 strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o conve- nienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisio- ne collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni con- dominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui co- sti da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni” (cfr.
Cass. n. 20135/2017).
Pertanto, l'approvazione di una spesa superiore a quella preventivata e la mancata ade- sione ai rilievi del condomino sottoposti all'attenzione dell'assemblea non co- Per_1 stituiscono ragione di invalidità della delibera, in quanto trattasi di scelte di merito legit- timamente e consapevolmente assunte dalla maggioranza dei condomini.
Per quanto concerne il motivo di impugnazione di cui al punto 3) ossia l'aver l'assemblea ratificato senza il consenso unanime di tutti i condomini alcuni lavori inci- denti sul decoro architettonico dell'edificio condominiale, esso è privo di pregio, atteso che dall'esame della delibera emerge che con essa è stato approvato il conto finale dei lavori di manutenzione straordinaria approvati con precedenti deliberazioni non oggetto di impugnazione nella presente sede.
In ogni caso, non risulta fornita idonea prova dell'asserita lesione del decoro architetto- nico del fabbricato condominiale, in considerazione della inammissibilità dei capi di prova articolati sul punto dalla parte attrice, implicanti valutazioni non demandabili ai testi.
Inoltre, dall'esame dei rilevi fotografici in atti, non si evince affatto che la realizzazione del cappotto termico da parte della ditta incaricata abbia determinato un'alterazione ar- chitettonica delle facciate ed abbia leso il decoro architettonico, inteso quale armonia ed unità di linee e di stile rilevante anche per i fabbricati che non rivestano particolare pre- gio artistico ed estetico, suscettibile di compromissione o turbativa appariscente ed ap- prezzabile e tale da risolversi in un deprezzamento del bene.
Né risulta provato che le opere elencate dal condomino di cui al menzionato punto 3) abbiano modificato l'integrità visiva della facciata e compromesso l'armonia estetica della medesima.
Va, infine, rigettato l'ultimo motivo concernente la dedotta ratifica “dei lavori eseguiti negli appartamenti dell'Ing. , senza che questi avesse mai prestato al- Persona_1 cun consenso”.
Invero, trattasi di lavori (quelli precisati dall'attore nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) riguardanti elementi rientranti nella gestione condominiale (rifaci-
Pagina 4 di 6 mento intonaco funzionale all'apposizione del cappotto termico, innalzamento ringhie- re, rifacimento massetto balconi sempre funzionale alla realizzazione del cappotto ter- mico come progettato, così come anche i lavori concernenti i rivestimenti balconi e la sostituzione frontalini).
Per quanto concerne il motivo di nullità della delibera impugnata fatto valere dagli attori soltanto nella memoria depositata in data 8.9.2025, a prescindere dalla questione della sua ammissibilità, esso è infondato.
Invero, dall'esame delle delibere depositate dal si evince che quest'ultimo CP_1 ha autorizzato l'amministratore a sottoscrivere un finanziamento di euro 400.000,00 per far fronte ai lavori straordinari contestualmente approvati, acquistando così la provvista finanziaria necessaria;
che l'assemblea condominiale ha approvato l'incremento del fondo cassa in considerazione della necessità di eseguire varianti che sono state oggetto di regolare approvazione da parte dei condomini (cfr. delibere depositate dal CP_3
[...
).
Nessuna norma vieta al di incrementare il fondo cassa nel caso si verifichi- CP_1 no costi non preventivati.
Peraltro, la Cassazione Civile n. 9388 del 05.04.2023 ha affermato al riguardo che
“L'art. 1135 , comma 1, n. 4 c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo specia- le “di importo pari all'ammontare dei lavori”, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, “in base a un contratto”, correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve esse- re verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c.“.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, appare evidente che si verta nell'ipotesi della costituzione progressiva del fondo correlata allo stato di avanzamento dei lavori e alle fatture di volta in volta emesse dalla ditta esecutrice, come tale piena- mente legittima ai sensi del citato art. 1135 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'impugnativa;
2) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso, oltre iva, Controparte_1
Pagina 5 di 6 cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 23/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
18.9.2025.
Il giudice dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come da sentenza allegata alla presen- te ordinanza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1864/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto impugnazione di de- libera assembleare, pendente
TRA
(c.f.: ), nella qualità di erede del- Parte_1 C.F._1 la parte originaria , elettivamente domiciliata in VIA ORSI 15 A NA- Persona_1
POLI , presso lo studio dell'Avv. IAQUINTA FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Vittorio C.F._2 Antignani (C.F. ); C.F._3
ATTRICE
(c.f.: ), nella qualità di erede della parte Parte_2 C.F._4 originaria , elettivamente domiciliato in VIA ORSI 15 A NAPOLI , Persona_1 presso lo studio dell'Avv. IAQUINTA FRANCESCO (c.f.: ) e C.F._2 dell'Avv. DE MAJO DIEGO ( ) VIA GIUSEPPE ORSI 15 NA- C.F._5
POLI e dall'avv. Vittorio Antignani (C.F. ), dai quale è rappre- C.F._3 sentato e difeso;
ATTORE
(c.f.: ), nella qualità di erede della parte Parte_3 C.F._6 originaria , elettivamente domiciliato in VIA ORSI 15 A NAPOLI , Persona_1 presso lo studio dell'Avv. IAQUINTA FRANCESCO (c.f.: ), C.F._2 dell'Avv. DE MAJO DIEGO ( ) VIA CILEA,112 80127 NAPO- C.F._5
LI e dall'avv. Vittorio Antignani (C.F. ), dai quale è rappresen- C.F._3 tato e difeso;
ATTORE
IAQUINTA FRANCESCO (c.f. ), nella qualità di erede della C.F._2 parte originaria , elettivamente domiciliato in VIA ORSI 15 A NA- Persona_1
POLI, rapp.to e difeso da sé medesimo e dagli avv.ti DE MAJO DIEGO
( ) e Vittorio Antignani (C.F. ); C.F._5 C.F._3
ATTORE
E
A) ALLA VIA Controparte_1
CERVINIA 126 (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA G. MESSINA, P.IVA_1
13 84012 presso lo studio dell'Avv. LONGOBARDI GIANPIERO (c.f.: CP_1
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._7
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore ha impugnato la delibera assembleare del 13.10.2017 nella Persona_1 parte in cui è stato approvato il SAL finale a tutto il 22.09.2017 ed il certificato di pa- gamento per le seguenti ragioni: 1) ha assentito ad una spesa complessiva sensibilmente maggiore rispetto a quella pattuita ed alla quale essa non avrebbe prestato il proprio consenso in assenza del raggiro perpetuato ai suoi danni dall'appaltatore con la presen-
Pagina 2 di 6 tazione di un'offerta notevolmente piú bassa in sede di gara;
2) ha ritenuto per errore che le contestazioni mosse dall'Ing. fossero solo strumentali al man- Persona_1 cato pagamento delle quote dei lavori da lui ancora dovute;
3) ha ratificato senza il con- senso unanime di tutti i condomini, alcuni lavori incidenti sul decoro architettonico dell'edificio condominiale (quali, ad esempio, l'eliminazione delle ornie delle finestre,
l'innalzamento delle ringhiere dei balconi, l'inserimento sugli stessi balconi di frontalini in poliestere estruso e la posa in opera di ringhiere ai finestroni delle scale); 4) ha ratifi- cato i lavori eseguiti negli appartamenti dell'Ing. senza che questi Persona_1 avesse mai prestato alcun consenso.
Il si è costituito in giudizio eccependo: a) l'inammissibilità della domanda CP_1 di annullamento e/o nullità della delibera, atteso che l'attore non aveva dedotto alcun vizio di legittimità né prospettata alcuna ipotesi di nullità di essa;
b) l'infondatezza della domanda di impugnazione della delibera, nella parte relativa alla ratifica dei lavori di cui al punto 3) dell'atto di citazione, che avrebbero leso il decoro architettonico del fab- bricato, atteso che l'esecuzione di detti lavori - oltre a non incidere minimamente sul decoro architettonico - era stata comunque già deliberata da precedenti provvedimenti adottati all'unanimità dall'assemblea condominiale e mai impugnati dall'attore; c)
l'infondatezza e genericità della domanda di impugnazione della delibera, nella parte relativa alla ratifica dei lavori di cui al punto 4) dell'atto di citazione, atteso che i sud- detti lavori benchè solo genericamente descritti, riguardavano la pavimentazione dei balconi degli appartamenti ed essi rientravano nel contesto dei lavori di rifaci- Per_1 mento della facciata esterna già approvati dall'assemblea condominiale CP_2 con precedenti deliberazioni adottate all'unanimità dei presenti, mai impugnate dall'attore.
***
L'impugnativa è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Invero, quanto ai motivi di cui ai punti 1 e 2 sopra indicati, si osserva che la giurispru- denza di legittimità è pacifica nell'affermare che “In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla va- lutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legit- timità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo
Pagina 3 di 6 strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o conve- nienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisio- ne collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni con- dominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui co- sti da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni” (cfr.
Cass. n. 20135/2017).
Pertanto, l'approvazione di una spesa superiore a quella preventivata e la mancata ade- sione ai rilievi del condomino sottoposti all'attenzione dell'assemblea non co- Per_1 stituiscono ragione di invalidità della delibera, in quanto trattasi di scelte di merito legit- timamente e consapevolmente assunte dalla maggioranza dei condomini.
Per quanto concerne il motivo di impugnazione di cui al punto 3) ossia l'aver l'assemblea ratificato senza il consenso unanime di tutti i condomini alcuni lavori inci- denti sul decoro architettonico dell'edificio condominiale, esso è privo di pregio, atteso che dall'esame della delibera emerge che con essa è stato approvato il conto finale dei lavori di manutenzione straordinaria approvati con precedenti deliberazioni non oggetto di impugnazione nella presente sede.
In ogni caso, non risulta fornita idonea prova dell'asserita lesione del decoro architetto- nico del fabbricato condominiale, in considerazione della inammissibilità dei capi di prova articolati sul punto dalla parte attrice, implicanti valutazioni non demandabili ai testi.
Inoltre, dall'esame dei rilevi fotografici in atti, non si evince affatto che la realizzazione del cappotto termico da parte della ditta incaricata abbia determinato un'alterazione ar- chitettonica delle facciate ed abbia leso il decoro architettonico, inteso quale armonia ed unità di linee e di stile rilevante anche per i fabbricati che non rivestano particolare pre- gio artistico ed estetico, suscettibile di compromissione o turbativa appariscente ed ap- prezzabile e tale da risolversi in un deprezzamento del bene.
Né risulta provato che le opere elencate dal condomino di cui al menzionato punto 3) abbiano modificato l'integrità visiva della facciata e compromesso l'armonia estetica della medesima.
Va, infine, rigettato l'ultimo motivo concernente la dedotta ratifica “dei lavori eseguiti negli appartamenti dell'Ing. , senza che questi avesse mai prestato al- Persona_1 cun consenso”.
Invero, trattasi di lavori (quelli precisati dall'attore nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) riguardanti elementi rientranti nella gestione condominiale (rifaci-
Pagina 4 di 6 mento intonaco funzionale all'apposizione del cappotto termico, innalzamento ringhie- re, rifacimento massetto balconi sempre funzionale alla realizzazione del cappotto ter- mico come progettato, così come anche i lavori concernenti i rivestimenti balconi e la sostituzione frontalini).
Per quanto concerne il motivo di nullità della delibera impugnata fatto valere dagli attori soltanto nella memoria depositata in data 8.9.2025, a prescindere dalla questione della sua ammissibilità, esso è infondato.
Invero, dall'esame delle delibere depositate dal si evince che quest'ultimo CP_1 ha autorizzato l'amministratore a sottoscrivere un finanziamento di euro 400.000,00 per far fronte ai lavori straordinari contestualmente approvati, acquistando così la provvista finanziaria necessaria;
che l'assemblea condominiale ha approvato l'incremento del fondo cassa in considerazione della necessità di eseguire varianti che sono state oggetto di regolare approvazione da parte dei condomini (cfr. delibere depositate dal CP_3
[...
).
Nessuna norma vieta al di incrementare il fondo cassa nel caso si verifichi- CP_1 no costi non preventivati.
Peraltro, la Cassazione Civile n. 9388 del 05.04.2023 ha affermato al riguardo che
“L'art. 1135 , comma 1, n. 4 c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo specia- le “di importo pari all'ammontare dei lavori”, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, “in base a un contratto”, correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve esse- re verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c.“.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, appare evidente che si verta nell'ipotesi della costituzione progressiva del fondo correlata allo stato di avanzamento dei lavori e alle fatture di volta in volta emesse dalla ditta esecutrice, come tale piena- mente legittima ai sensi del citato art. 1135 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'impugnativa;
2) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso, oltre iva, Controparte_1
Pagina 5 di 6 cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 23/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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