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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8530 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19858/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19858/2022 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale liquidatore-legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAMERINELLI ANGELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAMERINELLI ANGELA opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2 [...]
, elettivamente domiciliato in VIA PONTE SEVESO, 41 20125 MILANO presso il CP_2 difensore avv. Controparte_2
opposta
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Controparte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così GIUDICARE IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda svolta dall'Avv. e di cui al decreto ingiuntivo CP_2 opposto;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che la parte opponente nulla deve all'Avv. ; in subordine, ordinare all'BI SE. Controparte_2 [...]
, in persona del liquidatore , di pagare in favore dell'Avv. la CP_3 Parte_1 Controparte_2 somma che il Tribunale riterrà di giustizia, tenuto conto degli importi già corrisposti alla stessa;
IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1)“Vero che ha sempre seguito ed aiutato suo padre nella BI SE. sia nella Parte_1 CP_3 gestione dei cantieri sia nella gestione amministrativa”;
2)“Vero che quando l'Avv. seguiva le pratiche legali della BI SE. Lei Controparte_2 CP_3 accompagnava suo padre agli appuntamenti con l'Avv. per discutere delle Parte_1 Controparte_2 pratiche relative all'BI SE. ” CP_3
pagina 1 di 6 3)“Vero che era presente ed ha visto suo padre consegnare somme di denaro in contanti all'Avv.
per i compensi che aveva richiesto per l'attività professionale quale legale della Controparte_2 BI SE. ” CP_3 4)“Vero che ha visto suo padre consegnare somme di denaro in contanti all'Avv. per Controparte_2 Cont le spese vive che aveva richiesto per l'attività professionale quale legale della BI SE.
”
[...]
5)“Vero che mai le ha detto di volersi assumere “personalmente” i costi delle pratiche Parte_1 legali seguite dall'Avv. e relative alla società BI SE. ; Controparte_2 CP_3
6)“Vero che mai ha visto suo padre firmare l'Atto di espromissione datato 15.01.2020 (da Parte_1 rammostrare al teste - doc. 2 fasc. dell'Avv nel giudizio monitorio)?” CP_2
7)“Vero che ha visto l'Avv. sottoporre a suo padre dei fogli in bianco ed Controparte_2 Parte_1 indicare a suo padre di apporre la propria firma su tali fogli dicendo che sarebbero serviti per le
“procure alle liti?”; Si indica come testimone:
- . Testimone_1 Con espressa riserva di indicare ulteriori testimoni e con riserva di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testimoni sui capitoli di prova articolare dalla controparte. Con ogni più ampia riserva di articolare, dedurre, produrre e capitolare in corso di causa, anche alla luce della costituzione in giudizio dell'opposta. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa.
Per Controparte_2 Richiamate le deduzioni formulate in atti, l'attrice ut supra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'opposizione in quanto infondata, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Condannare in ogni caso l'opponente al pagamento di € 18.185,00 oltre le spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo per l'attività professionale sopra descritta, o della diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Condannare altresì l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore.
Motivazione
e la hanno proposto opposizione Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n 4239/2022 r.g. n 21174/2021 emesso dal Tribunale di Milano, che ingiungeva agli opponenti il pagamento a favore dell'avv. della somma di € 18.185,00, Controparte_2 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per la prestazione professionale svolta dall'avv.
in favore della . Controparte_2 Controparte_1
Il decreto ingiuntivo si fonda sulle lettere di incarico professionale (datate 15.1.2018, 15.2.2018 e
25.7.2018), sull'atto di espromissione di del 15.1.2020, sulla rinuncia al mandato del Parte_1
19.4.2021, sugli atti compiuti dal difensore (atti di denuncia querela, atti dei fascicoli r.g. 2225/2018,
r.g. 21203/2018 e r.g. 37265/2020, atti di precetto e notifica sentenza, scrittura privata di rinuncia).
Con l'atto di citazione in opposizione, , in proprio e quale liquidatore della Parte_1 [...] in liquidazione, ha riconosciuto il rapporto professionale intercorso tra la società Controparte_1 pagina 2 di 6 CP_ immobiliare e l'avv. , allegando di aver corrisposto al legale delle somme in contanti CP_1 per il pagamento delle spese e del compenso.
Il ha inoltre dichiarato di non ricordare di aver sottoscritto le lettere di incarico professionale e Pt_1
l'atto di espromissione prodotti dalla controparte nel fascicolo monitorio (sub doc. n 1 e n 2) ma di aver sottoscritto dei fogli in bianco che dovevano servire per le procure alle liti.
In ordine al quantum della pretesa creditoria, l'opponente ha rilevato che l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo di € 18.185,00 è inferiore a quello di € 21.322,00 di cui all'atto di espromissione, ed anche alcuni importi richiesti per altre due posizioni sono diversi da quelli indicati nella raccomandata del 26.4.2021, a dimostrazione del pagamento di somme in contanti.
L'opponente ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in subordine di ridurre il credito tenendo conto delle somme già pagate.
L'avv. si è costituita in giudizio e ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'opposizione.
In particolare ha osservato che la sottoscrizione delle scritture prodotte nel fascicolo monitorio non sono state disconosciute e che il disconoscimento dell'abusivo riempimento di foglio bianco richiede la querela di falso che non è stata proposta dall'opponente. Ha comunque chiesto la verificazione incidentale sulla sottoscrizione in calce ai documenti disconosciuti dall'opponente (doc. n 1 e n 2 fascicolo monitorio), indicando quali scritture comparative le procure rilasciate nei giudizi in favore della Ha inoltre prodotto tutta la documentazione inerente l'attività professionale Controparte_1 svolta e ha contestato di aver ricevuto pagamenti in contanti, specificando che la differenza tra l'importo maggiore indicato nell'atto di espromissione 15/1/2020 e quello richiesto per via monitoria è dovuto al fatto che alcune spese sono state sostenute direttamente dalla controparte soccombente, come risulta dall'accordo transattivo stipulato in data 7/9/2020 con i Sigg.ri e Parte_2 Parte_3
In corso di causa non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Le parti hanno depositato le memorie ex art.183 VI comma c.p.c. e con ordinanza del 2 agosto 2024 non sono state ammesse le prove orali dedotte dall'opponente “in quanto tutte articolate in modo generico, o in quanto irrilevanti ai fini del decidere” quindi la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6.11.2025 è comparso solo il difensore dell'opposta che ha dato atto di aver ridepositato in data 5.11.2025 i documenti già depositati in data 21.11.2022 che ha riordinato importando l'intero fascicolo telematico e ha precisato le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 3 di 6 Il Giudice ha ordinato la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione si è riservato di depositare la sentenza nei successivi 30 giorni ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità delle produzioni documentali compiute dalla parte opposta in data 5 e 6 novembre 2025 in quanto si tratta di produzioni irrituali e non autorizzate, che pertanto non verranno esaminate per la decisione.
Nel merito l'opposizione deve essere respinta, in quanto è infondata.
Occorre innanzitutto considerare il valore probatorio delle scritture prodotte nel fascicolo monitorio costituite da n 5 lettere di incarico professionale (datate la prima il 15.1.2018, altre tre il 15.2.2018 e l'ultima il 25.7.2018) e dall'atto di espromissione di del 15.1.2020, di cui l'opponente non Parte_1 ha disconosciuto la propria sottoscrizione ma ha allegato l'abusivo riempimento di foglio in bianco, dichiarando di aver sottoscritto dei fogli in bianco che l'avv. avrebbe dovuto utilizzare Controparte_2 per la procura alle liti.
Secondo la nota distinzione operata dalla Suprema Corte (cfr Cass 14091/2000; 308/2002), l'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco “absque pactis” o “sine pactis”, richiede la proposizione della querela di falso, in quanto l'abuso incide sulla provenienza e riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre la contestazione dell'abusivo riempimento di una scrittura, in quanto difforme da quello concordato (contra pacta), si risolve in un vizio della volontà, del quale è consentita la prova indipendentemente dalla querela di falso.
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che “Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento "absque pactis", sia che si tratti di riempimento "contra pacta", dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso”
Sez. 3, Sentenza n. 25445 del 16/12/2010 e da ultimo “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta.
(Ordinanza n.18234 del 26/06/2023). pagina 4 di 6 Nella specie l'opponente ha sostenuto di aver sottoscritto dei fogli in bianco, lasciandoli nelle mani dell'opposta per il conferimento della procura alle liti, “per la comodità di non dover tornare a Milano, presso lo studio, per apporre una mera firma sul mandato” (pag. 2 atto di citazione in opposizione).
Dalle allegazioni dell'opponente non può, tuttavia, ritenersi esistente un accordo di riempimento del foglio sottoscritto in bianco, in quanto non è stato dedotto che tra le parti che vi fosse un accordo sul contenuto della procura alle liti, che avrebbe richiesto il riferimento all'atto o al giudizio a cui la procura alle liti doveva accedere.
Infatti, secondo la prospettazione dell'opponente la sottoscrizione del foglio in bianco è stata fatta nell'eventualità di dover conferire una procura alle liti, per evitare dei viaggi a Milano, senza alcun specifico accordo di riempimento.
La stessa prova testimoniale richiesta sul punto dall'opponente “Vero che Lei ha visto l'Avv. CP_2
sottoporre a suo padre dei fogli in bianco ed indicare a suo padre di apporre la
[...] Parte_1 propria firma su tali fogli dicendo che sarebbero serviti per le “procure alle liti?” dimostra l'assenza di uno specifico accordo di riempimento, di cui non è dedotto il contenuto essenziale, e si conferma inammissibile.
Ne consegue che le scritture prodotte nel fascicolo monitorio costituite da n 5 lettere di incarico professionale (datate la prima il 15.1.2018, altre tre il 15.2.2018 e l'ultima il 25.7.2018) e l'atto di espromissione di del 15.1.2020, fanno piena prova contro la parte che le ha sottoscritte, non Parte_1 essendo stata proposta querela di falso.
E' quindi provato il conferimento degli incarichi professionali all'avv. e l'impegno Controparte_2 assunto da , quale espromittente, per il pagamento del debito della Parte_1 [...]
. Controparte_1
Anche il quantum del credito di cui al decreto ingiuntivo è provato documentalmente, considerato che il maggior importo di € 21.322,00, che è stato riconosciuto dal nell'atto di espromissione, è stato Pt_1 ridotto a € 18.185,00 a seguito dell'accordo transattivo stipulato in data 7/9/2020 con e Parte_2
(in relazione alla causa decisa con sentenza n 9968/2019), per cui la società opponente Parte_3 aveva rinunciato all'azione esecutiva di rilascio e recupero del credito e i avevano sostenuto Pt_2 delle spese (atto di rinuncia = doc. depositato dall'opposta in data 30.3.2023).
Infine, la riduzione del credito dell'opposta non dimostra il pagamento di somme in contanti, di cui non vi è alcuna allegazione e prova specifica, non essendo state neppure quantificate in atti dall'opponente.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo ex
D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore tra € 5.201 a € 26.000 e con la riduzione del compenso per la fase istruttoria stante la natura documentale della causa e per la fase decisoria per la decisione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n 4239/2022 che dichiara esecutivo;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte opposta che liquida complessivamente in € 3.387,00 per il compenso, oltre 15% spese forf., IVA e CPA
Milano, 10 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19858/2022 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale liquidatore-legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAMERINELLI ANGELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAMERINELLI ANGELA opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2 [...]
, elettivamente domiciliato in VIA PONTE SEVESO, 41 20125 MILANO presso il CP_2 difensore avv. Controparte_2
opposta
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Controparte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così GIUDICARE IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda svolta dall'Avv. e di cui al decreto ingiuntivo CP_2 opposto;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che la parte opponente nulla deve all'Avv. ; in subordine, ordinare all'BI SE. Controparte_2 [...]
, in persona del liquidatore , di pagare in favore dell'Avv. la CP_3 Parte_1 Controparte_2 somma che il Tribunale riterrà di giustizia, tenuto conto degli importi già corrisposti alla stessa;
IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1)“Vero che ha sempre seguito ed aiutato suo padre nella BI SE. sia nella Parte_1 CP_3 gestione dei cantieri sia nella gestione amministrativa”;
2)“Vero che quando l'Avv. seguiva le pratiche legali della BI SE. Lei Controparte_2 CP_3 accompagnava suo padre agli appuntamenti con l'Avv. per discutere delle Parte_1 Controparte_2 pratiche relative all'BI SE. ” CP_3
pagina 1 di 6 3)“Vero che era presente ed ha visto suo padre consegnare somme di denaro in contanti all'Avv.
per i compensi che aveva richiesto per l'attività professionale quale legale della Controparte_2 BI SE. ” CP_3 4)“Vero che ha visto suo padre consegnare somme di denaro in contanti all'Avv. per Controparte_2 Cont le spese vive che aveva richiesto per l'attività professionale quale legale della BI SE.
”
[...]
5)“Vero che mai le ha detto di volersi assumere “personalmente” i costi delle pratiche Parte_1 legali seguite dall'Avv. e relative alla società BI SE. ; Controparte_2 CP_3
6)“Vero che mai ha visto suo padre firmare l'Atto di espromissione datato 15.01.2020 (da Parte_1 rammostrare al teste - doc. 2 fasc. dell'Avv nel giudizio monitorio)?” CP_2
7)“Vero che ha visto l'Avv. sottoporre a suo padre dei fogli in bianco ed Controparte_2 Parte_1 indicare a suo padre di apporre la propria firma su tali fogli dicendo che sarebbero serviti per le
“procure alle liti?”; Si indica come testimone:
- . Testimone_1 Con espressa riserva di indicare ulteriori testimoni e con riserva di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testimoni sui capitoli di prova articolare dalla controparte. Con ogni più ampia riserva di articolare, dedurre, produrre e capitolare in corso di causa, anche alla luce della costituzione in giudizio dell'opposta. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa.
Per Controparte_2 Richiamate le deduzioni formulate in atti, l'attrice ut supra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'opposizione in quanto infondata, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Condannare in ogni caso l'opponente al pagamento di € 18.185,00 oltre le spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo per l'attività professionale sopra descritta, o della diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Condannare altresì l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore.
Motivazione
e la hanno proposto opposizione Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n 4239/2022 r.g. n 21174/2021 emesso dal Tribunale di Milano, che ingiungeva agli opponenti il pagamento a favore dell'avv. della somma di € 18.185,00, Controparte_2 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per la prestazione professionale svolta dall'avv.
in favore della . Controparte_2 Controparte_1
Il decreto ingiuntivo si fonda sulle lettere di incarico professionale (datate 15.1.2018, 15.2.2018 e
25.7.2018), sull'atto di espromissione di del 15.1.2020, sulla rinuncia al mandato del Parte_1
19.4.2021, sugli atti compiuti dal difensore (atti di denuncia querela, atti dei fascicoli r.g. 2225/2018,
r.g. 21203/2018 e r.g. 37265/2020, atti di precetto e notifica sentenza, scrittura privata di rinuncia).
Con l'atto di citazione in opposizione, , in proprio e quale liquidatore della Parte_1 [...] in liquidazione, ha riconosciuto il rapporto professionale intercorso tra la società Controparte_1 pagina 2 di 6 CP_ immobiliare e l'avv. , allegando di aver corrisposto al legale delle somme in contanti CP_1 per il pagamento delle spese e del compenso.
Il ha inoltre dichiarato di non ricordare di aver sottoscritto le lettere di incarico professionale e Pt_1
l'atto di espromissione prodotti dalla controparte nel fascicolo monitorio (sub doc. n 1 e n 2) ma di aver sottoscritto dei fogli in bianco che dovevano servire per le procure alle liti.
In ordine al quantum della pretesa creditoria, l'opponente ha rilevato che l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo di € 18.185,00 è inferiore a quello di € 21.322,00 di cui all'atto di espromissione, ed anche alcuni importi richiesti per altre due posizioni sono diversi da quelli indicati nella raccomandata del 26.4.2021, a dimostrazione del pagamento di somme in contanti.
L'opponente ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in subordine di ridurre il credito tenendo conto delle somme già pagate.
L'avv. si è costituita in giudizio e ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'opposizione.
In particolare ha osservato che la sottoscrizione delle scritture prodotte nel fascicolo monitorio non sono state disconosciute e che il disconoscimento dell'abusivo riempimento di foglio bianco richiede la querela di falso che non è stata proposta dall'opponente. Ha comunque chiesto la verificazione incidentale sulla sottoscrizione in calce ai documenti disconosciuti dall'opponente (doc. n 1 e n 2 fascicolo monitorio), indicando quali scritture comparative le procure rilasciate nei giudizi in favore della Ha inoltre prodotto tutta la documentazione inerente l'attività professionale Controparte_1 svolta e ha contestato di aver ricevuto pagamenti in contanti, specificando che la differenza tra l'importo maggiore indicato nell'atto di espromissione 15/1/2020 e quello richiesto per via monitoria è dovuto al fatto che alcune spese sono state sostenute direttamente dalla controparte soccombente, come risulta dall'accordo transattivo stipulato in data 7/9/2020 con i Sigg.ri e Parte_2 Parte_3
In corso di causa non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Le parti hanno depositato le memorie ex art.183 VI comma c.p.c. e con ordinanza del 2 agosto 2024 non sono state ammesse le prove orali dedotte dall'opponente “in quanto tutte articolate in modo generico, o in quanto irrilevanti ai fini del decidere” quindi la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6.11.2025 è comparso solo il difensore dell'opposta che ha dato atto di aver ridepositato in data 5.11.2025 i documenti già depositati in data 21.11.2022 che ha riordinato importando l'intero fascicolo telematico e ha precisato le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 3 di 6 Il Giudice ha ordinato la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione si è riservato di depositare la sentenza nei successivi 30 giorni ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità delle produzioni documentali compiute dalla parte opposta in data 5 e 6 novembre 2025 in quanto si tratta di produzioni irrituali e non autorizzate, che pertanto non verranno esaminate per la decisione.
Nel merito l'opposizione deve essere respinta, in quanto è infondata.
Occorre innanzitutto considerare il valore probatorio delle scritture prodotte nel fascicolo monitorio costituite da n 5 lettere di incarico professionale (datate la prima il 15.1.2018, altre tre il 15.2.2018 e l'ultima il 25.7.2018) e dall'atto di espromissione di del 15.1.2020, di cui l'opponente non Parte_1 ha disconosciuto la propria sottoscrizione ma ha allegato l'abusivo riempimento di foglio in bianco, dichiarando di aver sottoscritto dei fogli in bianco che l'avv. avrebbe dovuto utilizzare Controparte_2 per la procura alle liti.
Secondo la nota distinzione operata dalla Suprema Corte (cfr Cass 14091/2000; 308/2002), l'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco “absque pactis” o “sine pactis”, richiede la proposizione della querela di falso, in quanto l'abuso incide sulla provenienza e riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre la contestazione dell'abusivo riempimento di una scrittura, in quanto difforme da quello concordato (contra pacta), si risolve in un vizio della volontà, del quale è consentita la prova indipendentemente dalla querela di falso.
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che “Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento "absque pactis", sia che si tratti di riempimento "contra pacta", dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso”
Sez. 3, Sentenza n. 25445 del 16/12/2010 e da ultimo “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta.
(Ordinanza n.18234 del 26/06/2023). pagina 4 di 6 Nella specie l'opponente ha sostenuto di aver sottoscritto dei fogli in bianco, lasciandoli nelle mani dell'opposta per il conferimento della procura alle liti, “per la comodità di non dover tornare a Milano, presso lo studio, per apporre una mera firma sul mandato” (pag. 2 atto di citazione in opposizione).
Dalle allegazioni dell'opponente non può, tuttavia, ritenersi esistente un accordo di riempimento del foglio sottoscritto in bianco, in quanto non è stato dedotto che tra le parti che vi fosse un accordo sul contenuto della procura alle liti, che avrebbe richiesto il riferimento all'atto o al giudizio a cui la procura alle liti doveva accedere.
Infatti, secondo la prospettazione dell'opponente la sottoscrizione del foglio in bianco è stata fatta nell'eventualità di dover conferire una procura alle liti, per evitare dei viaggi a Milano, senza alcun specifico accordo di riempimento.
La stessa prova testimoniale richiesta sul punto dall'opponente “Vero che Lei ha visto l'Avv. CP_2
sottoporre a suo padre dei fogli in bianco ed indicare a suo padre di apporre la
[...] Parte_1 propria firma su tali fogli dicendo che sarebbero serviti per le “procure alle liti?” dimostra l'assenza di uno specifico accordo di riempimento, di cui non è dedotto il contenuto essenziale, e si conferma inammissibile.
Ne consegue che le scritture prodotte nel fascicolo monitorio costituite da n 5 lettere di incarico professionale (datate la prima il 15.1.2018, altre tre il 15.2.2018 e l'ultima il 25.7.2018) e l'atto di espromissione di del 15.1.2020, fanno piena prova contro la parte che le ha sottoscritte, non Parte_1 essendo stata proposta querela di falso.
E' quindi provato il conferimento degli incarichi professionali all'avv. e l'impegno Controparte_2 assunto da , quale espromittente, per il pagamento del debito della Parte_1 [...]
. Controparte_1
Anche il quantum del credito di cui al decreto ingiuntivo è provato documentalmente, considerato che il maggior importo di € 21.322,00, che è stato riconosciuto dal nell'atto di espromissione, è stato Pt_1 ridotto a € 18.185,00 a seguito dell'accordo transattivo stipulato in data 7/9/2020 con e Parte_2
(in relazione alla causa decisa con sentenza n 9968/2019), per cui la società opponente Parte_3 aveva rinunciato all'azione esecutiva di rilascio e recupero del credito e i avevano sostenuto Pt_2 delle spese (atto di rinuncia = doc. depositato dall'opposta in data 30.3.2023).
Infine, la riduzione del credito dell'opposta non dimostra il pagamento di somme in contanti, di cui non vi è alcuna allegazione e prova specifica, non essendo state neppure quantificate in atti dall'opponente.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo ex
D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore tra € 5.201 a € 26.000 e con la riduzione del compenso per la fase istruttoria stante la natura documentale della causa e per la fase decisoria per la decisione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n 4239/2022 che dichiara esecutivo;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte opposta che liquida complessivamente in € 3.387,00 per il compenso, oltre 15% spese forf., IVA e CPA
Milano, 10 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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