Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4157 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Il giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 4352/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio degli avv. Parte_1
Armando Cimmino e Antonio Spiezia, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
in persona del Sindaco l.r.p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Antonio Corrado De Luca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto
NONCHÉ
, in persona del Controparte_2
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Antonio Varone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
***
Oggetto: Opposizione ex art. 7 D Lgs. 150/2011.
***
Sono comparsi:
per la parte appellata, l'avv. Controparte_3
Patrizia Abbagnano, per delega avv. Antonio Varone,
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L'avv. Abbagnano precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo, e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 7 D. Lgs 150/2011, depositato il 6.3.2023,
[...]
attrice in primo grado e odierna appellante, ha citato in Parte_1
giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di l' CP_1 [...]
e il proponendo opposizione avverso Controparte_3 Controparte_1
la cartella di pagamento n. 07120220029389556000, notificata il 21.02.23,
della somma di € 606,58, relativa a violazioni al Codice della strada.
Eccependo l'omessa o l'invalida notifica dei prodromici verbali di contravvenzione, ha domandato la dichiarazione di illegittimità della pretesa creditoria, con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite.
Nella contumacia del il giudice di primo grado, con Controparte_1
sentenza n. 43152/23, depositata il 15.12.2023 e notificata il 23.2.2024, ha accolto la spiegata opposizione, atteso che l'Ente impositore, rimasto contumace, non ha fornito prova circa la ritualità dei verbali contestati. Ha
Pagina 2 di 7 compensato le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità della materia trattata.
Avverso tale pronuncia, in data 27.2.2024, ha spiegato appello
[...]
domandando la riforma della sentenza unicamente circa il Parte_1
capo che statuisce sul governo delle spese. Sostenendo che non vi siano le ragioni che giustifichino il ricorso al regime compensatorio, ha chiesto la condanna degli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
L' costituitasi in appello, ha Controparte_3
domandato la conferma del provvedimento gravato e, in subordine, di essere esonerata dalla condanna alle spese, dipendendo l'eventuale accoglimento dell'impugnazione unicamente dall'ente creditore, unico soggetto responsabile in ordine alle procedure di formazione e notifica dei verbali di accertamento.
Il sostenendo la legittimità del provvedimento, ne Controparte_1
ha domandato l'integrale conferma.
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
La contribuente lamenta la violazione dell'art, 92 c.p.c. e del generale principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
La prima norma citata stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale
Pagina 3 di 7 di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni”.
Tanto premesso, il giudicante di prime cure ha errato nel ravvisare, nel caso de quo, i presupposti che legittimino il ricorso alla compensazione. Nel
caso di specie non vi è stata soccombenza reciproca né l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità o da mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Nemmeno sono state enunciate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione, risolvendosi il riferimento alla “natura della controversia”
e alla “peculiarità della materia trattata”, senza ulteriori ragguagli, in una motivazione solo apparente.
D'altronde, anche prescindendo dall'inadeguatezza delle motivazioni addotte in primo grado, non si ravvisano in ogni caso circostanze ulteriori,
che possano giustificare la deviazione dal generale principio della soccombenza.
Il primo giudice, pertanto, nel compensare le spese di lite, è incorso in violazione della norma predetta.
2.1 Per ciò che concerne l'eccepita carenza di legittimazione passiva del concessionario, trova applicazione il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, quando essa venga accolta per omissioni pregresse riconducibili alla condotta dell'ente impositore, l'esattore debba essere considerato soccombente e, quindi, responsabile in solido per le spese di lite,
qualora abbia comunque resistito al giudizio, facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di
Pagina 4 di 7 causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo,
prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati (v. Cass., Sez. VI, n. 7716/2022; Cass., Sez. VI, n.
23459/2011).
Infatti, tra l'atto dell'ente titolare del potere sanzionatorio e i provvedimenti dell'esattore sussiste un rapporto di derivazione causale, nel senso che il primo costituisce il presupposto logico-giuridico dei secondi.
Pertanto, i vizi incidenti sul primo si riflettono necessariamente sui secondi,
mentre, nel caso inverso, i vizi incidenti sugli atti dell'esattore non si riflettono su quelli presupposti.
Ne deriva che, nella prima ipotesi, ricorrente nel caso di specie,
l'esattore che sia coinvolto in giudizio condivide la soccombenza con l'ente che ha emesso la sanzione e dunque è responsabile in solido per il pagamento delle spese di lite, potendo, al più, esserne tenuto indenne nell'ambito dei loro rapporti interni (Cass., Sez. VI, n. 3105/2017).
Ebbene, nel presente giudizio, l Controparte_2
non ha espressamente richiesto, in primo grado, di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della lite, proponendo apposita domanda di manleva, ma si è limitata ad eccepire esclusivamente il proprio difetto di legittimazione (v. comparsa di costituzione in primo grado).
Ne discende che la domanda di garanzia, proposta soltanto, per la prima volta, con l'atto di appello, risulta tardiva e inammissibile ai sensi
Pagina 5 di 7 dell'art. 345 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/14, il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, avendo l'odierna appellante chiesto l'accertamento negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, in ipotesi pari a €
606,58, tale deve ritenersi il valore, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
CP_
corrisponde allo scaglione fino ad € 1.100,00 della tabella n. 1
allegata al d.m. cit., la quale, a sua volta, nella formulazione ratione temporis
vigente, prevede compensi medi pari a € 68,00 per la fase di studio, a € 68,00
per la fase introduttiva e a € 142,00 per quella decisionale, per un totale di €
278,00. Nulla può essere, invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
4. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Anche per esse appare giustificata la riduzione dei compensi nella misura massima consentita, per le medesime ragioni espresse al paragrafo che precede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del e dell'
[...] Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 43152/23, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
il 15.12.23, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_1
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, condanna l' ed il in Controparte_3 Controparte_1
Pagina 6 di 7 solido tra loro, alla refusione, in favore di Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 278,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore degli avv. Antonio Spiezia e
Armando Cimmino, dichiaratisi antistatari;
2. condanna l' ed il Controparte_3 CP_1
in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] [...]
delle spese processuali, liquidate ex d.m. n. Parte_1
55/14 (scaglione fino a € 1.100,01), per il grado di appello, in €
200,00 (dei quali € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore degli avv.
Antonio Spiezia e Armando Cimmino, dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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