TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/10/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione Europea
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Liborio FA Presidente
NC RI LU UD
RI MA UD rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.09.2025 a seguito della celebrazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1149/2024 R.G.A.C., promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F.: – Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Russo ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Benevento (BN), viale Principe di Napoli, 118;
- ricorrente -
contro
:
, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi ex Controparte_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, in Controparte_3 Reggio Calabria (RC), alla Via Plebiscito, n. 15 è domiciliato ope legis;
- resistente costituita -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 02.05.2024, cittadino nigeriano nato Parte_1 in data 02.01.1994, ha impugnato il provvedimento n. cat. A12/2022 Imm/IV° sez. (Nr. 291) - emesso dalla Questura di il 27.08.2022 e notificato all'odierno Controparte_3 ricorrente brevi manu in data 16.04.2024 c/o l' della Questura di Controparte_4 Foggia - con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale avanzata in data 07.02.2019, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, di:
1 “1. in via principale: accertare e dichiarare in favore della sig. il Parte_1 diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di carattere umanitario e per l'effetto farsi ordine alla Questura di di rilasciare un permesso di Controparte_3 soggiorno recante la dicitura “protezione speciale” ex art. 19 comma 1 e 1.1. e 1.2 del D.lgs 286/98 di durata biennale e convertibile in uno per motivi di lavoro;
2. in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto del sig. a non Parte_1 vedersi reimmesso in un contesto di violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e/o lesivo della dignità umana e per l'effetto farsi ordine alla Questura di Controparte_3 di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.1 e 1.1. del D.lgs 286/98, ovvero, in ogni caso, di non essere allontanato dal T.N. in forza degli articoli 2, 10, comma 3 e 117 della Costituzione e 8 C.E.D.U.”.
Il Tribunale, con provvedimento depositato in data 16.05.2024, ha accolto l'istanza di sospensione ritenuta la sussistenza di un pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere.
Si è costituito in giudizio il , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositando in data 12.11.2024 la comparsa di costituzione e risposta, con la quale contestava la domanda di controparte, opponendo sia l'inconferenza dei rilievi sollevati in ordine agli asseriti vizi formali dell'atto impugnato “in quanto il giudizio sul permesso del soggiorno verte sulla sussistenza del diritto sostanziale” e gli eventuali predetti vizi “non si riverberano sull'esercizio del diritto alla difesa”, atteso che “il ricorrente ha dimostrato di ben comprendere il contenuto dell'atto e di poter assolvere con compiutezza di difesa tecnica ai propri oneri difensivi”, sia l'infondatezza dell'istanza di protezione umanitaria sulla situazione di insicurezza del Paese di origine, già ritenuta inidonea da parte della non rilevando ulteriormente, ai predetti fini, “la mera integrazione CP_5 lavorativa del richiedente nel paese di destinazione, dovendosi valutare condizioni individuali di vulnerabilità”. Evidenziava, inoltre, la condotta antisociale del deducente, il quale “ha chiaramente dimostrato di non essersi integrato in alcun modo nel tessuto sociale ed economico nazionale, contravvenendo alle regole dell'Ordinamento giuridico italiano e della civile convivenza” rilevando l'esistenza di condanne penali e notizie di reato a suo carico (che produce in copia) e, in particolare:
“Giova da ultimo evidenziare che, in data 14.10.2019, il Tribunale di Firenze-Terza Sezione Penale, Composizione Monocratica, ha condannato il Sig. in quanto Pt_1 colpevole del delitto di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. n.309/1990 e del delitto di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 73 comma 5 D.P.R. n.309/1990.
Peraltro, in data 10.02.2020 a Firenze il Sig. eniva colto nell'intento di cedere Pt_1 una dose di eroina del peso di grammi lordi 2,4. Pertanto, veniva tratto in arresto e segnalato alla Prefettura di Firenze.
In data 11.02.2020 poi, in sede di convalida dell'arresto, il Tribunale di Firenze, nell'ambito procedimento penale n. 2173/2020 RGNR e n.738/20 RGT, convalidava l'arresto e sottoponeva controparte alla misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Firenze.
Inoltre, da recenti interrogazioni alla Banca Dati Interforze, è emersa un Notizia di reato all'A.G., in data 09.05.2021, ad opera del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro (RC) per la violazione dell'art. comma 3 del D.Lvo 286/1998 (Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno) e dell'art. 73 del D.P.R n. 309/1990 (in materia di stupefacenti).
2 Da accertamenti esperiti presso i competenti Uffici Giudiziari emerso che il procedimento penale n. 1021/21 R.G.N.R. Mod.21 instauratosi a seguito della notizia di reato sopra descritta, è stato archiviato in data 06.08.2021”.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avversaria domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 05.06.2025, il UD procedeva all'audizione del ricorrente che avveniva in lingua italiana, all'esito del quale rinviava all'udienza del 10.07.2025 sostituita, su richiesta di parte, con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., giusto decreto dell'11.06.2025.
Con ordinanza del 31.07.2025 il giudice, rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte e preso atto di quelle depositate, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 25.09.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., autorizzate giusto decreto del 12.09.2025; la causa veniva, quindi, riservata in decisione collegiale.
Nel merito, la difesa ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto da con Parte_1 istanza del 07.02.2019, chiedendo di accertare il diritto del ricorrente alla legittima permanenza in Italia in ragione della sussistenza dei presupposti della protezione speciale, di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998, come riformato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.L. n. 130 del 21/10/2020 convertito nella Legge n. 173 del 18 dicembre 2020.
La difesa ha motivato la sussistenza del diritto alla concessione della protezione speciale individuando, nello specifico, tra le condizioni di vulnerabilità del ricorrente: la lunga durata del soggiorno;
il percorso di integrazione sociale, culturale ed affettiva intrapreso dal ricorrente in Italia, comprovato dallo svolgimento di attività lavorativa “pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro” dimostrando “una palese voglia di riscatto”; la disponibilità alloggiativa;
la totale rescissione di ogni legame familiare, sociale, culturale ed affettivo con il Paese di origine;
il “profondo sradicamento da un vissuto in cui si è, ormai, integrato, nonostante la sua giovane età” derivante dall'esecuzione di un eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
difficoltà legate ad un eventuale futuro reinserimento forzato nel Paese di origine, in considerazione della drammatica condizione di seria deprivazione dei suoi diritti umani fondamentali nella quale verrebbe a trovarsi, stante la mancanza di qualsiasi punto di riferimento in tale paese, “connotato ancora da forti elementi perturbatori e di instabilità e da una marcata compressione dei diritti umani e delle libertà fondamentali”.
Inoltre, parte ricorrente ha ravvisato la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6 e 19, commi 1.1 e 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 3, del Decreto-legge n. 25/2008 e s.m.i., nonché l'omessa applicazione dei criteri ermeneutici stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a partire dalla sentenza n. 4455/2018 in tema di valutazione comparativa e riconoscimento della protezione per ragioni di carattere umanitario, che impone di confrontare il livello di integrazione sociale, culturale ed economica raggiunto in Italia con la situazione, soggettiva ed oggettiva, del richiedente nel Paese di origine e con la sua condizione di accertata vulnerabilità. La Difesa, a tal proposito, ha lamentato la mancata considerazione della situazione sociopolitica che caratterizza la Nigeria, rappresentando come, in caso di rimpatrio, il ricorrente si troverebbe nell'impossibilità di condurre una vita libera e dignitosa in ragione
3 delle condizioni di assoluta indigenza e di deprivazione dei diritti umani cui sarebbe relegato, oltre a vanificare l'apprezzabile percorso di integrazione intrapreso in Italia.
Orbene, nel merito, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale” è fondata.
Ciò posto, appare opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
Sul punto, la materia è stata disciplinata dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020 che, in base alla norma transitoria prevista dall'art. 15, è applicabile ai procedimenti in corso.
È stato modificato nuovamente l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 che così recita: «
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione».
«
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione ditali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Ancora, l'art. 1, comma 1, lettera a) ha disposto che, all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” - (Cass. n. 3705/2021).
Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
4 La stessa si applica al procedimento in corso, essendo la richiesta di rinnovo del 2019.
Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Giova ricordare che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. (Cass. Civ. sez. I - 28/10/2020, n. 23720).
Ancora prima di motivare il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente occorre precisare che il Tribunale ritiene che non sia ravvisabile la pericolosità sociale del ricorrente, nonostante l'esistenza di condanne penali a suo carico.
Secondo l'art. 4 comma 3 del T.U. sull'immigrazione “Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583 bis e 583 quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.
Dalla documentazione allegata dal resistente , da accertamenti esperiti presso i CP_1 competenti Uffici Giudiziari, si evince una condanna per reati in materia di stupefacenti per fatti risalenti all'anno 2019. Non risultano ulteriori condanne, significando ciò che il ricorrente ha regolarmente espiato la pena ed ha completato il suo percorso di riabilitazione sociale.
In particolare, va considerato che a livello normativo, lo stesso TU sull'immigrazione, all'art. 5 c.5, prescrive che la pericolosità sociale debba essere valutata e bilanciata tenendo conto dell'entità dei legami familiari, della loro natura, dell'esistenza di legami familiari nel Paese d'origine dello straniero.
Il ricorrente ha dimostrato non solo di non rappresentare, attualmente, un pericolo per la società nella quale vive, ma ha dato prova di essersi positivamente integrato nel tessuto socioeconomico nel Paese che lo ospita e di avere avviato un percorso di radicamento in Italia, dove ha formato una famiglia.
Il Collegio ha valutato il proprio giudizio sul bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e la tutela del diritto del ricorrente alla tutela della propria vita personale e familiare, a tal proposito richiamando diverse pronunce della Corte (Cass. N. 23423/22; 24148/20; 20692/19), secondo la quale “…la valutazione della sussistenza del requisito
5 della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali”.
A sostegno della suddetta richiesta l'istante, difatti, ha fornito prova documentale a dimostrazione dell'impegno che lo ha portato ad intraprendere un apprezzabile percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano.
In particolare, sotto il profilo lavorativo il ricorrente ha fornito prova di svolgere regolare attività lavorativa con contratto a tempo determinato a far data dal 18.04.2025, con due successive proroghe al 31.07.2025 e al 31.10.2025, alle dipendenze della ditta
[...]
con sede in Orta Nova (FG), con la qualifica professionale di Controparte_6
“operaio agricolo” (cfr. contratto e proroghe) versando in atti, a prova di retribuzione, anche le relative buste paga per le mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025.
Dalle allegazioni di parte emerge, viepiù, che il ricorrente, a partire dal 2018, sia pure per pochi mesi, ha sempre lavorato con diverse mansioni (bracciante agricolo, operaio di manovra c/o ditta edile, collaboratore domestico, aiuto cuoco) con contratti stagionali e a termine che gli hanno consentito di vivere onestamente e di mantenersi autonomamente, a dimostrazione della sua volontà di inserirsi nel tessuto economico produttivo nazionale, adattandosi al mercato lavorativo e alle varie opportunità del territorio (cfr. contratti, comunicazioni ordinarie e buste paga in atti).
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha formato una famiglia in Italia, con la quale risiede stabilmente a Orta Nova (FG), dove ha sede la sua attività lavorativa, come si evince dalla documentazione allegata agli atti e, in particolare:
- certificato di nascita del figlio , nato il [...] a Persona_1
Foggia, avuto con la compagna, connazionale, , già Persona_2 residente a [...];
- certificato di stato di famiglia e residenza;
- comunicazione di avvio procedimento datata 03.04.2025 a seguito di istanza di iscrizione anagrafica di e del figlio nel registro Parte_1 Persona_1 della popolazione residente del Comune di Orta Nova (FG);
- permesso di soggiorno per “asilo” della compagna rilasciato in Persona_2 data 18.09.2023 dalla Questura di Foggia. Si rileva, inoltre, che il ricorrente, in sede di audizione tenuta davanti al UD, ha dato prova di comprendere e parlare adeguatamente la lingua italiana e, quindi, di inclusione nel contesto sociale in cui vive e lavora.
Alla luce delle circostanze appena esposte, pertanto, deve ritenersi che il rimpatrio del ricorrente comporterebbe una grave violazione della sua vita privata e familiare, impedendogli prima di ogni altra cosa di poter crescere ed accudire il proprio figlio, ancora in tenera età (appena sette mesi di vita), che rimarrebbe in Italia insieme alla madre (titolare di regolare permesso di soggiorno). Non risulta, infatti, conforme alla ratio normativa sul punto, la disgregazione del nucleo familiare e l'allontanamento di uno dei membri della famiglia dagli altri. Con il rientro in Nigeria del ricorrente, il figlio verrebbe privato della figura paterna senza alcuna prospettiva certa di sano sviluppo e crescita dello stesso.
L'allontanamento dal territorio nazionale, dunque, considerata anche la lunga permanenza in Italia dove è presente il suo nucleo familiare, provocherebbe lo scadimento delle sue attuali condizioni di vita in maniera tale da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU.
6 Per le ragioni esposte deve riconoscersi il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rendendo possibile l'inquadramento della situazione di fatto all'interno dell'elencazione normativa di cui all'art. 19 c.
1.1 TUI, in ordine alla tutela della vita privata e familiare.
Quanto alle spese, alla luce delle ragioni della decisione, legate all'evoluzione normativa, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
- accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore della Provincia di Parte_1
per quanto di competenza;
Controparte_3
- compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, 28.10.25
Il presidente La giudice relatrice
Liborio FA RI MA
7