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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9423/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN AN Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. TI Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.8.2025 da 1) Parte_1
Nata a Lima- Perù- il 27.4.1991 Cittadina peruviana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonino LoVerde presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Bogotà- Colombia il 17.5.1979
Persona_1 con l'Avv. Antonino Lo Verde presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] ( Spagna) il 16.10.2019, cittadino Controparte_1 spagnolo
pagina 1 di 4 FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
disporre :
- l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento abitativo presso la madre;
- a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore pari a €. 300,00 mensili, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Tale somma è comprensiva delle spese straordinarie che non vengono corrisposte e quantificate ma si ritengono comprensive.
- Il padre potrà vedere e tenere il figlio ogni qualvolta lo richiede con l'accordo ed il consenso della madre, nel rispetto degli impegni di entrambi. Ciò è dovuto al fatto che il sig.
[...]
vive e lavora in Madrid. Comunque, il padre terrà il figlio minore per tre settimane Pt_3 consecutive durante l'estate, periodo che deve essere concordato con la madre e comunicato entro il 31 maggio di ogni anno. Inoltre, le vacanze natalizie verranno concordate con un mantenimento del padre dal 23 al 30 dicembre e successivamente dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni. Le vacanze pasquali ad anni alterni.
- Con vittoria di spese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 2 di 4 2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. TI Di Peppe Dott. NN AN
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