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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5220/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5220/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
ER IA
Oggi 10 novembre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. MA AV , oggi sostituito dall'avv. Fabrizio Parte_2 Miceli
Per l'avv. PELLINGRA ON SI nessuno è presente fino alle Controparte_1 ore 9,50.
Per cooperativa contumace Controparte_2
L'avv. Miceli discute come in atto introduttivo e successive note e chiede che la causa venga decisa. Il G.I. Alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5220/2023 promossa da:
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 Parte_1 P.IVA_1
MA AV , elettivamente domiciliato in Via San Giovanni Bosco n.
30 98122 Messina presso il difensore avv. MA AV
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLINGRA Controparte_1
ON SI , elettivamente domiciliato in VIA NOTO 12 PALERMO presso il difensore avv. PELLINGRA ON SI
CONVENUTO/I
Controparte_3
IA
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente pagina 2 di 10 DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accerta la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra la società e Parte_1
in data 14.04.2022 per grave inadempimento del conduttore e, per Controparte_1
l'effetto, conferma definitivamente l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data
31.03.2023;
condanna solidamente e la società cooperativa a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere in favore della società ricorrente l'importo di € 23001,08 a titolo di canoni per i mesi marzo 2022-giugno 2023, consumi ed oneri condominiali fino a giungo 2023, oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
rigetta le ulteriori domande;
condanna altresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in € 156,02 per spese, € 3387,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 22.02.2023 la società in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, citava in giudizio dinanzi al Tribunale di
Palermo e, premesso di avergli concesso in locazione ad uso Controparte_1
abitativo l'immobile sito in Palermo, via Bandiera 11, piano III, int.10G, per il canone mensile di € 1200,00 mensili, giusta contratto transitorio del 13.10.2020, rinnovato in data 14.04.2022 per il permanere delle esigenze di transitorietà, che la società si rendeva garante e fideiussore per tutte le Controparte_2
obbligazioni assunte dal dedotto che il convenuto si era reso moroso nel CP_1
pagamento delle fatture relative ai canoni e oneri per i mesi di marzo, aprile, luglio, novembre 2022 e gennaio 2023, che in data 8.07.2022 aveva corrisposto un acconti pagina 3 di 10 di € 1.200,00 a parziale deconto della fattura n.8 di marzo 2022 pari ad € 2400,00, accumulando una morosità complessiva di € 14651,00, di aver ricevuto da parte del la notifica del decreto ingiuntivo n. 3071/2022 emesso dal Controparte_4
Tribunale di Palermo in data 27.08.2022 per l'importo di € 3797,14 a titolo di oneri condominiali ordinari non corrisposti dal conduttore, che in seguito ai numerosi solleciti il aveva corrisposto € 500,00 a titolo di oneri condominiali, che lo CP_1 stesso ometteva di versare anche l'imposta di registro, che veniva trattenuto il deposito cauzionale versato per far fronte all'ingente morosità, intimava sfratto per morosità, chiedendo la convalida, la condanna al rilascio e l'emissione del decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva contestando le domande di parte attrice e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Allegava la mancanza di prova relativamente all'asserita morosità, non essendovi prova dell'inadempimento e rappresentava la sussistenza di gravi motivi per il diniego dell'ordinanza provvisoria di rilascio, poiché si trovava in difficoltà economica a causa della predita del lavoro nell'anno 2022.
Rappresentava, inoltre, che sin dall'inizio del rapporto contrattuale l'immobile presentava una serie di problemi di carattere strutturale e manutentivo che avevano fatto venir meno i requisiti minimi di abitabilità e vivibilità, come da perizia tecnica dell'Arch. , quali le infiltrazioni di acqua piovana che avevano Persona_1
provocato danni a parte del mobilio.
In via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare che il locatore era inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria e di obbligare lo stesso all'esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno dell'appartamento del conduttore per renderlo conforme all'uso convenuto, mediante le modalità da accertare in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione.
Con ordinanza del 31.03.2023 veniva concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio e pagina 4 di 10 veniva altresì disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio.
Con ordinanza del 24.10.2023 veniva autorizzata la chiamata in causa della e parte attrice provvedeva in data 30.11.2023 alla Controparte_2
notifica a mezzo pec degli atti di causa e della predetta ordinanza .
Non si costituiva la che all'udienza del Controparte_5
27.02.2024 veniva dichiarata contumace .
All'udienza del 27.02.2024 parte attrice dichiarava che la società si era Parte_1 fusa per incorporazione con la società Parte_2
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.429 cpc.
Preliminarmente va detto che la fusione societaria per incorporazione della società nella società ha comportato senza soluzione di continuità la Parte_1 Parte_2
prosecuzione del giudizio nei confronti della società incorporante, , che Parte_2 ha sostituito la società incorporata. Parte_1
In proposito, va ricordato che con la sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021, le Sezioni
Unite sono tornate sul tema degli effetti processuali della fusione societaria e rimeditando le conclusioni cui erano giunte le sezioni unite nel 2006, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale «la fusione per incorporazione estingue la società incorporata», non potendosi quindi ritenere validamente iniziato il processo da o contro una società incorporata.
Le Sezioni Unite, però, non fanno derivare da questa mutata conclusione quanto agli effetti estintivi (e non solo modificativi-evolutivi) della fusione anche l'ulteriore mutamento in ordine alle conseguenze di ordine processuale che si producano allorché la fusione si perfezioni nel corso del giudizio. Si continua, infatti, a ritenere tale circostanza sopravvenuta inidonea a costituire un evento in grado di cagionare l'interruzione del processo pur a dispetto del venire meno di una delle parti (in casu, la società incorporata). La conclusione, a dire delle sezioni unite, si giustifica in virtù della espressa previsione contenuta nell'art. 2504-bis c.c. che, nel prevedere una automatica prosecuzione di tutti i rapporti (sostanziali e processuali) in capo alla pagina 5 di 10 società risultante dalla fusione senza alcuna soluzione di continuità, imporrebbe di ritenere inesistente una situazione capace di generare quell'esigenza di ristabilire il contraddittorio tra le (nuove) giuste parti di cui è espressione la disciplina dell'interruzione.
Ancorché, dunque, secondo il nuovo corso delle sezioni unite, la società incorporata già parte di un processo è destinata a venir meno a seguito della fusione, ciò non comporterà comunque l'interruzione del processo di cui essa era parte atteso che del processo dovrà considerarsi automaticamente parte la società risultante dalla fusione per effetto della automatica prosecuzione dei rapporti prevista dall'art. 2504-bis c.c.
Nel caso di specie, la fusione è intervenuta nel corso del giudizio, così come da atto di fusione del 28.11.2023 (all.24 di parte ricorrente), e dunque la società incorporante deve considerarsi automaticamente parte al posto della Parte_2
società incorporata, per effetto della automatica prosecuzione dei Parte_1 rapporti prevista dall'art. 2504-bis c.c..
Passiamo, dunque, alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione stipulato con per grave inadempimento Controparte_1 del conduttore.
Parte resistente ha contestato l'inadempimento, allegando che non vi sarebbe prova della morosità ed ha dedotto l'esistenza di gravi vizi nell'immobile, quali la presenza di infiltrazioni umidifere che avrebbero a suo dire reso inabitabile l'immobile, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della società ricorrente ad effettuare i lavori necessari per rendere l'immobile abitabile ed al risarcimento del danno.
Passiamo in primo luogo ad esaminare le doglianze del resistente, poiché, qualora fondate, impedirebbero la pronuncia di risoluzione per grave inadempimento dello stesso.
In ordine alla prima doglianza, non v'é chi non veda come trattandosi di responsabilità contrattuale spetti al conduttore provare l'adempimento delle proprie obbligazioni producendo le ricevute di pagamento dei canoni e degli oneri, dovendo pagina 6 di 10 il locatore dimostrare soltanto il titolo, ossia la fonte dell'obbligazione ed in questo caso il contratto di locazione.
Ciò detto, parte ricorrente ha soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico producendo sia il contratto transitorio del 13.10.2020, sia il successivo del
14.04.2022, parte resistente di contro non ha neanche allegato di aver effettuato i pagamenti, adducendo di trovarsi in gravi difficoltà economiche a causa della perdita del lavoro nell'anno 2022.
Relativamente alla seconda doglianza relativa al precario stato di abitabilità dell'immobile a causa della presenza di infiltrazioni umidifere, va rilevato che la perizia redatta dall'arch , che a dire del resistente, dovrebbe Persona_1
documentare i vizi allegati e i relativi danni non è stata prodotta e che, seppur parte ricorrente abbia contestato l'omessa denuncia dei presunti vizi insieme all'esistenza degli stessi, parte resistente non ha fornito alcuna prova né dell'una, né dell'altra.
Ciò detto, va esaminata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 14.04.2022 per grave inadempimento del resistente.
Al riguardo, in memoria integrativa del 29.06.2023 parte ricorrente ha allegato che il
Sig. era debitore nei confronti della delle seguenti somme: - CP_1 Parte_1
€. 20.651,00, per canoni di locazione sino al mese di giugno 2023 (all. 18 – ulteriori fatture emesse da ; - €. 3.797,14, in virtù del decreto ingiuntivo n. Parte_1
3071/2022, emesso dal Tribunale di Palermo, in favore del Parte_3
nei confronti della quale soggetto solidalmente
[...] Parte_1
responsabile, a titolo di oneri condominiali maturati sino al 30.06.2022, il cui ammontare ad euro 3.137,00, cui si è aggiunta l'ulteriore somma di euro 476,00 oltre al rimborso forfettario del 15% e iva e cpa come per le legge per spese legali; -
€. 623,50, a titolo di consumi utenza Gas;
- €. 1.726,58, a titolo di oneri condominiali sino al 15.06.2023, così come risulta dal prospetto inviato dal
(all. 19-20); - €. 208,75 in virtù dell'avviso di CP_4 Parte_3 liquidazione imposta di registro relativa al Decreto Ingiuntivo n. 3071/2022, per pagina 7 di 10 complessivi € €.24.606,97.
Orbene, vanno escluse tra quelle indicate le spese legali per il decreto ingiuntivo e l'imposta di registro del predetto decreto, poiché obbligato al pagamento degli oneri condominiali nei confronti del condominio è pur sempre il proprietario dell'immobile ai sensi dell'art.1123 c.c., il quale anticipando il pagamento degli oneri avrebbe evitato il ricorso per decreto ingiuntivo. Tali spese sono state indi causate dall'inadempimento del locatore.
E' pacifica acquisizione giurisprudenziale che il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo, ancorché tale decisione sia assunta come ricollegabile al fatto del locatore, atteso che l'art.1460 c.c. legittima la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione soltanto allorché manchi completamente la prestazione della controparte e quindi solo nell'ipotesi in cui il conduttore sia privato della disponibilità e della facoltà di godimento del bene, ipotesi che non ricorre certo nel caso in esame.
Nell'ambito dell'ordinaria azione di risoluzione deve quindi accertarsi se il mancato pagamento dei canoni integri un inadempimento di non scarsa importanza, da valutare alla stregua del disposto di cui all'art. 5 della L. 392/78.
A tale proposito, va subito detto che la valutazione circa l'importanza o la gravità dell'inadempimento in relazione all'interesse del creditore insoddisfatto non è rimessa, ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: uno di carattere quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone, l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato.
Nel caso in esame, ha omesso di corrispondere i canoni fino a Parte_4 giugno 2023 pari ad € 20651,00, € 623,50 per consumi gas, €1726,58 per oneri condominiali dall'inizio della locazione fino a giugno 2023 accumulando una morosità pari ad € 23001,08, così come precisato nella memoria integrativa del
29.06.2023(termine entro cui potevano essere integrate le domande introduttive).
pagina 8 di 10 Ebbene, il prolungato mancato pagamento dei canoni di locazione per ben tredici mesi per il periodo marzo 2022 – giugno 2023, oltre oneri condominiali e consumi gas sicuramente integra la fattispecie del grave inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 392/78, poiché, a fronte della piena disponibilità dell'immobile, il conduttore ha omesso integralmente il pagamento di ben tredici canoni di locazione e oneri.
Il contratto inter partes va, dunque, risolto per grave inadempimento di CP_1
il quale va condannato solidalmente con la
[...] Controparte_5
al pagamento dei canoni per i mesi marzo 2022-giugno 2023,
[...] consumi ed oneri condominiali pari ad € 23.001,08 , oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Va, infine, confermata l'ordinanza provvisoria di rilascio.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri del d.m. n. 55/2014 (valore della causa €16256,89 scaglione di valore fino ad euro
26.000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio, le fasi istruttoria e decisionale valori minimi ai sensi dell'art. 4 , comma 4, D.M. 55/2014) liquidate in
€ 3387,00 per compensi, € 156,52 per spese, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge vanno poste a carico di Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c. allegata al verbale.
Palermo, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5220/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
ER IA
Oggi 10 novembre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. MA AV , oggi sostituito dall'avv. Fabrizio Parte_2 Miceli
Per l'avv. PELLINGRA ON SI nessuno è presente fino alle Controparte_1 ore 9,50.
Per cooperativa contumace Controparte_2
L'avv. Miceli discute come in atto introduttivo e successive note e chiede che la causa venga decisa. Il G.I. Alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5220/2023 promossa da:
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 Parte_1 P.IVA_1
MA AV , elettivamente domiciliato in Via San Giovanni Bosco n.
30 98122 Messina presso il difensore avv. MA AV
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLINGRA Controparte_1
ON SI , elettivamente domiciliato in VIA NOTO 12 PALERMO presso il difensore avv. PELLINGRA ON SI
CONVENUTO/I
Controparte_3
IA
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente pagina 2 di 10 DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accerta la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra la società e Parte_1
in data 14.04.2022 per grave inadempimento del conduttore e, per Controparte_1
l'effetto, conferma definitivamente l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data
31.03.2023;
condanna solidamente e la società cooperativa a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere in favore della società ricorrente l'importo di € 23001,08 a titolo di canoni per i mesi marzo 2022-giugno 2023, consumi ed oneri condominiali fino a giungo 2023, oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
rigetta le ulteriori domande;
condanna altresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in € 156,02 per spese, € 3387,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 22.02.2023 la società in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, citava in giudizio dinanzi al Tribunale di
Palermo e, premesso di avergli concesso in locazione ad uso Controparte_1
abitativo l'immobile sito in Palermo, via Bandiera 11, piano III, int.10G, per il canone mensile di € 1200,00 mensili, giusta contratto transitorio del 13.10.2020, rinnovato in data 14.04.2022 per il permanere delle esigenze di transitorietà, che la società si rendeva garante e fideiussore per tutte le Controparte_2
obbligazioni assunte dal dedotto che il convenuto si era reso moroso nel CP_1
pagamento delle fatture relative ai canoni e oneri per i mesi di marzo, aprile, luglio, novembre 2022 e gennaio 2023, che in data 8.07.2022 aveva corrisposto un acconti pagina 3 di 10 di € 1.200,00 a parziale deconto della fattura n.8 di marzo 2022 pari ad € 2400,00, accumulando una morosità complessiva di € 14651,00, di aver ricevuto da parte del la notifica del decreto ingiuntivo n. 3071/2022 emesso dal Controparte_4
Tribunale di Palermo in data 27.08.2022 per l'importo di € 3797,14 a titolo di oneri condominiali ordinari non corrisposti dal conduttore, che in seguito ai numerosi solleciti il aveva corrisposto € 500,00 a titolo di oneri condominiali, che lo CP_1 stesso ometteva di versare anche l'imposta di registro, che veniva trattenuto il deposito cauzionale versato per far fronte all'ingente morosità, intimava sfratto per morosità, chiedendo la convalida, la condanna al rilascio e l'emissione del decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva contestando le domande di parte attrice e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Allegava la mancanza di prova relativamente all'asserita morosità, non essendovi prova dell'inadempimento e rappresentava la sussistenza di gravi motivi per il diniego dell'ordinanza provvisoria di rilascio, poiché si trovava in difficoltà economica a causa della predita del lavoro nell'anno 2022.
Rappresentava, inoltre, che sin dall'inizio del rapporto contrattuale l'immobile presentava una serie di problemi di carattere strutturale e manutentivo che avevano fatto venir meno i requisiti minimi di abitabilità e vivibilità, come da perizia tecnica dell'Arch. , quali le infiltrazioni di acqua piovana che avevano Persona_1
provocato danni a parte del mobilio.
In via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare che il locatore era inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria e di obbligare lo stesso all'esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno dell'appartamento del conduttore per renderlo conforme all'uso convenuto, mediante le modalità da accertare in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione.
Con ordinanza del 31.03.2023 veniva concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio e pagina 4 di 10 veniva altresì disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio.
Con ordinanza del 24.10.2023 veniva autorizzata la chiamata in causa della e parte attrice provvedeva in data 30.11.2023 alla Controparte_2
notifica a mezzo pec degli atti di causa e della predetta ordinanza .
Non si costituiva la che all'udienza del Controparte_5
27.02.2024 veniva dichiarata contumace .
All'udienza del 27.02.2024 parte attrice dichiarava che la società si era Parte_1 fusa per incorporazione con la società Parte_2
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.429 cpc.
Preliminarmente va detto che la fusione societaria per incorporazione della società nella società ha comportato senza soluzione di continuità la Parte_1 Parte_2
prosecuzione del giudizio nei confronti della società incorporante, , che Parte_2 ha sostituito la società incorporata. Parte_1
In proposito, va ricordato che con la sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021, le Sezioni
Unite sono tornate sul tema degli effetti processuali della fusione societaria e rimeditando le conclusioni cui erano giunte le sezioni unite nel 2006, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale «la fusione per incorporazione estingue la società incorporata», non potendosi quindi ritenere validamente iniziato il processo da o contro una società incorporata.
Le Sezioni Unite, però, non fanno derivare da questa mutata conclusione quanto agli effetti estintivi (e non solo modificativi-evolutivi) della fusione anche l'ulteriore mutamento in ordine alle conseguenze di ordine processuale che si producano allorché la fusione si perfezioni nel corso del giudizio. Si continua, infatti, a ritenere tale circostanza sopravvenuta inidonea a costituire un evento in grado di cagionare l'interruzione del processo pur a dispetto del venire meno di una delle parti (in casu, la società incorporata). La conclusione, a dire delle sezioni unite, si giustifica in virtù della espressa previsione contenuta nell'art. 2504-bis c.c. che, nel prevedere una automatica prosecuzione di tutti i rapporti (sostanziali e processuali) in capo alla pagina 5 di 10 società risultante dalla fusione senza alcuna soluzione di continuità, imporrebbe di ritenere inesistente una situazione capace di generare quell'esigenza di ristabilire il contraddittorio tra le (nuove) giuste parti di cui è espressione la disciplina dell'interruzione.
Ancorché, dunque, secondo il nuovo corso delle sezioni unite, la società incorporata già parte di un processo è destinata a venir meno a seguito della fusione, ciò non comporterà comunque l'interruzione del processo di cui essa era parte atteso che del processo dovrà considerarsi automaticamente parte la società risultante dalla fusione per effetto della automatica prosecuzione dei rapporti prevista dall'art. 2504-bis c.c.
Nel caso di specie, la fusione è intervenuta nel corso del giudizio, così come da atto di fusione del 28.11.2023 (all.24 di parte ricorrente), e dunque la società incorporante deve considerarsi automaticamente parte al posto della Parte_2
società incorporata, per effetto della automatica prosecuzione dei Parte_1 rapporti prevista dall'art. 2504-bis c.c..
Passiamo, dunque, alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione stipulato con per grave inadempimento Controparte_1 del conduttore.
Parte resistente ha contestato l'inadempimento, allegando che non vi sarebbe prova della morosità ed ha dedotto l'esistenza di gravi vizi nell'immobile, quali la presenza di infiltrazioni umidifere che avrebbero a suo dire reso inabitabile l'immobile, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della società ricorrente ad effettuare i lavori necessari per rendere l'immobile abitabile ed al risarcimento del danno.
Passiamo in primo luogo ad esaminare le doglianze del resistente, poiché, qualora fondate, impedirebbero la pronuncia di risoluzione per grave inadempimento dello stesso.
In ordine alla prima doglianza, non v'é chi non veda come trattandosi di responsabilità contrattuale spetti al conduttore provare l'adempimento delle proprie obbligazioni producendo le ricevute di pagamento dei canoni e degli oneri, dovendo pagina 6 di 10 il locatore dimostrare soltanto il titolo, ossia la fonte dell'obbligazione ed in questo caso il contratto di locazione.
Ciò detto, parte ricorrente ha soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico producendo sia il contratto transitorio del 13.10.2020, sia il successivo del
14.04.2022, parte resistente di contro non ha neanche allegato di aver effettuato i pagamenti, adducendo di trovarsi in gravi difficoltà economiche a causa della perdita del lavoro nell'anno 2022.
Relativamente alla seconda doglianza relativa al precario stato di abitabilità dell'immobile a causa della presenza di infiltrazioni umidifere, va rilevato che la perizia redatta dall'arch , che a dire del resistente, dovrebbe Persona_1
documentare i vizi allegati e i relativi danni non è stata prodotta e che, seppur parte ricorrente abbia contestato l'omessa denuncia dei presunti vizi insieme all'esistenza degli stessi, parte resistente non ha fornito alcuna prova né dell'una, né dell'altra.
Ciò detto, va esaminata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 14.04.2022 per grave inadempimento del resistente.
Al riguardo, in memoria integrativa del 29.06.2023 parte ricorrente ha allegato che il
Sig. era debitore nei confronti della delle seguenti somme: - CP_1 Parte_1
€. 20.651,00, per canoni di locazione sino al mese di giugno 2023 (all. 18 – ulteriori fatture emesse da ; - €. 3.797,14, in virtù del decreto ingiuntivo n. Parte_1
3071/2022, emesso dal Tribunale di Palermo, in favore del Parte_3
nei confronti della quale soggetto solidalmente
[...] Parte_1
responsabile, a titolo di oneri condominiali maturati sino al 30.06.2022, il cui ammontare ad euro 3.137,00, cui si è aggiunta l'ulteriore somma di euro 476,00 oltre al rimborso forfettario del 15% e iva e cpa come per le legge per spese legali; -
€. 623,50, a titolo di consumi utenza Gas;
- €. 1.726,58, a titolo di oneri condominiali sino al 15.06.2023, così come risulta dal prospetto inviato dal
(all. 19-20); - €. 208,75 in virtù dell'avviso di CP_4 Parte_3 liquidazione imposta di registro relativa al Decreto Ingiuntivo n. 3071/2022, per pagina 7 di 10 complessivi € €.24.606,97.
Orbene, vanno escluse tra quelle indicate le spese legali per il decreto ingiuntivo e l'imposta di registro del predetto decreto, poiché obbligato al pagamento degli oneri condominiali nei confronti del condominio è pur sempre il proprietario dell'immobile ai sensi dell'art.1123 c.c., il quale anticipando il pagamento degli oneri avrebbe evitato il ricorso per decreto ingiuntivo. Tali spese sono state indi causate dall'inadempimento del locatore.
E' pacifica acquisizione giurisprudenziale che il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo, ancorché tale decisione sia assunta come ricollegabile al fatto del locatore, atteso che l'art.1460 c.c. legittima la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione soltanto allorché manchi completamente la prestazione della controparte e quindi solo nell'ipotesi in cui il conduttore sia privato della disponibilità e della facoltà di godimento del bene, ipotesi che non ricorre certo nel caso in esame.
Nell'ambito dell'ordinaria azione di risoluzione deve quindi accertarsi se il mancato pagamento dei canoni integri un inadempimento di non scarsa importanza, da valutare alla stregua del disposto di cui all'art. 5 della L. 392/78.
A tale proposito, va subito detto che la valutazione circa l'importanza o la gravità dell'inadempimento in relazione all'interesse del creditore insoddisfatto non è rimessa, ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: uno di carattere quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone, l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato.
Nel caso in esame, ha omesso di corrispondere i canoni fino a Parte_4 giugno 2023 pari ad € 20651,00, € 623,50 per consumi gas, €1726,58 per oneri condominiali dall'inizio della locazione fino a giugno 2023 accumulando una morosità pari ad € 23001,08, così come precisato nella memoria integrativa del
29.06.2023(termine entro cui potevano essere integrate le domande introduttive).
pagina 8 di 10 Ebbene, il prolungato mancato pagamento dei canoni di locazione per ben tredici mesi per il periodo marzo 2022 – giugno 2023, oltre oneri condominiali e consumi gas sicuramente integra la fattispecie del grave inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 392/78, poiché, a fronte della piena disponibilità dell'immobile, il conduttore ha omesso integralmente il pagamento di ben tredici canoni di locazione e oneri.
Il contratto inter partes va, dunque, risolto per grave inadempimento di CP_1
il quale va condannato solidalmente con la
[...] Controparte_5
al pagamento dei canoni per i mesi marzo 2022-giugno 2023,
[...] consumi ed oneri condominiali pari ad € 23.001,08 , oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Va, infine, confermata l'ordinanza provvisoria di rilascio.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri del d.m. n. 55/2014 (valore della causa €16256,89 scaglione di valore fino ad euro
26.000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio, le fasi istruttoria e decisionale valori minimi ai sensi dell'art. 4 , comma 4, D.M. 55/2014) liquidate in
€ 3387,00 per compensi, € 156,52 per spese, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge vanno poste a carico di Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c. allegata al verbale.
Palermo, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
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