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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/07/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
Prima Sezione Civile
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art.2043, c.c. e norme speciali)
Promossa
DA
nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, C.F._1
nato a [...] l'[...], C.F. , Parte_2 C.F._2 quali eredi di Persona_1
Tutti con l'Avv. D'Orto Vincenzo
ATTORI
CONTRO
in persona del Controparte_1 suo legale rapp.te pro.tempore
Con gli avv.ti e Chiara D'Angelo Pt_1
CONVENUTA
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore Controparte_2
Con l'Avv Santo Spagnolo
TERZA CHIAMATA.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, 1) ritenere e dichiarare la responsabilità della
[...]
, Agenzia di Francofonte nella causazione del sinistro occorso alla Sig.ra Controparte_1 [...]
; 2) Ritenere e dichiarare il diritto degli istanti ad ottenere un risarcimento del danno economico ( Per_1 biologico e morale ) derivante dal sinistro;
3) Condannare la suddetta Controparte_3
in persona del legale rappresentante al risarcimento dei danni in favore degli attori,
[...] nella misura di € 25.000,00.
PARTE CONVENUTA
PI” in via preliminare, di essere autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 cod. proc. civ. a chiamare in causa il terzo , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2 (C.F. ; P.I. ) e, P.IVA_1 P.IVA_2 per l'effetto, fissare altra udienza ex art. 269 cod. proc. civ. per consentire di convenirla in giudizio nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito, in via principale, ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondate le domande formulate dagli attori per le ragioni esposte nella parte motiva di quest'atto e, conseguentemente, rigettarle, con condanna degli attori al pagamento delle spese e dei compensi di lite;
- nel merito, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dagli attori, dichiarare che il terzo chiamato in causa è obbligato a manlevare e tenere Controparte_4 indenne la Banca esponente da qualsivoglia pregiudizio avesse a subire dal presente giudizio nei termini di cui alla polizza n. 311328016 e, per l'effetto, condannare la cit. Compagnia assicuratrice al risarcimento del danno eventualmente liquidato in favore degli attori nonché al pagamento di tutte le e compensi del giudizio.
TERZA CHIAMATA PI “in via preliminare - per le ragioni sopra esposte, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori e statuire come per l'effetto; - revocare il provvedimento del
23.02.2021 nella parte in cui viene dichiarata la contumacia di - ritenere e dichiarare la Controparte_2 nullità dell'atto di citazione ex art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c.; nel merito - rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, ridurre la domanda attorea nei limiti di quanto rigorosamente richiesto e provato, tenuto anche conto della concorrente responsabilità della de cuius e degli attori nella verificazione del danno;
- contenere, in ogni caso, la condanna della concludente, ove la polizza invocata venga ritenuta operante, nei limiti del contratto
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prove orali all'esito delle quali ritenuto sufficientemente istruito, è stato trattenuto in decisione all'udienza del 19.02.2025 ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti allo spirare dei termini ex art. 190 cpc.
ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 29.03.2018 si apprestava ad entrare nei Persona_1 locali della di Francofonte- Controparte_3 attraverso la porta a doppia anta girevole.
Assume parte attrice che nel mentre si apprestava ad uscire dalla c.d.
“bussola” scendendo dal gradino che l'avrebbero immessa nei locali interni della banca, la porta si chiudeva improvvisamente e colpendola la faceva cadere rovinosamente a terra.
Soccorsa e trasportata in autolettiga all'ospedale di Lentini, le veniva diagnosticata la frattura del femore sx.
Dimessa all'esito delle necessarie cure, purtroppo in data 26.05.2018
decedeva. Persona_1
Oggi gli eredi della de cuius agiscono al fine di ottenere il risarcimento del danno iure proprio subito.
Tanto premesso
In ordine alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori e la mancata prova della qualità di eredi della de cuius, sollevata dal convenuto istituto bancario, occorre rilevare che la qualità di erede legittimo si prova principalmente con la produzione di atti dello stato civile, come il certificato di morte e lo stato di famiglia, che attestano il rapporto di parentela con il defunto.
Tale documentazione risulta al compendio documentale di parte attrice, conseguentemente la sollevata eccezione è da ritenersi infondata.
Relativamente alla istruttoria spiegata nel procedimento, si ricorda a sé stessi che la costituzione tardiva del convenuto o terzo chiamato che sia, preclude allo stesso la possibilità di esercitare determinate azioni processuali, come la proposizione di domande riconvenzionali, la chiamata in causa di terzi e la sollevazione di eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Il convenuto potrebbe chiedere la rimessione in termini al fine di poter esercitare i suoi diritti processuali, ma la decisione spetta al giudice e dipende dalle circostanze specifiche.
Occorre rilevare poi che l'art. 210 c.p.c. non può sostituirsi all'onere probatorio della parte richiedente in assenza dei presupposti necessari all'applicazione.
Nel merito
Parte attrice, come detto, imputa l'avvenuto decesso della de cuius alla caduta avvenuta all'interno della convenuta. CP_1
Dalla prova orale assunta con i testi di parte convenuta, gli stessi non hanno negato la reale avvenuta caduta, tuttavia hanno dichiarato che la signora -ipovedente- era stata lasciata da sola dal figlio che si era avviato all'interno dei locali della banca per prendere il biglietto di prenotazione;
che la sig.ra quando è caduta aveva già poggiato il piede fuori dalla bussola nello scendere lo scalino della porta e che era appoggiata allo stipite della stessa.
La banca ha dato prova -col teste che ha confermato il rapporto di servizio del 17.10.2018; e del 3.08.2017- che le porte d'ingresso della banca erano perfettamente funzionanti nel periodo dell'evento lesivo per cui è causa.
Nessuna rilevanza inoltre può avere la testimonianza della teste di parte attrice perchè danneggiata in data 3.08.2017, dunque Testimone_1 un anno prima dell'evento lesivo per cui oggi è causa, in cui probabilmente le porte di ingresso della banca effettivamente non erano perfettamente funzionanti, tant'è che fu risarcita.
Dunque, la caduta della sig.ra è da imputare alla impossibilità della medesima di procedere in sicurezza a causa del difetto visivo senza poter escludere la sussistenza quale concausa di quella della osteoporosi di cui soffriva la de cuius come riportato dalla cartella clinica prodotta da parte attrice.
In ogni caso, anche a voler opinare diversamente, sempre dalla richiamata cartella clinica risulta che durante il ricovero tutti i parametri vitali della de cuius erano nella norma e che al momento delle dimissioni la sig.ra è stata dichiarata:” Per_1
Stabile eupnoica afebbrile, in buone condizioni “.
Dunque, mancando la prova rigorosa del nesso eziologico tra la caduta avvenuta il 26.05.2018 ed il decesso avvenuto comunque due mesi dopo il
26.05.2018, rilevando invece come provato il caso fortuito, la domanda appare infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in applicazione del DM 55/14 - del DM 147/22, scaglione da 5.201- 26.000,00 valore medio per tutte le fasi, in complessivi euro 5.0677,00 ,oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA da dividere al 50% ai convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P. Fugallo
Reictis adversis
Revoca la dichiarazione di contumacia del terzo chiamato
[...]
resa in data 23.02.2021 Controparte_4
Rigetta la domanda
Condanna solidalmente e alle spese Parte_1 Parte_2 di lite che per come in parte motiva si liquidano complessivamente in € 5.0677,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, somme da attribuire al 50% ai convenuti.
Così deciso
Siracusa 16.07.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
Prima Sezione Civile
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art.2043, c.c. e norme speciali)
Promossa
DA
nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, C.F._1
nato a [...] l'[...], C.F. , Parte_2 C.F._2 quali eredi di Persona_1
Tutti con l'Avv. D'Orto Vincenzo
ATTORI
CONTRO
in persona del Controparte_1 suo legale rapp.te pro.tempore
Con gli avv.ti e Chiara D'Angelo Pt_1
CONVENUTA
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore Controparte_2
Con l'Avv Santo Spagnolo
TERZA CHIAMATA.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, 1) ritenere e dichiarare la responsabilità della
[...]
, Agenzia di Francofonte nella causazione del sinistro occorso alla Sig.ra Controparte_1 [...]
; 2) Ritenere e dichiarare il diritto degli istanti ad ottenere un risarcimento del danno economico ( Per_1 biologico e morale ) derivante dal sinistro;
3) Condannare la suddetta Controparte_3
in persona del legale rappresentante al risarcimento dei danni in favore degli attori,
[...] nella misura di € 25.000,00.
PARTE CONVENUTA
PI” in via preliminare, di essere autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 cod. proc. civ. a chiamare in causa il terzo , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2 (C.F. ; P.I. ) e, P.IVA_1 P.IVA_2 per l'effetto, fissare altra udienza ex art. 269 cod. proc. civ. per consentire di convenirla in giudizio nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito, in via principale, ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondate le domande formulate dagli attori per le ragioni esposte nella parte motiva di quest'atto e, conseguentemente, rigettarle, con condanna degli attori al pagamento delle spese e dei compensi di lite;
- nel merito, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dagli attori, dichiarare che il terzo chiamato in causa è obbligato a manlevare e tenere Controparte_4 indenne la Banca esponente da qualsivoglia pregiudizio avesse a subire dal presente giudizio nei termini di cui alla polizza n. 311328016 e, per l'effetto, condannare la cit. Compagnia assicuratrice al risarcimento del danno eventualmente liquidato in favore degli attori nonché al pagamento di tutte le e compensi del giudizio.
TERZA CHIAMATA PI “in via preliminare - per le ragioni sopra esposte, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori e statuire come per l'effetto; - revocare il provvedimento del
23.02.2021 nella parte in cui viene dichiarata la contumacia di - ritenere e dichiarare la Controparte_2 nullità dell'atto di citazione ex art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c.; nel merito - rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, ridurre la domanda attorea nei limiti di quanto rigorosamente richiesto e provato, tenuto anche conto della concorrente responsabilità della de cuius e degli attori nella verificazione del danno;
- contenere, in ogni caso, la condanna della concludente, ove la polizza invocata venga ritenuta operante, nei limiti del contratto
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prove orali all'esito delle quali ritenuto sufficientemente istruito, è stato trattenuto in decisione all'udienza del 19.02.2025 ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti allo spirare dei termini ex art. 190 cpc.
ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 29.03.2018 si apprestava ad entrare nei Persona_1 locali della di Francofonte- Controparte_3 attraverso la porta a doppia anta girevole.
Assume parte attrice che nel mentre si apprestava ad uscire dalla c.d.
“bussola” scendendo dal gradino che l'avrebbero immessa nei locali interni della banca, la porta si chiudeva improvvisamente e colpendola la faceva cadere rovinosamente a terra.
Soccorsa e trasportata in autolettiga all'ospedale di Lentini, le veniva diagnosticata la frattura del femore sx.
Dimessa all'esito delle necessarie cure, purtroppo in data 26.05.2018
decedeva. Persona_1
Oggi gli eredi della de cuius agiscono al fine di ottenere il risarcimento del danno iure proprio subito.
Tanto premesso
In ordine alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori e la mancata prova della qualità di eredi della de cuius, sollevata dal convenuto istituto bancario, occorre rilevare che la qualità di erede legittimo si prova principalmente con la produzione di atti dello stato civile, come il certificato di morte e lo stato di famiglia, che attestano il rapporto di parentela con il defunto.
Tale documentazione risulta al compendio documentale di parte attrice, conseguentemente la sollevata eccezione è da ritenersi infondata.
Relativamente alla istruttoria spiegata nel procedimento, si ricorda a sé stessi che la costituzione tardiva del convenuto o terzo chiamato che sia, preclude allo stesso la possibilità di esercitare determinate azioni processuali, come la proposizione di domande riconvenzionali, la chiamata in causa di terzi e la sollevazione di eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Il convenuto potrebbe chiedere la rimessione in termini al fine di poter esercitare i suoi diritti processuali, ma la decisione spetta al giudice e dipende dalle circostanze specifiche.
Occorre rilevare poi che l'art. 210 c.p.c. non può sostituirsi all'onere probatorio della parte richiedente in assenza dei presupposti necessari all'applicazione.
Nel merito
Parte attrice, come detto, imputa l'avvenuto decesso della de cuius alla caduta avvenuta all'interno della convenuta. CP_1
Dalla prova orale assunta con i testi di parte convenuta, gli stessi non hanno negato la reale avvenuta caduta, tuttavia hanno dichiarato che la signora -ipovedente- era stata lasciata da sola dal figlio che si era avviato all'interno dei locali della banca per prendere il biglietto di prenotazione;
che la sig.ra quando è caduta aveva già poggiato il piede fuori dalla bussola nello scendere lo scalino della porta e che era appoggiata allo stipite della stessa.
La banca ha dato prova -col teste che ha confermato il rapporto di servizio del 17.10.2018; e del 3.08.2017- che le porte d'ingresso della banca erano perfettamente funzionanti nel periodo dell'evento lesivo per cui è causa.
Nessuna rilevanza inoltre può avere la testimonianza della teste di parte attrice perchè danneggiata in data 3.08.2017, dunque Testimone_1 un anno prima dell'evento lesivo per cui oggi è causa, in cui probabilmente le porte di ingresso della banca effettivamente non erano perfettamente funzionanti, tant'è che fu risarcita.
Dunque, la caduta della sig.ra è da imputare alla impossibilità della medesima di procedere in sicurezza a causa del difetto visivo senza poter escludere la sussistenza quale concausa di quella della osteoporosi di cui soffriva la de cuius come riportato dalla cartella clinica prodotta da parte attrice.
In ogni caso, anche a voler opinare diversamente, sempre dalla richiamata cartella clinica risulta che durante il ricovero tutti i parametri vitali della de cuius erano nella norma e che al momento delle dimissioni la sig.ra è stata dichiarata:” Per_1
Stabile eupnoica afebbrile, in buone condizioni “.
Dunque, mancando la prova rigorosa del nesso eziologico tra la caduta avvenuta il 26.05.2018 ed il decesso avvenuto comunque due mesi dopo il
26.05.2018, rilevando invece come provato il caso fortuito, la domanda appare infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in applicazione del DM 55/14 - del DM 147/22, scaglione da 5.201- 26.000,00 valore medio per tutte le fasi, in complessivi euro 5.0677,00 ,oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA da dividere al 50% ai convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P. Fugallo
Reictis adversis
Revoca la dichiarazione di contumacia del terzo chiamato
[...]
resa in data 23.02.2021 Controparte_4
Rigetta la domanda
Condanna solidalmente e alle spese Parte_1 Parte_2 di lite che per come in parte motiva si liquidano complessivamente in € 5.0677,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, somme da attribuire al 50% ai convenuti.
Così deciso
Siracusa 16.07.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo