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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14883/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Massimo Amà Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Daniela Capuzzi Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“che l'Ill.mo Tribunale intestato voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 473-bis.51, c.p.c., lo scioglimento del loro matrimonio - contratto in data 10.01.2010 a Playa (Cuba) con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Abano Terme al N. 11 parte II serie C - anno 2010 – alle seguenti, concordate, condizioni
1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove credono la lor residenza salvo
l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento entro i successivi quindici giorni.
2) le figlie, e , sono affidate ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 Per_2
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la madre;
pagina 1 di 6 3) le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. La madre, quale genitore collocatario, avrà facoltà di assumere autonomamente le decisioni urgenti riguardanti la salute delle figlie, salvo comunicarle al padre entro tre giorni;
4) la casa coniugale sita in Abano Terme, Via Sengiari 29, è assegnata alla moglie, con tutti gli arredi
e gli accessori ivi esistenti;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, prelevandole dall'abitazione della moglie, senza trattenervisi oltre lo stretto necessario, nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
- tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle 17:00; - un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica successiva, presso il proprio domicilio;
- per una settimana durante le vacanze di Natale, alternando, di anno in anno, la settimana di Natale e quella di Capodanno;
- per le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
- per le vacanze di carnevale ad anni alterni;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi, o comunque da comunicarsi, entro il 31 maggio di ciascun anno;
- le figlie avranno la possibilità di parlare telefonicamente con il padre ogni sera per 10 minuti;
6) il marito si obbliga a corrispondere alla moglie, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di euro 800,00 (ottocento/00), da intendersi ripartita fra le stesse equamente (400,00 + 400,00) e da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie (mediche, sanitarie, scolastiche, universitarie, extrascolastiche ecc.) da sostenere nell'interesse delle figlie. Ferma l'indicazione concordata circa la natura delle spese da ripartire, in caso di contrasto si applicherà il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Padova;
7) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 Controparte_1
bancario, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, somma di euro 300,00 (per 12 mensilità), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
8) il marito ha contribuito alle spese legali della moglie nel presente procedimento, corrispondendo la somma forfetaria di € 1.000,00, oltre accessori, che ha versato alla firma del ricorso introduttivo;
pagina 2 di 6 9) entro l'udienza del 14.01.25 egli dovrà rimborsare alla moglie la propria quota delle spese straordinarie arretrate, calcolate, alla data del deposito del ricorso, in € 207,30, non avendovi allo stato ancora provveduto;
SI CHIEDE la trascrizione dell'emananda sentenza, ai sensi dell'art. 2643 n. 4 c.c., con riferimento al diritto di abitazione attribuito alla moglie, ex art. 337 sexies c.c., sulla casa coniugale, sita in Abano Terme, Via
Sengiari 29, di cui si specificano, come segue, i dati catastali:
1. Comune Abano Terme (Pd), Via Monte Sengiari N. 29 - Piano 1 C.F. Fg. 15, Part. 1097 sub. 3, Zona cens. 1, Cat. A/2, Cl. 02, Consist. 4 vani, RC Euro: 371,85, corrispondente al C.T. Fg. 15, Part. 1097;
2. Comune Abano Terme (Pd), Via Monte Sengiari N. 29 - Piano T Fg. 15, Part. 1097, sub. 10, Zona cens.1, Cat. C/6, Cl. 02, Consist. 18 mq., RC Euro: 26,22, corrispondente al C.T. Fg. 15, Part. 1097;
3. Comune Abano Terme (Pd), Via Monte Sengiari N. 29 - Piano T Fg. 15, Part. 1099, Zona cens. 1, Cat.
C/6, Cl. 01, Consist. 18 mq., RC Euro: 22,31, corrispondente al C.T. Fg. 15, Part. 1099 come da visura catastale allegata (doc. 7)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio in data 12.1.2010 a Playa (Cuba), trascritto nel relativo registro degli atti di
Stato Civile del Comune di Abano Terme (PD), al n. 11, parte II, serie C, anno 2010.
Dalla loro unione nascevano due figlie: il 20.11.2010, e , il 12.5.2015. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 59/2024, pubblicata il 19.3.2024, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e ribadite nelle note scritte depositate per l'udienza del 12.3.2024.
In data 13.12.2024 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 14.1.2025.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità ( è nata Controparte_1
a Cuba e ivi le parti hanno contratto matrimonio), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce pagina 3 di 6 che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia (cfr. docc. 2a, 2b).
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_2 Parte_3 che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia
(cfr. docc. 2a, 2b) e, pertanto, si applica la legge italiana.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia e frequentano verosimilmente la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di pagina 4 di 6 conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
pagina 5 di 6 Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza del 12.3.2024, trattata mediante il deposito telematico di note scritte.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-7 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 8, 9, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , contratto in Controparte_1 Parte_1
data 12.1.2010 a Playa (Cuba) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Abano Terme (PD), al n. 11, parte II, serie C, anno 2010;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1 - 7 di cui al ricorso congiunto depositato in data 13.12.2024;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 27.01.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14883/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Massimo Amà Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Daniela Capuzzi Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“che l'Ill.mo Tribunale intestato voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 473-bis.51, c.p.c., lo scioglimento del loro matrimonio - contratto in data 10.01.2010 a Playa (Cuba) con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Abano Terme al N. 11 parte II serie C - anno 2010 – alle seguenti, concordate, condizioni
1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove credono la lor residenza salvo
l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento entro i successivi quindici giorni.
2) le figlie, e , sono affidate ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 Per_2
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la madre;
pagina 1 di 6 3) le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. La madre, quale genitore collocatario, avrà facoltà di assumere autonomamente le decisioni urgenti riguardanti la salute delle figlie, salvo comunicarle al padre entro tre giorni;
4) la casa coniugale sita in Abano Terme, Via Sengiari 29, è assegnata alla moglie, con tutti gli arredi
e gli accessori ivi esistenti;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, prelevandole dall'abitazione della moglie, senza trattenervisi oltre lo stretto necessario, nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
- tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle 17:00; - un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica successiva, presso il proprio domicilio;
- per una settimana durante le vacanze di Natale, alternando, di anno in anno, la settimana di Natale e quella di Capodanno;
- per le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
- per le vacanze di carnevale ad anni alterni;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi, o comunque da comunicarsi, entro il 31 maggio di ciascun anno;
- le figlie avranno la possibilità di parlare telefonicamente con il padre ogni sera per 10 minuti;
6) il marito si obbliga a corrispondere alla moglie, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di euro 800,00 (ottocento/00), da intendersi ripartita fra le stesse equamente (400,00 + 400,00) e da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie (mediche, sanitarie, scolastiche, universitarie, extrascolastiche ecc.) da sostenere nell'interesse delle figlie. Ferma l'indicazione concordata circa la natura delle spese da ripartire, in caso di contrasto si applicherà il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Padova;
7) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 Controparte_1
bancario, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, somma di euro 300,00 (per 12 mensilità), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
8) il marito ha contribuito alle spese legali della moglie nel presente procedimento, corrispondendo la somma forfetaria di € 1.000,00, oltre accessori, che ha versato alla firma del ricorso introduttivo;
pagina 2 di 6 9) entro l'udienza del 14.01.25 egli dovrà rimborsare alla moglie la propria quota delle spese straordinarie arretrate, calcolate, alla data del deposito del ricorso, in € 207,30, non avendovi allo stato ancora provveduto;
SI CHIEDE la trascrizione dell'emananda sentenza, ai sensi dell'art. 2643 n. 4 c.c., con riferimento al diritto di abitazione attribuito alla moglie, ex art. 337 sexies c.c., sulla casa coniugale, sita in Abano Terme, Via
Sengiari 29, di cui si specificano, come segue, i dati catastali:
1. Comune Abano Terme (Pd), Via Monte Sengiari N. 29 - Piano 1 C.F. Fg. 15, Part. 1097 sub. 3, Zona cens. 1, Cat. A/2, Cl. 02, Consist. 4 vani, RC Euro: 371,85, corrispondente al C.T. Fg. 15, Part. 1097;
2. Comune Abano Terme (Pd), Via Monte Sengiari N. 29 - Piano T Fg. 15, Part. 1097, sub. 10, Zona cens.1, Cat. C/6, Cl. 02, Consist. 18 mq., RC Euro: 26,22, corrispondente al C.T. Fg. 15, Part. 1097;
3. Comune Abano Terme (Pd), Via Monte Sengiari N. 29 - Piano T Fg. 15, Part. 1099, Zona cens. 1, Cat.
C/6, Cl. 01, Consist. 18 mq., RC Euro: 22,31, corrispondente al C.T. Fg. 15, Part. 1099 come da visura catastale allegata (doc. 7)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio in data 12.1.2010 a Playa (Cuba), trascritto nel relativo registro degli atti di
Stato Civile del Comune di Abano Terme (PD), al n. 11, parte II, serie C, anno 2010.
Dalla loro unione nascevano due figlie: il 20.11.2010, e , il 12.5.2015. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 59/2024, pubblicata il 19.3.2024, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e ribadite nelle note scritte depositate per l'udienza del 12.3.2024.
In data 13.12.2024 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 14.1.2025.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità ( è nata Controparte_1
a Cuba e ivi le parti hanno contratto matrimonio), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce pagina 3 di 6 che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia (cfr. docc. 2a, 2b).
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_2 Parte_3 che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia
(cfr. docc. 2a, 2b) e, pertanto, si applica la legge italiana.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia e frequentano verosimilmente la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di pagina 4 di 6 conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
pagina 5 di 6 Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza del 12.3.2024, trattata mediante il deposito telematico di note scritte.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-7 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 8, 9, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , contratto in Controparte_1 Parte_1
data 12.1.2010 a Playa (Cuba) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Abano Terme (PD), al n. 11, parte II, serie C, anno 2010;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1 - 7 di cui al ricorso congiunto depositato in data 13.12.2024;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 27.01.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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