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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1081/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CA, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6541/2022 depositato il 05/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3950/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 4 e pubblicata il 18/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 215 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 6579/2018 R.G. la signora Ricorrente_1, proprietaria di alcuni terreni nel Comune di Belpasso contestava l'avviso di accertamento n. 215 del 10.05.2018 per il mancato pagamento
IMU 2013 lamentando la nullità dell'atto per: a) difetto di motivazione,in quanto carente dei criteri utilizzati dall'Ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai singoli immobili (terreni edificabili); b)
l'infondatezza della pretesa impositiva per errata determinazione del valore delle aree edificabili;
c) la violazione dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992 per applicazione della modifica della rendita catastale in corso d'anno.
Si costituiva il Comune di Belpasso contestando le censure mosse avverso l'avviso di accertamento impugnato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sez. 4^, con Sentenza n. 3950/2022, rigettava il ricorso con condanna alla spese di giudizio in favore del
Comune di Belpasso. In data 07.12.2022 il procuratore di primo grado trasmetteva al protocollo dell'ente al n. 50951 a notificare ricorso in appello avverso la Sentenza n.3950/2022 del 13.05.2022 depositata depositata il giorno 18.05.2022, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania per difetto di motivazione del provvedimento impugnato e violazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 504/92.
L'appellato Comune di Belpasso si è costituito rilevando l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'irritualità e la genericità del ricorso avversario, nonché ed in ogni caso la sua infondatezza nel merito
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In merito all'inammissibilità dell'appello per genericità si specifica che lo stesso riporta tutti gli elementi necessari e quindi è ammissibile. Deve ritenersi infondato il motivo pregiudiziale sollevato dal Comune di
Belpasso.
In merito alla motivazione dell'accertamento il Comune ha accertato l'omesso/parziale versamento con riferimento ad alcuni fabbricati ed aree fabbricabili ivi dettagliatamente individuati ed ha pertanto correttamente calcolato la somma dovuta in aderenza a quanto statuito dalla normativa di riferimento, nonché del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.79/2012, nonché della Delibera del Commissario Straordinario del
Comune di Belpasso n. 44 del 27/5/2013 afferente “Determinazione dei valori venali medi delle aree ai fini
IMU ed ICI” e la tabella ad esso allegata afferente i valori unitari di aree edificabili e la Delibera di C.C. n.
81 del 26.07.2012 con la quale è stata determinata l'aliquota IMU per l'anno 2012, confermate per l'anno 2013.
Il Comune nell'avviso di accertamento impugnato, ha indicato tutte le motivazioni poste a fondamento del contestato omesso/parziale versamento I.M.U. 2013 con riferimento ai vari cespiti, riportandone i riferimenti catastali e le rendite, nonché le aliquote applicabili.
In merito al secondo motivo il contribuente sostiene che in sede di avviso il Comune abbia omesso di informare il contribuente circa le modalità mediante le quali sarebbe pervenuto al calcolo dei valori accertati.
Trattasi di un motivo di ricorso palesemente infondato in fatto ed in diritto, in quanto lo stesso ricorrente trascura di considerare alcuni elementi fondamentali che giustificano e legittimano l'avviso impugnato. Con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27 maggio 2013 il Commissario allora in carica presso il
Comune di Belpasso ha provveduto a determinare i valori venali medi delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. ed
I.M.U. ed ha conseguentemente approvato la Tabella del valori unitari delle aree edificabili classificate dal
Piano Regolatore Generale relativa al periodo al 1 gennaio 2008 al 2013.
Non sussistono motivi per riformare la sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello della contribuente Ricorrente_1 e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante signora Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'appellato Comune di Belpasso delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessive € 350,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO CC ZO ID TA
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CA, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6541/2022 depositato il 05/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3950/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 4 e pubblicata il 18/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 215 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 6579/2018 R.G. la signora Ricorrente_1, proprietaria di alcuni terreni nel Comune di Belpasso contestava l'avviso di accertamento n. 215 del 10.05.2018 per il mancato pagamento
IMU 2013 lamentando la nullità dell'atto per: a) difetto di motivazione,in quanto carente dei criteri utilizzati dall'Ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai singoli immobili (terreni edificabili); b)
l'infondatezza della pretesa impositiva per errata determinazione del valore delle aree edificabili;
c) la violazione dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992 per applicazione della modifica della rendita catastale in corso d'anno.
Si costituiva il Comune di Belpasso contestando le censure mosse avverso l'avviso di accertamento impugnato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sez. 4^, con Sentenza n. 3950/2022, rigettava il ricorso con condanna alla spese di giudizio in favore del
Comune di Belpasso. In data 07.12.2022 il procuratore di primo grado trasmetteva al protocollo dell'ente al n. 50951 a notificare ricorso in appello avverso la Sentenza n.3950/2022 del 13.05.2022 depositata depositata il giorno 18.05.2022, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania per difetto di motivazione del provvedimento impugnato e violazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 504/92.
L'appellato Comune di Belpasso si è costituito rilevando l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'irritualità e la genericità del ricorso avversario, nonché ed in ogni caso la sua infondatezza nel merito
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In merito all'inammissibilità dell'appello per genericità si specifica che lo stesso riporta tutti gli elementi necessari e quindi è ammissibile. Deve ritenersi infondato il motivo pregiudiziale sollevato dal Comune di
Belpasso.
In merito alla motivazione dell'accertamento il Comune ha accertato l'omesso/parziale versamento con riferimento ad alcuni fabbricati ed aree fabbricabili ivi dettagliatamente individuati ed ha pertanto correttamente calcolato la somma dovuta in aderenza a quanto statuito dalla normativa di riferimento, nonché del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.79/2012, nonché della Delibera del Commissario Straordinario del
Comune di Belpasso n. 44 del 27/5/2013 afferente “Determinazione dei valori venali medi delle aree ai fini
IMU ed ICI” e la tabella ad esso allegata afferente i valori unitari di aree edificabili e la Delibera di C.C. n.
81 del 26.07.2012 con la quale è stata determinata l'aliquota IMU per l'anno 2012, confermate per l'anno 2013.
Il Comune nell'avviso di accertamento impugnato, ha indicato tutte le motivazioni poste a fondamento del contestato omesso/parziale versamento I.M.U. 2013 con riferimento ai vari cespiti, riportandone i riferimenti catastali e le rendite, nonché le aliquote applicabili.
In merito al secondo motivo il contribuente sostiene che in sede di avviso il Comune abbia omesso di informare il contribuente circa le modalità mediante le quali sarebbe pervenuto al calcolo dei valori accertati.
Trattasi di un motivo di ricorso palesemente infondato in fatto ed in diritto, in quanto lo stesso ricorrente trascura di considerare alcuni elementi fondamentali che giustificano e legittimano l'avviso impugnato. Con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27 maggio 2013 il Commissario allora in carica presso il
Comune di Belpasso ha provveduto a determinare i valori venali medi delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. ed
I.M.U. ed ha conseguentemente approvato la Tabella del valori unitari delle aree edificabili classificate dal
Piano Regolatore Generale relativa al periodo al 1 gennaio 2008 al 2013.
Non sussistono motivi per riformare la sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello della contribuente Ricorrente_1 e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante signora Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'appellato Comune di Belpasso delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessive € 350,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO CC ZO ID TA