Art. 26. (Comitati ordinatori)
Nelle Universita' degli studi di cui ai titoli I, II e III, le attribuzioni domandate ai consigli di facolta' dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facolta', vengono esercitate da un comitato ordinatore costituito secondo le modalita' di cui all'articolo 4, dal terzo all'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 102 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nelle Universita' degli studi di cui ai titoli I, II e III, le attribuzioni domandate ai consigli di facolta' dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facolta', vengono esercitate da un comitato ordinatore costituito secondo le modalita' di cui all'articolo 4, dal terzo all'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 102 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.