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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP DR. ROSSELLA
MAURIZI HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE N. 1741/2024 RG
PROMOSSA DA: CALZ. Parte_1
CF0044760OO46, in persona del suo legale rappresentante ing.
, con sede legale in Porto Sant'Elpidio via Parte_2
della Calzatura, 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Gloria Baioni del foro di Macerata e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio in Civitanova Marche, Via Mazzini,33, giusta procura congiunta con foglio separato congiunta da considerarsi parte integrante dell'atto introduttivo del giudizio
CONTRO
: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Sant'Elpidio a Mare, rappresentata e difesa dall'Avv.
Ruben Tosi del foro di fermo e con lui elettivamente domiciliato presso il studio in Porto Sant'Elpidio via Sicilia n.108, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE USO
DIVERSO BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA SENTENZA
Con ricorso ex art 447 bis cpc, il Calz. conveniva in Pt_1
giudizio innanzi a Codesto Tribunale la soc. per sentir CP_1
accogliere le conclusioni del ricorso che qui sono da intendersi interamente riportate e trascritte. Si costituiva in giudizio la resistente dove richiedeva il rigetto della domanda di parte ricorrente e l'accoglimento di tutte le conclusioni di cui all'atto di costituzione che anche qui sono da intendersi riportate e trascritte Alla prima udienza, il GOP dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione si riservava di decidere sulle richieste istruttorie e, a scioglimento di essa, ritenuta la causa matura per la decisione la tratteneva a sentenza La domanda proposta da parte ricorrente va accolta. Assume parte resistente la mancanza dell'onere probatorio circa lo stato dell'immobile locato alla data della stipula del contratto di locazione tra le parti.
Ma, basta leggere l'art 7 del suddetto contratto e, quanto dichiarato da parte conduttrice e cioè di aver visionato i locali, di averli trovati in buono stato di manutenzione e adatti al proprio scopo. Quest'ultimo si impegnava a restituirli nello stesso stato e, nelle premesse del contratto veniva specificato che l'impianto elettrico comprendeva 20 prese. Per quanto riguarda poi, il preavviso di recesso sarebbe stato comunicato al Parte_1
verbalmente, eppure l'art 1 contratto prevede espressamente una comunicazione mediante lettera racc. almeno sei mesi prima dalla data in cui lo stesso deve avere esecuzione. In atti però non risulta nessuna comunicazione indirizzata alla parte ricorrente
Solo in data 3/02/2024 il prendeva atto del rilascio e, Parte_1
lo stesso giorno venivano riconsegnate le chiavi da parte del Sig.
Data questa mancanza di preavviso, parte locatrice non Per_1 è riuscita a predisporre un verbale di riconsegna.Il deposito cauzionale non può essere restituito, in quanto, arbitrariamente la resistente ha compensato la somma di EURO 400,00 omettendo il pagamento degli ultimi due canoni di locazione e, per oltre un anno non ne ha mai richiesto la restituzione. Inoltre non è stato possibile riaffittare il suddetto locale a causa dei danni arrecati dalla resistente e, non da altri. Appare inverosimile che i danni siano stati causati da altre società, in quanto il locale è stato occupato per ben otto anni dalla suddetta società che, non avrebbe richiesto alla locatrice di procedere alle riparazioni. Ad ogni buon conto, vi sono le immagini allegate al ricorso dimostrano i danni causati dalla all'immobile di CP_1
proprietà della locatrice
Tanto premesso
PQM
IL GOP del Tribunale di Fermo, contraris reiectis, per i motivi in narrativa Dichiara l'esclusiva responsabilità della
[...]
conduttrice del locale sito in Porto Sant'Elpidio Controparte_1
alla via della Calzatura, 22, in ordine ai danni dalla stessa arrecati nell'immobile per cui è causa e, per l'effetto condannare la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal CP_2
, in conseguenza dello stesso Parte_3
per un totale di Euro 5.442. 74, di cui Euro 4.242.74, pari alla spesa necessaria pari alle opere per la messa in ripristino del locale ed Euro 1.200,00 pari a n.6 canoni di locazione stante il mancato preavviso , contrattualmente previsto Condanna inoltre la al risarcimento del danno pari al lucro cessante per il CP_1
mancato guadagno avutosi a seguito dell'impossibilità di non poter locare l'immobile a terzi che, viene valutato da questo Giudice in maniera equitativa in Euro 500,00 oltre rivalutazione monetaria come per Legge dalla data dell'illecito al saldo.
Condanna infine al pagamento in favore della parte CP_1
attrice delle spese e competenze di causa liquidate in complessive Euro 1.500,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario
Fermo, li 6/05/2025 il GOP Dr. Rossella Maurizi