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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1800/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1800/2023 promossa da:
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. DI MATTEO DARIO, CodiceFiscale_1
APPELLANTI contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. ONORATO PATRIZIA e
[...] P.IVA_2 dell'avv. BOSCHI MARIA ELENA ( con domicilio presso Via PO N. 5 - C.F._2 CP_1
40139 BOLOGNA.
APPELLATO
Avverso la sentenza 873 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia la Corte:
1) accogliere la presente impugnazione e per l'effetto accogliere l'opposizione a ordinanza ingiunzione depositata in primo grado, secondo le conclusioni nella stessa rassegnate che qui si riportano e ripropongono limitatamente ai punti 2, 4, 5 e 6
2) in subordine e in via preliminare, dichiarare la nullità della predetta ordinanza per violazione degli articoli 18, 2° comma, Legge n. 689/1981 e dell' art. 3, 3° comma, Legge n. 241/1990 per tutti i motivi compiutamente edotti in atti;
4) nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto dichiarare nulla ovvero revocare, annullare, riformare o dichiarare priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione opposta perché illegittima e ingiusta in relazione a tutti i motivi di impugnazione allegati, nonché ogni atto ad essa presupposto,
pagina 1 di 7 connesso e collegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, legge n. 689/1981 e dell'art. 6, D.lgs. n.
150/2011;
5) in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, ridurre l'importo della sanzione pecuniaria ingiunta al minimo edittale stabilito per legge, valutando in concreto tutti gli elementi di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981;
6) con vittoria di spese e compenso professionale di causa.”
L'appellato ha concluso come segue: Voglia Codesto Ecc.mo Giudice, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in appello in quanto palesemente infondato per le suesposte argomentazioni confermando la sentenza appellata e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vicenda prende origine dalla visita ispettiva in data 07/09/2020 dei Tecnici del Servizio
Territoriale APAM presso (società in possesso di Autorizzazione Integrata CP_1 Parte_1
Ambientale P.G. n. 86987/2015 e successiva modifiche, per il recupero di rifiuti non pericolosi) per verificare l'attuazione delle prescrizioni dettate con la Diffida PG.n.104052 del 20/07/2020, che richiedevano in particolare: al punto 1la copertura delle aree di stoccaggio dei rifiuti ligneo-cellulosici e dei sovvalli oppure la presentazione di un altro progetto, che recuperasse spazi chiusi per tali accumuli, nel rispetto delle prescrizioni: al punto 2 a)rivedere l'attuale sistema gestionale in essere nella fase di digestione anaerobica adottando modalità atte ad assicurare una completa degradazione organica del rifiuto quali ad esempio, l'utilizzo di inneschi più incisivi al fine di terminare nel più breve tempo possibile la fase di start-up della digestione anaerobica;
b) installare dei ventilatori supplementari in corrispondenza dei portoni dell'edificio di digestione anaerobica come indicato in fase di progetto e al punto D.
2.4 n.31 dell'autorizzazione in essere. I tecnici, a seguito della visita ispettiva, con il verbale n. 2169/2020 del 12/10/2020, ritenendo che la società, pur avendo presentato un altro progetto per lo stoccaggio, non avesse rispettato le prescrizioni dettate, e riscontrando la omessa predisposizione dei ventilatori, hanno accertata la violazione, punibile con la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro, individuando come trasgressori sia Pt_2 nato a Ascoli Piceno il [...], in [...] amministratore unico, che
[...] Persona_1 nato a Montegiorgio (AP) il [...] in [...] institore nominato con atto del 15/11/2019, comunque in solido con la società con sede a San Pietro in Casale (BO). Parte_1
In esito al procedimento amministrativo, in cui sia la parte privata che i tecnici dell' CP_1 presentavano deduzioni e controdeduzioni, il Responsabile dell'Unità Supporto Giuridico ha archiviato la posizione dell'ing. che all'epoca non aveva responsabilità di gestione dell'impianto, Per_1 emettendo il 4 agosto del 2022 ordinanza ingiunzione PG 2022 128970 nei confronti del e della Pt_2 società, obbligati in solido al pagamento della sanzione di €.3.000,00.
Entrambi gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo in via pregiudiziale l'inesistenza della notificazione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, comunque la sua nullità, e nel merito la infondatezza.
Il Tribunale di Bologna ha respinto la opposizione, sotto tutti i profili, rilevando che la eventuale irritualità della notifica della ordinanza ingiunzione era comunque stata sanata, con la proposizione di tempestiva opposizione;
che la ordinanza era adeguatamente motivata, seppure per relationem, come è legittimo, qualora il riferimento sia fatto “…ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera
pagina 2 di 7 di conoscibilità legale dell'interessato, e quindi nella sua disponibilità”; che inoltre nel merito la amministrazione aveva assolto il proprio onere probatorio, mentre l'opponente, che aveva dedotto fatti specifici idonei ad escludere la responsabilità di non ne aveva fornito la prova. Il Parte_1
Tribunale a sostegno del proprio convincimento richiamava le controdeduzioni in data 1.3.2021 presentate in sede amministrativa dalla Responsabile dei . Parte_3
Avverso la decisione, pubblicata a verbale il 17.4.2023 e non notificata, ha proposto tempestiva impugnazione sia in proprio che quale legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
articolando quattro motivi di appello.
[...]
Si è costituita l' Controparte_1
chiedendo il rigetto della impugnazione, e la conferma della decisione di primo grado;
[...] assumeva che il procedimento amministrativo si era svolto nel pieno rispetto del diritto di difesa, con l'audizione dell'interessato ai sensi dell'art. 18 l. n. 689/1981, a cui era seguita la trasmissione, da parte dei trasgressori, di una breve integrazione difensiva, precisando di avere acquisito anche le controdeduzioni degli agenti accertatori (del 01/03/2021, vedi doc. 4 del fascicolo di primo grado), in cui gli stessi confermavano la legittimità della contestazione elevata, replicando punto per punto ai rilievi difensivi formulati dal legale del trasgressore.
La causa, dopo un rinvio, veniva discussa e decisa in grado di appello alla udienza del 28 marzo 2025, con lettura del dispositivo.
***
Con il primo motivo gli appellanti deducono la violazione dell'art.18 comma 2 della legge 689 del 1981, e dell'art.3 comma 3 della legge 241 del 1990, e la erroneità della prima decisione, nella parte in cui non ha rilevato il difetto di motivazione, e la conseguente nullità della ordinanza, eccepita dalla difesa opponente in primo grado.
Deducono in particolare due profili di carente motivazione della ordinanza:
1. nel verbale di accertamento erano stati svolti più rilievi, a cui la difesa aveva opposto circostanze precise e documenti, in sede amministrativa, e la ordinanza ingiunzione, motivata per relationem, non precisa quale dei comportamenti addebitati sia stato accertato;
2. le controdeduzioni espresse dal Servizio il primo marzo 2021, a cui la ordinanza fa riferimento, nella sua motivazione, non erano note alla difesa privata, che ne ha avuto conoscenza solo in sede contenziosa, nel giudizio di primo grado, cosicchè manca il presupposto che rende legittima la motivazione per relationem di un provvedimento, secondo quanto lo stesso Tribunale afferma, in sentenza, laddove scrive che “si è al cospetto di una motivazione 'per relationem', pienamente legittima ai sensi dell'art.3 c.3 della legge 241 del 1990, dove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato, e quindi nella sua conoscibilità”.
Il motivo è infondato, e comunque inidoneo a determinare una riforma della prima decisione, per le ragioni che si vanno ad esporre brevemente.
In primo luogo, l'opposizione a ordinanza ingiunzione emessa ex art.18 L.689 del 1981 non è un giudizio di impugnazione, volto quindi a sindacare la legittimità dell'atto, ma un giudizio di accertamento del diritto di credito che deriva dal rapporto sanzionatorio, con conseguente cognizione piena nel merito del giudice ordinario, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte nella fase amministrativa (anche quando eventualmente non esaminate, o respinte con una motivazione non completa e corretta), riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. pagina 3 di 7 Va richiamata sul punto la sentenza 1786 del 2010, delle Sezioni Unite, che ha autorevolmente affermato il principio, poi costantemente confermato (vedi Cass.17799 del 2014, 12503 del 2018, vedi anche 16316 del 2020; da tale filone pare parzialmente discostarsi, ammettendo in qualche misura un controllo di legittimità, la pronuncia di Cass.4521 del 2022, che tuttavia riguarda la opposizione ad una sanzione regolata anche dalla disciplina speciale, assai articolata, dettata agli artt.187 ss del CP_2
T.U.F 58 del 1998, cosicchè non può dirsi necessariamente in contrasto con i precedenti sopra richiamati, che attengono a sanzioni diverse).
Va anche considerato che potendo l'opponente articolare in sede contenziosa ogni tipo di difesa e critica all'ordinanza ingiunzione ex art.18 legge 689 del 1981, la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene legittima la motivazione per relationem del provvedimento amministrativo, anche quando l'atto a cui si fa riferimento non sia già noto alla parte privata, purchè sia “conoscibile” entro il termine concesso per la proposizione della opposizione, (vedi specifiche Cass. 24127 del 2010, 7186 del 2000).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione motivando per relationem individua le controdeduzioni protocollate del 1° marzo 2021, rendendole quindi conoscibili, e non consta che la difesa provata abbia chiesto di accedere a tali atti, e ne sia stata impedita, nel termine per proporre opposizione. Conclusivamente, l'eccezione di nullità della ordinanza è certamente infondata, e occorre esaminare il merito.
***
Con il secondo motivo gli appellanti allegano invece la violazione degli artt.2697 cc e 416 comma 3 cpc, e la erronea interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, nella parte in cui il giudice afferma che i fatti accertati dagli Agenti durante il sopralluogo del 7 settembre 2020 sono stati dettagliatamente descritti nel successivo verbale, mentre l'opponente non ha fornito la prova delle circostanze negative, e richiama “le controdeduzioni dell'Ufficio, relative alle inadempienze contestate che risultano non superate dai motivi indicati nel ricorso”
Gli appellanti rilevano preliminarmente e in via generale che nel giudizio di primo grado la difesa della non ha svolto contestazioni specifiche, rispetto alla allegazione dei fatti contenuta nell'atto di CP_1 opposizione, limitandosi a richiamare le controdeduzioni degli agenti del 1° marzo 2021; il Tribunale, d'altro canto, nel rigettare l'opposizione ha pure richiamato le controdeduzioni del 2021, senza chiarire perché le riteneva dirimenti rispetto ai fatti, e non superate dalle ragioni esposte dalla difesa privata.
Quindi trattano nel merito ognuno dei tre punti oggetto della diffida.
Pare opportuno, per chiarezza espositiva, seguire il medesimo schema, esaminando le emergenze fattuali, a partire dalle contestazioni sollevate nel verbale di accertamento del settembre 2020 in cui gli agenti hanno riferito lo stato delle cose, e contestato il mancato adempimento alla Diffida di luglio.
Al punto 1 la richiedeva di: procedere alla copertura delle aree di stoccaggio dei rifiuti CP_3 ligneo-cellulosici e dei sovvalli oppure presentare un altro progetto che, in caso di individuazione di spazi esistenti confinati, dovrà comprendere il calcolo del quantitativo di sovvallo da ricircolo prodotto annualmente in relazione agli spazi individuati;
qualora detti spazi fossero, a livello progettuale, destinati, e pertanto autorizzati, ad altre tipologie di rifiuti o utili ad altre fasi del ciclo produttivo l'Azienda dovrà relazionare in proposito ed indicare le modalità gestionali che intende adottare per il diverso utilizzo di detti spazi.
Dal verbale di accertamento risulta che , nella relazione datata 13/08/2020 aveva dichiarato Parte_1 di avere realizzato la copertura con un telo protettivo in PVC della platea in cemento armato destinata allo stoccaggio dei rifiuti ligneo-cellulosici e dei sovvalli, e intendeva stoccare i sovvalli (strutturante di riciclo derivato dalla vagliatura finale del materiale compostato delle linee R1 e R3) all'interno, in 2 dei 4 box del capannone che ospita la linea R1, e per una piccola parte anche all'interno dell'edificio di ricezione dei rifiuti per la miscelazione con il rifiuto in ingresso. pagina 4 di 7 Gli agenti hanno rilevato che non risulta chiaro se i sovvalli vengono stoccati anche nella platea in cemento armato, il che, atteso il punto D.1 del piano di miglioramento che prescrive “area chiusa” non sarebbe soluzione accettabile.
Inoltre hanno rilevato che l'azienda aveva dichiarato un quantitativo di strutturante di ricircolo proveniente dalla vagliatura della linea R1 di 1.700 t/anno, erroneo per difetto, atteso che nello schema del bilancio di massa allegato alla relazione tecnica Revisione 1 del 1/09/2014, lo strutturante di riciclo di quella linea è di 3.522,4 t/anno, mentre il dato di 1.700 t indicato dall'Ing. va riferito ai Per_1 rifiuti ligneo cellulosici in ingresso alla linea R1.
Infine hanno rilevato che i due box che l nella relazione di agosto intendeva destinare per lo Pt_4 stoccaggio del sovvallo nella autorizzazione risultavano destinati alla miscelazione e allo stoccaggio in ingresso;
nella relazione trasmessa l' non chiarisce quali modalità di gestione o quali altri spazi Pt_4 abbia individuato per sopperire alla conseguente carenza di aree destinate alle fasi di miscelazione e stoccaggio in ingresso
Complessivamente quindi gli agenti hanno ritenuto che la non abbia Parte_5 ottemperato al punto 1 della diffida in argomento.
La difesa, negli scritti difensivi del novembre 2020, ha contestato quanto affermato dai verbalizzanti, osservando che nella relazione depositata in agosto aveva precisato chiaramente che i sovvalli sarebbero stati confinati al chiuso, come realmente era avvenuto, tanto che nessun deposito di sovvallo era stato riscontrato dagli agenti all'esterno; che poi, a prescindere dall'erronea indicazione nella relazione di agosto del dato numerico dello strutturante di ricircolo che alimentava la linea R1 (esposto in 1.700 t/anno - dato in effetti riferibile ai rifiuti lignei- anziché in 3.522,4 t/anno) i volumi riservati allo stoccaggio, erano adeguati e sufficienti, perché in effetti superiori a quanto risultava dai calcolo della Agenzia, che non aveva tenuto conto delle effettive altezze degli stoccaggi, che arrivavano a 4 metri, e non a 2,5 metri, con la corrispondente maggiore volumetria.
Nelle controdeduzioni l' aveva ribadito che in ragione della terminologia utilizzata nella CP_1 relazione di agosto il dubbio che i sovvalli venissero stoccati anche all'esterno era legittimo, e per questo motivo nel verbale di accertamento era stato indicato che non “risultava chiaro se i sovvalli venissero depositati anche all'esterno”; aveva ribadito che il dato numerico indicativo dello strutturante di ricircolo di 1.700,00 t/anno era sbagliato, e quindi la società non aveva ottemperato a quanto richiesto dalla diffida;
non era entrata nel merito, circa il rilievo della società, secondo cui i box di stoccaggio avevano in effetti una altezza maggiore, di 4 metri, e non 2,5, con la conseguente maggiore volumetria.
La Corte, quindi, tirando le fila osserva che la dichiarata intenzione di confinari i sovvalli all'interno non è contraddetta dalla copertura con un telo della platea esterna, e il dubbio sorto sul punto pare ascrivibile ad una incomprensione espressiva;
il dato su cui la società insiste, per ritenere adeguati gli spazi di confino dei sovvalli all'interno, ossia la maggiore altezza, già all'epoca, degli stoccaggi, e quindi la maggiore capacità di contenimento rispetto a quanto ritenuto dai verbalizzanti, non trova conferma probatoria nella documentazione acquisita, perché la capacità è indicata in m/c 524 sia nella relazione del 12.8.2020 presentata dalla società in cui a pag 3 risulta scritto “Sulla base dei valori sopra accertati, le aree individuate garantiscono un corretto stoccaggio delle suddette tipologie
(capacità complessiva di stoccaggio sovvalli delle aree richiamate pari a m3 524 > 370 m3)”, che nel verbale di accertamento;
né rilevano gli atti successivi, cui fa riferimento la difesa della Società, in quanto appunto successivi. Inoltre non vi è chiarezza circa la soluzione trovata per sopperire alla destinazione di due box interni ai sovvalli e la conseguente carenza di aree destinate alle fasi di miscelazione e stoccaggio in ingresso.
pagina 5 di 7 Complessivamente quindi sussiste la mancata ottemperanza al punto 1 della diffida, seppure vi è stata una parziale e solerte attivazione.
Al punto 2 a) la diffida prevedeva di rivedere l'attuale sistema gestionale in essere nella fase di digestione anaerobica adottando modalità atte ad assicurare una completa degradazione organica del rifiuto quali ad esempio, l'utilizzo di inneschi più incisivi al fine di terminare nel più breve tempo possibile la fase di start-up della digestione anaerobica. Qualora entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento emesso da la suddetta situazione non venga superata questo Servizio Parte_6
Territoriale ritiene che debba essere valutata la possibilità di sospendere gli ingressi di rifiuto alla linea R1.
I verbalizzanti avevano rilevato che al momento del sopralluogo tutti i 5 fermentatori erano chiusi e in fase di digestione anaerobica, riscontrando che in 4 digestori era presente una seppur limitata attività anaerobica;
i metri cubi/ora di portata di biogas andavano infatti da 3,15 mc/h del fermentatore 4 ai 8,83 mc/h del fermentatore 3. In un fermentatore l'attività anaerobica non si era attivata. La quantità di biogas espressa era comunque largamente inferiore a quella teorica di 29,89 mc/h, cosicchè non era concluso il periodo di start-up, come prescritto nella diffida, e la aveva solo Parte_5 parzialmente ottemperato a quanto disposto al punto 2 lettera a della diffida.
La difesa sottolinea negli scritti difensivi che i fermentatori erano in produzione, allegando il progressivo miglioramento dei risultati, e le fatture emesse al GSE dal settembre in poi, che dimostravano l'incremento della produzione di energia.
La Corte osserva che uno dei digestori non era attivo, e l'attività degli altri non era ottimale, anche se lo sforzo compiuto per migliorare la situazione è dato pacifico.
Infine, il punto 2 b) della diffida ordinava di installare dei ventilatori supplementari in corrispondenza dei portoni dell'edificio di digestione anaerobica come indicato in fase di progetto e al punto D.
2.4 n.31 dell'autorizzazione in essere.
Pacifico per tutti che i ventilatori supplementari di cui sopra non sono stati installati, si rileva che l'Ing. nella relazione tecnica del 13/08/2020 motiva tale scelta considerando il superamento delle Per_1 problematiche di fermentazione, l'avviamento della digestione anaerobica e l'impossibilità di reperire nella documentazione di progetto informazioni di dettaglio sugli interventi di supplemento da apportare alla linea di ventilazione. L dal canto suo lamenta che solo nel mese di Agosto sono pervenute CP_1 ad 460 segnalazioni relative ad esalazioni maleodoranti provenienti dall'impianto AIA in CP_1 argomento, e che i tecnici hanno direttamente rilevato sia in data 25/08/2020, in orario serale e CP_1 notturno sia in data 27/08/2020 in orario diurno esalazioni maleodoranti molto intense provenienti dall'impianto , ribadendo perciò la necessità di individuare ed attuare soluzioni. Parte_1
Ora, è pacifico che la diffida emessa non è stata attuata, per quanto attiene alla installazione dei ventilatori, anche se in seguito sono state applicate altre soluzioni tecniche.
Con il terzo motivo gli appellanti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell'art.6 della Legge
150 del 2011, ascrivibile al Tribunale, che ha respinto la domanda di riduzione della sanzione, omettendo ogni considerazione sulla esigua gravità della condotta, e sulla buona fede dimostrata dalle iniziative intraprese, motivando il rigetto “in considerazione del fatto che l'opposizione è stata rigettata nel merito. Tant'è che l'art.6 del dlgs 150 del 2011 disciplinante l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prevede che solo in caso di accoglimento della opposizione il Giudice può modificare l'ordinanza anche limitatamente alla entità della sanzione dovuta”.
Il motivo è astrattamente fondato, ed è comunque assorbito: è assorbito perché in grado di appello la
Corte ha accertato che non tutte le condotte rappresentate come mancata ottemperanza alla diffida sono state riscontrate, (essendo evidente in particolare che la società, nonostante una espressione letterale pagina 6 di 7 infelice ed ambigua, aveva previsto, nella relazione di agosto, di stoccare i sovvalli esclusivamente all'interno, e non sulla platea di cemento all'aperto), il che già di per sé suggerisce di ridurre la sanzione;
è anche fondato nell'ottica di una critica diretta alla decisione, perché è evidente che la società si era attivata, nella direzione richiesta, in primo luogo per confinare i sovvalli, poi per migliorare il processo di digestione anaerobica, (il che corrispondeva d'altro canto al suo specifico interesse produttivo) ottenendo alcuni parziali risultati.
E' pur vero che modifiche strutturali di un impianto e di un processo industriale non sono di semplice realizzazione, e che il tempo concesso alla azienda, a fronte del disagio che la sua attività creava sul territorio, è stato (comprensibilmente) molto ridotto;
la società si è comunque attivata ottenendo qualche risultato prima della visita ispettiva;
risultati che si sono ampliati e meglio realizzati in seguito, anche tramite l'approntamento di ulteriori strutture e spazi. Tenuto conto degli interventi eseguiti, poi concretizzatasi in investimenti di un certo rilievo, e sfociati in una nuova autorizzazione ambientale, anche la mancata installazione dei ventilatori non pare dimostrativa della volontà di disattendere le prescrizioni della diffida, e trova piuttosto giustificazione nella necessità di finalizzare le risorse a modificazioni complessive e risolutive. Ciò giustificava già in primo grado, e giustifica in sede di gravame, ad avviso della Corte, la applicazione del minimo edittale.
Con il quarto motivo gli appellanti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell'art.91 cpc, da parte del primo giudice, che ha condannato la società alla rifusione delle spese e dei compensi spettanti al legale anche se l' si era in effetti costituita a mezzo dei funzionari, cosicchè la condanna CP_1 poteva riguardare solo le spese vive documentate.
Il motivo è fondato: nel caso di specie non vi era luogo, in primo grado, a provvedere sulle spese di lite, in adesione all'orientamento di legittimità (vedi Cass.30597 del 2017) atteso che la ha scelto CP_1 di avvalersi (ex art. 6 co. 9 d. lgs. 150/2011) di un funzionario e quindi non ha sostenuto spese legali per la difesa, e neppure ha provato di avere sostenuto esborsi;
dunque sul punto la prima decisione va riformata, con esclusione della condanna alla rifusione delle spese di primo grado.
In questa sede di appello, peraltro, la si è costituita conferendo mandato difensionale, e quindi CP_1 occorre provvedere: le spese del grado si compensano comunque per la metà, atteso il parziale accoglimento del gravame;
solo la restante metà segue la soccombenza, e va posta a carico della società, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza 873 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna, e in parziale accoglimento della opposizione:
- ridetermina la sanzione comminata con la ordinanza – ingiunzione n° 128970 del 2022 emessa dalla il 4 agosto 2022, nel minimo edittale di €.1.500,00; Controparte_4
- compensa per la metà le spese del grado, e condanna gli appellanti in solido a rifondere alla la restante metà delle spese sostenute, che liquida per l'intero in €.2.400,00, per CP_1 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1800/2023 promossa da:
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. DI MATTEO DARIO, CodiceFiscale_1
APPELLANTI contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. ONORATO PATRIZIA e
[...] P.IVA_2 dell'avv. BOSCHI MARIA ELENA ( con domicilio presso Via PO N. 5 - C.F._2 CP_1
40139 BOLOGNA.
APPELLATO
Avverso la sentenza 873 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia la Corte:
1) accogliere la presente impugnazione e per l'effetto accogliere l'opposizione a ordinanza ingiunzione depositata in primo grado, secondo le conclusioni nella stessa rassegnate che qui si riportano e ripropongono limitatamente ai punti 2, 4, 5 e 6
2) in subordine e in via preliminare, dichiarare la nullità della predetta ordinanza per violazione degli articoli 18, 2° comma, Legge n. 689/1981 e dell' art. 3, 3° comma, Legge n. 241/1990 per tutti i motivi compiutamente edotti in atti;
4) nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto dichiarare nulla ovvero revocare, annullare, riformare o dichiarare priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione opposta perché illegittima e ingiusta in relazione a tutti i motivi di impugnazione allegati, nonché ogni atto ad essa presupposto,
pagina 1 di 7 connesso e collegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, legge n. 689/1981 e dell'art. 6, D.lgs. n.
150/2011;
5) in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, ridurre l'importo della sanzione pecuniaria ingiunta al minimo edittale stabilito per legge, valutando in concreto tutti gli elementi di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981;
6) con vittoria di spese e compenso professionale di causa.”
L'appellato ha concluso come segue: Voglia Codesto Ecc.mo Giudice, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in appello in quanto palesemente infondato per le suesposte argomentazioni confermando la sentenza appellata e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vicenda prende origine dalla visita ispettiva in data 07/09/2020 dei Tecnici del Servizio
Territoriale APAM presso (società in possesso di Autorizzazione Integrata CP_1 Parte_1
Ambientale P.G. n. 86987/2015 e successiva modifiche, per il recupero di rifiuti non pericolosi) per verificare l'attuazione delle prescrizioni dettate con la Diffida PG.n.104052 del 20/07/2020, che richiedevano in particolare: al punto 1la copertura delle aree di stoccaggio dei rifiuti ligneo-cellulosici e dei sovvalli oppure la presentazione di un altro progetto, che recuperasse spazi chiusi per tali accumuli, nel rispetto delle prescrizioni: al punto 2 a)rivedere l'attuale sistema gestionale in essere nella fase di digestione anaerobica adottando modalità atte ad assicurare una completa degradazione organica del rifiuto quali ad esempio, l'utilizzo di inneschi più incisivi al fine di terminare nel più breve tempo possibile la fase di start-up della digestione anaerobica;
b) installare dei ventilatori supplementari in corrispondenza dei portoni dell'edificio di digestione anaerobica come indicato in fase di progetto e al punto D.
2.4 n.31 dell'autorizzazione in essere. I tecnici, a seguito della visita ispettiva, con il verbale n. 2169/2020 del 12/10/2020, ritenendo che la società, pur avendo presentato un altro progetto per lo stoccaggio, non avesse rispettato le prescrizioni dettate, e riscontrando la omessa predisposizione dei ventilatori, hanno accertata la violazione, punibile con la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro, individuando come trasgressori sia Pt_2 nato a Ascoli Piceno il [...], in [...] amministratore unico, che
[...] Persona_1 nato a Montegiorgio (AP) il [...] in [...] institore nominato con atto del 15/11/2019, comunque in solido con la società con sede a San Pietro in Casale (BO). Parte_1
In esito al procedimento amministrativo, in cui sia la parte privata che i tecnici dell' CP_1 presentavano deduzioni e controdeduzioni, il Responsabile dell'Unità Supporto Giuridico ha archiviato la posizione dell'ing. che all'epoca non aveva responsabilità di gestione dell'impianto, Per_1 emettendo il 4 agosto del 2022 ordinanza ingiunzione PG 2022 128970 nei confronti del e della Pt_2 società, obbligati in solido al pagamento della sanzione di €.3.000,00.
Entrambi gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo in via pregiudiziale l'inesistenza della notificazione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, comunque la sua nullità, e nel merito la infondatezza.
Il Tribunale di Bologna ha respinto la opposizione, sotto tutti i profili, rilevando che la eventuale irritualità della notifica della ordinanza ingiunzione era comunque stata sanata, con la proposizione di tempestiva opposizione;
che la ordinanza era adeguatamente motivata, seppure per relationem, come è legittimo, qualora il riferimento sia fatto “…ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera
pagina 2 di 7 di conoscibilità legale dell'interessato, e quindi nella sua disponibilità”; che inoltre nel merito la amministrazione aveva assolto il proprio onere probatorio, mentre l'opponente, che aveva dedotto fatti specifici idonei ad escludere la responsabilità di non ne aveva fornito la prova. Il Parte_1
Tribunale a sostegno del proprio convincimento richiamava le controdeduzioni in data 1.3.2021 presentate in sede amministrativa dalla Responsabile dei . Parte_3
Avverso la decisione, pubblicata a verbale il 17.4.2023 e non notificata, ha proposto tempestiva impugnazione sia in proprio che quale legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
articolando quattro motivi di appello.
[...]
Si è costituita l' Controparte_1
chiedendo il rigetto della impugnazione, e la conferma della decisione di primo grado;
[...] assumeva che il procedimento amministrativo si era svolto nel pieno rispetto del diritto di difesa, con l'audizione dell'interessato ai sensi dell'art. 18 l. n. 689/1981, a cui era seguita la trasmissione, da parte dei trasgressori, di una breve integrazione difensiva, precisando di avere acquisito anche le controdeduzioni degli agenti accertatori (del 01/03/2021, vedi doc. 4 del fascicolo di primo grado), in cui gli stessi confermavano la legittimità della contestazione elevata, replicando punto per punto ai rilievi difensivi formulati dal legale del trasgressore.
La causa, dopo un rinvio, veniva discussa e decisa in grado di appello alla udienza del 28 marzo 2025, con lettura del dispositivo.
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Con il primo motivo gli appellanti deducono la violazione dell'art.18 comma 2 della legge 689 del 1981, e dell'art.3 comma 3 della legge 241 del 1990, e la erroneità della prima decisione, nella parte in cui non ha rilevato il difetto di motivazione, e la conseguente nullità della ordinanza, eccepita dalla difesa opponente in primo grado.
Deducono in particolare due profili di carente motivazione della ordinanza:
1. nel verbale di accertamento erano stati svolti più rilievi, a cui la difesa aveva opposto circostanze precise e documenti, in sede amministrativa, e la ordinanza ingiunzione, motivata per relationem, non precisa quale dei comportamenti addebitati sia stato accertato;
2. le controdeduzioni espresse dal Servizio il primo marzo 2021, a cui la ordinanza fa riferimento, nella sua motivazione, non erano note alla difesa privata, che ne ha avuto conoscenza solo in sede contenziosa, nel giudizio di primo grado, cosicchè manca il presupposto che rende legittima la motivazione per relationem di un provvedimento, secondo quanto lo stesso Tribunale afferma, in sentenza, laddove scrive che “si è al cospetto di una motivazione 'per relationem', pienamente legittima ai sensi dell'art.3 c.3 della legge 241 del 1990, dove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato, e quindi nella sua conoscibilità”.
Il motivo è infondato, e comunque inidoneo a determinare una riforma della prima decisione, per le ragioni che si vanno ad esporre brevemente.
In primo luogo, l'opposizione a ordinanza ingiunzione emessa ex art.18 L.689 del 1981 non è un giudizio di impugnazione, volto quindi a sindacare la legittimità dell'atto, ma un giudizio di accertamento del diritto di credito che deriva dal rapporto sanzionatorio, con conseguente cognizione piena nel merito del giudice ordinario, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte nella fase amministrativa (anche quando eventualmente non esaminate, o respinte con una motivazione non completa e corretta), riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. pagina 3 di 7 Va richiamata sul punto la sentenza 1786 del 2010, delle Sezioni Unite, che ha autorevolmente affermato il principio, poi costantemente confermato (vedi Cass.17799 del 2014, 12503 del 2018, vedi anche 16316 del 2020; da tale filone pare parzialmente discostarsi, ammettendo in qualche misura un controllo di legittimità, la pronuncia di Cass.4521 del 2022, che tuttavia riguarda la opposizione ad una sanzione regolata anche dalla disciplina speciale, assai articolata, dettata agli artt.187 ss del CP_2
T.U.F 58 del 1998, cosicchè non può dirsi necessariamente in contrasto con i precedenti sopra richiamati, che attengono a sanzioni diverse).
Va anche considerato che potendo l'opponente articolare in sede contenziosa ogni tipo di difesa e critica all'ordinanza ingiunzione ex art.18 legge 689 del 1981, la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene legittima la motivazione per relationem del provvedimento amministrativo, anche quando l'atto a cui si fa riferimento non sia già noto alla parte privata, purchè sia “conoscibile” entro il termine concesso per la proposizione della opposizione, (vedi specifiche Cass. 24127 del 2010, 7186 del 2000).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione motivando per relationem individua le controdeduzioni protocollate del 1° marzo 2021, rendendole quindi conoscibili, e non consta che la difesa provata abbia chiesto di accedere a tali atti, e ne sia stata impedita, nel termine per proporre opposizione. Conclusivamente, l'eccezione di nullità della ordinanza è certamente infondata, e occorre esaminare il merito.
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Con il secondo motivo gli appellanti allegano invece la violazione degli artt.2697 cc e 416 comma 3 cpc, e la erronea interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, nella parte in cui il giudice afferma che i fatti accertati dagli Agenti durante il sopralluogo del 7 settembre 2020 sono stati dettagliatamente descritti nel successivo verbale, mentre l'opponente non ha fornito la prova delle circostanze negative, e richiama “le controdeduzioni dell'Ufficio, relative alle inadempienze contestate che risultano non superate dai motivi indicati nel ricorso”
Gli appellanti rilevano preliminarmente e in via generale che nel giudizio di primo grado la difesa della non ha svolto contestazioni specifiche, rispetto alla allegazione dei fatti contenuta nell'atto di CP_1 opposizione, limitandosi a richiamare le controdeduzioni degli agenti del 1° marzo 2021; il Tribunale, d'altro canto, nel rigettare l'opposizione ha pure richiamato le controdeduzioni del 2021, senza chiarire perché le riteneva dirimenti rispetto ai fatti, e non superate dalle ragioni esposte dalla difesa privata.
Quindi trattano nel merito ognuno dei tre punti oggetto della diffida.
Pare opportuno, per chiarezza espositiva, seguire il medesimo schema, esaminando le emergenze fattuali, a partire dalle contestazioni sollevate nel verbale di accertamento del settembre 2020 in cui gli agenti hanno riferito lo stato delle cose, e contestato il mancato adempimento alla Diffida di luglio.
Al punto 1 la richiedeva di: procedere alla copertura delle aree di stoccaggio dei rifiuti CP_3 ligneo-cellulosici e dei sovvalli oppure presentare un altro progetto che, in caso di individuazione di spazi esistenti confinati, dovrà comprendere il calcolo del quantitativo di sovvallo da ricircolo prodotto annualmente in relazione agli spazi individuati;
qualora detti spazi fossero, a livello progettuale, destinati, e pertanto autorizzati, ad altre tipologie di rifiuti o utili ad altre fasi del ciclo produttivo l'Azienda dovrà relazionare in proposito ed indicare le modalità gestionali che intende adottare per il diverso utilizzo di detti spazi.
Dal verbale di accertamento risulta che , nella relazione datata 13/08/2020 aveva dichiarato Parte_1 di avere realizzato la copertura con un telo protettivo in PVC della platea in cemento armato destinata allo stoccaggio dei rifiuti ligneo-cellulosici e dei sovvalli, e intendeva stoccare i sovvalli (strutturante di riciclo derivato dalla vagliatura finale del materiale compostato delle linee R1 e R3) all'interno, in 2 dei 4 box del capannone che ospita la linea R1, e per una piccola parte anche all'interno dell'edificio di ricezione dei rifiuti per la miscelazione con il rifiuto in ingresso. pagina 4 di 7 Gli agenti hanno rilevato che non risulta chiaro se i sovvalli vengono stoccati anche nella platea in cemento armato, il che, atteso il punto D.1 del piano di miglioramento che prescrive “area chiusa” non sarebbe soluzione accettabile.
Inoltre hanno rilevato che l'azienda aveva dichiarato un quantitativo di strutturante di ricircolo proveniente dalla vagliatura della linea R1 di 1.700 t/anno, erroneo per difetto, atteso che nello schema del bilancio di massa allegato alla relazione tecnica Revisione 1 del 1/09/2014, lo strutturante di riciclo di quella linea è di 3.522,4 t/anno, mentre il dato di 1.700 t indicato dall'Ing. va riferito ai Per_1 rifiuti ligneo cellulosici in ingresso alla linea R1.
Infine hanno rilevato che i due box che l nella relazione di agosto intendeva destinare per lo Pt_4 stoccaggio del sovvallo nella autorizzazione risultavano destinati alla miscelazione e allo stoccaggio in ingresso;
nella relazione trasmessa l' non chiarisce quali modalità di gestione o quali altri spazi Pt_4 abbia individuato per sopperire alla conseguente carenza di aree destinate alle fasi di miscelazione e stoccaggio in ingresso
Complessivamente quindi gli agenti hanno ritenuto che la non abbia Parte_5 ottemperato al punto 1 della diffida in argomento.
La difesa, negli scritti difensivi del novembre 2020, ha contestato quanto affermato dai verbalizzanti, osservando che nella relazione depositata in agosto aveva precisato chiaramente che i sovvalli sarebbero stati confinati al chiuso, come realmente era avvenuto, tanto che nessun deposito di sovvallo era stato riscontrato dagli agenti all'esterno; che poi, a prescindere dall'erronea indicazione nella relazione di agosto del dato numerico dello strutturante di ricircolo che alimentava la linea R1 (esposto in 1.700 t/anno - dato in effetti riferibile ai rifiuti lignei- anziché in 3.522,4 t/anno) i volumi riservati allo stoccaggio, erano adeguati e sufficienti, perché in effetti superiori a quanto risultava dai calcolo della Agenzia, che non aveva tenuto conto delle effettive altezze degli stoccaggi, che arrivavano a 4 metri, e non a 2,5 metri, con la corrispondente maggiore volumetria.
Nelle controdeduzioni l' aveva ribadito che in ragione della terminologia utilizzata nella CP_1 relazione di agosto il dubbio che i sovvalli venissero stoccati anche all'esterno era legittimo, e per questo motivo nel verbale di accertamento era stato indicato che non “risultava chiaro se i sovvalli venissero depositati anche all'esterno”; aveva ribadito che il dato numerico indicativo dello strutturante di ricircolo di 1.700,00 t/anno era sbagliato, e quindi la società non aveva ottemperato a quanto richiesto dalla diffida;
non era entrata nel merito, circa il rilievo della società, secondo cui i box di stoccaggio avevano in effetti una altezza maggiore, di 4 metri, e non 2,5, con la conseguente maggiore volumetria.
La Corte, quindi, tirando le fila osserva che la dichiarata intenzione di confinari i sovvalli all'interno non è contraddetta dalla copertura con un telo della platea esterna, e il dubbio sorto sul punto pare ascrivibile ad una incomprensione espressiva;
il dato su cui la società insiste, per ritenere adeguati gli spazi di confino dei sovvalli all'interno, ossia la maggiore altezza, già all'epoca, degli stoccaggi, e quindi la maggiore capacità di contenimento rispetto a quanto ritenuto dai verbalizzanti, non trova conferma probatoria nella documentazione acquisita, perché la capacità è indicata in m/c 524 sia nella relazione del 12.8.2020 presentata dalla società in cui a pag 3 risulta scritto “Sulla base dei valori sopra accertati, le aree individuate garantiscono un corretto stoccaggio delle suddette tipologie
(capacità complessiva di stoccaggio sovvalli delle aree richiamate pari a m3 524 > 370 m3)”, che nel verbale di accertamento;
né rilevano gli atti successivi, cui fa riferimento la difesa della Società, in quanto appunto successivi. Inoltre non vi è chiarezza circa la soluzione trovata per sopperire alla destinazione di due box interni ai sovvalli e la conseguente carenza di aree destinate alle fasi di miscelazione e stoccaggio in ingresso.
pagina 5 di 7 Complessivamente quindi sussiste la mancata ottemperanza al punto 1 della diffida, seppure vi è stata una parziale e solerte attivazione.
Al punto 2 a) la diffida prevedeva di rivedere l'attuale sistema gestionale in essere nella fase di digestione anaerobica adottando modalità atte ad assicurare una completa degradazione organica del rifiuto quali ad esempio, l'utilizzo di inneschi più incisivi al fine di terminare nel più breve tempo possibile la fase di start-up della digestione anaerobica. Qualora entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento emesso da la suddetta situazione non venga superata questo Servizio Parte_6
Territoriale ritiene che debba essere valutata la possibilità di sospendere gli ingressi di rifiuto alla linea R1.
I verbalizzanti avevano rilevato che al momento del sopralluogo tutti i 5 fermentatori erano chiusi e in fase di digestione anaerobica, riscontrando che in 4 digestori era presente una seppur limitata attività anaerobica;
i metri cubi/ora di portata di biogas andavano infatti da 3,15 mc/h del fermentatore 4 ai 8,83 mc/h del fermentatore 3. In un fermentatore l'attività anaerobica non si era attivata. La quantità di biogas espressa era comunque largamente inferiore a quella teorica di 29,89 mc/h, cosicchè non era concluso il periodo di start-up, come prescritto nella diffida, e la aveva solo Parte_5 parzialmente ottemperato a quanto disposto al punto 2 lettera a della diffida.
La difesa sottolinea negli scritti difensivi che i fermentatori erano in produzione, allegando il progressivo miglioramento dei risultati, e le fatture emesse al GSE dal settembre in poi, che dimostravano l'incremento della produzione di energia.
La Corte osserva che uno dei digestori non era attivo, e l'attività degli altri non era ottimale, anche se lo sforzo compiuto per migliorare la situazione è dato pacifico.
Infine, il punto 2 b) della diffida ordinava di installare dei ventilatori supplementari in corrispondenza dei portoni dell'edificio di digestione anaerobica come indicato in fase di progetto e al punto D.
2.4 n.31 dell'autorizzazione in essere.
Pacifico per tutti che i ventilatori supplementari di cui sopra non sono stati installati, si rileva che l'Ing. nella relazione tecnica del 13/08/2020 motiva tale scelta considerando il superamento delle Per_1 problematiche di fermentazione, l'avviamento della digestione anaerobica e l'impossibilità di reperire nella documentazione di progetto informazioni di dettaglio sugli interventi di supplemento da apportare alla linea di ventilazione. L dal canto suo lamenta che solo nel mese di Agosto sono pervenute CP_1 ad 460 segnalazioni relative ad esalazioni maleodoranti provenienti dall'impianto AIA in CP_1 argomento, e che i tecnici hanno direttamente rilevato sia in data 25/08/2020, in orario serale e CP_1 notturno sia in data 27/08/2020 in orario diurno esalazioni maleodoranti molto intense provenienti dall'impianto , ribadendo perciò la necessità di individuare ed attuare soluzioni. Parte_1
Ora, è pacifico che la diffida emessa non è stata attuata, per quanto attiene alla installazione dei ventilatori, anche se in seguito sono state applicate altre soluzioni tecniche.
Con il terzo motivo gli appellanti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell'art.6 della Legge
150 del 2011, ascrivibile al Tribunale, che ha respinto la domanda di riduzione della sanzione, omettendo ogni considerazione sulla esigua gravità della condotta, e sulla buona fede dimostrata dalle iniziative intraprese, motivando il rigetto “in considerazione del fatto che l'opposizione è stata rigettata nel merito. Tant'è che l'art.6 del dlgs 150 del 2011 disciplinante l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prevede che solo in caso di accoglimento della opposizione il Giudice può modificare l'ordinanza anche limitatamente alla entità della sanzione dovuta”.
Il motivo è astrattamente fondato, ed è comunque assorbito: è assorbito perché in grado di appello la
Corte ha accertato che non tutte le condotte rappresentate come mancata ottemperanza alla diffida sono state riscontrate, (essendo evidente in particolare che la società, nonostante una espressione letterale pagina 6 di 7 infelice ed ambigua, aveva previsto, nella relazione di agosto, di stoccare i sovvalli esclusivamente all'interno, e non sulla platea di cemento all'aperto), il che già di per sé suggerisce di ridurre la sanzione;
è anche fondato nell'ottica di una critica diretta alla decisione, perché è evidente che la società si era attivata, nella direzione richiesta, in primo luogo per confinare i sovvalli, poi per migliorare il processo di digestione anaerobica, (il che corrispondeva d'altro canto al suo specifico interesse produttivo) ottenendo alcuni parziali risultati.
E' pur vero che modifiche strutturali di un impianto e di un processo industriale non sono di semplice realizzazione, e che il tempo concesso alla azienda, a fronte del disagio che la sua attività creava sul territorio, è stato (comprensibilmente) molto ridotto;
la società si è comunque attivata ottenendo qualche risultato prima della visita ispettiva;
risultati che si sono ampliati e meglio realizzati in seguito, anche tramite l'approntamento di ulteriori strutture e spazi. Tenuto conto degli interventi eseguiti, poi concretizzatasi in investimenti di un certo rilievo, e sfociati in una nuova autorizzazione ambientale, anche la mancata installazione dei ventilatori non pare dimostrativa della volontà di disattendere le prescrizioni della diffida, e trova piuttosto giustificazione nella necessità di finalizzare le risorse a modificazioni complessive e risolutive. Ciò giustificava già in primo grado, e giustifica in sede di gravame, ad avviso della Corte, la applicazione del minimo edittale.
Con il quarto motivo gli appellanti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell'art.91 cpc, da parte del primo giudice, che ha condannato la società alla rifusione delle spese e dei compensi spettanti al legale anche se l' si era in effetti costituita a mezzo dei funzionari, cosicchè la condanna CP_1 poteva riguardare solo le spese vive documentate.
Il motivo è fondato: nel caso di specie non vi era luogo, in primo grado, a provvedere sulle spese di lite, in adesione all'orientamento di legittimità (vedi Cass.30597 del 2017) atteso che la ha scelto CP_1 di avvalersi (ex art. 6 co. 9 d. lgs. 150/2011) di un funzionario e quindi non ha sostenuto spese legali per la difesa, e neppure ha provato di avere sostenuto esborsi;
dunque sul punto la prima decisione va riformata, con esclusione della condanna alla rifusione delle spese di primo grado.
In questa sede di appello, peraltro, la si è costituita conferendo mandato difensionale, e quindi CP_1 occorre provvedere: le spese del grado si compensano comunque per la metà, atteso il parziale accoglimento del gravame;
solo la restante metà segue la soccombenza, e va posta a carico della società, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza 873 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna, e in parziale accoglimento della opposizione:
- ridetermina la sanzione comminata con la ordinanza – ingiunzione n° 128970 del 2022 emessa dalla il 4 agosto 2022, nel minimo edittale di €.1.500,00; Controparte_4
- compensa per la metà le spese del grado, e condanna gli appellanti in solido a rifondere alla la restante metà delle spese sostenute, che liquida per l'intero in €.2.400,00, per CP_1 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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