Sentenza 26 agosto 2014
Massime • 1
Il bando di concorso pubblico è "regola" della procedura e, salvo che sia in violazione di legge, non può essere modificato a seguito dell'entrata in vigore di una legge successiva, a meno che questa non preveda espressamente la sua applicabilità anche alle procedure concorsuali in atto. (Nella specie, il bando di concorso prevedeva che la materia della riserva di posti fosse regolata dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 "o da altra normativa in vigore", sicché è stata esclusa l'applicabilità della sopravvenuta legge 12 marzo 1999, n. 68, che aveva ridotto la percentuale dei soggetti da assumere nell'ambito delle categorie protette).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2014, n. 18285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18285 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16538-2008 proposto da:
IN LE c.f. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 173, presso lo studio dell'avvocato TERRANOVA LILIANA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO LA PEDALINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MERLO ARTURO, giusta delega in atti;
AT NC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato MARCHETTI ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato TIGANO ALDO, giusta delega in atti giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 570/2007 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 14/06/2007 r.g.n. 1623/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato LA PEDALINA MAURIZIO;
udito l'Avvocato ACCARDO PAOLO per delega MERLO ARTURO;
udito l'Avvocato TIGANO ALDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l'inammissibilità, o, in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2837/05 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina rigettava la domanda proposta da IN EL nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina e di PA NC, tendente al riconoscimento del proprio diritto all'assunzione presso l'Azienda a seguito di concorso pubblico per n. 2 posti di tecnico di nEurofisiopatologia, indetto con bando di cui alla Delib. 23 aprile 1998, n. 685 in luogo dello PA.
2. Avverso la decisione, con ricorso depositato il 25.10.05, proponeva appello la IN deducendo la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. 12 marzo 1999, n. 68, artt. 22 e 23 e la motivazione apparente, illogica e contraddittoria.
In sostanza, l'individuazione della L. n. 482 del 1968, richiamata dal bando di concorso e poi abrogata dalla L. n. 68 del 1999, come normativa applicabile in relazione alla percentuale di riservatari, non trovava alcuna giustificazione essendosi espletata l'intera procedura concorsuale sotto il vigore della nuova legge. Si costituiva tanto l'Azienda Ospedaliera Papardo, che lo PA, contestando gli assunti dell'appellante e chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese e compensi.
Con sentenza del 29.05.2007 - 28 agosto 2007 la Corte d'appello di Messina rigettava l'impugnazione condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la IN con tre motivi.
Resistono con controricorso le parti intimate.
La ricorrente e lo PA hanno depositato memorie. La difesa della NA ha depositato note scritte alle conclusioni del Procuratore Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione falsa applicazione di legge con riferimento alla L. 12 marzo 1999, n. 68, artt. 18, 22 e 23 e degli artt. 15 e 11 disp. gen. (preleggi), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3. In particolare sostiene che dopo l'entrata in vigore della L. n. 68 del 1999 non potevano trovare più applicazione le disposizioni della precedente L. n. 482 del 1968, neppure alle procedure concorsuali in corso, essendo espressamente prevista, come unica esclusione, l'ipotesi dei soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio disciplinato dalla precedente legge.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 12 marzo 1999, n. 68, artt. 3, 22 e 23, con riferimento all'ari. 18 della legge stessa, nonché vizio di motivazione, in relazione alla corretta identificazione del numero delle unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla nuova legge citata.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione falsa applicazione della L. 12 marzo 1999, n. 68, artt. 3, 18, 22 e 23 sotto il profilo della violazione falsa applicazione del bando di concorso in relazione alla violazione dei principi di ermeneutica contrattuale e di conservazione degli atti nulli di cui agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., art. 1419 c.c., comma 2, nonché vizio di motivazione.
2. Il ricorso - i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.
Il bando di concorso è "regola" della procedura concorsuale e, nei limiti in cui non sia violazione di legge, non è suscettibile di essere modificato in ragione della sopravvenienza di una legge successiva, salvo che quest'ultima non prevedeva espressamente la sua applicabilità anche alle procedure concorsuali in corso. Non è quindi applicabile la L. 23 marzo 1999, n. 68, entrata in vigore dopo la pubblicazione del bando, che prevede, all'art. 3, la riduzione della percentuale dei soggetti da assumere nell'ambito delle categorie protette, portandola dal 15% (percentuale già prevista dalla L. n. 482 del 1968, art. 9) al 7% dei lavoratori occupati.
Correttamente la Corte d'appello ha considerato la natura di lex specialis attribuita al bando di concorso;
ciò che determina l'applicabilità della disciplina in esso contenuta all'intera procedura concorsuale, a meno che lo stesso bando non preveda diversamente. Nè può essere interpretato come richiamo ad eventuali leggi sopravvenute il fatto che nel bando sia contenuta la dicitura "la materia della riserva è disciplinata dalla L. n. 482 del 1968 o da altra normativa in vigore che prevede riserve in favore di particolari categorie di cittadini". Osta a tale interpretazione l'espressione letterale della clausola che richiama la normativa "in vigore"; richiamo che non avrebbe alcun ragionevole significato, se riferito a leggi future. Se ne deduce che devono essere applicate le norme in materia di riserva vigenti alla data di emanazione del bando, non invece quelle entrate in vigore successivamente. L'opposta opinione, sostenuta dalla ricorrente, contrasterebbe anche con il principio di buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 c.c.. Infatti - come ha puntualmente osservato la Corte d'appello -
accogliendo la tesi della ricorrente si verrebbe a stravolgere l'impianto concorsuale,dovendosi calcolare la percentuale degli invalidi da assumere, non più rapportandola alle unità occupate nelle singole categorie, ripartendo il contingente in relazione alla consistenza organica di ciascuna, bensì a tutte le unità occupate, come previsto dalla L. n. n. 68 del 1999. Inoltre si lederebbe l'affidamento dei concorrenti, già classificati in posizione utile, nella stabilità delle regole del dando.
3. Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 100,00 (cento) per esborsi oltre Euro 3.000,00 (tremila) per compensi d'avvocato in favore dell'Azienda ospedaliera ed oltre 3.500,00 (tremilacinquecento) in favore dello PA, nonché, in favore di entrambi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2014