Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2014, n. 18285
CASS
Sentenza 26 agosto 2014

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Il bando di concorso pubblico è "regola" della procedura e, salvo che sia in violazione di legge, non può essere modificato a seguito dell'entrata in vigore di una legge successiva, a meno che questa non preveda espressamente la sua applicabilità anche alle procedure concorsuali in atto. (Nella specie, il bando di concorso prevedeva che la materia della riserva di posti fosse regolata dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 "o da altra normativa in vigore", sicché è stata esclusa l'applicabilità della sopravvenuta legge 12 marzo 1999, n. 68, che aveva ridotto la percentuale dei soggetti da assumere nell'ambito delle categorie protette).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2014, n. 18285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18285
    Data del deposito : 26 agosto 2014

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