Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2149/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. BOVERO SIMONA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1) i figli minori e sono affidati in via super-esclusiva alla madre, la quale avrà Per_1 Per_2
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
la madre avrà il potere di prendere autonomamente, oltre alle decisioni di ordinaria amministrazione, anche quelle di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazione dei figli stessi, nonché di espletare tutte le pratiche amministrative che si rendano necessarie nell'interesse dei medesimi, così come statuito nell'ordinanza presidenziale del 19.02.2025;
2) i figli minori e avranno la loro collocazione e manterranno la loro Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la residenza della madre;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e con le modalità che Per_1 Per_2 seguono: - a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 20,00 della domenica, prelevandoli dalla e riportandoli all'abitazione della madre, così come disposto nell'ordinanza presidenziale del 19.02.2025;
200,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, come statuito nell'ordinanza presidenziale del 19.02.025, ovvero quella diversa somma che l'adito
Tribunale riterrà di determinare, somma che sarà aggiornata annualmente secondo gli indici
ISTAT;
5) entrambi i genitori concorreranno alle spese di carattere straordinario, tra loro concordate, alle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle scolastiche (ivi comprese i buoni pasto, libri, gite, mensa scolastica ecc..), nella misura del 50% cadauno sempre previamente concordate tra loro, previa esibizione e consegna della relativa documentazione giustificativa ove uno di essi la richieda;
6) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SI.ra , mentre le Parte_1 detrazioni fiscali per i figli a carico saranno al 50% per ciascun genitore;
Con condanna del resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, come da nota spese allegata, stante anche la condotta processuale dello stesso, non più comparso dopo la prima udienza del 4.02.2025, senza manifestare intento conciliativo.
In via istruttoria, si chiede l'ordine di esibizione all' di Cuneo della documentazione CP_2 relativa al numero ed all'importo dei ratei della pensione corrisposti all'onerato, onde verificare la correttezza della dichiarazione resa dallo stesso all'udienza del 14.01.2025.
Per parte convenuta contumace
Per il Pubblico Ministero
Si accolga il ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 08.10.2024 Parte_1 proponeva ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori (il 01.09.2012) e (il 01.03.2014) nati a Per_1 Per_2
Cuneo dalla relazione more uxorio con il convenuto, . CP_1
Nello specifico parte ricorrente -allegando il disinteresse del padre per i figli che dal 2016 non si era reso reperibile né aveva contribuito economicamente al loro mantenimento e che la relazione con lui era naufragata a causa della sua dipendenza da sostanze alcoliche e dal gioco- chiedeva l'affidamento super-esclusivo degli stessi con collocazione e residenza presso di sé e obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento con il versamento della somma mensile complessiva di euro 600,00 oltre al contributo al 50% alle spese straordinarie e diritto di tenerli con sé a fine settimana alternati.
Il convenuto non si costituiva, ma compariva personalmente alla prima udienza.
A seguito dell'ascolto del minore , il Giudice con ordinanza 19.02.2025 adottava i Per_1 provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse della minore, fissando udienza per la discussione e la rimessione della causa in decisione collegiale ex art. 473bis.22 c.p.c. al
27.05.2025 nella quale la ricorrente richiamava le conclusioni di cui al foglio separato depositato telematicamente unitamente alla nota spese. Il Giudice rimetteva dunque la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero
è intervenuto come da conclusioni in epigrafe riportate.
***
Preliminarmente, il Collegio condivide la valutazione del giudice relatore secondo la quale la causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti prodotti, senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, essendo sufficiente quanto prodotto e acquisito.
Ciò premesso, reputa il collegio che le statuizioni provvisorie adottate con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 19.02.2025, meritino conferma.
1. Sull'affidamento dei figli minori le parti concordano per l'affidamento super-esclusivo. Il convenuto, comparso personalmente alla prima udienza di comparizione, dichiarava che:
Ho avuto problemi di salute e quindi non sono andato da un avvocato;
ho letto il ricorso e sull'affidamento non ho da osservare perché di fatto già è sempre stato così, anche se io mi sono offerto di tenere i ragazzi anche una settimana
La regola generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti, in concreto, pregiudizievole per l'interesse dei minori (tra le altre, Cass. 2 Dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 Dicembre 2009,
n. 2687; Cass. 18 Giugno 2008, n. 16593; Cass. n. 977/2019). Più in particolare,
l'affidamento esclusivo è giustificato soltanto nei casi in cui sia stato provato in giudizio che l'affidamento condiviso “sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alternando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tale caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso, ma anche all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (Così Cass. n. 27/2017; vedi anche
Cass. n. 15819 del 7.6.2021:
9.2 In proposito, mette conto rilevare che nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis c.p.c., come modificati dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con la L. n. 176 del 1991) alla cd. "bigenitorialità", ovvero al diritto, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, l'affidamento "condiviso", che comporta l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, si pone non più come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: alla regola dell'affidamento condiviso può, dunque, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore"
(Cass., 8 febbraio 2012, n. 1777). Pur non potendo ragionevolmente ritenersi comunque precluso l'affidamento condiviso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poiché tale istituto avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, occorre, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
9.3 Con la duplice conseguenza che: non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo;
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.
Nel caso di specie, come confermato dal convenuto che ha candidamente ammesso che da sempre della prole si occupa solo la mamma, il AP si è da sempre disinteressato dei figli, non condivide con loro nessun interesse, non si informa della loro salute, della scuola, degli interessi né apporta alcun contributo neppure affettivo alla loro crescita al Giudice Per_1 dichiarava: Mi piace stare di più con mamma perché mi segue tutti i giorni ed è sempre presente;
con AP ci vediamo troppo poco e non sappiamo cosa dirci. L'ultima volta l'ho chiamato io perché lui non chiama mai e non si interessa di come stiamo e di come vado a scuola. Per me va bene come vivo adesso anche se mi piacerebbe avere anche un AP presente che si interessi a me. Quando ci vediamo con AP di solito c'è anche;
io Per_2 so solo che per due anni non è venuto al mio compleanno).
Al fine di evitare che quel minimo di legame affettivo che soprattutto i figli, comunque, sentono di mantenere con il padre, quest'ultimo potrà tenere con sé e a fine Per_1 Per_2 settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 20, compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e ludici.
2. Quanto agli aspetti economici, è incontestato che il padre debba contribuire per i figli mediante il versamento di un assegno perequativo, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre convivente. Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “La contumacia, anche in assenza di informazioni circa la situazione reddituale e patrimoniale del genitore, non osta alla determinazione dell'obbligo contributivo verso i figli che va quantificato in base alla «capacità lavorativa generica», così come per i disoccupati”. (cfr. Corte d'Appello di Taranto sentenza n. 64/2015; Tribunale
Milano, sentenza n. 6910/2018; Tribunale Rimini, sentenza n. 833/2019). E ciò in quanto la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla posizione, a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti,
è vero che la scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza. Ciò posto, il convenuto ha dichiarato di essere titolare di una pensione di euro 1.200,00 circa al mese (che corrisponde alle allegazioni difensive di parte ricorrente) e di vivere con una compagna, avendo una spesa mensile per l'affitto di euro 350,00 al mese, oltre alle utenze.
La SI. ha da poco acquisito la gestione del centro sportivo a San Pietro del Gallo, Pt_1 sicché al momento i suoi utili sono ancora incerti e risicati trattandosi di nuova attività imprenditoriale;
vive con i figli in un alloggio condotto in locazione dalla mamma, che percepisce la pensione minima di circa 600 euro, contribuendo alle spese, soprattutto quelle di riscaldamento.
Alla luce degli atti e dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza, tenuto conto degli oneri di cui ciascuna parte è gravata e delle presumibili eSIenze dei figli in relazione all'età e al contesto, tenuto conto dei tempi di permanenza al momento pressoché esclusivi presso la mamma, tenuto conto ancora del fatto che con l'affidamento esclusivo l'assegno unico andrà a favore della mamma, si stima congruo ed equo porre a carico del SI. un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.
Per quanto riguarda l'assegno unico per i figli, infatti, la circostanza che essi siano collocati in via pressoché esclusiva presso la mamma, si conferma la spettanza a lei per intero.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tenuto conto del valore indeterminato di bassa complessità della causa, delle attività difensive svolte, della nota spese depositata, le spese si liquidano in complessivi euro
3.386,50 come da richiesta (euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase istruttoria/trattazione ed euro 850,50 per la fase decisoria), oltre euro 107,12 per esborsi, oltre spese generali al 15% CPA e IVA di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) AFFIDA i figli minori (il 01.09.2012) e (il 01.03.2014) in via esclusiva Per_1 Per_2 rafforzata alla madre, con facoltà della stessa di assumere, anche in mancanza del consenso paterno, tutte le decisioni relative ai figli, comprese quelle di maggiore importanza attinenti istruzione, educazione e cura, nonché di richiedere alle competenti autorità il rilascio/rinnovo di carta di identità valida per l'espatrio/passaporto per i figli minori;
2) DISPONE che i figli abbiano residenza anagrafica e collocazione abituale presso la madre,
e che il padre possa tenere con sé e a fine settimana alternati dal sabato Per_1 Per_2 mattina alla domenica sera alle ore 20, tenuto conto degli impegni e della volontà dei figli stessi;
3) PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, CP_1 con decorrenza dalla domanda giudiziale, un assegno di euro 400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da versare in favore della madre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludico sportive e ricreative) previamente concordate (salvo quelle necessitate ed urgenti) e successivamente documentate, sostenute nell'interesse dei figli;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre.
4) dichiara tenuto e condanna al rimborso delle spese di lite del presente CP_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 3.386,50 oltre euro 107.12 per spese, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
Cuneo, così deciso nella camera di conSIlio del 05/06/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi