Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Amleto Pisapia ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2399/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione all'esecuzione
TRA
(avv. Pasquale Napolitano) Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO
DELLA DECISIONE1
Come da precisazione delle conclusioni rese all' udienza del 18.03.2025.
***
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 44/2021 emesso dal Giudice di
Pace di Gragnano, rubricato al numero di Rg. 1808/2021 ed assegnato alla
1
chiedeva la revoca del riferito decreto ingiuntivo con il Controparte_2
quale le era stato ingiunto di consegnare copia integrale dell'estratto di ruolo a nome del ricorrente, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c., in quanto la competenza per l'accesso agli atti nei confronti di Enti
Pubblici, quale è l , andava riconosciuta alla Parte_1
Giurisdizione Amministrativa. In via subordinata, instava per la nullità del decreto ingiuntivo.
2.Si costituiva in giudizio l'opposto sig. il quale deduceva la CP_1
sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'opponente attesa la consegna, nelle more, dell'estratto di ruolo e pertanto insisteva per il rigetto della domanda del
Concessionario per la Riscossione con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
3.Con sentenza n. 106/2023 pubblicata il 21/01/2023, non notificata, il Giudice di Pace di Gragnano – dott.ssa rigettava l'opposizione ritenendola Per_1
inammissibile e condannava il Concessionario della Riscossione al pagamento delle spese di lite quantificate in € 150,00.
4.Avverso detta sentenza, presentava appello l Parte_1
con atto di citazione notificato in data 03.05.2023, eccependo:
[...]
l'ommessa pronuncia sul difetto di giurisdizione nonché l'inammissibilità dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo e del susseguente decreto.
Chiedeva quindi dichiararsi: 1) la riforma integrale della sentenza n. 106/2023 del
Giudice di Pace di Gragnano con accoglimento dell'opposizione e conseguentemente annullamento e revoca del decreto ingiuntivo n. 44/2021 emesso dal Giudice di Pace di Gragnano;
2) la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
5. Il sig. pure evocato in giudizio, non si costituiva e Controparte_1
pertanto se ne dichiara la contumacia.
2 6. La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e, all'udienza del 18.03.2025, veniva trattenuta in decisione.
7. Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della sentenza impugnata.
8. Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ne discende che non vengono in discussione in questa sede le questioni relative alla procedibilità della domanda nonché alle legittimazioni attiva e passiva delle parti.
9. L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito evidenziati.
L'appellante, ha sostanzialmente censurato la statuizione di primo grado, nella parte in cui aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulla sollevata eccezione di carenza di giurisdizione, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., dell'adito Giudice
Ordinario, spettando, a suo dire, unicamente al Giudice Amministrativo la competenza a decidere in merito all'accesso agli atti nei confronti degli Enti
Pubblici, tra i quali rientrava, a pieno titolo, l' . Parte_1
Più specificamente, rilevava come la cartella esattoriale era un documento accessibile ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990, sostenendo e ribadendo come siffatto diritto di accesso fosse tutelabile unicamente dinanzi al Giudice Amministrativo.
La vicenda in esame, infatti, traeva la sua origine dalla inevasa richiesta di estratto di ruolo, presentata dal sig. al fine di verificare “l'attuale pendenza di CP_1
cartelle esattoriali” a suo carico, così da avviare eventuali procedure per eliminare pretesi carichi fiscali e/o amministrativi, dei quali ignorava l'esistenza. Sul punto,
è noto che l'estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, consistente in un elaborato informatico formato dall'esattore, riportante
3 l'elenco delle cartelle e consegnato al contribuente, a seguito di specifica richiesta, che non contiene, tuttavia, alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, con conseguente sua non impugnabilità per mancanza di interesse. E', dunque, la sola cartella esattoriale ad assumere rilevanza rispetto ad un'eventuale tutela degli interessi dell'istante, dovendosi essa considerare quale documento amministrativo, accessibile ai sensi dell'art. 22, l. n. 241/1990, che presuppone la conclusione del procedimento tributario e/o di accertamento di una violazione amministrativa punita con relativa sanzione, laddove l'estratto di ruolo è un documento non avente un ruolo predeterminato nella scansione procedimentale dell'esecuzione esattoriale, essendo caratterizzato semplicemente da una valenza ricognitiva del contenuto del ruolo in ordine a posizioni individuali. L'estratto di ruolo è un documento che costituisce la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate con la procedura di riscossione. Come stabilito dalla Cassazione n. 24675/2024, esso rappresenta prova idonea dell'entità
e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale, contenendo tutti gli elementi essenziali per identificare il debitore, la causa e l'ammontare del credito.
Tuttavia, secondo la più recente giurisprudenza, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile. La Cassazione n. 29729/2023 ha chiarito che esso costituisce un mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella esattoriale senza alcuna pretesa impositiva autonoma.
L'estratto di ruolo, quindi, è un mero strumento di conoscenza, a fronte della cartella esattoriale da considerarsi quale atto fondamentale del procedimento di esecuzione esattoriale, da notificarsi al contribuente e da conservare, in copia, a cura del concessionario. Corollario di tale ricostruzione è che, ove il contribuente chieda accesso alla cartella di pagamento e questa rientri nel periodo di obbligatoria conservazione, è solo con il rilascio della copia della cartella di pagamento, e non con l'estratto di ruolo, che il concessionario adempie esattamente ai suoi obblighi di ostensione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II. 14.11.2022
n. 14920) In materia di accesso, pertanto, la cartella esattoriale costituisce il
4 presupposto della procedura esecutiva, per cui la richiesta di accesso alla cartella deve reputarsi strumentale alla tutela dei diritti del contribuente, con conseguente obbligo, in capo al concessionario, di suo rilascio in copia al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre, ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti. Né può revocarsi in dubbio che le cartelle esattoriali abbiano valenza amministrativa, in quanto poste in essere nell'ambito di procedimenti amministrativi-esecutivi, espressione di prerogative pubblicistiche e adottati da organi amministrativi, quali i attributari di specifiche finalità di CP_3
cura dell'interesse pubblico e non operanti in posizione di neutralità, sicché le stesse non possono ritenersi in alcun modo sottratte all'accesso amministrativo.
(cfr. sez. VI, 14.1.2016 n. 171) Il privato, infatti, ha diritto di accesso alle cartelle esattoriali che lo riguardano, dovendo essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. (Consiglio di Stato, sez. IV, 22.6.2018 n.
3847)
Orbene la Corte di Cassazione ha così statuito “In materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando il comportamento omissivo della pubblica amministrazione è direttamente correlato all'esercizio di un potere pubblico, costituendone il rifiuto di esercizio. In particolare, nel caso di domanda risarcitoria per danni derivanti dall'omesso rilascio di un provvedimento di condono edilizio o dalla mancata revisione in autotutela di un precedente diniego, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in quanto la condotta omissiva denunciata è strettamente correlata allo specifico potere pubblicistico in materia urbanistica ed edilizia. La giurisdizione ordinaria sussiste infatti unicamente qualora la pubblica amministrazione abbia posto in essere un comportamento di mero fatto perpetrato in carenza assoluta di potere
o comunque non ricollegabile in alcun modo all'esercizio di un potere amministrativo, e non nel caso di esercizio abusivo di poteri pubblici sussistenti.
5 Il petitum sostanziale perseguito dal privato in tali casi costituisce un interesse legittimo di tipo pretensivo, correlato all'applicazione del potere pubblico di cui si prospetta titolare. Tale inquadramento del riparto di giurisdizione, elaborato dalla giurisprudenza della Cassazione in applicazione dei principi della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, resta valido anche per le cause cui è applicabile il sopravvenuto codice del processo amministrativo.” Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 33851 del 12 novembre 2021
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato non può che derivarne la fondatezza della eccezione di carenza di giurisdizione, in capo al Giudice ordinario, sollevata dall'odierna appellante sin dal giudizio di primo grado atteso che “La giurisdizione in materia di accesso (art. 116 c.p.a. e artt. 24 ss. della l.
n. 241 del 1990) non è correlata alla situazione giuridica soggettiva che si intende azionare sulla base della documentazione richiesta in ostensione ma, al contrario, presuppone la qualifica di soggetto di diritto pubblico o di soggetto privato esercente un'attività di pubblico interesse in capo a chi abbia formato ovvero detenga stabilmente la documentazione oggetto dell' actio ad exibendum”
(T.A.R. Lazio, sez. II, 27.8.2019 n. 10620)
In forza delle motivazioni tutte sin qui rese, non può che derivarne l'accoglimento del proposto gravame, con conseguente integrale riforma della impugnata sentenza e revoca del decreto ingiuntivo n. 44/2021 opposto.
La riforma della sentenza gravata impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono l'ordinario criterio della soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo ex DM 2014/n. 55 sulla base dei parametri minimi attesa la serialità dei giudizi dello scaglione fino ad €
1.100 determinato dal valore del credito, dimezzata la fase di trattazione/istruttoria (attesa la natura documentale del giudizio).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
6 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore del Giudice
Amministrativo, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
b) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio grado, liquidandole, per il primo grado, in € 173,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 64,50 per esborsi (prenotati a debito ex art. 157 DPR 115/2002) ed € 282,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Torre Annunziata, 20 marzo 2025
IL GIUDICE dr. Amleto Pisapia
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”; la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo.