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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17275 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT ZI Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
EF NI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26799/2024 , vertente
TRA
(FRANCAVILLA IN SINNI (PZ), Parte_1
06/05/1969), con il patrocinio dell'avv. ORESTE BENCARDINO e dell'avv.
RI NT;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/05/1981), con il patrocinio dell'avv. CP_1
ENRICA SERRAO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
09/05/2010 con , unione da cui era nata nel 2011 la figlia CP_1 ha riferito che tra i coniugi era intervenuta separazione personale, che da Per_1 allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70 e ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione. 2
nel costituirsi ha aderito alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti in data
09/05/2010, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26799/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
09/05/2010 tra Parte_2
(PZ), 06/05/1969) e (ROMA (RM), 07/05/1981) in CP_1
ROMA, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n.
143, Parte II, Serie A05, Anno 2010.
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc
Roma, 01/12/2025
Il IC estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
RT ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT ZI Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
EF NI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26799/2024 , vertente
TRA
(FRANCAVILLA IN SINNI (PZ), Parte_1
06/05/1969), con il patrocinio dell'avv. ORESTE BENCARDINO e dell'avv.
RI NT;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/05/1981), con il patrocinio dell'avv. CP_1
ENRICA SERRAO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
09/05/2010 con , unione da cui era nata nel 2011 la figlia CP_1 ha riferito che tra i coniugi era intervenuta separazione personale, che da Per_1 allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70 e ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione. 2
nel costituirsi ha aderito alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti in data
09/05/2010, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26799/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
09/05/2010 tra Parte_2
(PZ), 06/05/1969) e (ROMA (RM), 07/05/1981) in CP_1
ROMA, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n.
143, Parte II, Serie A05, Anno 2010.
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc
Roma, 01/12/2025
Il IC estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
RT ZI