Decreto 30 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1056 RUOLO GENERALE ANNO 2024
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE Seconda CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato il seguente
Decreto
Nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso,
da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA C. FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
CONTRO
“ ” (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in LARGO PARROCCHIA, 1 80036 PALMA CAMPANIA presso lo studio dell'avv. FERRARO MASSIMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
OGGETTO: Opposizione ex. Art. 5 ter L89/2001
OSSERVA
Nel procedimento in epigrafe trascritto, introdotto con ricorso ex art. 5 ter L. 89/2001, in opposizione al decreto di accoglimento, della Corte d'Appello di MILANO
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi della L. 89 del 2001 ha adito la Corte di Appello di CP_1
MILANO per ottenere l'indennizzo previsto dalla menzionata normativa in relazione alla pretesa “irragionevole durata” del fallimento apertosi nei confronti della
“ , avanti al Tribunale di BUSTO ARSIZIO. Controparte_2
La Corte d'Appello, col decreto monocratico di accoglimento, ha quantificato il superamento della cd. durata “ragionevole” in (arrotondati) 8 anni riconoscendo un parametro monetario di € 400,00 annui con conseguente liquidazione alla ricorrente della complessiva somma di € 3.200,00 a titolo di indennizzo.
Impugna il Decreto il MINISTERO chiedendone l'annullamento/revoca in base al seguente MOTIVO
Eccessiva quantificazione dell'indennizzo in relazione alle caratteristiche del fallimento presupposto, alle sue vicende storiche, all'entità e natura del credito
ammesso, alle caratteristiche della parte istante - Violazione dell'art. 2 bis L. n.
89 del 2001 – Omessa motivazione e, comunque, mancata considerazione effettiva
dei criteri dettati dalla legge per la valutazione giudiziale.
Il Ministero ha affermato che il giudice non ha considerato la particolare complessità
della procedura presupposta, al fine di ridurre il parametro monetario di euro 400,00,
che l'opponente considera eccessivo anche in considerazione dell'entità, della natura del credito e delle caratteristiche della parte ricorrente.
Nel caso di specie, secondo l'opponente la Corte ha infatti apoditticamente liquidato alla un importo di (€ 400,00 x 8 anni =) € 3.200,00 con una motivazione a ben CP_1
vedere “astratta” in quanto generica e standardizzata (“…nel caso di specie, pur prendendo atto dei suddetti indicatori giurisprudenziali, considerate natura ed entità del credito e non rilevando motivi per discostarsi dal minimo fissato dalla legge, si ritiene opportuno, conformemente a quanto richiesto, liquidare a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento la somma di € 400,00 per ogni anno di ritardo e così per complessivi € 3.200,00 …”), senza indicare né prendere in effettiva considerazione, a fini valutativi, né A) l'assai modesto valore del credito insinuato dalla
(€ 5.506,67 comprensivo di I.V.A. come noto recuperabile) né B) la natura CP_1
chirografaria dello stesso (caratteristica che ne rendeva in ogni caso altamente improbabile il recupero, anche parziale, qualunque fosse la “velocità” del giudizio presupposto), né C) le “condizioni personali” della richiedente (una Società di capitali);
né, infine, D) la complessità della procedura presupposta (di cui peraltro i creditori fallimentari, tra cui la stessa Società istante, venivano resi puntualmente edotti a mezzo di periodiche mail/PEC massive e della regolare trasmissione delle Relazioni
semestrali ex art. 33 L.F. n. 5 da parte del Curatore).
Il Ministero della Giustizia ha, dunque, affermato che sarebbe congruo un parametro monetario di euro 300,00.
si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
La Corte osserva: il ricorso non può essere accolto.
Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il Giudice ha valutato l'intera vicenda processuale, compresi i giudizi connessi inerenti alla liquidazione dell'attivo ed i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali.
Dalla lettura del decreto monocratico, emerge l'esame della complessità della procedura e della natura chirografaria del credito ammesso al passivo ai fini della determinazione del coefficiente liquidativo applicato, nei limiti della forbice dettata dal legislatore della riforma. La decisione impugnata si è infatti attenuta ai parametri liquidativi dettati dalla legge n. 89 del 2001, come risultante dalle modifiche introdotte dapprima dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, e, successivamente, con l'articolo 1, comma 777, lettera e), della
Legge 28 dicembre 2015, nr. 208, che ne ha modificato il comma 1, dell'art. 2.
L'opposta ha avuto il riconoscimento dell'indennizzo di €. 400,00 per ciascun anno di irragionevole durata del giudizio presupposto, che costituisce la liquidazione minima rientrante nella forbice prevista dall'art. 2-bis della legge n. 89/01, in considerazione della rilevanza degli interessi sottesi al giudizio ed alle rispettive condizioni di vittima,
come puntualmente dedotto e documentato con il ricorso introduttivo del giudizio.
Il numero di creditori della procedura concorsuale presupposta (318) e il valore del passivo 39.693.675,00, non sono circostanze particolari che possano giustificare una deroga del termine di ragionevole durata indicato nell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001, tanto più che la compresenza di una pluralità di creditori rappresenta l'ipotesi fisiologica nelle procedure concorsuali.
Si aggiunga che dalla relazione del curatore fallimentare non emerge neppure una proliferazione di giudizi connessi.
In particolare, dalla detta relazione risulta che la procedura fallimentare presupposta è
stata caratterizzata dalle seguenti circostanze:
“ un passivo complessivamente accertato di € 39.693.675,00 e un attivo realizzato di €
4.759.309,38 circa…”, dovendo essere esaminate “…oltre nr. 318 istanze di insinuazione…” ed essendo stato altresì e nella specie “…disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa…”.
In definitiva, la procedura presupposta non sembra, pertanto, che sia stata una procedura particolarmente complessa e farraginosa, tale da giustificare una deroga al termine di durata previsto dall'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001 o determinazione del parametro monetario annuo inferiore al minimo di legge (pari a euro 400,00).
Alla luce di quanto evidenziato la determinazione di un indennizzo inferiore al minimo di legge non trova giustificazione neppure nella natura chirografaria del credito vantato dall'odierna parte convenuta, né nelle condizioni soggettive della stessa.
Alla luce di quanto osservato l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, il , Parte_1
soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla parte reclamata le spese della presente fase di opposizione.
Le spese devono essere liquidate in base al D.M. n. 147 del 2022, con riferimento al valore della causa (pari all'indennizzo riconosciuto nel decreto opposto), all'attività difensiva effettivamente svolta e alla natura seriale delle questioni giuridiche trattate,
che giustificano la liquidazione delle spese secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
-Rigetta l'opposizione proposta dal contro e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto della Corte d'Appello di Milano R.G.V.G. 869/2024 depositato il
4.11.2024 e notificato presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato in data 15.11.2024;
-condanna il a rimborsare le spese della presente fase, Parte_1
liquidate, in favore dell'Avv. Ferraro Massimo dichiaratosi antistatario, in euro
962,00,00 per compensi, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Milano, dalla Sezione Seconda Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025. Il consigliere estensore
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il Presidente
Cesira D'Anella