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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1008/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagiano - Corso Vittorio Emanuele, 4 74019 Palagiano TA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 851 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1833/2025 depositato il 13/11/2025 Richieste delle parti:
Difensore_2l'Avv. si riporta agli scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.6.2025 Ricorrente_1 impugnava l'accertamento, notificato il 17.4.2025, con cui il Comune di Palagiano accertava IMU, sanzioni e interessi per l'anno 2021 in relazione a terreni posseduti e condotti dalla ricorrente a titolo di IAP. La ricorrente deduceva che detti terreni fossero esenti da IMU e pertanto chiedeva l'annullamento dell'accertamento impugnato. Con comparsa del 13.9.2025 si costituiva il Comune di Palagiano replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Il Collegio ritiene di dare continuità alle decisioni di questa Corte nn. 1523/ 2022 e 271/2024 in relazione ad IMU dovuta dalla ricorrente per gli anni 2017 e 2019. L'art. 1 co.13 lett. a) L.208/2015 dispone che sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola. In relazione a tale esenzione la L.126/2020 ha introdotto una norma di interpretazione autentica secondo cui si considerano imprenditori agricoli anche i pensionati che, continuando a svolgere attività agricola, mantengano l'iscrizione alla relativa gestione previdenziale. Pertanto, l'agevolazione spetta solo a chi già operava quale IAP e che continua a svolgere tale attività anche dopo la pensione. Nel caso di specie, come provato dall'ente impositore, per la ricorrente difetta il requisito della continuità avendo maturato la pensione a seguito di lavoro dipendente, senza essere stata mai iscritta alla previdenza agricola, atteso che l'iscrizione a tale forma di gestione previdenziale sarebbe avvenuta decorsi due anni dal suo pensionamento. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 12 novembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1008/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagiano - Corso Vittorio Emanuele, 4 74019 Palagiano TA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 851 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1833/2025 depositato il 13/11/2025 Richieste delle parti:
Difensore_2l'Avv. si riporta agli scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.6.2025 Ricorrente_1 impugnava l'accertamento, notificato il 17.4.2025, con cui il Comune di Palagiano accertava IMU, sanzioni e interessi per l'anno 2021 in relazione a terreni posseduti e condotti dalla ricorrente a titolo di IAP. La ricorrente deduceva che detti terreni fossero esenti da IMU e pertanto chiedeva l'annullamento dell'accertamento impugnato. Con comparsa del 13.9.2025 si costituiva il Comune di Palagiano replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Il Collegio ritiene di dare continuità alle decisioni di questa Corte nn. 1523/ 2022 e 271/2024 in relazione ad IMU dovuta dalla ricorrente per gli anni 2017 e 2019. L'art. 1 co.13 lett. a) L.208/2015 dispone che sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola. In relazione a tale esenzione la L.126/2020 ha introdotto una norma di interpretazione autentica secondo cui si considerano imprenditori agricoli anche i pensionati che, continuando a svolgere attività agricola, mantengano l'iscrizione alla relativa gestione previdenziale. Pertanto, l'agevolazione spetta solo a chi già operava quale IAP e che continua a svolgere tale attività anche dopo la pensione. Nel caso di specie, come provato dall'ente impositore, per la ricorrente difetta il requisito della continuità avendo maturato la pensione a seguito di lavoro dipendente, senza essere stata mai iscritta alla previdenza agricola, atteso che l'iscrizione a tale forma di gestione previdenziale sarebbe avvenuta decorsi due anni dal suo pensionamento. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 12 novembre 2025 Il Giudice monocratico