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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2430/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2430/2025 vg promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIBERTI MARIA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA MARIANNA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 17/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2) Il SI. continuerà a vivere presso l'ex casa familiare in Carpi, Via Del Melograno 43 ove Pt_1
manterrà la propria residenza unitamente alla IG . I coniugi concordano, nell'ambito della Per_1
regolamentazione dei rapporti patrimoniali e degli impegni di seguito specificati e della loro corretta esecuzione, che il SI rimarrà a vivere unitamente alla IG nella casa coniugale, sita in Fossoli Pt_1
di Carpi (MO), via del Merlograno n. 43 della quale diverrà unico proprietario, a seguito del trasferimento a suo favore del 50% della quota di proprietà della SI.r . CP_1
Difatti, al fine di regolare e definire tutti i rapporti economico-patrimoniali derivati, relativi e/o conseguenti alla separazione personale , convengono e reciprocamente CP_1 Parte_1
accettano le seguenti disposizioni economiche patrimoniali da intendersi concordate per la divisione dei beni comuni e funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale:
la SI.ra si impegna ed obbliga a traferire al di lei marito, , la propria quota CP_1 Parte_1
pari al 50% della casa coniugale, sita in Fossoli di Carpi (MO), via del Melograno n. 43, di cui è
attualmente comproprietaria e precisamente porzione di casa costituita da due camere da letto, uno studio, una cucina, una sala e due bagni, garage e area cortiliva il tutto censito nel Catasto fabbricato sul foglio 35 particella 431 sub 11 e 431 sub 10.
Ai fini di una migliore e più corretta identificazione dell'immobile in oggetto si fa riferimento alla copia delle planimetrie depositate in catasto che le parti dichiarano di ben conoscere ed alle quali fanno riferimento pur senza allegarle. La parte cedente dichiara che i dati catastali e le planimetrie come sopra riportati sono conformi allo stato di fatto e sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Il
Trasferimento comprenderà la cessione a favore del SI della quota parte di proprietà Parte_1 pari al 50% anche di tutte le parti comuni del fabbricato su cui insiste la porzione di casa singola sopra identificata e la sua pertinenza, nulla escluso.
Il trasferimento dovrà essere formalizzato con atto notarile, in relazione al quale le parti chiederanno di poter usufruire delle esenzioni di imposta stabilite dalla norma tributaria (art. 19 L. 6/3/1987 n. 74)
per la definizione dei rapporti matrimoniali a semplice richiesta del marito avanti a notaio da quest'ultimo prescelto non prima del decorso del termine di 10 giorni dall'emissione della sentenza di separazione e comunque al più presto dopo l'emissione della sentenza e comunque entro il giorno
31/10/2025.
Il SI a fronte del trasferimento della quota del 50% da parte della SI.r si impegna e Pt_1 CP_1
obbliga a corrispondere alla stessa la somma omnicomprensiva di euro 40.000,00 (diconsi quarantamilaeuro) contestualmente alla stipula dell'atto notarile stesso che avverrà entro e non oltre il
31/10/2025, spese notarili resteranno a carico dell'acquirente. Dal momento del trasferimento le spese di godimento ed utenze della casa coniugale saranno a carico del si L'immobile de quo sarà Pt_1
trasferito nello stato di fatto e diritto in cui si trova alla data odierna, libero da pesi, obbligazioni e gravami di qualsiasi tipo e/o genere. Le parti si impegnano congiuntamente alla redazione, qualora non già esistenti, della documentazione ARE ed APE necessaria alla stipula della compravendita,
suddividendo le spese al 50%.
La SI.ra , dichiara che l'unità immobiliare oggetto di cessione è pienamente conforme CP_1
alla normativa urbanistica ed edilizia e che nulla osta alla sua commerciabilità. Il SI. a seguito Pt_1
del trasferimento si impegna e obbliga ad accollarsi in via esclusiva il pagamento delle quote ancora in ammortamento del mutuo ipotecario già in essere ora con Banca Popolare dell'Emilia Romagna,
liberando a mezzo delibera la SI.r ; 1 La SI.r si è già trasferita in altra unità CP_1 CP_1
immobiliare, sita in Cavezzo, via Vicolo Trento Trieste 1 e si impegna a formalizzare il cambio di residenza il giorno dopo del trasferimento della sua quota del 50% in favore del SI;
2 Parte_1
Gli arredi presenti nella casa familiare rimarranno nell'immobile stesso nella piena proprietà e disponibilità del SI. e della IG che ivi continueranno a vivere. La SI.ra Pt_1 Per_1 CP_1
preleverà dall'immobile soltanto i propri effetti personali.
3 Per la figli , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, i genitori hanno Per_1
concordato il mantenimento diretto a favore della stessa avendo optato per l'affidamento paritario della
IG maggiorenne ma studente;
4 Le spese straordinarie per la IG verranno suddivise al 60% in capo al SI ed al 40% in capo Pt_1
alla SI.ra spese che dovranno essere documentate ai fini del rimborso, il tutto seguendo il CP_1
vigente protocollo del Tribunale di Modena che qui si intende integralmente richiamato (si precisa che le parti concordano che rientreranno nelle spese da dividere nelle percentuali sopra indicate anche quelle relative a capispalla, scarpe, abbigliamento sportivo, telefonia, bicicletta, costi tutti per l'ottenimento della patente di guida, autovettura, spese di gestione dell'autovettura, spese di gestione e
Per_ mantenimento del can di razza BU francese).
5 I genitori si impegnano e obbligano a girare ognuno per la propria quota di ricevimento dall'Inps,
l'assegno unico alla figli;
Per_1
6 Sull'autovettura C3 TG. FJ976KV ad oggi intestata al SI. ma utilizzata dalla SI.ra Pt_1 CP_1
verrà trasferita a mezzo passaggio di proprietà a favore della SI.ra la quale si impegna e si CP_1
obbliga ad accollarsi integralmente il pagamento del saldo del relativo finanziamento in essere presso
Bper; spese del passaggio di proprietà a carico della SI.r stessa. CP_1
7 I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro loro rapporto di natura economica qui non menzionato e di non prevedere alcun assegno di mantenimento di uno a favore dell'altra, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
8 Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese del proprio difensore, senza vincolo di soliderietà tra loro.
9 Le parti dichiarano altresì di non avere risparmi comuni da dividere e di avere definito salva l'esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, ogni rapporto economico con il presente atto dichiarando conseguentemente di non avere null'altro a che pretendere per titolo alcuno, l'uno nei confronti dell'altro, fatti salvi gli impegni presi in riferimento alla casa familiare, l'autovettura e nelle sopracitate condizioni cui i coniugi dichiarano di voler conferire efficacia immediata.
10 Le parto danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra loro dal vincolo di unicità dell'accordo”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla IG ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
23/01/1973 e nata a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla IG ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CAMPOSANTO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2001, atto n. 3, Parte II, serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2430/2025 vg promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIBERTI MARIA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA MARIANNA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 17/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2) Il SI. continuerà a vivere presso l'ex casa familiare in Carpi, Via Del Melograno 43 ove Pt_1
manterrà la propria residenza unitamente alla IG . I coniugi concordano, nell'ambito della Per_1
regolamentazione dei rapporti patrimoniali e degli impegni di seguito specificati e della loro corretta esecuzione, che il SI rimarrà a vivere unitamente alla IG nella casa coniugale, sita in Fossoli Pt_1
di Carpi (MO), via del Merlograno n. 43 della quale diverrà unico proprietario, a seguito del trasferimento a suo favore del 50% della quota di proprietà della SI.r . CP_1
Difatti, al fine di regolare e definire tutti i rapporti economico-patrimoniali derivati, relativi e/o conseguenti alla separazione personale , convengono e reciprocamente CP_1 Parte_1
accettano le seguenti disposizioni economiche patrimoniali da intendersi concordate per la divisione dei beni comuni e funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale:
la SI.ra si impegna ed obbliga a traferire al di lei marito, , la propria quota CP_1 Parte_1
pari al 50% della casa coniugale, sita in Fossoli di Carpi (MO), via del Melograno n. 43, di cui è
attualmente comproprietaria e precisamente porzione di casa costituita da due camere da letto, uno studio, una cucina, una sala e due bagni, garage e area cortiliva il tutto censito nel Catasto fabbricato sul foglio 35 particella 431 sub 11 e 431 sub 10.
Ai fini di una migliore e più corretta identificazione dell'immobile in oggetto si fa riferimento alla copia delle planimetrie depositate in catasto che le parti dichiarano di ben conoscere ed alle quali fanno riferimento pur senza allegarle. La parte cedente dichiara che i dati catastali e le planimetrie come sopra riportati sono conformi allo stato di fatto e sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Il
Trasferimento comprenderà la cessione a favore del SI della quota parte di proprietà Parte_1 pari al 50% anche di tutte le parti comuni del fabbricato su cui insiste la porzione di casa singola sopra identificata e la sua pertinenza, nulla escluso.
Il trasferimento dovrà essere formalizzato con atto notarile, in relazione al quale le parti chiederanno di poter usufruire delle esenzioni di imposta stabilite dalla norma tributaria (art. 19 L. 6/3/1987 n. 74)
per la definizione dei rapporti matrimoniali a semplice richiesta del marito avanti a notaio da quest'ultimo prescelto non prima del decorso del termine di 10 giorni dall'emissione della sentenza di separazione e comunque al più presto dopo l'emissione della sentenza e comunque entro il giorno
31/10/2025.
Il SI a fronte del trasferimento della quota del 50% da parte della SI.r si impegna e Pt_1 CP_1
obbliga a corrispondere alla stessa la somma omnicomprensiva di euro 40.000,00 (diconsi quarantamilaeuro) contestualmente alla stipula dell'atto notarile stesso che avverrà entro e non oltre il
31/10/2025, spese notarili resteranno a carico dell'acquirente. Dal momento del trasferimento le spese di godimento ed utenze della casa coniugale saranno a carico del si L'immobile de quo sarà Pt_1
trasferito nello stato di fatto e diritto in cui si trova alla data odierna, libero da pesi, obbligazioni e gravami di qualsiasi tipo e/o genere. Le parti si impegnano congiuntamente alla redazione, qualora non già esistenti, della documentazione ARE ed APE necessaria alla stipula della compravendita,
suddividendo le spese al 50%.
La SI.ra , dichiara che l'unità immobiliare oggetto di cessione è pienamente conforme CP_1
alla normativa urbanistica ed edilizia e che nulla osta alla sua commerciabilità. Il SI. a seguito Pt_1
del trasferimento si impegna e obbliga ad accollarsi in via esclusiva il pagamento delle quote ancora in ammortamento del mutuo ipotecario già in essere ora con Banca Popolare dell'Emilia Romagna,
liberando a mezzo delibera la SI.r ; 1 La SI.r si è già trasferita in altra unità CP_1 CP_1
immobiliare, sita in Cavezzo, via Vicolo Trento Trieste 1 e si impegna a formalizzare il cambio di residenza il giorno dopo del trasferimento della sua quota del 50% in favore del SI;
2 Parte_1
Gli arredi presenti nella casa familiare rimarranno nell'immobile stesso nella piena proprietà e disponibilità del SI. e della IG che ivi continueranno a vivere. La SI.ra Pt_1 Per_1 CP_1
preleverà dall'immobile soltanto i propri effetti personali.
3 Per la figli , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, i genitori hanno Per_1
concordato il mantenimento diretto a favore della stessa avendo optato per l'affidamento paritario della
IG maggiorenne ma studente;
4 Le spese straordinarie per la IG verranno suddivise al 60% in capo al SI ed al 40% in capo Pt_1
alla SI.ra spese che dovranno essere documentate ai fini del rimborso, il tutto seguendo il CP_1
vigente protocollo del Tribunale di Modena che qui si intende integralmente richiamato (si precisa che le parti concordano che rientreranno nelle spese da dividere nelle percentuali sopra indicate anche quelle relative a capispalla, scarpe, abbigliamento sportivo, telefonia, bicicletta, costi tutti per l'ottenimento della patente di guida, autovettura, spese di gestione dell'autovettura, spese di gestione e
Per_ mantenimento del can di razza BU francese).
5 I genitori si impegnano e obbligano a girare ognuno per la propria quota di ricevimento dall'Inps,
l'assegno unico alla figli;
Per_1
6 Sull'autovettura C3 TG. FJ976KV ad oggi intestata al SI. ma utilizzata dalla SI.ra Pt_1 CP_1
verrà trasferita a mezzo passaggio di proprietà a favore della SI.ra la quale si impegna e si CP_1
obbliga ad accollarsi integralmente il pagamento del saldo del relativo finanziamento in essere presso
Bper; spese del passaggio di proprietà a carico della SI.r stessa. CP_1
7 I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro loro rapporto di natura economica qui non menzionato e di non prevedere alcun assegno di mantenimento di uno a favore dell'altra, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
8 Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese del proprio difensore, senza vincolo di soliderietà tra loro.
9 Le parti dichiarano altresì di non avere risparmi comuni da dividere e di avere definito salva l'esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, ogni rapporto economico con il presente atto dichiarando conseguentemente di non avere null'altro a che pretendere per titolo alcuno, l'uno nei confronti dell'altro, fatti salvi gli impegni presi in riferimento alla casa familiare, l'autovettura e nelle sopracitate condizioni cui i coniugi dichiarano di voler conferire efficacia immediata.
10 Le parto danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra loro dal vincolo di unicità dell'accordo”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla IG ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
23/01/1973 e nata a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla IG ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CAMPOSANTO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2001, atto n. 3, Parte II, serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale