Art. 6.
L'art. 13 del regolamento di cui al precedente art. 1 e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio finanziario dell'istituto comincia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Per ciascun esercizio il direttore generale sottopone al comitato esecutivo il bilancio preventivo entro il 15 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce ed il bilancio consuntivo entro il primo quadrimestre dell'anno successivo; dopo l'esame del comitato esecutivo, il bilancio e' rimesso al collegio dei sindaci che deve riferirne, entro il termine di trenta giorni, al consiglio di amministrazione al quale spetta l'approvazione.
Per le spese e per le altre uscite consentite dai fini istituzionali dell'ente, ma che non abbiano carattere rigorosamente obbligatorio per legge e regolamento, e la cui determinazione sia rimessa agli organi dell'ente medesimo deve essere assicurata nel bilancio di previsione la necessaria copertura finanziaria pena la nullita' dello stanziamento.
Le variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo, che si rendono necessarie, debbono essere apportate nel corso dell'esercizio e dopo l'approvazione debbono essere comunicate ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro".
L'art. 13 del regolamento di cui al precedente art. 1 e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio finanziario dell'istituto comincia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Per ciascun esercizio il direttore generale sottopone al comitato esecutivo il bilancio preventivo entro il 15 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce ed il bilancio consuntivo entro il primo quadrimestre dell'anno successivo; dopo l'esame del comitato esecutivo, il bilancio e' rimesso al collegio dei sindaci che deve riferirne, entro il termine di trenta giorni, al consiglio di amministrazione al quale spetta l'approvazione.
Per le spese e per le altre uscite consentite dai fini istituzionali dell'ente, ma che non abbiano carattere rigorosamente obbligatorio per legge e regolamento, e la cui determinazione sia rimessa agli organi dell'ente medesimo deve essere assicurata nel bilancio di previsione la necessaria copertura finanziaria pena la nullita' dello stanziamento.
Le variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo, che si rendono necessarie, debbono essere apportate nel corso dell'esercizio e dopo l'approvazione debbono essere comunicate ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro".