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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Tagarelli Sandra, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: “assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/1971”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 24.01.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione.
1 Sulla scorta dell'approfondimento medico legale resosi necessaria in considerazione della particolarità del quadro clinico scrutinato, il consulente tecnico dott. Persona_1
, dopo aver significativamente rilevato il seguente quadro patologico:
[...]
“Spondiloartrosi diffusa a marcata incidenza funzionale, osteoporosi (cod. 7010, 31- 40%). Esiti di colecistectomia (cod. 6408, 21%). Ipotiroidismo in terapia sostitutiva (cod. 9322, 11%). Ipoacusia (cod. 4005, 40%). Sindrome ansiosa depressiva (cod. ana 2207, 15%)”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “tali patologie così come obiettivato e descritto determinano globalmente, previo calcolo riduzionistico, una percentuale invalidante in ambito civile (Capacità lavorativa generica) che sulla base delle tabelle delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al D.M. del 05/02/92 è da stimarsi in misura del 75% a far data dalla domanda amministrativa del 30 settembre 2022”, laddove “tutte le patologie elencate erano già presenti alla data della suddetta domanda (30.09.22)”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. I costi della CP_1
CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 24.01.2024, da
[...]
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova Parte_1 CP_1 Parte_1 nella condizione sanitaria che dà diritto all'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa (30/09/22); condanna l' al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, Avv. Tagarelli Sandra, dichiaratasi anticipataria, che liquida in € 3.900,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
pone i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
2 Lecce, 15 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Tagarelli Sandra, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: “assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/1971”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 24.01.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione.
1 Sulla scorta dell'approfondimento medico legale resosi necessaria in considerazione della particolarità del quadro clinico scrutinato, il consulente tecnico dott. Persona_1
, dopo aver significativamente rilevato il seguente quadro patologico:
[...]
“Spondiloartrosi diffusa a marcata incidenza funzionale, osteoporosi (cod. 7010, 31- 40%). Esiti di colecistectomia (cod. 6408, 21%). Ipotiroidismo in terapia sostitutiva (cod. 9322, 11%). Ipoacusia (cod. 4005, 40%). Sindrome ansiosa depressiva (cod. ana 2207, 15%)”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “tali patologie così come obiettivato e descritto determinano globalmente, previo calcolo riduzionistico, una percentuale invalidante in ambito civile (Capacità lavorativa generica) che sulla base delle tabelle delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al D.M. del 05/02/92 è da stimarsi in misura del 75% a far data dalla domanda amministrativa del 30 settembre 2022”, laddove “tutte le patologie elencate erano già presenti alla data della suddetta domanda (30.09.22)”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. I costi della CP_1
CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 24.01.2024, da
[...]
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova Parte_1 CP_1 Parte_1 nella condizione sanitaria che dà diritto all'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa (30/09/22); condanna l' al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, Avv. Tagarelli Sandra, dichiaratasi anticipataria, che liquida in € 3.900,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
pone i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
2 Lecce, 15 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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