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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13074 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
La Giudice NI BR
All'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 37178/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Paolo Pascazi, Gregorio Parte_1
RE e AN LE
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con i funzionari Controparte_1 delegati ex art. 417 bis cpc avv.te Federica Barone e Anna Maria Salerno
OGGETTO: demansionamento e risarcimento danni
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di Parte_1
GL chiedendo di accertare e dichiarare il demansionamento subito dal ricorrente in conseguenza degli atti di micro-organizzazione di cui ai DD. DG ASI n. 596 del 14.07.2024 e n. 597 del 14.07.2024, nonché della procedura per la conferma, ovvero nuova nomina, degli incarichi di responsabilità non dirigenziale delle UU.OO. di II livello – Direzioni disposta con l'Avviso DG n. 9 del 2024 e conclusa con la Determinazione del Consiglio di Amministrazione ASI n. 133 del 12.07.2024; per l'effetto chiedeva, previa disapplicazione dei predetti atti gestori, di ordinare all' Controparte_1 la conferma al ricorrente dell'incarico di direttore della Direzione III Sicurezza Sistemi
[...] informatici Digitalizzazione, o, in via gradata, di conferire al ricorrente equivalente incarico di responsabilità e direzione di II livello non dirigenziale presso la Macro-Area dell'Esecutivo; chiedeva altresì di accertare e dichiarare la sussistenza dei danni patrimoniali, non patrimoniali e professionali subiti dal ricorrente e per l'effetto chiedeva la condanna di al relativo Controparte_1 risarcimento. Cont Deduceva di essere ingegnere informatico;
che all'esito di concorso pubblico veniva assunto da l pagina 1 di 19 26.07.2022 con contratto a tempo indeterminato con profilo di Dirigente Tecnologo, livello professionale 1, fascia stipendiale 1; che con decreto del Direttore Generale n. 887 del 13.10.2022 gli veniva conferita la posizione di responsabilità di II livello della Direzione IT (Information Technology) Cont Logistica e Transizione Digitale;
che il 15.03.2023 il C.d.A. di approvava la nuova macro organizzazione, con la quale si prevedevano due macro aree che componevano la struttura dell'ente
(Area Strategie e Area Esecutivo); che altresì la nuova macro organizzazione prevedeva la figura Cont dell'“Ispettore Generale” afferente all'Area delle Strategie, che faceva capo al Presidente dell' con compiti di alta direzione amministrativa e strategica;
che nella nuova macro organizzazione la (ex)
Direzione IT, Logistica e Transizione digitale, cui apparteneva il ricorrente, veniva confluita nella
“Direzione III – Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione”, indicata come Centro di
Responsabilità di II Livello, ed inserita nell' “Area dell'Esecutivo” facente capo al Direttore Generale;
che la ex Direzione IT, Logistica e Transizione digitale veniva ripartita internamente in due Uffici indicati come Centri di responsabilità di III Livello (sempre non dirigenziali): l'Ufficio Sicurezza e strategie e l'Ufficio sistemi informatici e digitalizzazione;
che in vista dell'attuazione della micro- Cont organizzazione avviava la procedura per l'affidamento per conferma, o per nuova nomina, degli incarichi di responsabilità non dirigenziale delle Unità Organizzative di II livello (Direzioni) per i
Settori Tecnici e le Aree Funzionali;
di avere quindi partecipato alla selezione per l'assegnazione dell'incarico di responsabilità di II livello per la Direzione III Sicurezza, Sistemi Informatici e
Digitalizzazione; che tale incarico veniva però conferito ad altro candidato, l'avv. (già Persona_1 direttore della;
che tale assegnazione era avvenuta a seguito di una valutazione Parte_2 comparativa, tra il ricorrente e l'avv. riguardante il colloquio ed il CV;
che la nomina Per_1 dell'Avv. era stata quindi disposta con la Determinazione del Consiglio di Amministrazione Per_1
Cont n. 133 del 12.07.2024, vincolante per il Direttore Generale;
che detta procedura comparativa era viziata negli esiti, in quanto, oltre a risultare totalmente discrezionale e priva di oggettivi criteri di valutazione predefiniti rispetto allo svolgimento delle audizioni, aveva smaccatamente svalutato, se non totalmente omesso, la giusta considerazione dei titoli culturali e accademici del ricorrente;
che, a completamento dell'attuazione della micro-organizzazione, il ricorrente era stato anche escluso dall'assegnazione di qualunque posizione direttiva di II livello presso la (ex) UO di appartenenza, o altra struttura della macro-area dell'Esecutivo (che si occupava dell'esecuzione delle strategie dell'ente, svolgendo quindi attività prettamente tecnica); che in quanto aveva diritto Parte_3 all'assegnazione di una posizione direttiva nell'ambito di detta macro area;
di essere stato invece assegnato all'ufficio Ispettore Generale ( DDG n. 596 e 597 del 14.07.2024), che apparteneva alla
“Macro-Area delle Strategie”, che si occupava delle funzioni d'indirizzo politico e strategico dell'ente, pagina 2 di 19 Cont nonché del controllo generale, alle dirette dipendenze del Presidente dell' che la declaratoria delle funzioni assegnate all'Ispettore Generale erano così definite: “Ispettore Generale - svolge attività di ispezione e di audit, per conto ed in rappresentanza della Presidenza, con accesso e visibilità a tutti i livelli dell avvalendosi delle competenze ritenute necessarie su indicazione del Presidente;
CP_1 assicura la partecipazione, su richiesta del Presidente, alle iniziative di maggiore rilevanza strategico programmatica anche con riferimento alle attività a carattere bilaterale e multilaterale;
ricopre ruolo di interfaccia con analoghe posizioni nelle altre Agenzie, con funzione di piena rappresentanza dell' per iniziative che coinvolgano questa funzione su mandato del Presidente;
offre supporto CP_1
e consulenza alla Presidenza per l'elaborazione di decisioni strategiche;
partecipa, su richiesta del
Presidente, come osservatore alle Final Acceptance Review dei progetti di maggiore rilevanza scientifica, tecnologica e/o strategica come da Piano Triennale di Attività”; che tale declaratoria non faceva alcun richiamo allo svolgimento di attività tecniche e/o a specifiche competenze del campo informatico;
che nella nuova posizione assegnatagli, era totalmente privo di mansioni e di fatto la sua carriera era bloccata, non potendo ottenere alcun incarico direttivo di II livello, o di responsabilità, che pure gli competeva in qualità di Dirigente Tecnologo;
di essere stato dunque collocato in una posizione lavorativa priva di effettivi compiti lavorativi, fossero stati anche di natura impiegatizia, o burocratica;
che tale situazione gli aveva così determinato danni patrimoniali (perdita dell'indennità di responsabilità), professionali (depauperamento del bagaglio professionale e perdita di chance), danno all'immagine e anche un danno biologico;
che gli eventi sopra riportati gli avevano anche cagionato conseguenze sulla salute, caratterizzate da uno stato di forte ansia somatizzata, umore depresso ed insonnia mista;
che tale quadro clinico, direttamente correlato all'ambiente di lavoro, necessitava anche di terapia farmacologica, cui era attualmente sottoposto;
che ai sensi dell'art. 52 d.lgs n. 165/2001 aveva diritto ad essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto o a mansioni equivalenti;
di aver subito un demansionamento sia per essere stato assegnato all'Ufficio dell'Ispettore Generale, ove era rimasto privo di mansioni o incarichi di responsabilità, sia per la sua mancata riconferma alla posizione di responsabilità di II livello, quale direttore della Direzione III Sicurezza, sistemi informatici e digitalizzazione, all'esito di una procedura comparativa connotata da tale livello di discrezionalità ed indeterminatezza dei criteri di giudizio, da non poter essere in alcun modo ritenuta oggettiva ed imparziale. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l' , che chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda. Deduceva che l'ente aveva il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di di Controparte_2
pagina 3 di 19 servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano, in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT)
e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale;
che gli organi di vertice dell'Agenzia duravano in carica quattro anni e che ad ogni ricambio seguiva sempre, nel giro di un anno, l'implementazione di una nuova “macro-organizzazione” per rispondere alle esigenze che ciascun management giudicava prioritarie;
che a seguito della nomina di Presidente dell'ing. nell'aprile 2019 era stata varata Per_2 nel 2020 una nuova Macro organizzazione, che configurava la Direzione IT Logistica e Transizione
Digitale come struttura di III livello (e non di II come riferito dal ricorrente); che nel contesto di tale macro organizzazione era stato indetto il bando di selezione pubblica n. 7/2021 per la copertura di n. 1 posto nel profilo di dirigente tecnologo, I livello professionale, nell'ambito dell'IT, Logistica e Cont Transizione Digitale (bando ASI n. 7/2021); che il ricorrente era quindi entrato in ruolo in vincendo detto concorso;
che successivamente, per effetto del decreto DG n. 1139 del 12 dicembre
2022 l'ing. aveva assunto l'incarico di “Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)”; Parte_1 che scaduto il mandato quadriennale dell'ing. , nel maggio 2023 era stato nominato il nuovo Per_2
Presidente ASI Prof. che puntualmente, dopo circa un anno, il CdA approvava la Persona_3
Cont nuova configurazione della Macro-organizzazione di che la nuova macro organizzazione, oltre ad apportare modifiche all'organigramma previgente, ridefiniva i livelli dei centri di responsabilità e Cont introduceva un nuovo Annesso I al Regolamento di Organizzazione dell che l'ambito organizzativo dell' era stato riordinato sia: 1) con l'introduzione di un nuovo Controparte_3
Ufficio dirigenziale di Responsabile della Transizione Digitale -RTD, allocato nell'Area delle Strategie alle dipendenze del Presidente e riservato -come richiesto dall'art. 17, comma 1, CAD -a dirigenti amministrativi di I fascia;
2) sia con l'accorpamento in una nuova Direzione di II livello denominata
“Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione” delle precedenti Direzioni di III livello “IT,
Logistica e Transizione Digitale” e “Sicurezza”; che nel maggio 2024 la Direzione Risorse Umane avviava una procedura digitale di “Analisi Organizzativa delle Competenze –AOC”, con la triplice finalità 1) di costituire una banca dati di anagrafe dei dipendenti, 2) di valutare le aspettative professionali dei dipendenti e la loro disponibilità a ricoprire posizioni di responsabilità organizzativa nei settori di interesse e 3) di avere a disposizione il CV aggiornato di ciascuno;
che con tale procedura ogni dipendente poteva esprimere sino a tre preferenze;
che il ricorrente, partecipando all'Analisi pagina 4 di 19 Organizzativa OC), manifestava il desiderio di ricoprire il ruolo di Responsabile Parte_4 della Transizione Digitale, afferente all'Area delle Strategie, oppure, in alternativa, il ruolo di Direttore della Direzione III, afferente all'Area dell'Esecutivo; che la terza preferenza non veniva espressa dal ricorrente;
che successivamente, in attuazione del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione, Cont il Direttore Generale aveva configurato la Micro-organizzazione dell' e aveva proceduto a individuare i Responsabili dei Centri di Responsabilità di II, III e IV livello sulla base delle procedure Cont previste dallo Statuto e dai pertinenti Regolamenti che per l'individuazione dei Responsabili delle strutture di II livello/Direzioni, il Direttore Generale aveva adottato l'avviso n. 9 del 5 giugno 2024; che la procedura “per conferma” era riferita ai due Settori Tecnici(Direzioni “Scienza ed Innovazione”
e “NGegneria e Tecnologie”) e alle Direzioni “Risorse Umane”, “Affari Internazionali”,
“Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne”, mentre la procedura “per nuova nomina” era stata prevista per la neonata Direzione “Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione”, “quale unica
U.O. di II livello non dirigenziale interessata con la Macro-organizzazione da un sostanziale mutamento delle funzioni di riferimento, a seguito dell'accorpamento delle due precedenti Direzioni
“Direzione Sicurezza” e “Direzione IT, Logistica e Transizione digitale”; che l'avviso n. 9/2024 stabiliva che per l'affidamento del nuovo incarico non dirigenziale, nella posizione di Responsabile della Direzione “ , Sistemi informatici e Digitalizzazione”, “possono presentare la Parte_2 manifestazione di interesse a ricoprire la posizione di responsabile, i candidati che ai sensi dell'Annesso I del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia sono inquadrati nel profilo di Dirigente Tecnologo o Dirigente di Ricerca e sono in possesso di pluriennale e qualificata professionalità e competenza nelle aree di cui alle declaratorie delle funzioni della
Direzione in argomento, rinvenibile nel Curriculum vitae.”; che quanto al titolo di studio, non era richiesta la laurea in ingegneria informatica quale requisito di accesso alla procedura;
che all'esito della valutazione comparativa dei Curricula dei candidati alla posizione, nelle persone di e Persona_1
, era emersa la necessità di approfondire la valutazione con un colloquio, e, quale Parte_1 terzo ed autorevole componente “tecnico” della Commissione valutatrice era stato nominato il Ten.
Gen. NG. , dotato di alta professionalità nel campo (Consulente Tecnico del Capo di Persona_4
Stato Maggiore della Difesa e Capo del Corpo degli NGegneri dell'Esercito); che il colloquio con i candidati si era svolto il 4 luglio 2024; che dai verbali redatti dalla Commissione risultava che la valutazione della stessa aveva avuto ad oggetto: il Curriculum Vitae, le proposte di strategia, la conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione del paragrafo di una rivista di settore;
che nel confronto tra le due professionalità, la Commissione aveva mostrato di apprezzare le competenze ed esperienze del dott. nel campo della sicurezza (giudicate ottime) e la buona Per_1
pagina 5 di 19 conoscenza delle infrastrutture e dei servizi ICT sviluppata in occasione del pregresso ruolo di
Funzionario alla Sicurezza dell'Agenzia, nonché, la documentata esperienza in ambito internazionale;
le proposte di strategia erano state valutate ottime e ben bilanciate tra l'area Sicurezza e l'area servizi informatici;
la conoscenza della lingua inglese, parimenti, era risultata molto buona;
che anche il
Curriculum del ricorrente era stato collocato nella fascia di merito Medio-Alta, in disparte la modestia delle esperienze in campo Sicurezza;
le proposte di strategia erano state giudicate non sempre coerenti Cont con le necessità dell' per la parte Sicurezza, con capacità di pianificazione delle azioni di livello discreto;
infine, la conoscenza della lingua inglese era risultata modesta;
che la valutazione comparativa di cui all'Avviso n. 9/2024 aveva avuto ad oggetto l'affidamento dell'incarico di
Responsabile della nuova Direzione III “Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione”; che tale incarico non richiedeva solo esperienze e competenze nell'ambito dell'Information Technology (IT) e dell'uso dei sistemi informatici, ma implicava anche il possesso di elevate abilità in tema di strategie per la sicurezza fisica delle infrastrutture dell'Agenzia, oltreché per la sicurezza tecnologica delle infrastrutture e dei servizi spaziali, nonché per la sicurezza procedurale e organizzativa
(regolamentazione interna, accordi di riservatezza, segretazione di affidamenti industriali); che nell'ambito delle abilità da ultimo descritte e legate agli aspetti della “sicurezza” il dott. era Per_1 risultato più qualificato del ricorrente, oltre a superare grandemente quest'ultimo sul piano dei titoli Cont internazionali;
che la Commissione aveva quindi ritenuto di proporre al CdA di l'assegnazione Cont dell'incarico a che il CdA di con delibera n. 133 del 12 luglio 2024, aveva Persona_1 espresso parere favorevole sulla validità curriculare e la nomina del dott. quale Responsabile Per_1 della U.O. di II livello (Direzione); che con decreto n. 596 del 14 luglio 2024 il Direttore Generale aveva conferito gli incarichi ai Responsabili delle UU.OO. di II, III, e IV livello;
che con successivo decreto assunto in pari data, il Direttore assegnava il personale alle strutture e il ricorrente era assegnato “in staff” all'Ispettore Generale, , nell'Area delle Strategie e alle dirette Parte_5 dipendenze del Presidente;
che tra le Aree Funzionali dell'Esecutivo residuava -nell'ambito dell'IT - unicamente la nuova Direzione III “Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione”, la cui responsabilità però era già stata affidata al dott. che l'ipotesi dell'assegnazione del ricorrente Per_1 alla nuova Direzione III quale semplice impiegato addetto, in posizione subalterna a quella di Direttore alla quale aspirava, era sembrata, oltre che scarsamente funzionale al buon andamento e al benessere organizzativo dell'ufficio, anche inopportuna, poiché irrispettosa dell'inquadramento del ricorrente quale Dirigente Tecnologo e delle competenze in materia di IT da quest'ultimo possedute;
che nella ricordata procedura AOC, lo stesso ricorrente non aveva manifestato la disponibilità di ricoprire altri ruoli di Responsabilità di III o IV livello né nell'ambito della Direzione III né altrove;
che l'altra pagina 6 di 19 opzione espressa dal ricorrente, relativa alla Responsabilità della Transizione Digitale, non appariva più accessibile al medesimo, stante l'introduzione di uno specifico Ufficio Dirigenziale di I fascia per tale ruolo nella nuova Macro- organizzazione;
che la scelta datoriale operata era stata quindi di distogliere il ricorrente dall'Area dell'Esecutivo (tra le cui Direzioni, sia “funzionali” sia “tecniche”, non vi erano posizioni adatte) e di adibirlo all'Area delle Strategie, al servizio dell'Ispettore Generale, nonché a Cont diretto supporto del Presidente dell' e in stretta collaborazione con il Responsabile della
Transizione Digitale (ricompreso nell'Area delle Strategie); che nei mesi immediatamente successivi all'assegnazione all'Ispettorato Generale, il ricorrente -eccetto i circa venti giorni di ferie fruite durante il mese di agosto - aveva curato il passaggio di consegne dalla ex Direzione IT alla nuova Direzione III, aveva continuato a gestire la Responsabilità di 3 procedimenti inerenti al campo IT ed era stato gradualmente introdotto nelle attività correnti dell'Ispettore; che quindi il ricorrente non era rimasto privo di mansioni nei tre mesi dal 15 luglio 2024 (quando era stato assegnato in staff all'Ispettore
Generale) al 15 ottobre 2024, data di deposito del ricorso;
che l'assegnazione del ricorrente all' costituiva l'avvio di un percorso che gli poteva consentire di sfruttare le proprie CP_4 competenze manageriali ed anche informatiche, considerato che l'ispezione–per definizione– presupponeva il possesso di un rilevante “know how” che abbracciasse tutti gli aspetti del processo che si doveva verificare, ovvero di un bagaglio di conoscenze che doveva essere costantemente aggiornato;
che il ruolo di ispettore veniva invero affidato a personale dotato di pluriennale e qualificata esperienza, come nel caso di specie, con riferimento sia all'ispettore (exDirettore Parte_5
Generale), sia al suo team. Svolte articolate considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, venivano escussi i testi.
Indi, all'udienza del 17 dicembre 2024, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Giova rilevare che il ricorrente lamenta di aver subito un demansionamento sia per non essergli stata conferita, nell'ambito della nuova organizzazione di ASA, una posizione organizzativa/di direzione identica o analoga a quella che ricopriva;
sia per la totale assenza di mansioni equivalenti nel nuovo incarico assegnatogli in staff all'Ispettore Generale.
Sotto il primo profilo deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che in tema di pubblico impiego, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico;
ne consegue, in termini generali, pagina 7 di 19 che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs n. 165/2001, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico (cfr. seppure con riferimento agli enti locali,
Cass. n. 27384/2019; Cass. n. 18561/2019). Come chiarito dalla Corte di Cassazione, la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva. (cfr. Cass. S.U. n. 16540/2008)
La posizione organizzativa risponde all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività, che indubbiamente sussiste anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento (Cass. n. 8141/2018).
Il rinnovo delle posizioni organizzative costituisce quindi una facoltà del datore di lavoro pubblico, che, se ritiene di provvedere in tal senso, deve parimenti disporlo con atto scritto e motivato;
pertanto mentre l'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza richiede un atto scritto e motivato e può essere disposta soltanto in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di uno specifico accertamento di risultati negativi, la cessazione dell'incarico conferito alla sua naturale scadenza non obbliga l'amministrazione ad una qualsivoglia motivata determinazione (Cass. n.
14472/2015).
Nel caso in scrutinio sono pacifici sia l'inquadramento del ricorrente quale Dirigente Tecnologo di 1° livello, sia la sua assegnazione alla Direzione IT Logistica e Transizione Digitale (struttura di III livello) a decorrere dal 13.10.2022. Parimenti incontroversa è l'avvenuta costituzione presso la convenuta, per effetto della nuova macroorganizzazione, di un'unica U.O di II livello, nella quale sono state accorpate le due Direzioni “Direzione Sicurezza” e “Direzione IT, Logistica e Transizione digitale”.
Proprio per effetto di tale accorpamento, la neonata Direzione “ Controparte_5
” è stata interessata da un sostanziale mutamento delle funzioni di riferimento e ciò ha
[...]
Cont reso necessario per bandire un avviso (n. 9/2024) per l'affidamento del nuovo incarico non dirigenziale, nella posizione di Responsabile della Direzione “Sicurezza, Sistemi informatici e
Digitalizzazione”.
Per effetto dell'incontroverso accorpamento così intervenuto della due Direzioni “Direzione Sicurezza” pagina 8 di 19 e “Direzione IT, Logistica e Transizione digitale” nella nuova UO di II livello, devono escludersi profili di illegittimità nel provvedimento di cessazione dell'incarico di Responsabile Direttore della
Direzione IT, logistica e Transizione digitale, che era stato in precedenza conferito al ricorrente.
Lo stesso ricorrente non formula sul punto alcuna specifica doglianza, lamentando piuttosto la mancata assegnazione al medesimo della posizione di Responsabile della nuova Direzione “Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione”.
Tant'è che le uniche recriminazioni al riguardo attengono ai vizi che avrebbero caratterizzato la procedura di comparazione dei due candidati alla posizione di Responsabile della neocostituita UO di II livello.
Sul punto deve rammentarsi che i giudici di legittimità hanno affermato che i poteri discrezionali o valutativi che sono riconosciuti al datore di lavoro pubblico privatizzato si collocano sempre, come nel lavoro privato, sul piano del regime di diritto comune, e costituiscono espressione di "potere privato",
e non anche di discrezionalità amministrativa, risultando censurabili in conformità alle disposizioni di legge e di contratto, e comunque sulla base delle regole di correttezza e buona fede (in quanto espressive dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.: cfr. SU
n.9332/2002; Cass. n. 9814/2008; Cass. n. 28274/2008) ed in conformità a criteri di adeguatezza e ragionevolezza.
In applicazione di questi principi gli con specifico riferimento al conferimento delle p.o., Parte_6 hanno chiarito come “Il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle
Pubbliche Amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, a norma del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 5 comma 2” (Cass. n. 12315/2008; cfr. Cass. S.U. n.
16540/2008 e n. 8836/2010; Cass. n. 2836/2014; Cass. n. 2121/2017).
Ebbene alla stregua dei principi giurisprudenziali richiamati, deve escludersi che nel caso in esame il comportamento dell'ente resistente, mediante il conferimento al dott. della posizione di Per_1
Direzione della nuova Direzione “Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione” , possa ritenersi contrario ai principi di correttezza e buona fede.
Costituendosi in giudizio la resistente ha infatti dedotto che per l'affidamento dell'incarico non era richiesta la laurea in ingegneria informatica quale requisito di accesso alla procedura;
l'avviso n.
9/2024 stabiliva per l'affidamento del nuovo incarico non dirigenziale, nella posizione di Responsabile della Direzione “ ”, “possono presentare la Controparte_5 manifestazione di interesse a ricoprire la posizione di responsabile, i candidati che ai sensi pagina 9 di 19 dell'Annesso I del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia sono inquadrati nel profilo di Dirigente Tecnologo o Dirigente di Ricerca e sono in possesso di pluriennale e qualificata professionalità e competenza nelle aree di cui alle declaratorie delle funzioni della
Direzione in argomento, rinvenibile nel Curriculum vitae.”
La resistente ha poi precisato che all'esito della procedura comparativa dei CV dei candidati alla posizione, era stato escluso il candidato ed erano rimasti il ricorrente e il rispetto ai Per_5 Per_1 quali si era ritenuto necessario approfondire la valutazione mediante un colloquio. Cont Per tale colloquio la Commissione, formata fino a quel momento dal Presidente e dal Direttore Cont è stata integrata da un terzo elemento, individuato nel Ten. Gen. NG. , dotato di Persona_4 alta professionalità nel campo. Quindi la Commissione ha proceduto al colloquio dei due candidati ed ha verbalizzato la valutazione espressa al termine del colloquio (doc. 26 fasc. res.).
Da tale verbalizzazione emerge che la valutazione della Commissione aveva avuto ad oggetto: il
Curriculum Vitae, le proposte di strategia, la conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione del paragrafo di una rivista di settore. Per entrambi i candidati la valutazione del CV era stata espressa in termini (M-A); nel confronto tra le due professionalità, la Commissione Per_6 aveva mostrato di apprezzare le competenze ed esperienze del dott. nel campo della sicurezza Per_1
(giudicate ottime) e la buona conoscenza delle infrastrutture e dei servizi ICT sviluppata in occasione del pregresso ruolo di Funzionario alla Sicurezza dell'Agenzia, nonchè, la documentata esperienza in ambito internazionale;
le proposte di strategia erano state valutate ottime e ben bilanciate tra l'area
Sicurezza e l'area servizi informatici;
la conoscenza della lingua inglese, parimenti, era risultata molto buona. La valutazione complessiva e collegiale collocava quindi il candidato in posizione Per_1 medio alta.
Anche il Curriculum del ricorrente era stato collocato nella fascia di merito Medio-Alta per le ottime competenze in campo informatico, ma erano state considerate modeste le sue esperienze in campo
Sicurezza; le proposte di strategia del ricorrente erano state poi giudicate non sempre coerenti con le Cont necessità dell' er la parte Sicurezza, con capacità di pianificazione delle azioni di livello discreto;
infine, la conoscenza della lingua inglese era risultata modesta.
Secondo il ricorrente tale valutazione sarebbe contraria ai principi di correttezza e buona fede perché smaccatamente non sarebbe stata adeguatamente apprezzata la sua competenza in ambito informatico.
Sotto tale profilo l'assunto del ricorrente deve ritenersi infondato perché non tiene conto dei poteri discrezionali del datore di lavoro;
la Suprema Corte ha chiarito, in tema di conferimento di posizioni organizzative, come la P.A. sia tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. pagina 10 di 19 “senza, tuttavia, che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di una lista di soggetti idonei”, chiarendo anche come “la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale” (Cass. n. 2141/2017).
Nello specifico la scelta adottata dalla non appare arbitraria né irragionevole rispetto alle CP_6 indicazioni espresse nell'avviso n. 9/2024 per la procedura di nomina di incarichi di responsabilità delle UO di II livello (doc. 25 fasc. res.). Parimenti il ricorrente non ha contestato che il nuovo incarico di responsabile della direzione “Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione” richiedesse non solo esperienze e competenze nell'ambito dell'Information Technology (IT) e dell'uso dei sistemi informatici, ma implicasse anche il possesso di elevate abilità in tema di strategie per la sicurezza fisica delle infrastrutture dell'Agenzia, oltreché per la sicurezza tecnologica delle infrastrutture e dei servizi spaziali, nonché per la sicurezza procedurale e organizzativa (regolamentazione interna, accordi di riservatezza, segretazione di affidamenti industriali). Deve osservarsi che il ricorrente non ha contestato il possesso delle competenze del dott. come riconosciute dalla Commissione, così Per_1 come non ha contestato i punteggi assegnategli in ordine alle proprie competenze di sicurezza, in ambito internazionale e di conoscenza della lingua inglese, sostenendo invece che si sarebbe dovuto dare maggiore peso alle proprie competenze informatiche. Tale ultimo aspetto è però opinabile e soprattutto attiene alle scelte organizzative della parte datoriale, non sindacabile dalla Giudice.
Peraltro la Suprema Corte ha chiarito, in tema di conferimento di posizioni organizzative, come la P.A. sia tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. “senza, tuttavia, che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di una lista di soggetti idonei”, chiarendo anche come “la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale” (Cass. n.
2141/2017).
Siffatti rilievi impongo pertanto di escludere un demansionamento del ricorrente per non essergli stato conferito l'incarico di responsabile della Direzione “Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione”.
Quanto al secondo aspetto lamentato in via gradata dal ricorrente, per non essergli stato conferito un equivalente incarico, deve rammentarsi che proprio in tema di demansionamento, la Corte di
Cassazione ha anche di recente rimarcato che "in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 d.lgs n. 165/2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in pagina 11 di 19 concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.” (cfr. Cass. n. 1665/2024).
La Suprema Corte ha quindi ribadito che l'art. 52 d.lgs n. 165/2001 assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali, sicché il giudice non può in alcun modo sindacare sotto tale profilo la natura equivalente delle mansioni assegnate, non trovando applicazione la norma generale di cui all' art. 2013 c.c. (cfr. Cass. n. 22026/2022).
Quindi, la giudice deve arrestarsi di fronte alle scelte delle parti contrattuali di collocare nella medesima area i diversi profili professionali.
Tuttavia, la Suprema Corte ha anche opportunamente osservato che “resta comunque salva l'ipotesi che la destinazione ad altre mansioni abbia comportato il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa.
Trattasi di questione che, tuttavia, giova rimarcare, esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (Cass. n. 11835 del 2009, n.
11405 del 2010, Cass. n. 687 del 2014)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2140/2017).
Invero, si condivide il principio secondo cui, ove si verifichi che, in concreto, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (cfr. Cass. n. 11835/2009).
Nel caso in esame, occorre considerare che il ricorrente lamenta il demansionamento anche per lo svuotamento e/o inesistenza delle mansioni nel nuovo ruolo assegnatogli, in staff all'Ispettore
Generale.
pagina 12 di 19 Occorre quindi prendere le mosse dalla qualifica del livello di inquadramento del ricorrente, quale Dirigente Tecnologo di I livello, riconosciutagli dal settembre 2022.
A mente della classificazione contenuta nel dpr n. 171/1991, è inquadrato nel I livello professionale come Dirigente Tecnologo il lavoratore che abbia “capacità acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità e/o di coordinamento e di direzione di servizi e di strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui è richiesto
l'.espletamento di attività professionali”.
L'.Agenzia resistente ha insistito nell'.evidenziare che la congiunzione alternativamente disgiuntiva
“e/o”, utilizzata dal legislatore, impone di considerare sufficiente l'espletamento, da parte del Dirigente Tecnologo, o delle “funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità” oppure di quelle “di coordinamento e di direzione di servizi e di strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui è richiesto l'.espletamento di attività professionali”.
Il rilievo è corretto, in quanto direttamente discendente dal senso letterale della espressione normativa.
Nel caso in esame, essendo stato il ricorrente assegnato in staff all'Ispettore Generale da luglio 2024, deve escludersi che egli da tale data abbia svolto funzioni di direzione di servizi e di strutture scientifiche complesse, occorrendo invece esaminare se lo stesso abbia comunque, disimpegnato mansioni corrispondenti alle “funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità”.
Ciò detto, sulle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, deve considerarsi che l'assegnazione in staff all'Ispettore Generale è avvenuto a luglio 2024 e che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato depositato ad ottobre 24, dopo circa 3 mesi.
Ora, la estrema brevità del periodo così trascorso impone di dover valutare soprattutto in termini potenziali le nuove mansioni assegnate al ricorrente.
Svolte tali premesse, deve osservarsi che quasi tutti i testimoni ascoltati non sono stati in grado di riferire, nel dettaglio, i compiti e le mansioni in effetti assegnati al ricorrente dopo la riorganizzazione del luglio 2024; così il teste ha dichiarato di aver avuto rapporti di lavoro con il ricorrente, Tes_1
Cont quando questi era a capo della Direzione IT di “Rammento che il ricorrente è stato a capo della Cont Direzione IT fino a luglio 2023 o 2024; ricordo che poi con l'ultima riorganizzazione di la Cont direzione IT è stata soppressa e quelle funzioni sono state spalmate in altre strutture di Ricordo che poi una parte della Direzione IT è venuta nella mia direzione DAF. Adr. Ricordo che poi il Con ricorrente è stato assegnato all'Ispettorato Generale che è guidato dall'ex direttore generale di pagina 13 di 19 Cont dott. . Adr. Successivamente alla predetta riorganizzazione di non ho più avuto Parte_5 rapporti professionali con il ricorrente e posso dire che per la particolare attività istituzionale dell' non mi è capitato di avere interlocuzioni di tipo professionale con il ricorrente. Adr. CP_4
Sono a conoscenza dell'attività del ricorrente in base a quella che è l'attività istituzionale dell' , che non ha mai riguardato la mia direzione.” CP_4
Di analogo tenore la deposizione del teste che ha dichiarato: sono assegnato all'Ufficio Tes_2
Telecomunicazioni e Navigazione. Adr. Conosco il ricorrente con il quale ho lavorato fino a circa un anno fa, quando ero capo dell'Ufficio Conservazione Digitale e Protocollo. Rammento che all'epoca il ricorrente era il direttore dei Sistemi Informatici e Logistica;
adr. Rammento che all'epoca aveva due unità operative e sotto dette unità c'erano una serie di uffici e io ero responsabile di uno di questi uffici. Preciso che a seguito dell'ultima ristrutturazione non esistono più le Unità operative che ora si chiamano Uffici. Adr. Sono a conoscenza delle mansioni attualmente svolte dal ricorrente attraverso la documentazione pubblicata internamente dalla resistente;
quali circolari, ordini di servizio ecc. Adr.
Attualmente il ricorrente è in staff all'Ispettore Generale ma non ha più un ruolo nella struttura organizzativa nelle Unità /Uffici. Adr. So che il ricorrente svolge supporto alle attività che vengono assegnate dal Presidente all'Ispettore Generale;
quindi se viene chiesto dal Presidente all'Ispettore di fare un certo approfondimento, l'Ispettore Generale lo condivide con i suoi collaboratori. Adr. Mi sembra che all'Ispettore è stato dato l'incarico di verificare dei lavori in Sardegna dove abbiamo un radiotelescopio;
altro non sono in grado di precisare. Adr. Attualmente l'ufficio del ricorrente si trova in un diverso edificio rispetto alla mia postazione lavorativa”.
Anche il teste ha riferito di non conoscere i dettagli dell'attività del ricorrente presso Tes_3
l'Ispettore Generale, precisando che dopo luglio 2024 aveva continuato ad avere rapporti di lavoro con il ricorrente unicamente per assistere al passaggio di consegne delle attività prima svolte dal ricorrente come responsabile IT: “sono tecnologo di III livello sono responsabile dell'Ufficio Sistemi Informatici
e digitalizzazione;
adr. Conosco il ricorrente con il quale ho lavorato per circa un anno e mezzo fino all'ultima ristrutturazione a luglio 2024. Adr. All'epoca ero responsabile dell'Unità progettazione e sviluppo software e il ricorrente era il mio direttore. Adr. Il ricorrente era direttore della Direzione
Informatica e transizione digitale (DIT). Adr. A seguito della ristrutturazione io sono rimasto sempre responsabile di una struttura di III livello , che prima si chiamava Unità e ora Ufficio;
a seguito della ristrutturazione, per la soppressione della ex DIT, sono stato nominato responsabile dell'Ufficio sistemi informatici e digitalizzazione sotto la nuova direzione con acronimo DSD sotto la responsabilità del dott. . Adr. So che il ricorrente è stato assegnato al servizio Persona_1 dell'Ispettore Generale dell'Area della Presidenza. Ricordo che a fine luglio 2024 a seguito della pagina 14 di 19 riorganizzazione c'è stato un incontro tra il ricorrente, ex direttore DIT, con il dott. , nuovo Per_1 direttore DSD, rammento che ero presente anch'io. In questa riunione c'è stata la consegna di un verbale da parte del ricorrente per il passaggio di consegne. Ricordo che veniva fatto un report dell'attuale situazione e delle note per cui rimanevano incarico ad personam al ricorrente circa tre macro attività, ossia tre incarichi di RUP, che erano la Responsabilità del contratto di connettività per Cont con contraente il GARR;
poi era rimasto attivo l'incarico di RUP del contratto per il supporto alle Cont sale multimediali di e infine l'ultimo incarico di RUP era una convenzione denominata LAN7.
Adr. Tutti questi incarichi erano ad personam al ricorrente che in precedenza era subentrato ad altro collega;
ricordo che il contratto di GARR è poi andato in scadenza naturale il 31.07.2024; invece per gli altri due contratti ci sono stati scambi di mail, di cui io ero a conoscenza, tra il ricorrente e , Per_1 dove il ricorrente segnalava che a seguito di un incarico che gli era stato assegnato per un'attività ispettiva su RI , poteva esserci un eventuale conflitto di interessi a mantenere l'incarico di RUP, in particolare per il contratto LAN7 che prevedeva attività presso la base di RI. Preciso che all'interno di questi scambi mail, lo stesso ricorrente segnalava l'opportunità di essere sostituito anche nel contratto di supporto alle Sale Multimediali, perché tale attività rientrava nelle competenze della
Direzione guidata dal direttore . Adr. Io ero in cc in questo scambio di mail, perché la parte di Per_1 attività che rientrava nelle competenze dell'Ufficio da me guidato. Adr. Il cambio di sostituzione di
RUP per i due contratti sopra indicati, si è poi verificata a mio favore intorno al febbraio 2025. Adr.
Lo scambio di mail di cui sopra è stato composto da circa 7 mail. Adr. Credo che dette mail ci siano state tra novembre 2024 e gennaio 2025 circa. Adr. Le attività che svolge il contratto di supporto
[...] sono quotidiane, e sono attività che possono anche prevedere extraorario e interventi a Parte_7 chiamata e o manutenzione a chiamata. Questi tipi di interventi devono essere preventivamente autorizzati dal RUP ed è quindi necessaria un costante monitoraggio del RUp su questo contratto. Cont Inoltre è prevista una fatturazione bimestrale, per cui il deve verificare e fare un reso servizio a valle del controllo sulla regolare esecuzione dell'attività. Invece per la parte di LAN7 ci sono state diverse interazioni anche nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2024 tra il ricorrente, il responsabile del sito sardegna, ing. , in cui ero presente anche io per la direzione svolta dei Per_7 sistemi informatici. In queste riunioni si è parlato di come poter effettuare le operazioni previste nel contratto LAN7 sulla sede di RI. In queste riunioni, circa tre, si è parlato di come effettuare le operazioni previste per l'attivazione della LAN presso la sede di RI. Adr. In queste riunioni è emerso che le attività non potevano essere svolte nell'immediato perché la sede di RI non era Cont ancora nella disponibilità di ed è stato richiesto al RUP (ricorrente) di avviare un'interazione con il fornitore Vodafone per valutare l'opportunità di svolgere tali attività oltre il 31.12.24, data in cui il pagina 15 di 19 ricorrente riportava essere ultima data utile comunicata dal fornitore per poter svolgere le attività di cui sopra. A seguito di questa interazione, il ricorrente è tornato in una di queste riunioni, forse
l'ultima, riferendo di aver interagito con Vodafone attraverso uno scambio di lettere protocollate, in Cont cui il fornitore accettava di svolgere tali attività oltre il 31.12.24 con l'obbligo di di chiudere il tutto entro giugno 2025.Adr. Non conosco i dettagli dell'attività ispettiva del ricorrente.”.
Gli unici testi che hanno saputo descrivere la valenza del ruolo del ricorrente in staff all'Ispettore
Generale sono stati il teste e, soprattutto il teste Tes_4 Pt_5
Cont Il Direttore delle Risorse Umane di ha riferito: “Conosco il ricorrente;
preciso che io sono Tes_4
Cont stato assunto in dal1° novembre 2023 e ho avuto modo di conoscere il ricorrente e tutti gli altri
Direttori nonché il personale;
adr. All'epoca il ricorrente era direttore della Direzione IT Information
Technology Logistica e Transizione Digitale;
adr. Con la riorganizzazione di marzo 2024 il CdA ha Cont deliberato la nuova struttura organizzativa di e in particolare per la Direzione IT c'è stata una suddivisione delle competenze distribuendole nelle nuove Unità Organizzative. In particolare è stato istituito l'Ufficio di Dirigente di 1° fascia, responsabile della transizione digitale e istituita la nuova
Direzione Sicurezza Sistemi Informatici e Digitalizzazione e ovviamente è stata soppressa la Direzione
IT come sopra indicata. Adr. A seguito di questa riorganizzazione è stato necessario procedere con
l'emanazione di un avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico della Direzione Sicurezza, che ha dato esito poi alla nomina dell'ex direttore sicurezza, dott. . A seguito di questa nomina, ci si Per_1
Cont è posto di come collocare adeguatamente il ricorrente nell'ambito della nuova riorganizzazione di
e considerate la declaratoria funzionale dell'Ufficio Ispettore Generale, afferente all'area delle strategie, si è ritenuto di assegnare il ricorrente a tale ufficio considerata la rilevanza strategica delle Cont nuove funzioni ed attività che l' deve espletare in tema di strategie e innovazione tecnologica anche Cont in materia di hardware e software riguardanti anche le altre sedi di dislocate presso il territorio nazionale e internazionale. SI è ritenuto che le competenze in materia del ricorrente potessero essere Cont utili alla realizzazione di questi importanti obiettivi di Adr. Nel dettaglio non posso sapere quello che fa il ricorrente presso l'Ufficio dell'Ispettore Generale, preciso che stiamo iniziando a vedere i documenti programmatici PTA e PIAO nei quali sono presenti le strategie in materia di innovazione informatica e tecnologica, oggetto di gestione da parte di tutte le unità organizzative che possiedono all'interno delle declaratorie funzionale tale competenze. Tra cui anche quella dell'Ufficio dell'Ispettore Generale. Adr. L'Ufficio dell'Ispettore Generale non rammento di quanto risorse è composto;
rammento che l'Ispettore Generale è un ex Direttore dell'ente e questo evidenzia che Con l'attuale Presidente di crede molto nel valore strategico dell'Ufficio dell'Ispettore Generale.”
pagina 16 di 19 Cont Il teste citato da entrambe le parti, ha riferito: “sono Ispettore Generale presso non ho Pt_5 cause pendenti nei confronti della resistente;
in passato sì. Adr. Conosco il ricorrente che lavora presso l'Ispettorato Generale, dove è stato assegnato da luglio 2024. Io sono responsabile dell' e sono a diretto riporto del Presidente. Adr. Il ricorrente è assegnato in staff a me. CP_4
Adr. Preciso che l'Ispettorato da declaratoria delle funzioni agisce su mandato del Presidente il che comporta che il nostro lavoro consiste nel fare i report sulle materie/questioni assegnate;
adr. Quando il Presidente richiede all'Ispettorato di occuparsi di un determinato progetto, io coinvolgo tutti i miei collaboratori per fare il lavoro, sulla base delle competenze di ognuno. Adr. Avendo il ricorrente cambiato collocazione nell'estate 2024, ho lasciato trascorrere qualche mese per il passaggio di consegne, perché lui in precedenza era stato direttore di una struttura importate (DIT); questo perché lui sicuramente aveva dei procedimenti assegnati direttamente a lui;
inoltre in quanto direttore DIT bisognava fare il passaggio di consegne al nuovo direttore. Io in considerazione di tutta questa attività complessa ho ritenuto di lasciare al ricorrente qualche mese per poter completare il passaggio di consegne. Poi verso la fine del 2024 è iniziato il coinvolgimento del ricorrente nell'attività dell' . Adr. Il ricorrente è stato coinvolto nell'illustrazione della tematica richiestaci dal CP_4
Presidente, quindi lettura e analisi della documentazione, partecipazione a riunioni sia in ambito Cont Ispettorato sia con il colleghi dell'Agenzia ( che venivano coinvolti nell'ispezione. In questo coinvolgimento ho riscontrato una certa difficoltà del ricorrente a entrare negli argomenti, in quanto lui essendo specialista in informatica, presentava difficoltà essendo argomenti e materie nuove per lui.
Adr. Preciso che siamo quindi ancora in una fase di formazione, perché il ricorrente non ha le esperienze in progetti spaziali, che è la tematica richiestaci dal Presidente. Allo stato il ricorrente è affiancato dall'altro collega, NG. , che ha invece una lunga esperienza sulla materia;
preciso Per_8 che l'ing. è prossimo alla pensione. Oltre a questo affiancamento avevamo chiesto la Per_8 partecipazione del ricorrente a un corso che poi è stato annullato . Adr. Al momento la formazione del Cont ricorrente è data solo da questo affiancamento. Preciso che in sono organizzati comunque dei corsi per tutti i dipendenti ai quali il ricorrente può partecipare in forma autonoma. Sul cap. 35 della memoria, so che il ricorrente nella qualità di RUP aveva dei procedimenti che doveva completare prima del passaggio alla nuova funzione, come ho sopra detto;
non conosco però il contenuto di tali attività che il ricorrente svolgeva autonomamente stante il suo ruolo di RUP. Sul cap. 38 della memoria, preciso che si tratta della materia di cui accennavo prima relativa al progetto spaziale che ci ha dato il Presidente. Adr. La mia figura da organigramma è quella di Ispettore Generale, non c'è
l'Ispettorato. Io come Ispettore Generale ho uno staff formato da tre persone: ossia il ricorrente, l'ing.
e poi la sig.ra che è una collaboratrice di amministrazione. Per_8 Tes_5
pagina 17 di 19 Cont Preciso che a seguito della nuova organizzazione di la figura dell'Ispettore Generale è stata dotata di un suo staff. Preciso altresì che io ricopro questo incarico dal 15 novembre 2023 e fino a luglio 2024 sono stato da solo;
poi mi sono stati assegnate le persone sopra indicate in staff. Adr.
Preciso che la materia che ci è stata assegnata dal Presidente la definisco spaziale perché è riferita ad una antenna SDSA intorno alla quale ci sono tutta una serie di attività da fare che riguardano sicuramente l'informatica, la logistica la gestione del personale , competenze amministrative ecc.
Sicuramente per la parte come indicata al cap. C) della memoria, che attiene all'informatica, il ricorrente poteva dare una sua collaborazione trattandosi di aspetti di cui lui è specialista. Anche con riferimento al cap. B, per la parte di innovazione informatica, il ricorrente poteva sicuramente dare un contributo. Adr. Il ricorrente sta dando il suo contributo rispetto al rapporto finale che noi dobbiamo dare al Presidente entro il 30 giugno 2025.”.
Il teste quale Ispettore Generale e capo del ricorrente, descrive un'attività di coinvolgimento Pt_5 del ricorrente che avrebbe dovuto e potuto fare studi e report in materie tecniche, informatiche e non solo. Il teste riferisce altresì della difficoltà manifestata dal ricorrente nell'operare su argomenti e materie nuove per lui, non avendo egli esperienza in progetti spaziali, relativa alla tematica richiesta dal Cont Presidente di proprio per supportare il ricorrente su tali materie, era stato previsto l'affiancamento del ricorrente all'altro ingegnere in staff all'Ispettore, l'ing. Per_8
Nel complesso siffatta ultima deposizione evidenzia come l'assegnazione in staff all'Ispettore Generale possa comportare lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni coerenti con la declaratoria del dirigente tecnologo di I livello. Cont La circostanza che l'ufficio (inteso come munus) dell'Ispettore Generale non sia una struttura paragonabile ad una Direzione, ad un Ufficio o ad altra struttura organizzativa che possa generare posizioni di responsabilità e/o incarichi non si traduce automaticamente nell'impossibilità, per coloro che si trovano in staff all'Ispettore non integra per ciò solo il demansionamento lamentato dalla controparte.
Deve invero osservarsi che gli organi di staff sono rappresentati da specialisti, di solito alle dipendenze degli organi apicali dell'impresa e/o dell'ente, con il compito di migliorare l'efficienza delle funzioni organiche. In genere le funzioni degli organi di staff sono quelle tipiche del top management di line che questo però non può più svolgere personalmente con il crescere delle dimensioni e/o della complessità aziendali;
crescita che, pertanto, è la causa primaria dell'affidamento di queste funzioni ad appositi organi di staff, che supportano il top management di line con la loro attività specialistica di consulenza.
Lo scopo dei ruoli di staff è quindi quello di svolgere funzioni non organiche, il cui scopo è quello di fornire efficienza alle funzioni primarie (organiche). In quanto indispensabili per la sopravvivenza pagina 18 di 19 dell'impresa, le funzioni organiche rispondono al principio dell'efficacia strategica, mentre le funzioni non organiche, in quanto dirette a migliorare l'efficienza di quelle organiche, rispondono al principio dell'efficienza operativa.
In tale prospettiva l'assegnazione del ricorrente a mansioni di staff dell'Ispettore Generale appare certamente coerente con le funzioni di progettazione, elaborazione e gestione, in relazione ad attività tecnologiche o professionali di particolare complessità, così come previste nella declaratoria contrattuale del dirigente tecnologo di 1° livello.
Dalla deposizione del teste nonchè dalla documentazione prodotta in corso di giudizio e Pt_5 acquisita agli atti, previa autorizzazione della giudicante, risulta come il ricorrente sia stato operativo nel ruolo di staff all'Ispettore sin dai primi mesi del 2025 (cfr. docc. 49, 50, 59 fasc. res.). Nei mesi immediatamente successivi alla sua assegnazione nel nuovo ruolo (luglio 2024) e fino all'inizio dell'anno 2025 il ricorrente è stato invece impegnato nel completare il passaggio di consegne delle attività prima svolte quale Responsabile Direzione IT Logistica e Transizione Digitale, nonché quale
RUP di tre progetti (docc. 53, 54, 55 fasc. res.; cfr. deposizioni testi sopra citati, sig.ri e Tes_6
. Pt_5
Nel complesso da siffatti rilievi istruttori emerge che le funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione, correlate ad attività tecnologiche e/o professionali continuano ad essere espletate dal ricorrente in staff all'Ispettore Generale;
sicchè deve escludersi che l'ing. nella sua attuale Parte_1 posizione lavorativa di Dirigente Tecnologo, assegnato all'Ispettore Generale, sia privo di mansioni e funzioni coerenti con il suo inquadramento contrattuale.
Pertanto deve essere respinta la domanda di demansionamento.
Il rigetto della domanda principale assorbe e rende superfluo l'esame della richiesta di risarcimento danni.
Ai sensi dell'art. 91 cpc le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con applicazione della riduzione ex art. 152 bis disp. Att. Cpc.
PQM
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO;
CONDANNA IL RICORRENTE A RIFONDERE ALLA RESISTENTE LE SPESE DI LITE,
CHE LIQUIDA IN € 3.703,00.
Roma, 17 dicembre 2025
La Giudice
NI BR pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
La Giudice NI BR
All'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 37178/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Paolo Pascazi, Gregorio Parte_1
RE e AN LE
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con i funzionari Controparte_1 delegati ex art. 417 bis cpc avv.te Federica Barone e Anna Maria Salerno
OGGETTO: demansionamento e risarcimento danni
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di Parte_1
GL chiedendo di accertare e dichiarare il demansionamento subito dal ricorrente in conseguenza degli atti di micro-organizzazione di cui ai DD. DG ASI n. 596 del 14.07.2024 e n. 597 del 14.07.2024, nonché della procedura per la conferma, ovvero nuova nomina, degli incarichi di responsabilità non dirigenziale delle UU.OO. di II livello – Direzioni disposta con l'Avviso DG n. 9 del 2024 e conclusa con la Determinazione del Consiglio di Amministrazione ASI n. 133 del 12.07.2024; per l'effetto chiedeva, previa disapplicazione dei predetti atti gestori, di ordinare all' Controparte_1 la conferma al ricorrente dell'incarico di direttore della Direzione III Sicurezza Sistemi
[...] informatici Digitalizzazione, o, in via gradata, di conferire al ricorrente equivalente incarico di responsabilità e direzione di II livello non dirigenziale presso la Macro-Area dell'Esecutivo; chiedeva altresì di accertare e dichiarare la sussistenza dei danni patrimoniali, non patrimoniali e professionali subiti dal ricorrente e per l'effetto chiedeva la condanna di al relativo Controparte_1 risarcimento. Cont Deduceva di essere ingegnere informatico;
che all'esito di concorso pubblico veniva assunto da l pagina 1 di 19 26.07.2022 con contratto a tempo indeterminato con profilo di Dirigente Tecnologo, livello professionale 1, fascia stipendiale 1; che con decreto del Direttore Generale n. 887 del 13.10.2022 gli veniva conferita la posizione di responsabilità di II livello della Direzione IT (Information Technology) Cont Logistica e Transizione Digitale;
che il 15.03.2023 il C.d.A. di approvava la nuova macro organizzazione, con la quale si prevedevano due macro aree che componevano la struttura dell'ente
(Area Strategie e Area Esecutivo); che altresì la nuova macro organizzazione prevedeva la figura Cont dell'“Ispettore Generale” afferente all'Area delle Strategie, che faceva capo al Presidente dell' con compiti di alta direzione amministrativa e strategica;
che nella nuova macro organizzazione la (ex)
Direzione IT, Logistica e Transizione digitale, cui apparteneva il ricorrente, veniva confluita nella
“Direzione III – Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione”, indicata come Centro di
Responsabilità di II Livello, ed inserita nell' “Area dell'Esecutivo” facente capo al Direttore Generale;
che la ex Direzione IT, Logistica e Transizione digitale veniva ripartita internamente in due Uffici indicati come Centri di responsabilità di III Livello (sempre non dirigenziali): l'Ufficio Sicurezza e strategie e l'Ufficio sistemi informatici e digitalizzazione;
che in vista dell'attuazione della micro- Cont organizzazione avviava la procedura per l'affidamento per conferma, o per nuova nomina, degli incarichi di responsabilità non dirigenziale delle Unità Organizzative di II livello (Direzioni) per i
Settori Tecnici e le Aree Funzionali;
di avere quindi partecipato alla selezione per l'assegnazione dell'incarico di responsabilità di II livello per la Direzione III Sicurezza, Sistemi Informatici e
Digitalizzazione; che tale incarico veniva però conferito ad altro candidato, l'avv. (già Persona_1 direttore della;
che tale assegnazione era avvenuta a seguito di una valutazione Parte_2 comparativa, tra il ricorrente e l'avv. riguardante il colloquio ed il CV;
che la nomina Per_1 dell'Avv. era stata quindi disposta con la Determinazione del Consiglio di Amministrazione Per_1
Cont n. 133 del 12.07.2024, vincolante per il Direttore Generale;
che detta procedura comparativa era viziata negli esiti, in quanto, oltre a risultare totalmente discrezionale e priva di oggettivi criteri di valutazione predefiniti rispetto allo svolgimento delle audizioni, aveva smaccatamente svalutato, se non totalmente omesso, la giusta considerazione dei titoli culturali e accademici del ricorrente;
che, a completamento dell'attuazione della micro-organizzazione, il ricorrente era stato anche escluso dall'assegnazione di qualunque posizione direttiva di II livello presso la (ex) UO di appartenenza, o altra struttura della macro-area dell'Esecutivo (che si occupava dell'esecuzione delle strategie dell'ente, svolgendo quindi attività prettamente tecnica); che in quanto aveva diritto Parte_3 all'assegnazione di una posizione direttiva nell'ambito di detta macro area;
di essere stato invece assegnato all'ufficio Ispettore Generale ( DDG n. 596 e 597 del 14.07.2024), che apparteneva alla
“Macro-Area delle Strategie”, che si occupava delle funzioni d'indirizzo politico e strategico dell'ente, pagina 2 di 19 Cont nonché del controllo generale, alle dirette dipendenze del Presidente dell' che la declaratoria delle funzioni assegnate all'Ispettore Generale erano così definite: “Ispettore Generale - svolge attività di ispezione e di audit, per conto ed in rappresentanza della Presidenza, con accesso e visibilità a tutti i livelli dell avvalendosi delle competenze ritenute necessarie su indicazione del Presidente;
CP_1 assicura la partecipazione, su richiesta del Presidente, alle iniziative di maggiore rilevanza strategico programmatica anche con riferimento alle attività a carattere bilaterale e multilaterale;
ricopre ruolo di interfaccia con analoghe posizioni nelle altre Agenzie, con funzione di piena rappresentanza dell' per iniziative che coinvolgano questa funzione su mandato del Presidente;
offre supporto CP_1
e consulenza alla Presidenza per l'elaborazione di decisioni strategiche;
partecipa, su richiesta del
Presidente, come osservatore alle Final Acceptance Review dei progetti di maggiore rilevanza scientifica, tecnologica e/o strategica come da Piano Triennale di Attività”; che tale declaratoria non faceva alcun richiamo allo svolgimento di attività tecniche e/o a specifiche competenze del campo informatico;
che nella nuova posizione assegnatagli, era totalmente privo di mansioni e di fatto la sua carriera era bloccata, non potendo ottenere alcun incarico direttivo di II livello, o di responsabilità, che pure gli competeva in qualità di Dirigente Tecnologo;
di essere stato dunque collocato in una posizione lavorativa priva di effettivi compiti lavorativi, fossero stati anche di natura impiegatizia, o burocratica;
che tale situazione gli aveva così determinato danni patrimoniali (perdita dell'indennità di responsabilità), professionali (depauperamento del bagaglio professionale e perdita di chance), danno all'immagine e anche un danno biologico;
che gli eventi sopra riportati gli avevano anche cagionato conseguenze sulla salute, caratterizzate da uno stato di forte ansia somatizzata, umore depresso ed insonnia mista;
che tale quadro clinico, direttamente correlato all'ambiente di lavoro, necessitava anche di terapia farmacologica, cui era attualmente sottoposto;
che ai sensi dell'art. 52 d.lgs n. 165/2001 aveva diritto ad essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto o a mansioni equivalenti;
di aver subito un demansionamento sia per essere stato assegnato all'Ufficio dell'Ispettore Generale, ove era rimasto privo di mansioni o incarichi di responsabilità, sia per la sua mancata riconferma alla posizione di responsabilità di II livello, quale direttore della Direzione III Sicurezza, sistemi informatici e digitalizzazione, all'esito di una procedura comparativa connotata da tale livello di discrezionalità ed indeterminatezza dei criteri di giudizio, da non poter essere in alcun modo ritenuta oggettiva ed imparziale. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l' , che chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda. Deduceva che l'ente aveva il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di di Controparte_2
pagina 3 di 19 servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano, in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT)
e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale;
che gli organi di vertice dell'Agenzia duravano in carica quattro anni e che ad ogni ricambio seguiva sempre, nel giro di un anno, l'implementazione di una nuova “macro-organizzazione” per rispondere alle esigenze che ciascun management giudicava prioritarie;
che a seguito della nomina di Presidente dell'ing. nell'aprile 2019 era stata varata Per_2 nel 2020 una nuova Macro organizzazione, che configurava la Direzione IT Logistica e Transizione
Digitale come struttura di III livello (e non di II come riferito dal ricorrente); che nel contesto di tale macro organizzazione era stato indetto il bando di selezione pubblica n. 7/2021 per la copertura di n. 1 posto nel profilo di dirigente tecnologo, I livello professionale, nell'ambito dell'IT, Logistica e Cont Transizione Digitale (bando ASI n. 7/2021); che il ricorrente era quindi entrato in ruolo in vincendo detto concorso;
che successivamente, per effetto del decreto DG n. 1139 del 12 dicembre
2022 l'ing. aveva assunto l'incarico di “Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)”; Parte_1 che scaduto il mandato quadriennale dell'ing. , nel maggio 2023 era stato nominato il nuovo Per_2
Presidente ASI Prof. che puntualmente, dopo circa un anno, il CdA approvava la Persona_3
Cont nuova configurazione della Macro-organizzazione di che la nuova macro organizzazione, oltre ad apportare modifiche all'organigramma previgente, ridefiniva i livelli dei centri di responsabilità e Cont introduceva un nuovo Annesso I al Regolamento di Organizzazione dell che l'ambito organizzativo dell' era stato riordinato sia: 1) con l'introduzione di un nuovo Controparte_3
Ufficio dirigenziale di Responsabile della Transizione Digitale -RTD, allocato nell'Area delle Strategie alle dipendenze del Presidente e riservato -come richiesto dall'art. 17, comma 1, CAD -a dirigenti amministrativi di I fascia;
2) sia con l'accorpamento in una nuova Direzione di II livello denominata
“Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione” delle precedenti Direzioni di III livello “IT,
Logistica e Transizione Digitale” e “Sicurezza”; che nel maggio 2024 la Direzione Risorse Umane avviava una procedura digitale di “Analisi Organizzativa delle Competenze –AOC”, con la triplice finalità 1) di costituire una banca dati di anagrafe dei dipendenti, 2) di valutare le aspettative professionali dei dipendenti e la loro disponibilità a ricoprire posizioni di responsabilità organizzativa nei settori di interesse e 3) di avere a disposizione il CV aggiornato di ciascuno;
che con tale procedura ogni dipendente poteva esprimere sino a tre preferenze;
che il ricorrente, partecipando all'Analisi pagina 4 di 19 Organizzativa OC), manifestava il desiderio di ricoprire il ruolo di Responsabile Parte_4 della Transizione Digitale, afferente all'Area delle Strategie, oppure, in alternativa, il ruolo di Direttore della Direzione III, afferente all'Area dell'Esecutivo; che la terza preferenza non veniva espressa dal ricorrente;
che successivamente, in attuazione del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione, Cont il Direttore Generale aveva configurato la Micro-organizzazione dell' e aveva proceduto a individuare i Responsabili dei Centri di Responsabilità di II, III e IV livello sulla base delle procedure Cont previste dallo Statuto e dai pertinenti Regolamenti che per l'individuazione dei Responsabili delle strutture di II livello/Direzioni, il Direttore Generale aveva adottato l'avviso n. 9 del 5 giugno 2024; che la procedura “per conferma” era riferita ai due Settori Tecnici(Direzioni “Scienza ed Innovazione”
e “NGegneria e Tecnologie”) e alle Direzioni “Risorse Umane”, “Affari Internazionali”,
“Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne”, mentre la procedura “per nuova nomina” era stata prevista per la neonata Direzione “Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione”, “quale unica
U.O. di II livello non dirigenziale interessata con la Macro-organizzazione da un sostanziale mutamento delle funzioni di riferimento, a seguito dell'accorpamento delle due precedenti Direzioni
“Direzione Sicurezza” e “Direzione IT, Logistica e Transizione digitale”; che l'avviso n. 9/2024 stabiliva che per l'affidamento del nuovo incarico non dirigenziale, nella posizione di Responsabile della Direzione “ , Sistemi informatici e Digitalizzazione”, “possono presentare la Parte_2 manifestazione di interesse a ricoprire la posizione di responsabile, i candidati che ai sensi dell'Annesso I del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia sono inquadrati nel profilo di Dirigente Tecnologo o Dirigente di Ricerca e sono in possesso di pluriennale e qualificata professionalità e competenza nelle aree di cui alle declaratorie delle funzioni della
Direzione in argomento, rinvenibile nel Curriculum vitae.”; che quanto al titolo di studio, non era richiesta la laurea in ingegneria informatica quale requisito di accesso alla procedura;
che all'esito della valutazione comparativa dei Curricula dei candidati alla posizione, nelle persone di e Persona_1
, era emersa la necessità di approfondire la valutazione con un colloquio, e, quale Parte_1 terzo ed autorevole componente “tecnico” della Commissione valutatrice era stato nominato il Ten.
Gen. NG. , dotato di alta professionalità nel campo (Consulente Tecnico del Capo di Persona_4
Stato Maggiore della Difesa e Capo del Corpo degli NGegneri dell'Esercito); che il colloquio con i candidati si era svolto il 4 luglio 2024; che dai verbali redatti dalla Commissione risultava che la valutazione della stessa aveva avuto ad oggetto: il Curriculum Vitae, le proposte di strategia, la conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione del paragrafo di una rivista di settore;
che nel confronto tra le due professionalità, la Commissione aveva mostrato di apprezzare le competenze ed esperienze del dott. nel campo della sicurezza (giudicate ottime) e la buona Per_1
pagina 5 di 19 conoscenza delle infrastrutture e dei servizi ICT sviluppata in occasione del pregresso ruolo di
Funzionario alla Sicurezza dell'Agenzia, nonché, la documentata esperienza in ambito internazionale;
le proposte di strategia erano state valutate ottime e ben bilanciate tra l'area Sicurezza e l'area servizi informatici;
la conoscenza della lingua inglese, parimenti, era risultata molto buona;
che anche il
Curriculum del ricorrente era stato collocato nella fascia di merito Medio-Alta, in disparte la modestia delle esperienze in campo Sicurezza;
le proposte di strategia erano state giudicate non sempre coerenti Cont con le necessità dell' per la parte Sicurezza, con capacità di pianificazione delle azioni di livello discreto;
infine, la conoscenza della lingua inglese era risultata modesta;
che la valutazione comparativa di cui all'Avviso n. 9/2024 aveva avuto ad oggetto l'affidamento dell'incarico di
Responsabile della nuova Direzione III “Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione”; che tale incarico non richiedeva solo esperienze e competenze nell'ambito dell'Information Technology (IT) e dell'uso dei sistemi informatici, ma implicava anche il possesso di elevate abilità in tema di strategie per la sicurezza fisica delle infrastrutture dell'Agenzia, oltreché per la sicurezza tecnologica delle infrastrutture e dei servizi spaziali, nonché per la sicurezza procedurale e organizzativa
(regolamentazione interna, accordi di riservatezza, segretazione di affidamenti industriali); che nell'ambito delle abilità da ultimo descritte e legate agli aspetti della “sicurezza” il dott. era Per_1 risultato più qualificato del ricorrente, oltre a superare grandemente quest'ultimo sul piano dei titoli Cont internazionali;
che la Commissione aveva quindi ritenuto di proporre al CdA di l'assegnazione Cont dell'incarico a che il CdA di con delibera n. 133 del 12 luglio 2024, aveva Persona_1 espresso parere favorevole sulla validità curriculare e la nomina del dott. quale Responsabile Per_1 della U.O. di II livello (Direzione); che con decreto n. 596 del 14 luglio 2024 il Direttore Generale aveva conferito gli incarichi ai Responsabili delle UU.OO. di II, III, e IV livello;
che con successivo decreto assunto in pari data, il Direttore assegnava il personale alle strutture e il ricorrente era assegnato “in staff” all'Ispettore Generale, , nell'Area delle Strategie e alle dirette Parte_5 dipendenze del Presidente;
che tra le Aree Funzionali dell'Esecutivo residuava -nell'ambito dell'IT - unicamente la nuova Direzione III “Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione”, la cui responsabilità però era già stata affidata al dott. che l'ipotesi dell'assegnazione del ricorrente Per_1 alla nuova Direzione III quale semplice impiegato addetto, in posizione subalterna a quella di Direttore alla quale aspirava, era sembrata, oltre che scarsamente funzionale al buon andamento e al benessere organizzativo dell'ufficio, anche inopportuna, poiché irrispettosa dell'inquadramento del ricorrente quale Dirigente Tecnologo e delle competenze in materia di IT da quest'ultimo possedute;
che nella ricordata procedura AOC, lo stesso ricorrente non aveva manifestato la disponibilità di ricoprire altri ruoli di Responsabilità di III o IV livello né nell'ambito della Direzione III né altrove;
che l'altra pagina 6 di 19 opzione espressa dal ricorrente, relativa alla Responsabilità della Transizione Digitale, non appariva più accessibile al medesimo, stante l'introduzione di uno specifico Ufficio Dirigenziale di I fascia per tale ruolo nella nuova Macro- organizzazione;
che la scelta datoriale operata era stata quindi di distogliere il ricorrente dall'Area dell'Esecutivo (tra le cui Direzioni, sia “funzionali” sia “tecniche”, non vi erano posizioni adatte) e di adibirlo all'Area delle Strategie, al servizio dell'Ispettore Generale, nonché a Cont diretto supporto del Presidente dell' e in stretta collaborazione con il Responsabile della
Transizione Digitale (ricompreso nell'Area delle Strategie); che nei mesi immediatamente successivi all'assegnazione all'Ispettorato Generale, il ricorrente -eccetto i circa venti giorni di ferie fruite durante il mese di agosto - aveva curato il passaggio di consegne dalla ex Direzione IT alla nuova Direzione III, aveva continuato a gestire la Responsabilità di 3 procedimenti inerenti al campo IT ed era stato gradualmente introdotto nelle attività correnti dell'Ispettore; che quindi il ricorrente non era rimasto privo di mansioni nei tre mesi dal 15 luglio 2024 (quando era stato assegnato in staff all'Ispettore
Generale) al 15 ottobre 2024, data di deposito del ricorso;
che l'assegnazione del ricorrente all' costituiva l'avvio di un percorso che gli poteva consentire di sfruttare le proprie CP_4 competenze manageriali ed anche informatiche, considerato che l'ispezione–per definizione– presupponeva il possesso di un rilevante “know how” che abbracciasse tutti gli aspetti del processo che si doveva verificare, ovvero di un bagaglio di conoscenze che doveva essere costantemente aggiornato;
che il ruolo di ispettore veniva invero affidato a personale dotato di pluriennale e qualificata esperienza, come nel caso di specie, con riferimento sia all'ispettore (exDirettore Parte_5
Generale), sia al suo team. Svolte articolate considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, venivano escussi i testi.
Indi, all'udienza del 17 dicembre 2024, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Giova rilevare che il ricorrente lamenta di aver subito un demansionamento sia per non essergli stata conferita, nell'ambito della nuova organizzazione di ASA, una posizione organizzativa/di direzione identica o analoga a quella che ricopriva;
sia per la totale assenza di mansioni equivalenti nel nuovo incarico assegnatogli in staff all'Ispettore Generale.
Sotto il primo profilo deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che in tema di pubblico impiego, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico;
ne consegue, in termini generali, pagina 7 di 19 che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs n. 165/2001, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico (cfr. seppure con riferimento agli enti locali,
Cass. n. 27384/2019; Cass. n. 18561/2019). Come chiarito dalla Corte di Cassazione, la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva. (cfr. Cass. S.U. n. 16540/2008)
La posizione organizzativa risponde all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività, che indubbiamente sussiste anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento (Cass. n. 8141/2018).
Il rinnovo delle posizioni organizzative costituisce quindi una facoltà del datore di lavoro pubblico, che, se ritiene di provvedere in tal senso, deve parimenti disporlo con atto scritto e motivato;
pertanto mentre l'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza richiede un atto scritto e motivato e può essere disposta soltanto in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di uno specifico accertamento di risultati negativi, la cessazione dell'incarico conferito alla sua naturale scadenza non obbliga l'amministrazione ad una qualsivoglia motivata determinazione (Cass. n.
14472/2015).
Nel caso in scrutinio sono pacifici sia l'inquadramento del ricorrente quale Dirigente Tecnologo di 1° livello, sia la sua assegnazione alla Direzione IT Logistica e Transizione Digitale (struttura di III livello) a decorrere dal 13.10.2022. Parimenti incontroversa è l'avvenuta costituzione presso la convenuta, per effetto della nuova macroorganizzazione, di un'unica U.O di II livello, nella quale sono state accorpate le due Direzioni “Direzione Sicurezza” e “Direzione IT, Logistica e Transizione digitale”.
Proprio per effetto di tale accorpamento, la neonata Direzione “ Controparte_5
” è stata interessata da un sostanziale mutamento delle funzioni di riferimento e ciò ha
[...]
Cont reso necessario per bandire un avviso (n. 9/2024) per l'affidamento del nuovo incarico non dirigenziale, nella posizione di Responsabile della Direzione “Sicurezza, Sistemi informatici e
Digitalizzazione”.
Per effetto dell'incontroverso accorpamento così intervenuto della due Direzioni “Direzione Sicurezza” pagina 8 di 19 e “Direzione IT, Logistica e Transizione digitale” nella nuova UO di II livello, devono escludersi profili di illegittimità nel provvedimento di cessazione dell'incarico di Responsabile Direttore della
Direzione IT, logistica e Transizione digitale, che era stato in precedenza conferito al ricorrente.
Lo stesso ricorrente non formula sul punto alcuna specifica doglianza, lamentando piuttosto la mancata assegnazione al medesimo della posizione di Responsabile della nuova Direzione “Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione”.
Tant'è che le uniche recriminazioni al riguardo attengono ai vizi che avrebbero caratterizzato la procedura di comparazione dei due candidati alla posizione di Responsabile della neocostituita UO di II livello.
Sul punto deve rammentarsi che i giudici di legittimità hanno affermato che i poteri discrezionali o valutativi che sono riconosciuti al datore di lavoro pubblico privatizzato si collocano sempre, come nel lavoro privato, sul piano del regime di diritto comune, e costituiscono espressione di "potere privato",
e non anche di discrezionalità amministrativa, risultando censurabili in conformità alle disposizioni di legge e di contratto, e comunque sulla base delle regole di correttezza e buona fede (in quanto espressive dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.: cfr. SU
n.9332/2002; Cass. n. 9814/2008; Cass. n. 28274/2008) ed in conformità a criteri di adeguatezza e ragionevolezza.
In applicazione di questi principi gli con specifico riferimento al conferimento delle p.o., Parte_6 hanno chiarito come “Il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle
Pubbliche Amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, a norma del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 5 comma 2” (Cass. n. 12315/2008; cfr. Cass. S.U. n.
16540/2008 e n. 8836/2010; Cass. n. 2836/2014; Cass. n. 2121/2017).
Ebbene alla stregua dei principi giurisprudenziali richiamati, deve escludersi che nel caso in esame il comportamento dell'ente resistente, mediante il conferimento al dott. della posizione di Per_1
Direzione della nuova Direzione “Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione” , possa ritenersi contrario ai principi di correttezza e buona fede.
Costituendosi in giudizio la resistente ha infatti dedotto che per l'affidamento dell'incarico non era richiesta la laurea in ingegneria informatica quale requisito di accesso alla procedura;
l'avviso n.
9/2024 stabiliva per l'affidamento del nuovo incarico non dirigenziale, nella posizione di Responsabile della Direzione “ ”, “possono presentare la Controparte_5 manifestazione di interesse a ricoprire la posizione di responsabile, i candidati che ai sensi pagina 9 di 19 dell'Annesso I del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia sono inquadrati nel profilo di Dirigente Tecnologo o Dirigente di Ricerca e sono in possesso di pluriennale e qualificata professionalità e competenza nelle aree di cui alle declaratorie delle funzioni della
Direzione in argomento, rinvenibile nel Curriculum vitae.”
La resistente ha poi precisato che all'esito della procedura comparativa dei CV dei candidati alla posizione, era stato escluso il candidato ed erano rimasti il ricorrente e il rispetto ai Per_5 Per_1 quali si era ritenuto necessario approfondire la valutazione mediante un colloquio. Cont Per tale colloquio la Commissione, formata fino a quel momento dal Presidente e dal Direttore Cont è stata integrata da un terzo elemento, individuato nel Ten. Gen. NG. , dotato di Persona_4 alta professionalità nel campo. Quindi la Commissione ha proceduto al colloquio dei due candidati ed ha verbalizzato la valutazione espressa al termine del colloquio (doc. 26 fasc. res.).
Da tale verbalizzazione emerge che la valutazione della Commissione aveva avuto ad oggetto: il
Curriculum Vitae, le proposte di strategia, la conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione del paragrafo di una rivista di settore. Per entrambi i candidati la valutazione del CV era stata espressa in termini (M-A); nel confronto tra le due professionalità, la Commissione Per_6 aveva mostrato di apprezzare le competenze ed esperienze del dott. nel campo della sicurezza Per_1
(giudicate ottime) e la buona conoscenza delle infrastrutture e dei servizi ICT sviluppata in occasione del pregresso ruolo di Funzionario alla Sicurezza dell'Agenzia, nonchè, la documentata esperienza in ambito internazionale;
le proposte di strategia erano state valutate ottime e ben bilanciate tra l'area
Sicurezza e l'area servizi informatici;
la conoscenza della lingua inglese, parimenti, era risultata molto buona. La valutazione complessiva e collegiale collocava quindi il candidato in posizione Per_1 medio alta.
Anche il Curriculum del ricorrente era stato collocato nella fascia di merito Medio-Alta per le ottime competenze in campo informatico, ma erano state considerate modeste le sue esperienze in campo
Sicurezza; le proposte di strategia del ricorrente erano state poi giudicate non sempre coerenti con le Cont necessità dell' er la parte Sicurezza, con capacità di pianificazione delle azioni di livello discreto;
infine, la conoscenza della lingua inglese era risultata modesta.
Secondo il ricorrente tale valutazione sarebbe contraria ai principi di correttezza e buona fede perché smaccatamente non sarebbe stata adeguatamente apprezzata la sua competenza in ambito informatico.
Sotto tale profilo l'assunto del ricorrente deve ritenersi infondato perché non tiene conto dei poteri discrezionali del datore di lavoro;
la Suprema Corte ha chiarito, in tema di conferimento di posizioni organizzative, come la P.A. sia tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. pagina 10 di 19 “senza, tuttavia, che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di una lista di soggetti idonei”, chiarendo anche come “la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale” (Cass. n. 2141/2017).
Nello specifico la scelta adottata dalla non appare arbitraria né irragionevole rispetto alle CP_6 indicazioni espresse nell'avviso n. 9/2024 per la procedura di nomina di incarichi di responsabilità delle UO di II livello (doc. 25 fasc. res.). Parimenti il ricorrente non ha contestato che il nuovo incarico di responsabile della direzione “Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione” richiedesse non solo esperienze e competenze nell'ambito dell'Information Technology (IT) e dell'uso dei sistemi informatici, ma implicasse anche il possesso di elevate abilità in tema di strategie per la sicurezza fisica delle infrastrutture dell'Agenzia, oltreché per la sicurezza tecnologica delle infrastrutture e dei servizi spaziali, nonché per la sicurezza procedurale e organizzativa (regolamentazione interna, accordi di riservatezza, segretazione di affidamenti industriali). Deve osservarsi che il ricorrente non ha contestato il possesso delle competenze del dott. come riconosciute dalla Commissione, così Per_1 come non ha contestato i punteggi assegnategli in ordine alle proprie competenze di sicurezza, in ambito internazionale e di conoscenza della lingua inglese, sostenendo invece che si sarebbe dovuto dare maggiore peso alle proprie competenze informatiche. Tale ultimo aspetto è però opinabile e soprattutto attiene alle scelte organizzative della parte datoriale, non sindacabile dalla Giudice.
Peraltro la Suprema Corte ha chiarito, in tema di conferimento di posizioni organizzative, come la P.A. sia tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. “senza, tuttavia, che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di una lista di soggetti idonei”, chiarendo anche come “la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale” (Cass. n.
2141/2017).
Siffatti rilievi impongo pertanto di escludere un demansionamento del ricorrente per non essergli stato conferito l'incarico di responsabile della Direzione “Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione”.
Quanto al secondo aspetto lamentato in via gradata dal ricorrente, per non essergli stato conferito un equivalente incarico, deve rammentarsi che proprio in tema di demansionamento, la Corte di
Cassazione ha anche di recente rimarcato che "in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 d.lgs n. 165/2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in pagina 11 di 19 concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.” (cfr. Cass. n. 1665/2024).
La Suprema Corte ha quindi ribadito che l'art. 52 d.lgs n. 165/2001 assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali, sicché il giudice non può in alcun modo sindacare sotto tale profilo la natura equivalente delle mansioni assegnate, non trovando applicazione la norma generale di cui all' art. 2013 c.c. (cfr. Cass. n. 22026/2022).
Quindi, la giudice deve arrestarsi di fronte alle scelte delle parti contrattuali di collocare nella medesima area i diversi profili professionali.
Tuttavia, la Suprema Corte ha anche opportunamente osservato che “resta comunque salva l'ipotesi che la destinazione ad altre mansioni abbia comportato il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa.
Trattasi di questione che, tuttavia, giova rimarcare, esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (Cass. n. 11835 del 2009, n.
11405 del 2010, Cass. n. 687 del 2014)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2140/2017).
Invero, si condivide il principio secondo cui, ove si verifichi che, in concreto, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (cfr. Cass. n. 11835/2009).
Nel caso in esame, occorre considerare che il ricorrente lamenta il demansionamento anche per lo svuotamento e/o inesistenza delle mansioni nel nuovo ruolo assegnatogli, in staff all'Ispettore
Generale.
pagina 12 di 19 Occorre quindi prendere le mosse dalla qualifica del livello di inquadramento del ricorrente, quale Dirigente Tecnologo di I livello, riconosciutagli dal settembre 2022.
A mente della classificazione contenuta nel dpr n. 171/1991, è inquadrato nel I livello professionale come Dirigente Tecnologo il lavoratore che abbia “capacità acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità e/o di coordinamento e di direzione di servizi e di strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui è richiesto
l'.espletamento di attività professionali”.
L'.Agenzia resistente ha insistito nell'.evidenziare che la congiunzione alternativamente disgiuntiva
“e/o”, utilizzata dal legislatore, impone di considerare sufficiente l'espletamento, da parte del Dirigente Tecnologo, o delle “funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità” oppure di quelle “di coordinamento e di direzione di servizi e di strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui è richiesto l'.espletamento di attività professionali”.
Il rilievo è corretto, in quanto direttamente discendente dal senso letterale della espressione normativa.
Nel caso in esame, essendo stato il ricorrente assegnato in staff all'Ispettore Generale da luglio 2024, deve escludersi che egli da tale data abbia svolto funzioni di direzione di servizi e di strutture scientifiche complesse, occorrendo invece esaminare se lo stesso abbia comunque, disimpegnato mansioni corrispondenti alle “funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità”.
Ciò detto, sulle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, deve considerarsi che l'assegnazione in staff all'Ispettore Generale è avvenuto a luglio 2024 e che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato depositato ad ottobre 24, dopo circa 3 mesi.
Ora, la estrema brevità del periodo così trascorso impone di dover valutare soprattutto in termini potenziali le nuove mansioni assegnate al ricorrente.
Svolte tali premesse, deve osservarsi che quasi tutti i testimoni ascoltati non sono stati in grado di riferire, nel dettaglio, i compiti e le mansioni in effetti assegnati al ricorrente dopo la riorganizzazione del luglio 2024; così il teste ha dichiarato di aver avuto rapporti di lavoro con il ricorrente, Tes_1
Cont quando questi era a capo della Direzione IT di “Rammento che il ricorrente è stato a capo della Cont Direzione IT fino a luglio 2023 o 2024; ricordo che poi con l'ultima riorganizzazione di la Cont direzione IT è stata soppressa e quelle funzioni sono state spalmate in altre strutture di Ricordo che poi una parte della Direzione IT è venuta nella mia direzione DAF. Adr. Ricordo che poi il Con ricorrente è stato assegnato all'Ispettorato Generale che è guidato dall'ex direttore generale di pagina 13 di 19 Cont dott. . Adr. Successivamente alla predetta riorganizzazione di non ho più avuto Parte_5 rapporti professionali con il ricorrente e posso dire che per la particolare attività istituzionale dell' non mi è capitato di avere interlocuzioni di tipo professionale con il ricorrente. Adr. CP_4
Sono a conoscenza dell'attività del ricorrente in base a quella che è l'attività istituzionale dell' , che non ha mai riguardato la mia direzione.” CP_4
Di analogo tenore la deposizione del teste che ha dichiarato: sono assegnato all'Ufficio Tes_2
Telecomunicazioni e Navigazione. Adr. Conosco il ricorrente con il quale ho lavorato fino a circa un anno fa, quando ero capo dell'Ufficio Conservazione Digitale e Protocollo. Rammento che all'epoca il ricorrente era il direttore dei Sistemi Informatici e Logistica;
adr. Rammento che all'epoca aveva due unità operative e sotto dette unità c'erano una serie di uffici e io ero responsabile di uno di questi uffici. Preciso che a seguito dell'ultima ristrutturazione non esistono più le Unità operative che ora si chiamano Uffici. Adr. Sono a conoscenza delle mansioni attualmente svolte dal ricorrente attraverso la documentazione pubblicata internamente dalla resistente;
quali circolari, ordini di servizio ecc. Adr.
Attualmente il ricorrente è in staff all'Ispettore Generale ma non ha più un ruolo nella struttura organizzativa nelle Unità /Uffici. Adr. So che il ricorrente svolge supporto alle attività che vengono assegnate dal Presidente all'Ispettore Generale;
quindi se viene chiesto dal Presidente all'Ispettore di fare un certo approfondimento, l'Ispettore Generale lo condivide con i suoi collaboratori. Adr. Mi sembra che all'Ispettore è stato dato l'incarico di verificare dei lavori in Sardegna dove abbiamo un radiotelescopio;
altro non sono in grado di precisare. Adr. Attualmente l'ufficio del ricorrente si trova in un diverso edificio rispetto alla mia postazione lavorativa”.
Anche il teste ha riferito di non conoscere i dettagli dell'attività del ricorrente presso Tes_3
l'Ispettore Generale, precisando che dopo luglio 2024 aveva continuato ad avere rapporti di lavoro con il ricorrente unicamente per assistere al passaggio di consegne delle attività prima svolte dal ricorrente come responsabile IT: “sono tecnologo di III livello sono responsabile dell'Ufficio Sistemi Informatici
e digitalizzazione;
adr. Conosco il ricorrente con il quale ho lavorato per circa un anno e mezzo fino all'ultima ristrutturazione a luglio 2024. Adr. All'epoca ero responsabile dell'Unità progettazione e sviluppo software e il ricorrente era il mio direttore. Adr. Il ricorrente era direttore della Direzione
Informatica e transizione digitale (DIT). Adr. A seguito della ristrutturazione io sono rimasto sempre responsabile di una struttura di III livello , che prima si chiamava Unità e ora Ufficio;
a seguito della ristrutturazione, per la soppressione della ex DIT, sono stato nominato responsabile dell'Ufficio sistemi informatici e digitalizzazione sotto la nuova direzione con acronimo DSD sotto la responsabilità del dott. . Adr. So che il ricorrente è stato assegnato al servizio Persona_1 dell'Ispettore Generale dell'Area della Presidenza. Ricordo che a fine luglio 2024 a seguito della pagina 14 di 19 riorganizzazione c'è stato un incontro tra il ricorrente, ex direttore DIT, con il dott. , nuovo Per_1 direttore DSD, rammento che ero presente anch'io. In questa riunione c'è stata la consegna di un verbale da parte del ricorrente per il passaggio di consegne. Ricordo che veniva fatto un report dell'attuale situazione e delle note per cui rimanevano incarico ad personam al ricorrente circa tre macro attività, ossia tre incarichi di RUP, che erano la Responsabilità del contratto di connettività per Cont con contraente il GARR;
poi era rimasto attivo l'incarico di RUP del contratto per il supporto alle Cont sale multimediali di e infine l'ultimo incarico di RUP era una convenzione denominata LAN7.
Adr. Tutti questi incarichi erano ad personam al ricorrente che in precedenza era subentrato ad altro collega;
ricordo che il contratto di GARR è poi andato in scadenza naturale il 31.07.2024; invece per gli altri due contratti ci sono stati scambi di mail, di cui io ero a conoscenza, tra il ricorrente e , Per_1 dove il ricorrente segnalava che a seguito di un incarico che gli era stato assegnato per un'attività ispettiva su RI , poteva esserci un eventuale conflitto di interessi a mantenere l'incarico di RUP, in particolare per il contratto LAN7 che prevedeva attività presso la base di RI. Preciso che all'interno di questi scambi mail, lo stesso ricorrente segnalava l'opportunità di essere sostituito anche nel contratto di supporto alle Sale Multimediali, perché tale attività rientrava nelle competenze della
Direzione guidata dal direttore . Adr. Io ero in cc in questo scambio di mail, perché la parte di Per_1 attività che rientrava nelle competenze dell'Ufficio da me guidato. Adr. Il cambio di sostituzione di
RUP per i due contratti sopra indicati, si è poi verificata a mio favore intorno al febbraio 2025. Adr.
Lo scambio di mail di cui sopra è stato composto da circa 7 mail. Adr. Credo che dette mail ci siano state tra novembre 2024 e gennaio 2025 circa. Adr. Le attività che svolge il contratto di supporto
[...] sono quotidiane, e sono attività che possono anche prevedere extraorario e interventi a Parte_7 chiamata e o manutenzione a chiamata. Questi tipi di interventi devono essere preventivamente autorizzati dal RUP ed è quindi necessaria un costante monitoraggio del RUp su questo contratto. Cont Inoltre è prevista una fatturazione bimestrale, per cui il deve verificare e fare un reso servizio a valle del controllo sulla regolare esecuzione dell'attività. Invece per la parte di LAN7 ci sono state diverse interazioni anche nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2024 tra il ricorrente, il responsabile del sito sardegna, ing. , in cui ero presente anche io per la direzione svolta dei Per_7 sistemi informatici. In queste riunioni si è parlato di come poter effettuare le operazioni previste nel contratto LAN7 sulla sede di RI. In queste riunioni, circa tre, si è parlato di come effettuare le operazioni previste per l'attivazione della LAN presso la sede di RI. Adr. In queste riunioni è emerso che le attività non potevano essere svolte nell'immediato perché la sede di RI non era Cont ancora nella disponibilità di ed è stato richiesto al RUP (ricorrente) di avviare un'interazione con il fornitore Vodafone per valutare l'opportunità di svolgere tali attività oltre il 31.12.24, data in cui il pagina 15 di 19 ricorrente riportava essere ultima data utile comunicata dal fornitore per poter svolgere le attività di cui sopra. A seguito di questa interazione, il ricorrente è tornato in una di queste riunioni, forse
l'ultima, riferendo di aver interagito con Vodafone attraverso uno scambio di lettere protocollate, in Cont cui il fornitore accettava di svolgere tali attività oltre il 31.12.24 con l'obbligo di di chiudere il tutto entro giugno 2025.Adr. Non conosco i dettagli dell'attività ispettiva del ricorrente.”.
Gli unici testi che hanno saputo descrivere la valenza del ruolo del ricorrente in staff all'Ispettore
Generale sono stati il teste e, soprattutto il teste Tes_4 Pt_5
Cont Il Direttore delle Risorse Umane di ha riferito: “Conosco il ricorrente;
preciso che io sono Tes_4
Cont stato assunto in dal1° novembre 2023 e ho avuto modo di conoscere il ricorrente e tutti gli altri
Direttori nonché il personale;
adr. All'epoca il ricorrente era direttore della Direzione IT Information
Technology Logistica e Transizione Digitale;
adr. Con la riorganizzazione di marzo 2024 il CdA ha Cont deliberato la nuova struttura organizzativa di e in particolare per la Direzione IT c'è stata una suddivisione delle competenze distribuendole nelle nuove Unità Organizzative. In particolare è stato istituito l'Ufficio di Dirigente di 1° fascia, responsabile della transizione digitale e istituita la nuova
Direzione Sicurezza Sistemi Informatici e Digitalizzazione e ovviamente è stata soppressa la Direzione
IT come sopra indicata. Adr. A seguito di questa riorganizzazione è stato necessario procedere con
l'emanazione di un avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico della Direzione Sicurezza, che ha dato esito poi alla nomina dell'ex direttore sicurezza, dott. . A seguito di questa nomina, ci si Per_1
Cont è posto di come collocare adeguatamente il ricorrente nell'ambito della nuova riorganizzazione di
e considerate la declaratoria funzionale dell'Ufficio Ispettore Generale, afferente all'area delle strategie, si è ritenuto di assegnare il ricorrente a tale ufficio considerata la rilevanza strategica delle Cont nuove funzioni ed attività che l' deve espletare in tema di strategie e innovazione tecnologica anche Cont in materia di hardware e software riguardanti anche le altre sedi di dislocate presso il territorio nazionale e internazionale. SI è ritenuto che le competenze in materia del ricorrente potessero essere Cont utili alla realizzazione di questi importanti obiettivi di Adr. Nel dettaglio non posso sapere quello che fa il ricorrente presso l'Ufficio dell'Ispettore Generale, preciso che stiamo iniziando a vedere i documenti programmatici PTA e PIAO nei quali sono presenti le strategie in materia di innovazione informatica e tecnologica, oggetto di gestione da parte di tutte le unità organizzative che possiedono all'interno delle declaratorie funzionale tale competenze. Tra cui anche quella dell'Ufficio dell'Ispettore Generale. Adr. L'Ufficio dell'Ispettore Generale non rammento di quanto risorse è composto;
rammento che l'Ispettore Generale è un ex Direttore dell'ente e questo evidenzia che Con l'attuale Presidente di crede molto nel valore strategico dell'Ufficio dell'Ispettore Generale.”
pagina 16 di 19 Cont Il teste citato da entrambe le parti, ha riferito: “sono Ispettore Generale presso non ho Pt_5 cause pendenti nei confronti della resistente;
in passato sì. Adr. Conosco il ricorrente che lavora presso l'Ispettorato Generale, dove è stato assegnato da luglio 2024. Io sono responsabile dell' e sono a diretto riporto del Presidente. Adr. Il ricorrente è assegnato in staff a me. CP_4
Adr. Preciso che l'Ispettorato da declaratoria delle funzioni agisce su mandato del Presidente il che comporta che il nostro lavoro consiste nel fare i report sulle materie/questioni assegnate;
adr. Quando il Presidente richiede all'Ispettorato di occuparsi di un determinato progetto, io coinvolgo tutti i miei collaboratori per fare il lavoro, sulla base delle competenze di ognuno. Adr. Avendo il ricorrente cambiato collocazione nell'estate 2024, ho lasciato trascorrere qualche mese per il passaggio di consegne, perché lui in precedenza era stato direttore di una struttura importate (DIT); questo perché lui sicuramente aveva dei procedimenti assegnati direttamente a lui;
inoltre in quanto direttore DIT bisognava fare il passaggio di consegne al nuovo direttore. Io in considerazione di tutta questa attività complessa ho ritenuto di lasciare al ricorrente qualche mese per poter completare il passaggio di consegne. Poi verso la fine del 2024 è iniziato il coinvolgimento del ricorrente nell'attività dell' . Adr. Il ricorrente è stato coinvolto nell'illustrazione della tematica richiestaci dal CP_4
Presidente, quindi lettura e analisi della documentazione, partecipazione a riunioni sia in ambito Cont Ispettorato sia con il colleghi dell'Agenzia ( che venivano coinvolti nell'ispezione. In questo coinvolgimento ho riscontrato una certa difficoltà del ricorrente a entrare negli argomenti, in quanto lui essendo specialista in informatica, presentava difficoltà essendo argomenti e materie nuove per lui.
Adr. Preciso che siamo quindi ancora in una fase di formazione, perché il ricorrente non ha le esperienze in progetti spaziali, che è la tematica richiestaci dal Presidente. Allo stato il ricorrente è affiancato dall'altro collega, NG. , che ha invece una lunga esperienza sulla materia;
preciso Per_8 che l'ing. è prossimo alla pensione. Oltre a questo affiancamento avevamo chiesto la Per_8 partecipazione del ricorrente a un corso che poi è stato annullato . Adr. Al momento la formazione del Cont ricorrente è data solo da questo affiancamento. Preciso che in sono organizzati comunque dei corsi per tutti i dipendenti ai quali il ricorrente può partecipare in forma autonoma. Sul cap. 35 della memoria, so che il ricorrente nella qualità di RUP aveva dei procedimenti che doveva completare prima del passaggio alla nuova funzione, come ho sopra detto;
non conosco però il contenuto di tali attività che il ricorrente svolgeva autonomamente stante il suo ruolo di RUP. Sul cap. 38 della memoria, preciso che si tratta della materia di cui accennavo prima relativa al progetto spaziale che ci ha dato il Presidente. Adr. La mia figura da organigramma è quella di Ispettore Generale, non c'è
l'Ispettorato. Io come Ispettore Generale ho uno staff formato da tre persone: ossia il ricorrente, l'ing.
e poi la sig.ra che è una collaboratrice di amministrazione. Per_8 Tes_5
pagina 17 di 19 Cont Preciso che a seguito della nuova organizzazione di la figura dell'Ispettore Generale è stata dotata di un suo staff. Preciso altresì che io ricopro questo incarico dal 15 novembre 2023 e fino a luglio 2024 sono stato da solo;
poi mi sono stati assegnate le persone sopra indicate in staff. Adr.
Preciso che la materia che ci è stata assegnata dal Presidente la definisco spaziale perché è riferita ad una antenna SDSA intorno alla quale ci sono tutta una serie di attività da fare che riguardano sicuramente l'informatica, la logistica la gestione del personale , competenze amministrative ecc.
Sicuramente per la parte come indicata al cap. C) della memoria, che attiene all'informatica, il ricorrente poteva dare una sua collaborazione trattandosi di aspetti di cui lui è specialista. Anche con riferimento al cap. B, per la parte di innovazione informatica, il ricorrente poteva sicuramente dare un contributo. Adr. Il ricorrente sta dando il suo contributo rispetto al rapporto finale che noi dobbiamo dare al Presidente entro il 30 giugno 2025.”.
Il teste quale Ispettore Generale e capo del ricorrente, descrive un'attività di coinvolgimento Pt_5 del ricorrente che avrebbe dovuto e potuto fare studi e report in materie tecniche, informatiche e non solo. Il teste riferisce altresì della difficoltà manifestata dal ricorrente nell'operare su argomenti e materie nuove per lui, non avendo egli esperienza in progetti spaziali, relativa alla tematica richiesta dal Cont Presidente di proprio per supportare il ricorrente su tali materie, era stato previsto l'affiancamento del ricorrente all'altro ingegnere in staff all'Ispettore, l'ing. Per_8
Nel complesso siffatta ultima deposizione evidenzia come l'assegnazione in staff all'Ispettore Generale possa comportare lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni coerenti con la declaratoria del dirigente tecnologo di I livello. Cont La circostanza che l'ufficio (inteso come munus) dell'Ispettore Generale non sia una struttura paragonabile ad una Direzione, ad un Ufficio o ad altra struttura organizzativa che possa generare posizioni di responsabilità e/o incarichi non si traduce automaticamente nell'impossibilità, per coloro che si trovano in staff all'Ispettore non integra per ciò solo il demansionamento lamentato dalla controparte.
Deve invero osservarsi che gli organi di staff sono rappresentati da specialisti, di solito alle dipendenze degli organi apicali dell'impresa e/o dell'ente, con il compito di migliorare l'efficienza delle funzioni organiche. In genere le funzioni degli organi di staff sono quelle tipiche del top management di line che questo però non può più svolgere personalmente con il crescere delle dimensioni e/o della complessità aziendali;
crescita che, pertanto, è la causa primaria dell'affidamento di queste funzioni ad appositi organi di staff, che supportano il top management di line con la loro attività specialistica di consulenza.
Lo scopo dei ruoli di staff è quindi quello di svolgere funzioni non organiche, il cui scopo è quello di fornire efficienza alle funzioni primarie (organiche). In quanto indispensabili per la sopravvivenza pagina 18 di 19 dell'impresa, le funzioni organiche rispondono al principio dell'efficacia strategica, mentre le funzioni non organiche, in quanto dirette a migliorare l'efficienza di quelle organiche, rispondono al principio dell'efficienza operativa.
In tale prospettiva l'assegnazione del ricorrente a mansioni di staff dell'Ispettore Generale appare certamente coerente con le funzioni di progettazione, elaborazione e gestione, in relazione ad attività tecnologiche o professionali di particolare complessità, così come previste nella declaratoria contrattuale del dirigente tecnologo di 1° livello.
Dalla deposizione del teste nonchè dalla documentazione prodotta in corso di giudizio e Pt_5 acquisita agli atti, previa autorizzazione della giudicante, risulta come il ricorrente sia stato operativo nel ruolo di staff all'Ispettore sin dai primi mesi del 2025 (cfr. docc. 49, 50, 59 fasc. res.). Nei mesi immediatamente successivi alla sua assegnazione nel nuovo ruolo (luglio 2024) e fino all'inizio dell'anno 2025 il ricorrente è stato invece impegnato nel completare il passaggio di consegne delle attività prima svolte quale Responsabile Direzione IT Logistica e Transizione Digitale, nonché quale
RUP di tre progetti (docc. 53, 54, 55 fasc. res.; cfr. deposizioni testi sopra citati, sig.ri e Tes_6
. Pt_5
Nel complesso da siffatti rilievi istruttori emerge che le funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione, correlate ad attività tecnologiche e/o professionali continuano ad essere espletate dal ricorrente in staff all'Ispettore Generale;
sicchè deve escludersi che l'ing. nella sua attuale Parte_1 posizione lavorativa di Dirigente Tecnologo, assegnato all'Ispettore Generale, sia privo di mansioni e funzioni coerenti con il suo inquadramento contrattuale.
Pertanto deve essere respinta la domanda di demansionamento.
Il rigetto della domanda principale assorbe e rende superfluo l'esame della richiesta di risarcimento danni.
Ai sensi dell'art. 91 cpc le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con applicazione della riduzione ex art. 152 bis disp. Att. Cpc.
PQM
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO;
CONDANNA IL RICORRENTE A RIFONDERE ALLA RESISTENTE LE SPESE DI LITE,
CHE LIQUIDA IN € 3.703,00.
Roma, 17 dicembre 2025
La Giudice
NI BR pagina 19 di 19