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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6007 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lisa Micochero Presidente dott. BE Magaro' Giudice relatore dott. Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12022/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATO Parte_1 C.F._1
LUCIANO, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio a Fiesso d'Artico (VE), via
Riviera del Brenta n. 197
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARRONE CP_1 C.F._2
STEFANO, presso il cui studio sito in in Dolo (VE), Riviera Matteotti 15 è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:. dichiarare nulla l'ordinanza del 02.12.2024 di remissione in termini della resistente, e l'ordinanza del 10.03.2025, confermativa di quella impugnata, eccezione di
pagina 1 di 14 nullità reiterata nel corso del giudizio, con ogni conseguente effetto di nullità dei successivi atti compiuti;
revocare l'ordinanza del 14.05.2025 di diniego delle formulate istanze istruttorie le quali sono ammissibili e rilevanti;
dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a [...], il [...], residente a [...]
(VE), via Villa n. 265, codice fiscale , e , nata a [...] C.F._1 CP_1
(VE), il 18.10.1982, codice fiscale residente a [...]C.F._2
(VE), via Villa n. 265, coniugati con rito civile il 06.09.2014 a Fossò (VE), e trascritto negli atti di matrimonio del comune medesimo dell'anno 2014, Parte II, Serie A, atto n. 2), con addebito alla moglie, autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda;
affidare la casa coniugale con i beni mobili che la corredano a CP_1
, quale coniuge co affidataria della figlia minore;
determinare a carico del
[...] Persona_1
ricorrente un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia non Parte_1 economicamente autonoma, di € 250,00- da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie degli operai e impiegati con decorrenza dall'anno successivo alla data di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie e sanitarie non ripetibili dal SSN, scolastiche e ricreative previo accordo tra i coniugi, da corrispondere entro il 15 di ciascun mese;
determinare le modalità di visita della figlia da parte del padre, previa audizione della stessa , e tenuto conto degli impegni scolastici, Persona_1
extrascolastici, ricreativi della stessa figlia col seguente calendario: un fine settimana a settimane alterne;
festività natalizie: ad anni alterni, la settimana di Natale e la settimana comprensiva del Capodanno;
tre giorni durante le festività pasquali alternando il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, 2 settimane(anche non consecutive) in estate da concordare entro mese di giugno di ogni anno;
autorizzare i coniugi concedono fin d'ora, l'uno nei confronti dell'altro, l'autorizzazione all'espatrio, consentendo l'iscrizione dei figli minori con i relativi documenti, ovvero consentono reciprocamente il rilascio del passaporto o il rinnovo;
condannare la resistente in favore del ricorrente la rifusione delle spese, spese generali, compensi di causa, oltre gli accessori di legge, con rinnovo delle richieste istruttorie già articolate.
Per la resistente: Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito per tutti i motivi in narrativa esposti;
Assegnarsi alla resistente la casa coniugale, con tutto il mobilio ivi contenuto, affinché la stessa vi risieda assieme alla minore;
Disporsi
l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione prevalente Persona_2
pagina 2 di 14 presso la madre e adeguato diritto di visita paterno;
Per quanto afferisce alle visite, disporsi che la minore trascorra con il padre i periodi ritenuti di Giustizia da questo Tribunale;
Disporsi
a carico di controparte un assegno a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia minore di importo pari ad euro 750,00= nonché ulteriori euro 250,00= per la moglie, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre a due terzi delle spese straordinarie come da protocollo dell'Ufficio; Spese legali interamente rifuse, con ogni ulteriore riserva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 18.06.24 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Fosso' (VE) in data 06.09.2014 con rito civile con , e trascritto CP_1
negli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n.2, Parte II, serie A anno 2014; che dalla loro unione nasceva la figlia in data 21.10.2009, evidenziava che: 1) che il Persona_1
ricorrente svolgeva attività di carrozziere nella Carrozzeria Autoriviera di Rampin S.n.c., con sede a Fossò (VE), di cui era socio con quota del 25%, mentre lavorava come CP_1
operaia presso Multitalia Servizi s.r.l., con sede a Roma, via Salaria n. 332/A e sede operativa a Padova, via Vigonovese n. 170; 2) l'unione coniugale si era incrinata, dopo che la moglie si era sottoposta all'intervento chirurgico di riduzione dello stomaco, a seguito del quale era divenuta indifferente nei confronti del coniuge, tanto da proporgli una pausa di riflessione sul loro legame, cercando, altresi' di persuaderlo ad uscire dalla casa coniugale e dimorare presso i suoi genitori o altrove;
3) che in particolare, il giorno 05.02.2024, la stessa gli diceva di non rientrare nella casa coniugale perché non tollerava più la sua Pt_2
presenza, sicchè lo stesso per non esasperare la situazione decideva di trasferirsi presso l'abitazione dei genitori, nonostante desiderasse continuare la convivenza coniugale anche nell'interesse della figlia minore;
4) che anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale l'istante aveva mantenuto regolari rapporti con la figlia, continuando ad occuparsi delle sue esigenze, anche economiche;
tanto premesso, sull'assunto che il venir meno che la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale fosse da ascriversi alla condotta del coniuge, la quale in violazione dell'obbligo di coabitazione di cui all'art. 143 c.c. lo aveva diffidato ad abbandonare la casa coniugale, rassegnava le seguenti conclusioni:
In via principale: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a Dolo (VE), il 22.02.1981, residente a [...], codice
pagina 3 di 14 fiscale , e , nata a [...], il [...], codice C.F._1 CP_1
fiscale residente a [...], C.F._2
coniugati con rito civile il 06.09.2014 a Fossò (VE), e trascritto negli atti di matrimonio del comune medesimo dell'anno 2014, Parte II, Serie A, atto n. 2 (doc. 3), con addebito alla moglie;
b) affidare la figlia minore in modo condiviso con residenza prevalente presso la Persona_1
casa coniugale, ubicata a Campolongo Maggiore (VE), frazione Bojon, via Villa n. 265;
c) affidare la casa coniugale con i beni mobili che la corredano a , quale CP_1
coniuge co- affidataria della figlia minore;
Persona_1
d) determinare a carico del ricorrente un assegno a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia non economicamente autonoma, di € 250,00- da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie degli operai e impiegati con decorrenza dall'anno successivo alla data di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie e sanitarie non ripetibili dal SSN, scolastiche e ricreative previo accordo tra i coniugi, da corrispondere entro il 15 di ciascun mese) determinare le modalità di visita della figlia da parte del padre, previa audizione della stessa , e tenuto Persona_1
conto degli impegni scolastici, extrascolastici, ricreativi della stessa figlia col seguente calendario: un fine settimana a settimane alterne;
festività natalizie: il primo anno al padre la settimana da Natale a capodanno e alla madre da capodanno all'Epifania, il secondo anno il primo periodo alla madre e il secondo al padre e così di seguito per gli anni seguenti;
le festività pasquali: il primo anno al padre, il secondo alla madre e così di seguito per gli anni a venire;
due settimane centrali del mese di agosto durante le vacanze estive, in concomitanza della chiusura feriale della carrozzeria presso la quale il ricorrente lavora e previo accordo anche telefonico con la madre e compatibilmente con la disponibilità della figlia;
f) Persona_1 autorizzare i coniugi concedono fin d'ora, l'uno nei confronti dell'altro, l'autorizzazione all'espatrio, consentendo l'iscrizione dei figli minori con i relativi documenti, ovvero consentono reciprocamente il rilascio del passaporto o il rinnovo;
g) condannare la resistente in favore del ricorrente la rifusione delle spese, spese generali, compensi di causa, oltre gli accessori di legge.
Si costituiva in giudizio , a seguito anche dell'accoglimento di istanza di CP_1
remissione in termini dalla medesima presentata in data 24.10.24, la quale contestava le avverse deduzioni, quanto alle cause del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, attribuendo piuttosto, il fallimento dell'unione coniugale, ad un progressivo disinteresse pagina 4 di 14 assunto dal marito nei suoi confronti, asserendo che lo stesso era divenuto aggressivo, atteso che proferiva nei suoi confronti anche minacce ed insulti;
precisava che il aveva Pt_1
spontaneamente abbandonato la casa coniugale, anche in ragione del fatto che intratteneva una relazione extraconiugale con;
che aveva assunto un atteggiamento di Parte_3
disinteresse nei confronti della figlia, essendo rare le frequentazioni con la stessa;
rappresentava la precarietà della sua situazione economica, essendo costretta anche a sostenere le spese per la locazione dell'immobile adibito a casa coniugale, tanto premesso sul presupposto dell'impossibilità di ricostituire l'unione coniugale, rassegnava le seguenti conclusioni: Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito per tutti i motivi in narrativa esposti;
Assegnarsi alla resistente la casa coniugale, con tutto il mobilio ivi contenuto, affinché la stessa vi risieda assieme alla minore;
Disporsi
l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione prevalente Persona_2
presso la madre e adeguato diritto di visita paterno;
Per quanto afferisce alle visite, disporsi che la minore trascorra con il padre i periodi che emergeranno dal suo personale ascolto, ovvero con le diverse modalità ritenute di Giustizia da questo Tribunale;
Disporsi a carico di controparte un assegno a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia minore di importo pari ad euro 750,00= nonché ulteriori euro 250,00= per la moglie, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre a due terzi delle spese straordinarie come da protocollo dell'Ufficio;
Spese legali interamente rifuse, con ogni ulteriore riserva
A seguito della prima udienza celebratasi in data 06.03.25, il Giudice Istruttore emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno;
2) affida la figlia minore congiuntamente ai genitori, fissandone la residenza Persona_1
prevalente presso la madre nella casa familiare;
3) assegna la casa familiare alla sig.ra CP_1
4) dispone che le visite padre/figlia avvengano secondo quanto disposto in parte motiva;
5) pone a carico del ricorrente il pagamento, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia minorenne e a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio, la somma mensile di € 320,00, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – salvo diverso accordo tra le parti – a mezzo bonifico bancario;
pagina 5 di 14 6) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo per la Trattazione dei Giudizi in
Materia di Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
7) respinge la domanda di parte convenuta di mantenimento in proprio favore ed a carico del ricorrente.
Il pubblico Ministero interveniva regolarmente nel giudizio
Espletata l'istruttoria, anche attraverso l'ascolto della minore, all'udienza del 20.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c.
2.Sul merito: La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass. civ. 30 gennaio 1998 n. 961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. civ. n.
16698/20).
Nel caso di specie, deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti – manifestata nel corso del giudizio - di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale.
pagina 6 di 14
2.1 Statuizioni accessorie
Nel caso di specie, il thema decidendum – oltre alla domanda di separazione - si incentra sulle seguenti questioni accessorie: domanda di addebito, affido e collocamento della figlia minore, assegnazione della casa coniugale e mantenimento.
In via preliminare va pero' affrontata la questione relativa alla nullità dell'ordinanza di remissione in termini emessa in data 31.10.24 e confermata con successiva ordinanza del
29.11.24.
Invero, a norma dell'art. 153 c.p.c., la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per cause alla stessa non imputabile, può chiedere al giudice di essere rimessa nei termini.
Nel caso di specie, correttamente l'istanza di remissione in termini è stata accolta, atteso che:
a)La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza nel periodo di ferragosto, cioè in un arco temporale notoriamente coincidente con la sospensione feriale dei termini e con una concreta difficoltà di reperibilità delle persone presso il domicilio;
b) La parte non dispone degli originali dell'avviso di ricevimento né della C.A.D.; né può pretendersi la prova di un fatto negativo (la mancata ricezione effettiva), sicché è sufficiente che la parte alleghi in modo credibile di non aver avuto conoscenza dell'atto per causa non imputabile ( cfr. Cass. civ. 20391/07 secondo cui, la prova relativa ad un fatto negativo, può essere fornita a mezzo di presunzioni e deve considerarsi raggiunta ogni qual volta, alla luce delle modalità di esecuzione della notifica, sia da ritenere - con una valutazione rimessa al giudice di merito ed incensurabile in sede i legittimità se immune da vizi logici o errori di diritto- che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario) c) in applicazione del principio del favor partecipationis e del diritto costituzionale di difesa (art. 24 Cost.), deve privilegiarsi l'effettiva possibilità per la parte di costituirsi e difendersi nel processo, evitando che la mancata conoscenza dell'atto, non imputabile, determini una decadenza processuale;
d) la parte si è comunque attivata per tempo, quando il giudizio si trovava in uno stadio iniziale, non essendo ancora stata celebrata la prima udienza.
Alla luce delle esposte considerazioni va rigettata l'eccezione di nullità dell'ordinanza di remissione in termini.
2.2. La domanda di addebito della separazione
Entrambe le parti hanno formulato richieste di addebito, le quali tuttavia sono rimaste sfornite di prova.
pagina 7 di 14 Nello specifico, la domanda di addebito di parte ricorrente si fonda sul rilievo che la resistente avrebbe intimato al coniuge di andarsene di casa. Orbene, a prescindere dalla considerazione che la ha contestato tale assunto, asserendo che il era CP_1 Pt_1
andato via spontaneamente dalla casa coniugale, comunque il mero fatto che la resistente abbia intimato al coniuge di allontanarsi da casa, o abbia voluto concedersi un momento di riflessione sul rapporto, non è circostanza dirimente ai fini di un addebito, potendo piuttosto essere la conseguenza di una crisi familiare già in atto.
Sul punto si condivide il principio secondo cui la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. (cfr. cass. civ. 40795/21).
Nel caso di specie le circostanze articolate nelle memorie istruttorie erano estremamente generiche e non davano contezza, quand'anche provate, della sussistenza del predetto nesso di causalità tra il comportamento della resistente e la frattura dell'unione coniugale, anche considerato che anche la prova sull'asserita insofferenza della resistente rispetto alle attenzioni del marito di cui al capitolo 3, implica valutazioni precluse al teste (cfr ex plurimis cass. civ, 13693/17 secondo cui la testimonianza deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio).
Parimenti deve essere disattesa la domanda di addebito formulata dalla resistente, sull'assunto non provato, che il coniuge avesse assunto atteggiamenti aggressivi ed oltraggiosi nei suoi confronti e avesse intrattenuto una relazione extra coniugale, atteso che anche in questo caso le richieste di prova erano formulate in modo generico e valutativo, non attenendo a circostanze rimandanti a fatti specifici, da cui desumere il predetto comportamento oltraggioso a la sussistenza di una relazione extra coniugale.
Alla luce delle esposte considerazioni va dichiarata la separazione tra i coniugi senza addebito, dovendosi ritenere accertato, anche alla luce delle dichiarazioni delle parti, che il fallimento del rapporto coniugale sia la conseguenza di un progressivo deteriorarsi dei pagina 8 di 14 rapporti tra i coniugi, piuttosto che essere ascrivibile alla condotta contraria ai doveri coniugali assunta dall'uno o dall'altro. Sotto tale profilo assume rilievo la stessa missiva allegata dalla resistente in data 31.01.25 (doc.2) e non contestata da parte ricorrente, piu' che rivelare un atteggiamento aggressivo del ricorrente, manifesta la sincera volontà del a Pt_1
recuperare il rapporto coniugale, nella consapevolezza di un sentimento sincero nutrito nei confronti della resistente e della volontà di fare andare meglio le cose, in coerenza peraltro, con quanto rappresentato dal nell'atto introduttivo, in ordine al fatto che lo stesso non Pt_1
voleva allontanarsi dal coniuge
2.3.Sull'affido e collocamento della minore.
Sul punto si rileva che già l'ordinanza emessa in data 19.05.25 dava atto di un sostanziale accordo in ordine all'affidamento della figlia minore , alla collocazione prevalente Persona_1
della stessa presso la madre e al regime di frequentazione della figlia minore con il padre, dovendosi pertanto, anche in mancanza di contestazioni specifiche sollevate su quanto disposto nell'ordinanza predetta, confermare: a) l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione della madre;
b) che le visite padre/figlia, stante l'età di quest'ultima, oramai sedicenne avvengano liberamente, previo accordo tra le parti;
con la precisazione che in caso di disaccordo tra i coniugi, il padre possa vedere e tenere con sé la minore: almeno un fine settimana ogni due;
ad anni alterni, la settimana di Natale e la settimana comprensiva del Capodanno;
tre giorni durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, 2 settimane (anche non consecutive) in estate da concordare entro mese di giugno di ogni anno.
Quanto al regime di affido, osserva il Collegio che l'affido condiviso a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/06, rappresenta il regime ordinario di affido, in caso di rottura dell'unione familiare.
Lo stesso art.337 ter, inserito dal Dlgs.154/13 prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A norma, poi, dell'art. 337 quater, il Giudice può disporre l'affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore. La regola dell'affidamento condiviso dei figli è infatti derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. (cfr. ex plurimis Cass.
Civ. 977/17; Cass Civ. 6535/19). pagina 9 di 14 Le risultanze dell'ascolto della minore, confermano inoltre che la stessa ha mantenuto di fatto un rapporto continuativo e significativo anche con il padre avendo espressamente affermato:
Quando sono sola con il papà sto bene con lui anche se non parliamo tanto. Parliamo comunque molto di più rispetto a prima del divorzio e mi trovo meglio a parlare con lui ora. A me va bene come è adesso la situazione. Il papà si comporta come prima, i rapporti sono migliorati da quando è andato via. Io al momento non pratico nessuno sport perché ho l'artrite reumatoide e sto seguendo una cura. E al momento non posso fare sport. Sto parlando con il papà di questa cura.
Non ho particolari desideri nei confronti della mamma o del papà. A me al momento va bene così il regime di visita (cfr. verbale udienza 24.06.25).
2.4 Sulle domanda di mantenimento del coniuge.
La domanda di mantenimento formulata da è infondata e non può trovare Parte_4
accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Si premette che L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Invero, in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative (cfr. Cass. Civ. 234/25)
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso di immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Nel caso di specie, per come correttamente rilevato nell'ordinanza del 14.05.25, non sussistono, alla luce della documentazione economica allegata, significative disparità economiche tra i coniugi, tali da giustificare la previsione di un contributo al mantenimento a favore della resistente, essendo documentalmente provato che il ricorrente percepisce una retribuzione mensile di € 1.000,00 al mese, (cfr anche dichiarazione redditi 2023 da cui si evince un reddito complessivo di € 14.587,00), lavorando come carrozziere, mentre la pagina 10 di 14 resistente lavora come operaia percependo una retribuzione mensile di circa €
900,00/1.000,00 al mese (cfr buste paga allegate) con un reddito da lavoro dipendente attestato nella certificazione unica 2024, pari ad € 12.982,40.
Si evidenzia ancora , in punto di diritto, quanto alla richiesta di accertamenti a mezzo polizia tributaria, che nei giudizi di separazione personale dei coniugi, il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica dell'art. 5, comma 9, l. n. 898 del
1970, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo, assenti nel caso in esame, in cui le contestazioni della resistente circa la reale situazione economica dell'istante sono assolutamente generiche ( cfr. ex plurimis Cass. civ. 22616/22).
2.5 La casa coniugale.
Va confermato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla resistente, che costituisce peraltro, una statuizione non contestata, anche considerato che l'assegnazione della casa familiare, risponde all'esigenza della prole di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 27/02/2009, n. 4816).
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi sicchè, in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in favore dell'uno o dell'altro dei coniugi, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ. 6979/07; cfr. Cass. Civ.
3015/18).
2.6 Il mantenimento della figlia minore
In relazione alla domanda di previsione di un contributo in favore dei figli vanno premessi i seguenti principi.
pagina 11 di 14 L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”.
L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
Va inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n.
25300 del 2013).
Ed ancora si osserva che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014)
Tanto premesso quanto al contributo al mantenimento della figlia minore da porre a carico del genitore non collocatario, appare equo disporne la misura in € 350,00 mensili. Pt_1
Ciò in considerazione della situazione economica complessiva delle parti, come poc'anzi esaminata, attribuendo anche rilievo al fatto che la madre deve affrontare le spese di locazione della casa coniugale, per un importo non contestato pari ad € 500,00 mensili. pagina 12 di 14 L'importo predetto si giustifica anche in ragione ai tempi di permanenza della minore presso il padre, allo stato piuttosto esigui, per come si evince anche da quanto riferito dalla minore in sede di ascolto( Io vivo con la mamma e vedo il papà un week end sì ed uno no, e a volte viene a prendermi a casa e andiamo a mangiare insieme, cfr. verbale ascolto minore udienza
24.06.25).
Appare tuttavia opportuno disporre che la ricorrente trattenga l'intero importo dell'assegno unico, in quanto genitore collocatario, che si occupa in via quasi esclusiva delle esigenze dei figli (cfr. Cass. Civ.4672/25, in cui si afferma che l'assegno in questione è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, dovendosi ritenere corretta l'attribuzione dell'assegno al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo).
2.7 Sulla domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per
l'espatrio
Da ultimo va dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per l'espatrio, con iscrizione dei figli sul proprio passaporto, trattandosi di domanda da proporsi dinanzi al Giudice Tutelare.
3 Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione, possono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciando - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Fosso' (VE) in data 06.09.2014 con rito civile , trascritto negli atti di matrimonio del medesimo comune dell'anno 2014, Parte II, Serie A, atto n. 2;
- Rigetta le domande addebito formulate dalle parti;
- AFFIDA la figlia minore congiuntamente ai genitori, con collocamento Persona_1
prevalente della stessa presso la madre nella casa familiare;
pagina 13 di 14 -DISPONE che le visite padre/figlia, avvengano liberamente, previo accordo tra le parti;
con la precisazione che in caso di disaccordo tra i coniugi, il padre possa vedere e tenere con sé la minore: almeno un fine settimana ogni due;
ad anni alterni, la settimana di Natale e la settimana comprensiva del Capodanno;
tre giorni durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, due settimane (anche non consecutive) in estate da concordare entro mese di giugno di ogni anno.
- ASSEGNA la casa familiare alla sig.ra CP_1
- RIGETTA la domanda di mantenimento formulata da;
CP_1
- PONE a carico del ricorrente il pagamento, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia minorenne e a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio, la somma mensile di € 350,00, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – salvo diverso accordo tra le parti – a mezzo bonifico bancario;
mentre l'assegno sara' unico sarà percepito interamente da CP_2
a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie
[...]
relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo per la Trattazione dei Giudizi in
Materia di Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
. DICHIARA INAMMISSIBILI LE ALTRE DOMANDE PROPOSTE DAL RICORRENTE
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia dell'11.12.25
Il Giudice-Relatore
Dott.ssa BE Magaro'
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lisa Micochero Presidente dott. BE Magaro' Giudice relatore dott. Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12022/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATO Parte_1 C.F._1
LUCIANO, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio a Fiesso d'Artico (VE), via
Riviera del Brenta n. 197
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARRONE CP_1 C.F._2
STEFANO, presso il cui studio sito in in Dolo (VE), Riviera Matteotti 15 è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:. dichiarare nulla l'ordinanza del 02.12.2024 di remissione in termini della resistente, e l'ordinanza del 10.03.2025, confermativa di quella impugnata, eccezione di
pagina 1 di 14 nullità reiterata nel corso del giudizio, con ogni conseguente effetto di nullità dei successivi atti compiuti;
revocare l'ordinanza del 14.05.2025 di diniego delle formulate istanze istruttorie le quali sono ammissibili e rilevanti;
dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a [...], il [...], residente a [...]
(VE), via Villa n. 265, codice fiscale , e , nata a [...] C.F._1 CP_1
(VE), il 18.10.1982, codice fiscale residente a [...]C.F._2
(VE), via Villa n. 265, coniugati con rito civile il 06.09.2014 a Fossò (VE), e trascritto negli atti di matrimonio del comune medesimo dell'anno 2014, Parte II, Serie A, atto n. 2), con addebito alla moglie, autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda;
affidare la casa coniugale con i beni mobili che la corredano a CP_1
, quale coniuge co affidataria della figlia minore;
determinare a carico del
[...] Persona_1
ricorrente un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia non Parte_1 economicamente autonoma, di € 250,00- da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie degli operai e impiegati con decorrenza dall'anno successivo alla data di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie e sanitarie non ripetibili dal SSN, scolastiche e ricreative previo accordo tra i coniugi, da corrispondere entro il 15 di ciascun mese;
determinare le modalità di visita della figlia da parte del padre, previa audizione della stessa , e tenuto conto degli impegni scolastici, Persona_1
extrascolastici, ricreativi della stessa figlia col seguente calendario: un fine settimana a settimane alterne;
festività natalizie: ad anni alterni, la settimana di Natale e la settimana comprensiva del Capodanno;
tre giorni durante le festività pasquali alternando il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, 2 settimane(anche non consecutive) in estate da concordare entro mese di giugno di ogni anno;
autorizzare i coniugi concedono fin d'ora, l'uno nei confronti dell'altro, l'autorizzazione all'espatrio, consentendo l'iscrizione dei figli minori con i relativi documenti, ovvero consentono reciprocamente il rilascio del passaporto o il rinnovo;
condannare la resistente in favore del ricorrente la rifusione delle spese, spese generali, compensi di causa, oltre gli accessori di legge, con rinnovo delle richieste istruttorie già articolate.
Per la resistente: Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito per tutti i motivi in narrativa esposti;
Assegnarsi alla resistente la casa coniugale, con tutto il mobilio ivi contenuto, affinché la stessa vi risieda assieme alla minore;
Disporsi
l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione prevalente Persona_2
pagina 2 di 14 presso la madre e adeguato diritto di visita paterno;
Per quanto afferisce alle visite, disporsi che la minore trascorra con il padre i periodi ritenuti di Giustizia da questo Tribunale;
Disporsi
a carico di controparte un assegno a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia minore di importo pari ad euro 750,00= nonché ulteriori euro 250,00= per la moglie, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre a due terzi delle spese straordinarie come da protocollo dell'Ufficio; Spese legali interamente rifuse, con ogni ulteriore riserva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 18.06.24 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Fosso' (VE) in data 06.09.2014 con rito civile con , e trascritto CP_1
negli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n.2, Parte II, serie A anno 2014; che dalla loro unione nasceva la figlia in data 21.10.2009, evidenziava che: 1) che il Persona_1
ricorrente svolgeva attività di carrozziere nella Carrozzeria Autoriviera di Rampin S.n.c., con sede a Fossò (VE), di cui era socio con quota del 25%, mentre lavorava come CP_1
operaia presso Multitalia Servizi s.r.l., con sede a Roma, via Salaria n. 332/A e sede operativa a Padova, via Vigonovese n. 170; 2) l'unione coniugale si era incrinata, dopo che la moglie si era sottoposta all'intervento chirurgico di riduzione dello stomaco, a seguito del quale era divenuta indifferente nei confronti del coniuge, tanto da proporgli una pausa di riflessione sul loro legame, cercando, altresi' di persuaderlo ad uscire dalla casa coniugale e dimorare presso i suoi genitori o altrove;
3) che in particolare, il giorno 05.02.2024, la stessa gli diceva di non rientrare nella casa coniugale perché non tollerava più la sua Pt_2
presenza, sicchè lo stesso per non esasperare la situazione decideva di trasferirsi presso l'abitazione dei genitori, nonostante desiderasse continuare la convivenza coniugale anche nell'interesse della figlia minore;
4) che anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale l'istante aveva mantenuto regolari rapporti con la figlia, continuando ad occuparsi delle sue esigenze, anche economiche;
tanto premesso, sull'assunto che il venir meno che la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale fosse da ascriversi alla condotta del coniuge, la quale in violazione dell'obbligo di coabitazione di cui all'art. 143 c.c. lo aveva diffidato ad abbandonare la casa coniugale, rassegnava le seguenti conclusioni:
In via principale: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a Dolo (VE), il 22.02.1981, residente a [...], codice
pagina 3 di 14 fiscale , e , nata a [...], il [...], codice C.F._1 CP_1
fiscale residente a [...], C.F._2
coniugati con rito civile il 06.09.2014 a Fossò (VE), e trascritto negli atti di matrimonio del comune medesimo dell'anno 2014, Parte II, Serie A, atto n. 2 (doc. 3), con addebito alla moglie;
b) affidare la figlia minore in modo condiviso con residenza prevalente presso la Persona_1
casa coniugale, ubicata a Campolongo Maggiore (VE), frazione Bojon, via Villa n. 265;
c) affidare la casa coniugale con i beni mobili che la corredano a , quale CP_1
coniuge co- affidataria della figlia minore;
Persona_1
d) determinare a carico del ricorrente un assegno a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia non economicamente autonoma, di € 250,00- da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie degli operai e impiegati con decorrenza dall'anno successivo alla data di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie e sanitarie non ripetibili dal SSN, scolastiche e ricreative previo accordo tra i coniugi, da corrispondere entro il 15 di ciascun mese) determinare le modalità di visita della figlia da parte del padre, previa audizione della stessa , e tenuto Persona_1
conto degli impegni scolastici, extrascolastici, ricreativi della stessa figlia col seguente calendario: un fine settimana a settimane alterne;
festività natalizie: il primo anno al padre la settimana da Natale a capodanno e alla madre da capodanno all'Epifania, il secondo anno il primo periodo alla madre e il secondo al padre e così di seguito per gli anni seguenti;
le festività pasquali: il primo anno al padre, il secondo alla madre e così di seguito per gli anni a venire;
due settimane centrali del mese di agosto durante le vacanze estive, in concomitanza della chiusura feriale della carrozzeria presso la quale il ricorrente lavora e previo accordo anche telefonico con la madre e compatibilmente con la disponibilità della figlia;
f) Persona_1 autorizzare i coniugi concedono fin d'ora, l'uno nei confronti dell'altro, l'autorizzazione all'espatrio, consentendo l'iscrizione dei figli minori con i relativi documenti, ovvero consentono reciprocamente il rilascio del passaporto o il rinnovo;
g) condannare la resistente in favore del ricorrente la rifusione delle spese, spese generali, compensi di causa, oltre gli accessori di legge.
Si costituiva in giudizio , a seguito anche dell'accoglimento di istanza di CP_1
remissione in termini dalla medesima presentata in data 24.10.24, la quale contestava le avverse deduzioni, quanto alle cause del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, attribuendo piuttosto, il fallimento dell'unione coniugale, ad un progressivo disinteresse pagina 4 di 14 assunto dal marito nei suoi confronti, asserendo che lo stesso era divenuto aggressivo, atteso che proferiva nei suoi confronti anche minacce ed insulti;
precisava che il aveva Pt_1
spontaneamente abbandonato la casa coniugale, anche in ragione del fatto che intratteneva una relazione extraconiugale con;
che aveva assunto un atteggiamento di Parte_3
disinteresse nei confronti della figlia, essendo rare le frequentazioni con la stessa;
rappresentava la precarietà della sua situazione economica, essendo costretta anche a sostenere le spese per la locazione dell'immobile adibito a casa coniugale, tanto premesso sul presupposto dell'impossibilità di ricostituire l'unione coniugale, rassegnava le seguenti conclusioni: Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito per tutti i motivi in narrativa esposti;
Assegnarsi alla resistente la casa coniugale, con tutto il mobilio ivi contenuto, affinché la stessa vi risieda assieme alla minore;
Disporsi
l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione prevalente Persona_2
presso la madre e adeguato diritto di visita paterno;
Per quanto afferisce alle visite, disporsi che la minore trascorra con il padre i periodi che emergeranno dal suo personale ascolto, ovvero con le diverse modalità ritenute di Giustizia da questo Tribunale;
Disporsi a carico di controparte un assegno a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia minore di importo pari ad euro 750,00= nonché ulteriori euro 250,00= per la moglie, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre a due terzi delle spese straordinarie come da protocollo dell'Ufficio;
Spese legali interamente rifuse, con ogni ulteriore riserva
A seguito della prima udienza celebratasi in data 06.03.25, il Giudice Istruttore emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno;
2) affida la figlia minore congiuntamente ai genitori, fissandone la residenza Persona_1
prevalente presso la madre nella casa familiare;
3) assegna la casa familiare alla sig.ra CP_1
4) dispone che le visite padre/figlia avvengano secondo quanto disposto in parte motiva;
5) pone a carico del ricorrente il pagamento, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia minorenne e a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio, la somma mensile di € 320,00, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – salvo diverso accordo tra le parti – a mezzo bonifico bancario;
pagina 5 di 14 6) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo per la Trattazione dei Giudizi in
Materia di Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
7) respinge la domanda di parte convenuta di mantenimento in proprio favore ed a carico del ricorrente.
Il pubblico Ministero interveniva regolarmente nel giudizio
Espletata l'istruttoria, anche attraverso l'ascolto della minore, all'udienza del 20.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c.
2.Sul merito: La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass. civ. 30 gennaio 1998 n. 961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. civ. n.
16698/20).
Nel caso di specie, deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti – manifestata nel corso del giudizio - di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale.
pagina 6 di 14
2.1 Statuizioni accessorie
Nel caso di specie, il thema decidendum – oltre alla domanda di separazione - si incentra sulle seguenti questioni accessorie: domanda di addebito, affido e collocamento della figlia minore, assegnazione della casa coniugale e mantenimento.
In via preliminare va pero' affrontata la questione relativa alla nullità dell'ordinanza di remissione in termini emessa in data 31.10.24 e confermata con successiva ordinanza del
29.11.24.
Invero, a norma dell'art. 153 c.p.c., la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per cause alla stessa non imputabile, può chiedere al giudice di essere rimessa nei termini.
Nel caso di specie, correttamente l'istanza di remissione in termini è stata accolta, atteso che:
a)La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza nel periodo di ferragosto, cioè in un arco temporale notoriamente coincidente con la sospensione feriale dei termini e con una concreta difficoltà di reperibilità delle persone presso il domicilio;
b) La parte non dispone degli originali dell'avviso di ricevimento né della C.A.D.; né può pretendersi la prova di un fatto negativo (la mancata ricezione effettiva), sicché è sufficiente che la parte alleghi in modo credibile di non aver avuto conoscenza dell'atto per causa non imputabile ( cfr. Cass. civ. 20391/07 secondo cui, la prova relativa ad un fatto negativo, può essere fornita a mezzo di presunzioni e deve considerarsi raggiunta ogni qual volta, alla luce delle modalità di esecuzione della notifica, sia da ritenere - con una valutazione rimessa al giudice di merito ed incensurabile in sede i legittimità se immune da vizi logici o errori di diritto- che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario) c) in applicazione del principio del favor partecipationis e del diritto costituzionale di difesa (art. 24 Cost.), deve privilegiarsi l'effettiva possibilità per la parte di costituirsi e difendersi nel processo, evitando che la mancata conoscenza dell'atto, non imputabile, determini una decadenza processuale;
d) la parte si è comunque attivata per tempo, quando il giudizio si trovava in uno stadio iniziale, non essendo ancora stata celebrata la prima udienza.
Alla luce delle esposte considerazioni va rigettata l'eccezione di nullità dell'ordinanza di remissione in termini.
2.2. La domanda di addebito della separazione
Entrambe le parti hanno formulato richieste di addebito, le quali tuttavia sono rimaste sfornite di prova.
pagina 7 di 14 Nello specifico, la domanda di addebito di parte ricorrente si fonda sul rilievo che la resistente avrebbe intimato al coniuge di andarsene di casa. Orbene, a prescindere dalla considerazione che la ha contestato tale assunto, asserendo che il era CP_1 Pt_1
andato via spontaneamente dalla casa coniugale, comunque il mero fatto che la resistente abbia intimato al coniuge di allontanarsi da casa, o abbia voluto concedersi un momento di riflessione sul rapporto, non è circostanza dirimente ai fini di un addebito, potendo piuttosto essere la conseguenza di una crisi familiare già in atto.
Sul punto si condivide il principio secondo cui la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. (cfr. cass. civ. 40795/21).
Nel caso di specie le circostanze articolate nelle memorie istruttorie erano estremamente generiche e non davano contezza, quand'anche provate, della sussistenza del predetto nesso di causalità tra il comportamento della resistente e la frattura dell'unione coniugale, anche considerato che anche la prova sull'asserita insofferenza della resistente rispetto alle attenzioni del marito di cui al capitolo 3, implica valutazioni precluse al teste (cfr ex plurimis cass. civ, 13693/17 secondo cui la testimonianza deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio).
Parimenti deve essere disattesa la domanda di addebito formulata dalla resistente, sull'assunto non provato, che il coniuge avesse assunto atteggiamenti aggressivi ed oltraggiosi nei suoi confronti e avesse intrattenuto una relazione extra coniugale, atteso che anche in questo caso le richieste di prova erano formulate in modo generico e valutativo, non attenendo a circostanze rimandanti a fatti specifici, da cui desumere il predetto comportamento oltraggioso a la sussistenza di una relazione extra coniugale.
Alla luce delle esposte considerazioni va dichiarata la separazione tra i coniugi senza addebito, dovendosi ritenere accertato, anche alla luce delle dichiarazioni delle parti, che il fallimento del rapporto coniugale sia la conseguenza di un progressivo deteriorarsi dei pagina 8 di 14 rapporti tra i coniugi, piuttosto che essere ascrivibile alla condotta contraria ai doveri coniugali assunta dall'uno o dall'altro. Sotto tale profilo assume rilievo la stessa missiva allegata dalla resistente in data 31.01.25 (doc.2) e non contestata da parte ricorrente, piu' che rivelare un atteggiamento aggressivo del ricorrente, manifesta la sincera volontà del a Pt_1
recuperare il rapporto coniugale, nella consapevolezza di un sentimento sincero nutrito nei confronti della resistente e della volontà di fare andare meglio le cose, in coerenza peraltro, con quanto rappresentato dal nell'atto introduttivo, in ordine al fatto che lo stesso non Pt_1
voleva allontanarsi dal coniuge
2.3.Sull'affido e collocamento della minore.
Sul punto si rileva che già l'ordinanza emessa in data 19.05.25 dava atto di un sostanziale accordo in ordine all'affidamento della figlia minore , alla collocazione prevalente Persona_1
della stessa presso la madre e al regime di frequentazione della figlia minore con il padre, dovendosi pertanto, anche in mancanza di contestazioni specifiche sollevate su quanto disposto nell'ordinanza predetta, confermare: a) l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione della madre;
b) che le visite padre/figlia, stante l'età di quest'ultima, oramai sedicenne avvengano liberamente, previo accordo tra le parti;
con la precisazione che in caso di disaccordo tra i coniugi, il padre possa vedere e tenere con sé la minore: almeno un fine settimana ogni due;
ad anni alterni, la settimana di Natale e la settimana comprensiva del Capodanno;
tre giorni durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, 2 settimane (anche non consecutive) in estate da concordare entro mese di giugno di ogni anno.
Quanto al regime di affido, osserva il Collegio che l'affido condiviso a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/06, rappresenta il regime ordinario di affido, in caso di rottura dell'unione familiare.
Lo stesso art.337 ter, inserito dal Dlgs.154/13 prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A norma, poi, dell'art. 337 quater, il Giudice può disporre l'affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore. La regola dell'affidamento condiviso dei figli è infatti derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. (cfr. ex plurimis Cass.
Civ. 977/17; Cass Civ. 6535/19). pagina 9 di 14 Le risultanze dell'ascolto della minore, confermano inoltre che la stessa ha mantenuto di fatto un rapporto continuativo e significativo anche con il padre avendo espressamente affermato:
Quando sono sola con il papà sto bene con lui anche se non parliamo tanto. Parliamo comunque molto di più rispetto a prima del divorzio e mi trovo meglio a parlare con lui ora. A me va bene come è adesso la situazione. Il papà si comporta come prima, i rapporti sono migliorati da quando è andato via. Io al momento non pratico nessuno sport perché ho l'artrite reumatoide e sto seguendo una cura. E al momento non posso fare sport. Sto parlando con il papà di questa cura.
Non ho particolari desideri nei confronti della mamma o del papà. A me al momento va bene così il regime di visita (cfr. verbale udienza 24.06.25).
2.4 Sulle domanda di mantenimento del coniuge.
La domanda di mantenimento formulata da è infondata e non può trovare Parte_4
accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Si premette che L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Invero, in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative (cfr. Cass. Civ. 234/25)
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso di immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Nel caso di specie, per come correttamente rilevato nell'ordinanza del 14.05.25, non sussistono, alla luce della documentazione economica allegata, significative disparità economiche tra i coniugi, tali da giustificare la previsione di un contributo al mantenimento a favore della resistente, essendo documentalmente provato che il ricorrente percepisce una retribuzione mensile di € 1.000,00 al mese, (cfr anche dichiarazione redditi 2023 da cui si evince un reddito complessivo di € 14.587,00), lavorando come carrozziere, mentre la pagina 10 di 14 resistente lavora come operaia percependo una retribuzione mensile di circa €
900,00/1.000,00 al mese (cfr buste paga allegate) con un reddito da lavoro dipendente attestato nella certificazione unica 2024, pari ad € 12.982,40.
Si evidenzia ancora , in punto di diritto, quanto alla richiesta di accertamenti a mezzo polizia tributaria, che nei giudizi di separazione personale dei coniugi, il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica dell'art. 5, comma 9, l. n. 898 del
1970, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo, assenti nel caso in esame, in cui le contestazioni della resistente circa la reale situazione economica dell'istante sono assolutamente generiche ( cfr. ex plurimis Cass. civ. 22616/22).
2.5 La casa coniugale.
Va confermato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla resistente, che costituisce peraltro, una statuizione non contestata, anche considerato che l'assegnazione della casa familiare, risponde all'esigenza della prole di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 27/02/2009, n. 4816).
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi sicchè, in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in favore dell'uno o dell'altro dei coniugi, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ. 6979/07; cfr. Cass. Civ.
3015/18).
2.6 Il mantenimento della figlia minore
In relazione alla domanda di previsione di un contributo in favore dei figli vanno premessi i seguenti principi.
pagina 11 di 14 L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”.
L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
Va inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n.
25300 del 2013).
Ed ancora si osserva che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014)
Tanto premesso quanto al contributo al mantenimento della figlia minore da porre a carico del genitore non collocatario, appare equo disporne la misura in € 350,00 mensili. Pt_1
Ciò in considerazione della situazione economica complessiva delle parti, come poc'anzi esaminata, attribuendo anche rilievo al fatto che la madre deve affrontare le spese di locazione della casa coniugale, per un importo non contestato pari ad € 500,00 mensili. pagina 12 di 14 L'importo predetto si giustifica anche in ragione ai tempi di permanenza della minore presso il padre, allo stato piuttosto esigui, per come si evince anche da quanto riferito dalla minore in sede di ascolto( Io vivo con la mamma e vedo il papà un week end sì ed uno no, e a volte viene a prendermi a casa e andiamo a mangiare insieme, cfr. verbale ascolto minore udienza
24.06.25).
Appare tuttavia opportuno disporre che la ricorrente trattenga l'intero importo dell'assegno unico, in quanto genitore collocatario, che si occupa in via quasi esclusiva delle esigenze dei figli (cfr. Cass. Civ.4672/25, in cui si afferma che l'assegno in questione è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, dovendosi ritenere corretta l'attribuzione dell'assegno al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo).
2.7 Sulla domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per
l'espatrio
Da ultimo va dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per l'espatrio, con iscrizione dei figli sul proprio passaporto, trattandosi di domanda da proporsi dinanzi al Giudice Tutelare.
3 Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione, possono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciando - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Fosso' (VE) in data 06.09.2014 con rito civile , trascritto negli atti di matrimonio del medesimo comune dell'anno 2014, Parte II, Serie A, atto n. 2;
- Rigetta le domande addebito formulate dalle parti;
- AFFIDA la figlia minore congiuntamente ai genitori, con collocamento Persona_1
prevalente della stessa presso la madre nella casa familiare;
pagina 13 di 14 -DISPONE che le visite padre/figlia, avvengano liberamente, previo accordo tra le parti;
con la precisazione che in caso di disaccordo tra i coniugi, il padre possa vedere e tenere con sé la minore: almeno un fine settimana ogni due;
ad anni alterni, la settimana di Natale e la settimana comprensiva del Capodanno;
tre giorni durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, due settimane (anche non consecutive) in estate da concordare entro mese di giugno di ogni anno.
- ASSEGNA la casa familiare alla sig.ra CP_1
- RIGETTA la domanda di mantenimento formulata da;
CP_1
- PONE a carico del ricorrente il pagamento, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia minorenne e a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio, la somma mensile di € 350,00, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – salvo diverso accordo tra le parti – a mezzo bonifico bancario;
mentre l'assegno sara' unico sarà percepito interamente da CP_2
a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie
[...]
relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo per la Trattazione dei Giudizi in
Materia di Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
. DICHIARA INAMMISSIBILI LE ALTRE DOMANDE PROPOSTE DAL RICORRENTE
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia dell'11.12.25
Il Giudice-Relatore
Dott.ssa BE Magaro'
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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