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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/10/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 551/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati:
- dott.ssa Irene Colladet - presidente
- dott. Beniamino Margiotta - giudice estensore
- dott.ssa Gersa Gerbi - giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento RVG 551/2023 per la modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
CF , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Maurizio Paniz ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Belluno, come da procura in atti e
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Livia Parte_2 CodiceFiscale_2
Cadore, elettivamente domiciliato presso il difensore in Belluno, come da procura in atti.
Conclusioni delle parti: entrambe le parti hanno concluso come da nota congiunta depositata in vista dell'udienza del 3 luglio 2025; il Pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento in data 11 settembre 2025;
- FATTO E DIRITTO-
Con ricorso depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 5 aprile 2023, Parte_1 proponeva ricorso nei confronti di per la regolamentazione della
[...] Parte_2 pagina 1 di 3 responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore , avvalendosi Persona_1 dell'abbreviazione dei termini per i casi di asserita violenza domestica o di genere.
Con decreto del 21 aprile 2025, il Giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti all'8 giugno 2023.
Si costituiva con memoria depositata in data 24 maggio 2023 . Parte_2
Era conferito incarico ai Servizi sociali per il monitoraggio del nucleo. Gli operatori dimettevano alcune relazioni nelle more del procedimento.
All'udienza del 22 maggio 2025 il Tribunale, sentite le parti, le invitava a dimettere una nota scritta congiunta in vita dell'udienza del 3 luglio 2025.
In vista dell'udienza del 3 luglio 2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo e dimettevano una nota di trattazione scritta contenente conclusioni congiunte.
In data 11 settembre 2025 il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti e della figlia minore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, dispone che, a modifica del decreto adottato da questo Tribunale in data 26 marzo 2021, RVG 711/2020, i rapporti tra le parti nei confronti della figlia minore , nata a [...] il [...], siano disciplinati dagli Persona_1 accordi dai genitori medesimi raggiunti, come contenuti nelle note di trattazione scritta dimesse in data 30 giugno 2025 in vista dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 3 luglio 2025 e che qui di seguito si trascrivono:
“- sia disposto l'affidamento condiviso della minore, alla responsabilità condivisa di entrambi Persona_1
i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti relative alla vita, alla salute ed all'istruzione della minore;
- la minore sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre, in Belluno, via Tilmann n. Per_1
21;
- in conformità alle conclusioni proposte dal Servizio Sociale dell'ULSS n. 1 Dolomiti nella relazione del
14.5.2025, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, al termine della scuola/doposcuola, fino alla domenica sera, ore 20.30, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
b) nelle settimane il cui weekend sarà di pertinenza della madre, potrà inoltre tenere con sé per Per_1
pagina 2 di 3 un pomeriggio a settimana con pernottamento (da concordare, preferibilmente, nelle giornate di lunedì, martedì o mercoledì); c) per metà delle vacanze natalizie, pasquali e di Carne-vale, con alternanza annuale, tra i genitori, per le giornate di Natale, Capo-danno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- la minore trascorrerà inoltre, con ciascun genitore, due settimane consecutive, durante le vacanze scolastiche estive;
- tenuto conto dei tempi di permanenza della minore con il padre e dei conseguenti maggiori oneri di accudimento gravanti sulla sig.ra il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di con il Pt_1 Parte_2 Per_1 versamento mensile della somma di € 365,00 in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese;
- l'AUU attualmente pari ad € 333,00 mensili resterà assegnato alla madre e, su accordo delle parti, verrà utilizzato per far fronte alle spese straordinarie in favore della minore, fino a concorrenza dell'importo mensilmente coperto dall'as-segno; l'eventuale eccedenza mensile delle spese straordinarie (non coperta dall'importo dell'AUU) verrà posta a carico delle parti in misura pari al 50%; le parti concordano sin da ora che si intendono concordate sin dalla data della domanda (e soggette, quindi, a conseguente rimborso) le spese straordinarie per a) doposcuola/centro estivo;
b) eventuale babysitter in assenza di dopo-scuola/centro estivo;
c) corso di inglese;
un'attività sportiva;
per il resto, si fa rinvio integrale al Protocollo del Tribunale di Belluno del 21.10.2021, che si al-lega alle presenti conclusioni, a costituirne parte integrante (doc. A);
- l'indennità attualmente riconosciuta ad dall' continuerà ad essere versata sul libretto intestato Per_1 CP_1 alla minore con firma congiunta di entrambi i geni-tori e verrà accantonata per le necessità future della minore;
- i genitori concordano nel proseguire nel monitoraggio da parte del Servizio Sociale e nel supporto psicologico alla minore;
- i genitori si prestano reciproco consenso alla sottoscrizione dei moduli necessari per il rilascio/rinnovo del documento di identità della minore, anche con validità per l'espatrio;
- spese legali compensate.”
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale di Belluno, il giorno 23 settembre 2025.
La Presidente
dott.ssa Irene Colladet
L'Estensore dott. Beniamino Margiotta
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati:
- dott.ssa Irene Colladet - presidente
- dott. Beniamino Margiotta - giudice estensore
- dott.ssa Gersa Gerbi - giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento RVG 551/2023 per la modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
CF , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Maurizio Paniz ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Belluno, come da procura in atti e
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Livia Parte_2 CodiceFiscale_2
Cadore, elettivamente domiciliato presso il difensore in Belluno, come da procura in atti.
Conclusioni delle parti: entrambe le parti hanno concluso come da nota congiunta depositata in vista dell'udienza del 3 luglio 2025; il Pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento in data 11 settembre 2025;
- FATTO E DIRITTO-
Con ricorso depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 5 aprile 2023, Parte_1 proponeva ricorso nei confronti di per la regolamentazione della
[...] Parte_2 pagina 1 di 3 responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore , avvalendosi Persona_1 dell'abbreviazione dei termini per i casi di asserita violenza domestica o di genere.
Con decreto del 21 aprile 2025, il Giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti all'8 giugno 2023.
Si costituiva con memoria depositata in data 24 maggio 2023 . Parte_2
Era conferito incarico ai Servizi sociali per il monitoraggio del nucleo. Gli operatori dimettevano alcune relazioni nelle more del procedimento.
All'udienza del 22 maggio 2025 il Tribunale, sentite le parti, le invitava a dimettere una nota scritta congiunta in vita dell'udienza del 3 luglio 2025.
In vista dell'udienza del 3 luglio 2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo e dimettevano una nota di trattazione scritta contenente conclusioni congiunte.
In data 11 settembre 2025 il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti e della figlia minore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, dispone che, a modifica del decreto adottato da questo Tribunale in data 26 marzo 2021, RVG 711/2020, i rapporti tra le parti nei confronti della figlia minore , nata a [...] il [...], siano disciplinati dagli Persona_1 accordi dai genitori medesimi raggiunti, come contenuti nelle note di trattazione scritta dimesse in data 30 giugno 2025 in vista dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 3 luglio 2025 e che qui di seguito si trascrivono:
“- sia disposto l'affidamento condiviso della minore, alla responsabilità condivisa di entrambi Persona_1
i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti relative alla vita, alla salute ed all'istruzione della minore;
- la minore sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre, in Belluno, via Tilmann n. Per_1
21;
- in conformità alle conclusioni proposte dal Servizio Sociale dell'ULSS n. 1 Dolomiti nella relazione del
14.5.2025, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, al termine della scuola/doposcuola, fino alla domenica sera, ore 20.30, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
b) nelle settimane il cui weekend sarà di pertinenza della madre, potrà inoltre tenere con sé per Per_1
pagina 2 di 3 un pomeriggio a settimana con pernottamento (da concordare, preferibilmente, nelle giornate di lunedì, martedì o mercoledì); c) per metà delle vacanze natalizie, pasquali e di Carne-vale, con alternanza annuale, tra i genitori, per le giornate di Natale, Capo-danno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- la minore trascorrerà inoltre, con ciascun genitore, due settimane consecutive, durante le vacanze scolastiche estive;
- tenuto conto dei tempi di permanenza della minore con il padre e dei conseguenti maggiori oneri di accudimento gravanti sulla sig.ra il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di con il Pt_1 Parte_2 Per_1 versamento mensile della somma di € 365,00 in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese;
- l'AUU attualmente pari ad € 333,00 mensili resterà assegnato alla madre e, su accordo delle parti, verrà utilizzato per far fronte alle spese straordinarie in favore della minore, fino a concorrenza dell'importo mensilmente coperto dall'as-segno; l'eventuale eccedenza mensile delle spese straordinarie (non coperta dall'importo dell'AUU) verrà posta a carico delle parti in misura pari al 50%; le parti concordano sin da ora che si intendono concordate sin dalla data della domanda (e soggette, quindi, a conseguente rimborso) le spese straordinarie per a) doposcuola/centro estivo;
b) eventuale babysitter in assenza di dopo-scuola/centro estivo;
c) corso di inglese;
un'attività sportiva;
per il resto, si fa rinvio integrale al Protocollo del Tribunale di Belluno del 21.10.2021, che si al-lega alle presenti conclusioni, a costituirne parte integrante (doc. A);
- l'indennità attualmente riconosciuta ad dall' continuerà ad essere versata sul libretto intestato Per_1 CP_1 alla minore con firma congiunta di entrambi i geni-tori e verrà accantonata per le necessità future della minore;
- i genitori concordano nel proseguire nel monitoraggio da parte del Servizio Sociale e nel supporto psicologico alla minore;
- i genitori si prestano reciproco consenso alla sottoscrizione dei moduli necessari per il rilascio/rinnovo del documento di identità della minore, anche con validità per l'espatrio;
- spese legali compensate.”
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale di Belluno, il giorno 23 settembre 2025.
La Presidente
dott.ssa Irene Colladet
L'Estensore dott. Beniamino Margiotta
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