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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente PIERAGNOLI GIACOMO, Relatore GHERARDINI ALESSANDRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 43/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Rag. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I300386/2024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I300386/2024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I300386/2024 IRAP 2021 - sul ricorso n. 180/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - C.F. Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301708 RITENUTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 21/02/2025, la società Ricorrente_1 S.R.L., come in epigrafe difesa, impugnava l'avviso d'accertamento n. T8T03I300386-2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato, modificava i valori originariamente dichiarati per l'anno 2021 e richiedeva il pagamento delle maggiori imposte, più sanzioni e interessi. Il fatto nasceva da dei controlli effettuati dai quali emergeva che la società, nel corso dell'anno 2021 aveva intrattenuto rapporti commerciali attestati dalle fatture di acquisto registrate nella contabilità Ricorrente_1della “ ”, da alcune aziende non dotate di alcuna struttura organizzativa, risultavano di fatto impossibilitati ad esercitare qualsiasi attività produttiva, e venivano qualificate come cartiere. Per questo motivo, veniva ripreso a tassazione l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in merito agli acquisti intercorsi con tali fornitori e pertanto accertava ai fini Ires e ai fini Irap un maggior reddito imponibile pari ad euro 40.031,53, ai fini Iva contestava l'indebita detrazione d'imposta pari ad euro 92.607,56, corrispondente al 22% dell'ammontare complessivo dei componenti negativi indeducibili afferenti le fatture per operazioni inesistenti di imponibile pari a € 420.943,42.
Conseguentemente a quanto sopra, veniva notificato anche l'accertamento n. T8T03I301708-2024 al signor Ricorrente_2 in qualità di socio al 75% della società ricorrente, anche questo impugnato, per le solite ragioni dell'impugnazione della società annotato al R.G. n.181/2025, e venivano in questo processo riuniti. I ricorrenti contestavano l'operato dell'Ufficio eccependo:
- l'Illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, perché non sarebbe stata fornita la prova delle operazioni inesistenti, l'Uffici si sarebbe basato sotanto su presunzioni;
- Ritiene che l'ufficio abbia violato l'art.7 co.5 bis del d.lgs. 546/1992, non avendo risposto alle osservazioni trasmesse dalle parti ricorrenti ed eccepisce l'erroneità della qualificazione delle fatture contabilizzate come fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
- Nel merito, ritiene corretta la fatturazione effettuata e produce fatture, pagamenti, visura camerale delle ditte fornitrici, schede di produzione ecc;
- Infine ritiene illegittima la pretesa sanzionatoria per violazione degli articoli 5 del D.Lgs 472/1997 e il n. 10 della Legge 212/2000, nonché dell'art. 8 del D.Lges 546/92. Chiede quindi previa sospensione, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 23/02/2025, l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e insistendo nella pretesa, ha rimarcato l'inesistenza delle aziende che avrebbero fornito la merce alla ricorrente, in quanto erano state aperte e chiuse nel corso di soltanto due anni e non avevano le strutture necessarie per svolgere l'attività, inoltre non avevano mai presentato dichiarazioni. Chiede quindi di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Fissata l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione, la Corte, sentite le parti, la accoglieva con la compensazione delle spese della fase. Quindi, fissata l'udienza di trattazione del merito, comparivano le parti che chiedevano un rinvio, per poter addivenire ad un accordo conciliativo.
Con memorie trasmesse in data 12/01/2026, infatti veniva richiesta dalle parti congiuntamente la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, visto che si era giunti ad un accordo conciliativo, che veniva allegato in copia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte, visto che è intervenuto un accordo conciliativo tra le parti in giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 546/92, non c'è più interesse nel continuare la lite, per cui questa deve essere dichiarata estinta. Sempre per l'accordo raggiunto, è giustificata la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Prato
Dichiara la cessazione della materia del contendere, dei ricorsi riuniti. Spese compensate.
Prato, lì 16 gennaio 2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente PIERAGNOLI GIACOMO, Relatore GHERARDINI ALESSANDRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 43/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Rag. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I300386/2024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I300386/2024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I300386/2024 IRAP 2021 - sul ricorso n. 180/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - C.F. Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301708 RITENUTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 21/02/2025, la società Ricorrente_1 S.R.L., come in epigrafe difesa, impugnava l'avviso d'accertamento n. T8T03I300386-2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato, modificava i valori originariamente dichiarati per l'anno 2021 e richiedeva il pagamento delle maggiori imposte, più sanzioni e interessi. Il fatto nasceva da dei controlli effettuati dai quali emergeva che la società, nel corso dell'anno 2021 aveva intrattenuto rapporti commerciali attestati dalle fatture di acquisto registrate nella contabilità Ricorrente_1della “ ”, da alcune aziende non dotate di alcuna struttura organizzativa, risultavano di fatto impossibilitati ad esercitare qualsiasi attività produttiva, e venivano qualificate come cartiere. Per questo motivo, veniva ripreso a tassazione l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in merito agli acquisti intercorsi con tali fornitori e pertanto accertava ai fini Ires e ai fini Irap un maggior reddito imponibile pari ad euro 40.031,53, ai fini Iva contestava l'indebita detrazione d'imposta pari ad euro 92.607,56, corrispondente al 22% dell'ammontare complessivo dei componenti negativi indeducibili afferenti le fatture per operazioni inesistenti di imponibile pari a € 420.943,42.
Conseguentemente a quanto sopra, veniva notificato anche l'accertamento n. T8T03I301708-2024 al signor Ricorrente_2 in qualità di socio al 75% della società ricorrente, anche questo impugnato, per le solite ragioni dell'impugnazione della società annotato al R.G. n.181/2025, e venivano in questo processo riuniti. I ricorrenti contestavano l'operato dell'Ufficio eccependo:
- l'Illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, perché non sarebbe stata fornita la prova delle operazioni inesistenti, l'Uffici si sarebbe basato sotanto su presunzioni;
- Ritiene che l'ufficio abbia violato l'art.7 co.5 bis del d.lgs. 546/1992, non avendo risposto alle osservazioni trasmesse dalle parti ricorrenti ed eccepisce l'erroneità della qualificazione delle fatture contabilizzate come fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
- Nel merito, ritiene corretta la fatturazione effettuata e produce fatture, pagamenti, visura camerale delle ditte fornitrici, schede di produzione ecc;
- Infine ritiene illegittima la pretesa sanzionatoria per violazione degli articoli 5 del D.Lgs 472/1997 e il n. 10 della Legge 212/2000, nonché dell'art. 8 del D.Lges 546/92. Chiede quindi previa sospensione, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 23/02/2025, l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e insistendo nella pretesa, ha rimarcato l'inesistenza delle aziende che avrebbero fornito la merce alla ricorrente, in quanto erano state aperte e chiuse nel corso di soltanto due anni e non avevano le strutture necessarie per svolgere l'attività, inoltre non avevano mai presentato dichiarazioni. Chiede quindi di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Fissata l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione, la Corte, sentite le parti, la accoglieva con la compensazione delle spese della fase. Quindi, fissata l'udienza di trattazione del merito, comparivano le parti che chiedevano un rinvio, per poter addivenire ad un accordo conciliativo.
Con memorie trasmesse in data 12/01/2026, infatti veniva richiesta dalle parti congiuntamente la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, visto che si era giunti ad un accordo conciliativo, che veniva allegato in copia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte, visto che è intervenuto un accordo conciliativo tra le parti in giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 546/92, non c'è più interesse nel continuare la lite, per cui questa deve essere dichiarata estinta. Sempre per l'accordo raggiunto, è giustificata la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Prato
Dichiara la cessazione della materia del contendere, dei ricorsi riuniti. Spese compensate.
Prato, lì 16 gennaio 2026