Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 22
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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    Illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di accordo conciliativo.

  • Altro
    Violazione dell'art.7 co.5 bis del d.lgs. 546/1992

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di accordo conciliativo.

  • Altro
    Correttezza della fatturazione effettuata

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di accordo conciliativo.

  • Altro
    Illegittimità della pretesa sanzionatoria

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di accordo conciliativo.

  • Altro
    Impugnazione per le stesse ragioni della società

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di accordo conciliativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato
    Numero : 22
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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