CASS
Sentenza 24 ottobre 2023
Sentenza 24 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2023, n. 43242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43242 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AL DO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 23/03/2023 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inarnmissibilità del ricorso;
lette le note di replica del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Rigatuso, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/03/2023, il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, presentata da AL DO, avverso il decreto emesso in data 16/02/2023 con cui il Procuratore Europeo Delegato - Ufficio di Palermo aveva disposto, anche nei confronti del predetto, la perquisizione locale ed il conseguente sequestro di beni documenti e quant'altro dettagliatamente descritto nel decreto medesimo. Penale Sent. Sez. 3 Num. 43242 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 03/10/2023 2. Ricorre per cassazione il AL, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata traduzione del decreto e degli atti prodromici e successivi in lingua nota al ricorrente, cittadino belga residente a [...]. La difesa richiama precedenti giurisprudenziali relativi alla sussistenza dell'obbligo di traduzione anche in caso di elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, e censura il riferimento alla ritenuta sufficienza della ratifica di una querela sporta dal ricorrente e all'avere quest'ultimo interessi in Italia. Si lamenta altresì la violazione dell'art. 355 cod. proc. pen. 2.2. Erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce l'insussistenza di concrete esigenze preventive di cui al comma 1 dell'art. 321, e si censura l'omessa motivazione in ordine al fumus del reato contestato. La difesa lamenta altresì la violazione dei principi di specialità e di idoneità, anche in relazione al vincolo di strumentalità con il reato contestato e alla mancata ostensione di tutti gli atti investigativi. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l'insussistenza di vizi motivazionali denunciabili in questa sede e la correttezza della motivazione sia quanto alla mancata traduzione del provvedimento, sia quanto alla configurabilità delle dedotte esigenze. 4. Con note di replica, il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo, imperniato sulla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del AL e sulla mancata traduzione del provvedimento. Al di là degli elementi valorizzati dal Tribunale per disattendere la prospettata mancata conoscenza della lingua (ratifica della querela proposta presso il Commissariato di P.S. di Cefalù, titolarità di interessi in Italia, allegazione agli atti di documenti indicativi della conoscenza della lingua, ecc.), assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota» (così da ultimo Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Pinto Fernandez, Rv. 283965 - 2 01). Deve dunque escludersi qualsiasi effettivo pregiudizio in capo all'odierno ricorrente, avuto anche riguardo al passaggio motivazionale in cui il Tribunale evidenzia un sostanziale difetto di interesse, avendo pienamente esercitato i propri diritti come indirettamente attestato anche dalla tipologia di censure proposte (cfr. pag. 6 seg. dell'ordinanza impugnata). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alle residue censure. Va invero evidenziato, per un verso, che la prospettata violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., per il difetto di esigenze preventive, ecc., appare del tutto eccentrica rispetto al provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale del riesame (decreto di perquisizione locale e conseguente sequestro eseguito dal Procuratore Europeo Delegato presso l'Ufficio EPPO di Palermo, in esecuzione dell'attività di indagine delegata dal Procuratore Europeo con sede a Madrid, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento EPPO). Per altro verso, con riferimento alla mancata motivazione in ordine al fumus commissi delicti, va evidenziato che il Tribunale di Palermo, all'esito di una diffusa ricostruzione delle disposizioni contenute negli artt. 30 segg. Reg. EPPO, ha affermato che, per i provvedimenti come quello per cui è causa, "la fase del controllo di merito dell'attività investigativa sia in sede di esecuzione che giurisdizionale resterà di competenza della sola AG emittente mentre i profili di legittimità formale dell'atto resteranno di competenza dell'AG dello stato richiesto di prestare assistenza" (cfr. pag. 5 dell'ordinanza). Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto di circoscrivere la propria attività "alla verifica dei presupposti formali dell'atto e della legittimità delle modalità di sua esecuzione, nel rispetto dei diritti dell'indagato" (pag. 6), con esclusione quindi delle "doglianze difensive di merito sul c.d. fumus dei reati ipotizzati" (pag. 7). Tale articolata prospettazione non è stata in alcun modo confutata dal ricorrente, che si è limitato a dolersi della mancanza di motivazione sul fumus, sulla violazione del principio di specialità, ecc., in termini totalmente generici, privi di qualsiasi effettivo confronto con il provvedimento impugnato. Deve perciò farsi applicazione, sul punto, del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 ottobre 2023 Il Consiglie 7-stensore Il Presidente
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inarnmissibilità del ricorso;
lette le note di replica del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Rigatuso, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/03/2023, il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, presentata da AL DO, avverso il decreto emesso in data 16/02/2023 con cui il Procuratore Europeo Delegato - Ufficio di Palermo aveva disposto, anche nei confronti del predetto, la perquisizione locale ed il conseguente sequestro di beni documenti e quant'altro dettagliatamente descritto nel decreto medesimo. Penale Sent. Sez. 3 Num. 43242 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 03/10/2023 2. Ricorre per cassazione il AL, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata traduzione del decreto e degli atti prodromici e successivi in lingua nota al ricorrente, cittadino belga residente a [...]. La difesa richiama precedenti giurisprudenziali relativi alla sussistenza dell'obbligo di traduzione anche in caso di elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, e censura il riferimento alla ritenuta sufficienza della ratifica di una querela sporta dal ricorrente e all'avere quest'ultimo interessi in Italia. Si lamenta altresì la violazione dell'art. 355 cod. proc. pen. 2.2. Erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce l'insussistenza di concrete esigenze preventive di cui al comma 1 dell'art. 321, e si censura l'omessa motivazione in ordine al fumus del reato contestato. La difesa lamenta altresì la violazione dei principi di specialità e di idoneità, anche in relazione al vincolo di strumentalità con il reato contestato e alla mancata ostensione di tutti gli atti investigativi. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l'insussistenza di vizi motivazionali denunciabili in questa sede e la correttezza della motivazione sia quanto alla mancata traduzione del provvedimento, sia quanto alla configurabilità delle dedotte esigenze. 4. Con note di replica, il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo, imperniato sulla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del AL e sulla mancata traduzione del provvedimento. Al di là degli elementi valorizzati dal Tribunale per disattendere la prospettata mancata conoscenza della lingua (ratifica della querela proposta presso il Commissariato di P.S. di Cefalù, titolarità di interessi in Italia, allegazione agli atti di documenti indicativi della conoscenza della lingua, ecc.), assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota» (così da ultimo Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Pinto Fernandez, Rv. 283965 - 2 01). Deve dunque escludersi qualsiasi effettivo pregiudizio in capo all'odierno ricorrente, avuto anche riguardo al passaggio motivazionale in cui il Tribunale evidenzia un sostanziale difetto di interesse, avendo pienamente esercitato i propri diritti come indirettamente attestato anche dalla tipologia di censure proposte (cfr. pag. 6 seg. dell'ordinanza impugnata). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alle residue censure. Va invero evidenziato, per un verso, che la prospettata violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., per il difetto di esigenze preventive, ecc., appare del tutto eccentrica rispetto al provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale del riesame (decreto di perquisizione locale e conseguente sequestro eseguito dal Procuratore Europeo Delegato presso l'Ufficio EPPO di Palermo, in esecuzione dell'attività di indagine delegata dal Procuratore Europeo con sede a Madrid, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento EPPO). Per altro verso, con riferimento alla mancata motivazione in ordine al fumus commissi delicti, va evidenziato che il Tribunale di Palermo, all'esito di una diffusa ricostruzione delle disposizioni contenute negli artt. 30 segg. Reg. EPPO, ha affermato che, per i provvedimenti come quello per cui è causa, "la fase del controllo di merito dell'attività investigativa sia in sede di esecuzione che giurisdizionale resterà di competenza della sola AG emittente mentre i profili di legittimità formale dell'atto resteranno di competenza dell'AG dello stato richiesto di prestare assistenza" (cfr. pag. 5 dell'ordinanza). Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto di circoscrivere la propria attività "alla verifica dei presupposti formali dell'atto e della legittimità delle modalità di sua esecuzione, nel rispetto dei diritti dell'indagato" (pag. 6), con esclusione quindi delle "doglianze difensive di merito sul c.d. fumus dei reati ipotizzati" (pag. 7). Tale articolata prospettazione non è stata in alcun modo confutata dal ricorrente, che si è limitato a dolersi della mancanza di motivazione sul fumus, sulla violazione del principio di specialità, ecc., in termini totalmente generici, privi di qualsiasi effettivo confronto con il provvedimento impugnato. Deve perciò farsi applicazione, sul punto, del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 ottobre 2023 Il Consiglie 7-stensore Il Presidente