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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. RG 398/23 (cui sono riuniti i nn 429/23
e 438/23)
TRA
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dagli avv. ti Francesco Sicignano e Vincenzo Del Sorbo
RICORRENTI
CONTRO
(con sede legale in Castellammare di Stabia, alla Via Alcide De Controparte_1
Gasperi, n. 167, C.F. e P. IVA n° ), rappresentata e difesa dall' avv. Rosa P.IVA_1
Maria Siciliano, giusta procura, in atti
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione, gli istanti in Cont epigrafe, premesso di essere dipendenti della e di aver prestato attività lavorativa in alcune giornate festive coincidenti con un giorno infrasettimanale, come desumibile dai Cont turni, adivano questo Tribunale, chiedendo la condanna della al pagamento di € 1.104,00 (anni 2020 e 2021) in favore di , € 552,40 (anno 2021) in favore di Parte_1
e, infine, € 989,00 (anni 2020 e 2021) in favore di Parte_3 Parte_2
vinte le spese.
[...]
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza dei ricorsi. Letto l'art. 274 c.p.c. venivano riuniti i giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione. Cont Nelle more, la agava quanto dovuto.
All'esito dello scambio di note, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La parte istante, nelle note depositate in data 13.1.2025, ha dichiarato di aver percepito quanto dovuto. Invero, con determinazione dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024 l' ha CP_2 provveduto alla liquidazione di quanto ritenuto spettante a parte ricorrente, a cui venivano corrisposti i dovuti importi nella busta paga di febbraio 2024.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a
1 proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene, pacifica la sussistenza del diritto dei ricorrenti (Cass. 1505/2021, il cui orientamento è stato successivamente ulteriormente confermato, tra le altre, da Cass. nn.
23880/2022, 33126/2021, 6716/2021), rilevato che il pagamento è successivo sia al deposito dei ricorsi che alla notifica degli stessi, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore dei giudizi e della riunione.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
Cont condanna la l pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 1.080, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 29.1.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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